Sentenza n. 10/1959
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/03/1959 · relatore Gaspare Ambrosini
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 4legge 230/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del
Presidente della Repubblica 12 agosto 1951, n. 863, promosso con
ordinanza 13 novembre 1957 del Tribunale di Cosenza emessa nel
procedimento civile vertente tra Barracco Giovanni e l'Opera per la
valorizzazione della Sila, iscritta al n. 1 del Registro ordinanze del
1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del
25 gennaio 1958.
Udita nell'udienza pubblica del 4 febbraio 1959 la relazione del
Giudice Gaspare Ambrosini;
uditi l'avv. Rodolfo Grimaldi, per Barracco Giovanni, e il
sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente per
la valorizzazione della Sila.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con testamento segreto del 22 marzo 1947, Luigi Barracco istituì
eredi i suoi discendenti, fissando le porzioni di ciascuno ed
assegnando loro rispettivamente, con espresso riferimento agli artt.
733 e 734 Cod. civ., distinti gruppi di beni. In ordine al quarto ed
ultimo gruppo, indicato come "comprensorio di Santa Margherita", il
testatore aveva tra l'altro disposto: "In aggiunta alle proprietà
suddette assegno a mio figlio Giovanni un appezzamento della cosiddetta
"Mena di Cavallo" a sinistra della strada rotabile che conduce ad Isola
Capo Rizzuto e posto in quel Comune, appezzamento che comprendendo il
passo "Mena di Cavallo" arriva fino al mio confine con Alfonso
Barracco. Detto appezzamento potrà avere l'estensione di circa
quaranta o cinquanta tomolate e verrà distaccato dalla tenuta di
Santa Margherita di comune accordo tra i miei figli Roberto e Giovanni,
curando il distacco in maniera che questo non si avvicini troppo alla
via rotabile che conduce alla Villa di Santa Margherita, né dia
molestia alla predetta via o al resto della vicina proprietà assegnata
a Roberto, e, d'altra parte, possa comprendere la possibilità di avere
l'acqua del pozzo e di potervi costruire una casina con tutti gli
accessori, accessibili alla rotabile, con spazio sufficiente per avere
quanto è possibile per il buon andamento di una casa di abitazione e
delle sue succursali, però sempre senza dovere in alcun modo dare
molestia sia alla casa di abitazione di Santa Margherita e sino al
viale di accesso, che al resto della tenuta".
Luigi Barracco decedeva in Roma il 9 febbraio 1949 e l'appezzamento
di terreno "Mena di Cavallo" veniva riportato in catasto, insieme con
la restante proprietà di Roberto, in testa agli eredi del fu Luigi
Barracco.
Con decreto del Capo dello Stato 12 agosto 1951, n. 863,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 14 settembre 1951,
suppl. Ord., l'Opera per la valorizzazione della Sila espropriava nei
confronti di Roberto Barracco, unitamente ad altre sue proprietà site
nel Comune di Isola Capo Rizzuto, l'appezzamento di terreno "Mena di
Cavallo".
Il 1 dicembre 1955 Giovanni Barracco, fratello del nominato
Roberto, conveniva davanti al Tribunale di Cosenza l'Ente espropriante
chiedendo che fosse accertato che egli, al 15 novembre 1949, era unico
ed esclusivo proprietario dell'appezzamento "Mena di cavallo", e che
fosse dichiarata, in via incidentale, limitatamente al suddetto
appezzamento di terreno, la illegittimità costituzionale del citato
decreto di esproprio n. 863.
A sostegno della sua domanda l'attore adduceva che la disposizione
testamentaria di Luigi Barracco aveva operato una divisione concreta di
beni intesa a prevenire lo stato di comunione tra gli eredi, assegnando
in special modo a Giovanni Barracco l'appezzamento "Mena di Cavallo",
determinato nei suoi confini e nella sua estensione. L'Ente di riforma,
quindi, avrebbe proceduto ad espropriare un bene che apparteneva a
Giovanni Barracco fin dalla apertura della successione, e cioè prima
del 15 novembre 1949, senza che nei confronti di lui, effettivo
proprietario, si fosse proceduto alla pubblicazione del piano di
esproprio, alla emanazione del provvedimento espropriativo ed alla
immissione nel possesso dell'appezzamento di terreno. Inoltre l'Opera
di valorizzazione Sila, col cennato decreto, aveva comunque proceduto
alla espropriazione integrale dei terreni di Isola Capo Rizzuto in
contrasto con l'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333, che, in caso
di comunione, impone il rispetto del valore della quota ideale del
condomino non espropriato.
In contrario l'Ente valorizzazione Sila sosteneva davanti al
Tribunale di Cosenza che Luigi Barracco col suo testamento non avrebbe
proceduto ad una divisio inter liberos, bensì avrebbe dettato, ai
sensi dell'art. 733 Cod. civ., delle norme per una futura divisione; e
poiché questa, al 15 novembre 1949, ancora non sarebbe stata fatta,
legittimamente si sarebbe proceduto alla espropriazione nei confronti
del condomino Roberto Barracco. In ogni caso Giovanni Barracco avrebbe
dovuto considerarsi decaduto da ogni diritto perché non aveva
proposto, nel termine di cui all'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n.
230, alcun reclamo avverso la pubblicazione del piano di esproprio.
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza non definitiva del 13
novembre 1957, ha riconosciuto che, in forza della divisione
testamentaria, proprietario del terreno in questione era, al 15
novembre 1949, ed è tuttora, Giovanni Barracco. Ritenendo quindi non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
del decreto di esproprio, con ordinanza del 13 novembre 1957, ha
disposto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale, ed ha riservato al definitivo la statuizione
sulle spese.
L'ordinanza del Tribunale, dopo aver riassunto i termini del
giudizio concluso con la sentenza non definitiva, rileva che, dovendo
il decreto di esproprio considerarsi come un atto avente forza di
legge, la illegittimità dello stesso decreto, dedotta in quel
giudizio, dà luogo ad una questione di legittimità costituzionale in
relazione alla legge di delega 12 maggio 1950, n. 230 (legge Sila), ed
agli artt. 76 e 77 della Costituzione; ed essendo, nelle more del
giudizio, entrata in funzione la Corte costituzionale, competente a
pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del decreto di esproprio
è la Corte costituzionale.
L'ordinanza è stata debitamente notificata alle parti private
nonché al Presidente del Consiglio ed è stata comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Giovanni Barracco si è costituito in giudizio il 14 febbraio 1958,
l'Ente per la valorizzazione della Sila il 21 gennaio 1958.
Nelle sue deduzioni davanti alla Corte costituzionale, la difesa di
Giovanni Barracco si richiama al testamento di Luigi Barracco e a
quanto in esso disposto in ordine all'appezzamento di terreno "Mena di
Cavallo" nel Comune di Isola Capo Rizzuto; ricorda poi che il Tribunale
di Cosenza, con la sua sentenza del 13 novembre 1957, ha qualificato la
disposizione testamentaria come una divisione fatta dal de cujus,
impeditiva della comunione ereditaria; osserva infine che la sentenza
stessa ha accertato che alla data del 15 novembre 1949 esclusivo
proprietario dell'appezzamento di terreno espropriato era Giovanni
Barracco.
Nei suoi confronti, afferma la difesa dell'interessato, l'Opera
per la valorizzazione della Sila non avrebbe osservato le formalità
che la legge di riforma agraria e fondiaria esige per il procedimento
espropriativo. Il piano di esproprio, il decreto del Capo dello Stato,
tutto il procedimento di espropriazione relativo al terreno "Mena di
Cavallo" si è svolto nei confronti di Roberto Barracco, che non era
legittimo proprietario del terreno stesso.
Pertanto, il decreto del Capo dello Stato 12 agosto 1951, n. 863,
dovrebbe essere dichiarato costituzionalmente illegittimo in relazione
agli artt. 76 e 77 della Costituzione per manifesta violazione
dell'art. 5 della legge di delega 12 maggio 1950, n. 230,
limitatamente alla proprietà "Mena di Cavallo" di Giovanni Barracco di
Isola Capo Rizzuto, individuata nelle particelle 1 e 2 del foglio l e
1, 2, 3 del foglio 2 della partita 52 del catasto terreni del Comune
Capo Rizzuto in testa agli eredi di Barracco Luigi.
Le deduzioni a stampa dell'Ente per la valorizzazione della Sila,
presentate dall'Avvocatura generale dello Stato il 21 gennaio 1958
sottolineano che nel sistema vigente la questione di legittimità
costituzionale di una legge può sorgere davanti alla Corte
costituzionale, soltanto quando il giudice che la solleva ritenga di
non potersi pronunciare sulla materia di sua competenza senza che la
questione stessa sia stata preventivamente decisa.
L'Ente rileva quindi che il Tribunale di Cosenza, essendosi
pronunciato nel merito della controversia relativa alla proprietà del
fondo "Mena di Cavallo", non può con la sua ordinanza del 13 novembre
1957 rinviare gli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla
legittimità costituzionale del decreto che ha espropriato il terreno
stesso, dacché, per una controversia già definita, il giudizio di
legittimità costituzionale non si può porre come pregiudiziale.
Rilevato poi che la sentenza del Tribunale di Cosenza è gravata di
appello e quindi suscettibile di riforma, la difesa dell'Ente osserva
che la pronuncia della Corte costituzionale sulla legittimità del
decreto di esproprio verrebbe a risultare subordinata all'esito della
causa principale.
Nelle memorie presentate il 22 gennaio 1959 dalla difesa di
Giovanni Barracco e dalla difesa dell'Ente per la valorizzazione della
Sila, le parti insistono nelle loro conclusioni sviluppando le
argomentazioni precedenti.
L'Avvocatura dello Stato, per l'Ente di riforma, sul problema della
ammissibilità della questione di legittimità costituzionale,
prospetta come singolare la fattispecie del giudizio su una
legge-provvedimento, nel quale l'avvenuta definizione del rapporto
giuridico di merito vincola la decisione della Corte costituzionale ed
è da questa vincolata. La difesa dell'Ente aggiunge che da un lato la
Corte è chiamata ad operare come camera di registrazione della
sentenza del giudice civile; dall'altro, se la Corte costituzionale
annulla l'atto legislativo "de quo", è da chiedersi quale sia la sorte
del giudizio di appello cui è ancora soggetta la sentenza del giudice
ordinario: ammettere che la Corte costituzionale possa pronunciarsi
assumendo come decisa una questione di merito ancora suscettibile di
gravame, significherebbe dar luogo a una confisca degli ulteriori gradi
di giurisdizione in ordine allo stesso rapporto giuridico di merito.
L'Avvocatura dello Stato rileva infine che la Corte non può
sospendere il suo giudizio in attesa della pronuncia definitiva sul
merito, ed invertire così quella che è l'ipotesi normale di
sospensione del giudizio di merito in funzione del giudizio di
legittimità costituzionale.
Passando al merito, la difesa dell'Ente per la valorizzazione della
Sila ripete in sostanza le argomentazioni che hanno formato oggetto del
giudizio davanti al Tribunale di Cosenza e sostiene che il decreto di
scorporo non è viziato, richiamandosi anche all'analogia tratta
dall'art. 16 della legge generale sulle espropriazioni per utilità
pubblica 25 giugno 1865, n. 2359, ai sensi del quale il procedimento
espropriativo, per quanto riguarda il soggetto cui va intestato, si
può attenere alle risultanze catastali.
La difesa dell'Ente conclude per la improponibilità o la
inammissibilità, quanto meno allo stato degli atti, della questione di
legittimità costituzionale e, in subordine, per la infondatezza della
questione stessa. Considerato in diritto :
La Corte ritiene infondati i motivi addotti dall'Avvocatura
generale dello Stato per sostenere la improponibilità o la
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
proposta con l'ordinanza del Tribunale di Cosenza del 13 novembre 1957.
Nel sistema che regola il giudizio di legittimità costituzionale
in via incidentale, spetta al giudice di merito proporre la questione
con ordinanza che, a norma del secondo comma dell'art. 23 della legge
11 marzo 1953, n. 87, deve accertare che la questione sia rilevante,
cioè che il giudizio di merito non possa essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità
costituzionale, e che la questione non sia manifestamente infondata.
La Corte costituzionale investita della questione deve risolverla,
salvo il caso che l'ordinanza non abbia i requisiti prescritti dal
suindicato art. 23.
La pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale, che è
indipendente dallo svolgimento del giudizio principale, non può venire
sospesa per il fatto che il rapporto controverso, che condiziona il
giudizio di rilevanza, non sia stato ancora deciso con sentenza
passata in giudicato.
Gli inconvenienti nel caso concreto prospettati dall'Avvocatura
generale dello Stato si manifestano quando la questione di legittimità
costituzionale concerne non norme di carattere generale ed astratto, ma
un provvedimento concreto, come il decreto di scorporo, dotato, in
virtù della delega legislativa, di forza di legge. Ma le
argomentazioni tratte da tali supposti inconvenienti per sostenere
l'improponibilità o l'inammissibilità della questione non possono
modificare il sistema di diritto positivo.
Nella fattispecie, il Tribunale di Cosenza, non potendo decidere la
questione di legittimità costituzionale del decreto di scorporo, l'ha
proposta alla Corte costituzionale con l'ordinanza del 13 novembre
1957, che pienamente risponde ai requisiti prescritti dall'art. 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87. E la Corte non può non decidere la
questione così come è stata proposta con l'ordinanza.
Il giudizio di legittimità costituzionale del decreto di esproprio
del Presidente della Repubblica del 12 agosto 1951, n. 863, procede
dall'interpretazione che il Tribunale di Cosenza nella sentenza 13
novembre 1957 e nell'ordinanza di pari data, con la quale ha proposto
la questione di legittimità costituzionale, ha dato del testamento di
Luigi Barracco; interpretazione secondo la quale l'appezzamento di
terreno denominato "Mena di Cavallo" ed espropriato nei confronti di
Roberto Barracco apparteneva in proprietà esclusiva a Giovanni
Barracco al momento stesso dell'apertura della successione - 9 febbraio
1949 -, cioè prima della data del 15 novembre 1949 fissata dall'art. 2
della legge 12 maggio 1950, n. 230.
La circostanza che al momento della formulazione del piano di
esproprio e dell'emissione del decreto (12 agosto 1951) il suddetto
appezzamento di terreno era intestato non a Giovanni Barracco, ma agli
eredi del fu Luigi Barracco, non importava che l'Ente espropriante
potesse procedere nei riguardi di chi non era l'effettivo proprietario.
È infondato l'assunto della difesa dell'Ente, che le risultanze
catastali siano senz'altro vincolanti nel procedimento espropriativo in
genere e nell'esproprio per riforma agraria in particolare, giacché
nel nostro ordinamento i dati del catasto non sono decisivi per la
determinazione del diritto di proprietà dei beni.
Non giova fare riferimento al sistema della legge generale 25
giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità
pubblica, secondo il quale (art. 16) la procedura di espropriazione si
svolge nei riguardi "dei proprietari iscritti nei registri catastali ed
in difetto nei ruoli dell'imposta fondiaria".
Questo sistema ha il suo fondamento in ciò che l'espropriazione in
base alla legge generale del 1865 è fatta per una ragione obiettiva,
giacché si riferisce al bene in quanto serve allo scopo di pubblica
utilità.
Nel sistema invece della legge di riforma agraria, quale la legge
per la Sila, l'esproprio viene disposto in considerazione dell'insieme
delle proprietà terriere appartenenti ad un determinato proprietario,
nei cui confronti si procede ad un esproprio correlativo al complesso
dei suoi beni.
È perciò che il procedimento di esproprio deve essere svolto nei
confronti di chi è proprietario. Ora ciò non è avvenuto nel decreto
di scorporo in esame, per il che questo deve ritenersi viziato di
illegittimità costituzionale.
Né giova addurre, come fa la difesa dell'Ente espropriante, che
Giovanni Barracco non presentò alcun reclamo contro il piano di
espropriazione nel termine di cui all'art. 4 della legge Sila, e che
perciò è decaduto da ogni eventuale diritto in riguardo. È da
osservare in proposito che il reclamo previsto dall'art. 4 riguarda
soltanto "la rettifica di eventuali errori materiali", e che tra questi
errori non possono essere comprese le questioni attinenti
all'accertamento dell'effettivo proprietario del bene investito
dall'esproprio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Avvocatura
generale dello Stato;
dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente
della Repubblica n. 863 del 12 agosto 1951, in relazione all'art. 4
della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed in riferimento agli artt. 76 e 77
della Costituzione, in quanto nello scorporo ha compreso terreni che
non appartenevano a Roberto Barracco.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 marzo 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1959:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte