Sentenza n. 10/1966
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/02/1966 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9r.d.l. 1404/1934
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo
comma, prima parte, del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, concernente
l'istituzione e il funzionamento del Tribunale dei minorenni, promosso
con ordinanza emessa il 12 gennaio 1965 dal Pretore di Iseo nel
procedimento penale a carico di Ferrari Paolo e Donati Remigio,
iscritta al n. 7 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 27 febbraio 1965.
Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione
del Giudice Michele Fragali.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Un'ordinanza emessa il 12 gennaio 1965 dal Pretore di Iseo ha
prospettato a questa Corte l'illegittimità costituzionale dell'art. 9,
capoverso, prima parte, del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, relativo
all'istituzione e al funzionamento del Tribunale dei minorenni.
La disposizione denunciata esclude dalla competenza del Tribunale
predetto i procedimenti penali per i reati commessi dai minori degli
anni diciotto quando in essi vi siano coimputati maggiori di tale età;
e il Pretore solleva il dubbio che tale esclusione violi l'art. 3 della
Costituzione, perché fa esercitare la competenza specializzata non su
tutti i minorenni, ma soltanto su alcuni di essi, benché pure gli
altri si trovino nella stessa obbiettiva condizione della minore età.
Il Pretore osserva che l'opportunità del simultaneus processus non
giustifica l'eccezione perché, a differenza di quanto avviene per
effetto delle norme sulla connessione, non trasferisce la cognizione
del reato da uno ad un altro giudice ordinario, ma sottrae un minore al
giudice per esso precostituito e rende financo possibile che egli venga
difeso da un professionista non idoneo a comprendere l'opera
rieducativa che lo Stato esercita verso i minorenni, secondo i
requisiti richiesti dall'art. 12 del citato R.D.L. del 1934.
L'ordinanza è stata notificata all'imputato Ferrari Paolo il 22
gennaio 1965 ed il 28 successivo all'altro imputato Donati Remigio; al
Pubblico Ministero il giorno 21 precedente, al Presidente del Consiglio
dei Ministri il 22 dello stesso mese. È stata poi comunicata ai
Presidenti delle due Camere il 30 gennaio 1965.
Non v'è stata costituzione di parti. Considerato in diritto :
La sentenza di questa Corte del 4 luglio 1963, n. 130, ha deciso
che non contrasta con l'art. 25 della Costituzione la deroga alla
competenza generale del Tribunale dei minorenni, quando siano
coimputati maggiori e minori dei diciotto anni; e ciò sotto il
riflesso che essa è ispirata alla necessità del simultanens processus
per ogni caso di connessione, che è alla base di uno dei criteri
fondamentali di attribuzione della competenza giurisdizionale.
Questa deroga non contraddice nemmeno alla norma dell'art. 3 della
Costituzione, come ora invece dubita il Pretore di Iseo.
Non vi contraddice perché la circostanza che il minore degli anni
diciotto sia imputato in concorso con persone di età maggiore, causa
una situazione diversa da quella in cui imputati siano soltanto minori,
e rende inevitabile una normativa particolare. L'unicità del
procedimento è, in questo caso, giustificata dalla esigenza di
uniformità nel giudizio sull'accertamento del fatto e sulla sua
valutazione; che è una regola razionale di scelta legislativa, a
preferenza dell'altra implicante la separazione dei procedimenti, la
quale crea rischio di incoerenze e di contrasti di decisioni, oppure
soltanto di incompletezza nell'esame dei fatti. Presupposta la
necessità di precostituire la competenza di uno solo di quegli organi
giurisdizionali che ne avrebbero potuto avere l'attribuzione, la legge
ha ritenuto opportuno attrarre il minore nella competenza del giudice
precostituito per il maggiore degli anni diciotto, anziché portare
quest'ultimo innanzi al giudice dei minorenni, sulla base di una
valutazione della concreta idoneità dei due organi all'esplicazione
della rispettiva funzione del procedimento unico. Questa Corte, nella
citata sentenza del 4 luglio 1963, n. 130, ha avvertito che la scelta
compiuta dalla legge non può formare oggetto di sindacato di
legittimità costituzionale; e il giudizio così espresso deve ora
essere confermato, sia perché il simultanens processus potrebbe talora
essere imposto proprio da una esigenza di eguaglianza fra i coimputati
ove si consideri il pericolo già accennato di difformità di giudizio
sulle medesime ipotesi di fatto, sia perché la legge istitutiva del
Tribunale dei minorenni dà la possibilità della separazione dei
processi ove l'unico processo non fosse ritenuto indispensabile. La
norma che permette tale divisione fu dichiarata illegittima con la
suddetta sentenza 4 luglio 1963, soltanto nella parte in cui affidava
al Procuratore generale della Corte di appello ogni decisione
sull'opportunità dello spostamento di competenza, e gli dava poteri
espressamente qualificati come esenti da qualsiasi sindacato. La stessa
sentenza faceva "salva una nuova disciplina della materia"; ma la
mancanza attuale di questa nuova normativa né include l'illegittimità
costituzionale del principio di separabilità dei procedimenti, né
travolge nell'illegittimità costituzionale la regola che unifica il
processo innanzi all'organo ordinario, ove debba essere ritenuto
inscindibile. Potrebbe, se mai, imporre di intendere il sistema nella
sua completezza, per decidere se esso, quando, nella singola
fattispecie, l'unione non si giustifichi, solleciti l'ordinaria
competenza del giudice a pronunciare sulla necessità della scissione,
per meglio realizzare la volontà della legge istitutiva del Tribunale
dei minorenni.
Non si vede pertanto come il principio di eguaglianza resti
compromesso dalla norma denunciata, che contiene in sé un temperamento
al rigore della regola di connessione. Quando questo temperamento non
risulta attuabile, la diversità di trattamento che il minore riceve
rispetto ad altri minori dipende, sia quanto alla competenza sia quanto
al procedimento e quindi alla specializzazione della difesa (sulla
quale particolarmente si sofferma l'ordinanza di rimessione), da una
diversità sostanziale della situazione che si determina quando sono
coimputati maggiori e minori di diciotto anni rispetto a quella che si
concreta quando gli imputati hanno tutti una età minore dei diciotto
anni. Questa diversità va considerata anche se implica il sottrarre
competenza ad un giudice specializzato, perché i principi della
connessione non concernono soltanto problemi di ripartizione di
competenza tra giudici ordinari, come invece ritiene il Pretore di Iseo
(arg. art. 49 del Codice di procedura penale).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, secondo comma, prima parte, del R.D.L. 20 luglio 1934, n.
1404, concernente l'istituzione e il funzionamento del Tribunale dei
minorenni, proposta dal Pretore di Iseo con ordinanza del 12 gennaio
1965, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte