Sentenza n. 10/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1957 · relatore Ernesto Battaglini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 25/1955
- art. 23legge 25/1955
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 lett. c
della legge 19 gennaio 1955, n. 25 promosso con l'ordinanza 28 marzo
1956 del Pretore di Acireale nel procedimento penale a carico di
D'Agostino Salvatore, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 123 del 19 maggio 1956 ed iscritta al n 149 del Registro
ordinanze 1956.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1956 la relazione del
Giudice Ernesto Battaglini;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Elio Vitucci.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Pretore di Acireale, su denuncia dell'Ispettorato del lavoro di
Catania, con decreto penale del 30 novembre 1955, condannava D'Agostino
Salvatore alla pena di lire diecimila di ammenda, quale colpevole del
reato preveduto dall'art. 23 lett. b della legge 19 gennaio 1955, n.
25, in relazione all'art. 11 lett. c della stessa legge, per avere,
quale datore di lavoro, corrisposto a dieci apprendisti da lui
dipendenti salari inferiori a quello prescritto dal contratto
collettivo del 25 giugno 1948.
Il D'Agostino proponeva opposizione e, mentre dichiarava di non
essere iscritto ad alcuna delle associazioni sindacali che avevano
stipulato il suddetto contratto collettivo, denunciava la
illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 11 lett.
c della legge 19 gennaio 1955, n. 25, in riferimento all'art. 39 della
Costituzione e chiedeva che fosse disposta la sospensione del giudizio
e l'invio degli atti alla Corte costituzionale; il P. M. si associava
alla richiesta e il Pretore, con ordinanza del 28 marzo 1956, ritenuta
pertinente e non manifestamente infondata la questione sollevata
dall'imputato, disponeva la sospensione del giudizio e l'invio
immediato degli atti alla Corte costituzionale.
La ordinanza era regolarmente notificata il 15 aprile 1956,
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dinanzi a questa Corte si è
costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e
difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha presentato una
memoria a stampa, con cui ha concluso che si dichiari insussistente la
pretesa incostituzionalità della norma legislativa impugnata. Considerato in diritto :
La proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 11
lett. c della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sull'apprendistato, non ha
fondamento, in quanto non sussiste il preteso contrasto fra la norma
stessa e l'art. 39 della Costituzione, a cui si è fatto richiamo nella
denuncia di incostituzionalità.
La illegittimità costituzionale deriverebbe da ciò: che la norma
legislativa impugnata considererebbe come penalmente sanzionabile la
inosservanza delle disposizioni contenute nei contratti collettivi
così detti post - corporativi, contro quanto dispone l'art. 39 della
Costituzione, che non attribuisce efficacia obbligatoria erga omnes ai
contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali di fatto
attualmente esistenti. Per valutare la sussistenza del lamentato
contrasto posto a base della enunciata illegittimità costituzionale è
necessario anzitutto tener presente che nel nostro ordinamento
giuridico si possono attualmente distinguere tre specie o tipi di
contratti collettivi.
Una prima specie è costituita dai cosidetti contratti corporativi,
formati anteriormente al 1944 dalle associazioni sindacali
riconosciute, alle quali era attribuito un potere di rappresentanza di
diritto pubblico delle categorie a cui essi si riferivano, nonché un
potere normativo nel regolamento collettivo dei rapporti di lavoro
relativi alle categorie stesse.
Con la soppressione di tali associazioni sindacali e dei poteri in
diritto pubblico ad esse conferito, nonché con la soppressione
dell'intero ordinamento corporativo (D.L. 23 novembre 1944, n. 369),
venne però espressamente conservata la efficacia, sia pure
transitoria, dei contratti collettivi già formati, i quali hanno
perciò mantenuto l'impronta di diritto pubblico che avevano in sé e
la loro inderogabilità per tutti gli appartenenti alle categorie a cui
si riferivano. Per la inosservanza delle norme contenute in questi
contratti collettivi è stata ritenuta ancora applicabile la sanzione
penale preveduta nell'art. 509 Cod. penale.
L'efficacia obbligatoria dei contratti collettivi erga omnes, cioè
"per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si
riferisce", è oggi espressamente riconosciuta anche dalla Costituzione
(art. 39), ma nei riguardi dei contratti collettivi formati dai
sindacati registrati e con la procedura ivi indicata. Comunque, la
nuova disciplina della organizzazione sindacale non ha ancora avuto la
sua attuazione nella legge. Pertanto questa seconda specie di
contratti collettivi esiste per ora solo come possibilità astratta.
In questa fase transitoria possono essere stipulati soltanto contratti
collettivi cosidetti di diritto privato: e questa terza specie ha
provocato questioni molto dibattute sulla efficacia delle disposizioni
contenute nei contratti collettivi stessi e sui limiti oggettivi e
soggettivi di tale efficacia.
Da queste premesse consegue che il problema della legittimità
costituzionale della norma impugnata avrebbe ragione di essere soltanto
nel caso in cui la norma stessa riconoscesse l'efficacia obbligatoria
erga omnes anche per i contratti collettivi attualmente stipulabili e
comunemente qualificati come contratti collettivi di diritto privato.
Solo in tal caso, infatti, potrebbe essere prospettata la
incompatibilità tra la norma giuridica di cui viene denunciata la
incostituzionalità e l'art. 39 della Costituzione, giacché verrebbero
ad essere riconosciuti oneri ed obblighi a carico degli appartenenti a
determinate categorie di datori di lavoro o di lavoratori anche se non
iscritti ai rispettivi sindacati professionali prima che venga
disciplinata legislativamente - come vuole la Costituzione - la nuova
organizzazione sindacale e vengano poste le condizioni della efficacia
cogente dei contratti collettivi nei riguardi di tutti gli appartenenti
alle rispettive categorie.
Ma questo presupposto non sussiste, perché l'art. 11 lett. c della
legge 19 gennaio 1955, n. 25, che ha formato oggetto della denuncia di
illegittimità costituzionale, non contiene affatto una dichiarazione
di obbligatorietà dei contratti collettivi di diritto privato per
tutti gli appartenenti alle rispettive categorie dei sindacati
stipulanti. La norma stessa, invece, nell'enunciare l'obbligo di
osservare la disciplina collettiva del lavoro, contiene un riferimento
generico ai contratti collettivi senza alcuna specificazione.
Conseguentemente la norma denunciata contiene soltanto un
riferimento generico, che lascia immutata la situazione attuale, senza
che vi si possa riscontrare né nella sua formulazione espressa, né
implicitamente, un contrasto qualsiasi con la norma costituzionale
enunciata nell'art. 39 della Carta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale
degli articoli 11 lett. c e 23 lett. b della legge 19 gennaio 1955, n.
25, sollevata con l'ordinanza del Pretore di Acireale del 28 marzo 1956
in riferimento alla norma contenuta nell'art. 39 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO
BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte