Sentenza n. 10/1969
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/02/1969 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4r.d.l. 737/1943
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 50r.d. 3269/1923
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4 del
R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737, recante nuovi provvedimenti in materia
di imposte di registro, in relazione all'art. 50 del R.D. 30 dicembre
1923, n. 3269 (legge di registro), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 novembre 1965 dalla Commissione
provinciale delle imposte di Milano sul ricorso di Villa Angelo contro
l'Ufficio del registro, iscritta al n. 105 del Registro ordinanze 1967
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'8
luglio 1967;
2) ordinanza emessa il 21 ottobre 1966 dalla Commissione
distrettuale delle imposte di Santa Maria Capua Vetere sul ricorso di
Ardolino Antonio contro l'Ufficio del registro, iscritta al n. 138 del
Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 208 del 19 agosto 1967;
3) ordinanze emesse il 9 ottobre 1967 dalla Commissione provinciale
delle imposte di Roma sui ricorsi di Garzia Zevio contro l'Ufficio del
registro, iscritte ai nn. 269 e 270 del Registro ordinanze 1967 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 27
gennaio 1968;
4) ordinanza emessa il 30 gennaio 1968 dalla Commissione
provinciale delle imposte di Napoli sul ricorso di Castellano Vincenzo,
iscritta al n. 56 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 del 18 maggio 1968.
Visti gli atti di costituzione dell'Amministrazione delle finanze
dello Stato;
udita nell'udienza pubblica del 20 novembre 1968 la relazione del
Giudice Ercole Rocchetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
l'Amministrazione delle finanze.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso 18 dicembre 1963 Villa Angelo proponeva
opposizione all'avviso di accertamento dell'Ufficio del registro di
Milano con cui veniva determinato in lire 441 milioni il valore venale
dei beni di cui egli, a seguito di pubblico incanto, era risultato
aggiudicatario (con decreto 29 novembre 1962 del giudice della
esecuzione presso il tribunale di Milano) per la somma di lire
257.000.000.
La Commissione provinciale delle imposte di Milano, investita della
questione relativa alla ammissibilità del giudizio di congruità, con
ordinanza 19 novembre 1965 ha ritenuto rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4
R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737 (in relazione all'art. 50 R.D. 30
dicembre 1923, n. 3269), per contrasto con gli artt. 3 e 53 della
Costituzione.
La Commissione provinciale delle imposte di Milano ha rilevato che,
mentre l'art. 50 della legge di registro (la cui questione di
legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata con
sentenza n. 62 del 1965) vieta alla Amministrazione finanziaria di
procedere al giudizio di valutazione degli immobili venduti all'asta
pubblica, l'art. 4 citato, ove l'acquisto all'asta pubblica riguarda
una vendita promossa in dipendenza di mutuo in danaro, consente alla
finanza di procedere al giudizio di valutazione.
Questa situazione, secondo la Commissione, pone in essere una
manifesta disparità di trattamento e una ingiusta sperequazione fra
coloro che siano aggiudicatari di beni nei pubblici incanti promossi in
dipendenza dei mutui in danaro, e coloro che invece si rendano
aggiudicatari dei beni in tutti gli altri casi, del tutto identici, di
vendite al pubblico incanto.
"Una identica procedura di vendita", prosegue l'ordinanza in esame,
"dovrebbe importare un identico trattamento fiscale", tanto più che
colui che partecipa ad un pubblico incanto per l'acquisto di un
immobile, non è di regola nella possibilità e non ha nessun interesse
di accertare la causa che ha dato luogo alla vendita coatta del bene
stesso, in quanto gli avvisi di asta non danno nessuna indicazione in
proposito.
Dopo aver affermato che in ogni tipo di vendita ai pubblici incanti
il prezzo di aggiudicazione è il più vicino possibile al valore
venale dei beni in comune commercio, per l'esistenza di rigorose norme
e cautele dirette a garantire il regolare svolgimento dell'asta, la
Commissione provinciale delle imposte di Milano ravvisa nella
situazione normativa di cui ai citati artt. 4 e 50 un diverso
trattamento fiscale nei confronti di cittadini (acquirenti ai pubblici
incanti) che si trovano nelle stesse condizioni giuridiche.
La suddetta ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170
dell'8 luglio 1967.
Si è costituita, avanti alla Corte, soltanto l'Amministrazione
delle finanze, in persona del Ministro pro-tempore e a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni del 20 luglio 1967.
Secondo l'Avvocatura, l'art. 4 del R.D.L. n. 737 del 1943 vulnera
solo apparentemente il principio fissato in via generale in materia di
pubblici incanti dall'art. 50 della legge di registro. Difatti, la
norma impugnata, che venne emanata durante il periodo bellico, fu
dettata dalla necessità di evitare le frodi fiscali che si
perpetravano attraverso aggiudicazioni di comodo: essa aveva lo scopo
di impedire i trasferimenti di immobili effettuati mediante apparenti
processi di esecuzione immobiliare per crediti che non erano crediti,
bensì il prezzo pagato per gli stessi immobili, i quali, attraverso la
espropriazione forzata, finivano col raggiungere il vero acquirente che
assumeva la figura di aggiudicatario.
Ad avviso dell'Avvocatura sussistono innegabili differenze tra le
vendite coatte dipendenti da mutui in danaro e quelle ai pubblici
incanti in genere, poiché nelle prime spesso prendono il sopravvento
interessi individuali che turbano la regolarità della contrattazione;
difatti per accordi intercorsi in precedenza tra gli interessati i
prezzi offerti sono spesso notevolmente inferiori al valore del bene in
comune commercio, con la conseguenza che "quasi sempre l'offerta
maggiore viene fatta dallo stesso mutuante il quale diventa
aggiudicatario dell'immobile, frodando il fisco e concludendo un
affare".
In altre parole, nelle vendite coatte dipendenti da mutui, non
sussisterebbero le stesse garanzie che circondano le vendite ai
pubblici incanti e non si realizzerebbe la necessaria coincidenza tra
valore venale del bene e prezzo di aggiudicazione.
La disposizione derogativa contenuta nella norma impugnata avrebbe
quindi una precisa ragione politico-giuridica dettata dalla necessità
di impedire le frodi fiscali.
Pertanto, secondo l'Amministrazione finanziaria, nessun contrasto
sussiste tra l'art. 4 del R.D.L. n. 737 e il principio fissato
nell'art. 3 della Costituzione perché non può essere ravvisata una
posizione di eguaglianza in relazione a situazioni obbiettivamente
differenti, come tali valutate dal legislatore; neppure può essere
ravvisato alcun contrasto tra la norma impugnata e l'art. 53 della
Costituzione, in quanto l'art. 4 rappresenta una concreta applicazione
del principio costituzionale della percezione del giusto tributo in
relazione alla concreta capacità contributiva.
Con memoria depositata il 7 novembre 1968 l'Avvocatura, dopo aver
ribadito le precedenti osservazioni, mette in rilievo che l'unica
differenza ipotizzabile tra la norma impugnata e l'art. 50 della legge
del registro attiene esclusivamente a un "momento procedurale" di
determinazione del valore venale del bene trasferito, che nel primo
caso è ancorato all'asta, e nel secondo, come in via generale, al
giudizio di stima e di congruità.
2. - Nel corso di analogo procedimento tributario promosso da
Ardolino Antonio nei confronti dell'Ufficio del registro, la
Commissione distrettuale delle imposte di Santa Maria Capua Vetere ha
proposto, con ordinanza emessa il 21 ottobre 1966, identica questione
di legittimità costituzionale dell'art. 4 del R.D.L. sopra citato, con
argomentazioni analoghe a quelle già prospettate dalla Commissione
provinciale delle imposte di Milano.
La suddetta ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è
stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 del
19 agosto 1967.
L'Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello
Stato, si è costituita dinanzi alla Corte costituzionale con deduzioni
del 1 settembre 1967 di contenuto identico a quelle prospettate nel
giudizio proposto dalla Commissione provinciale delle imposte di
Milano.
3. - La Commissione provinciale delle imposte di Roma, con due
ordinanze di identico contenuto, emesse il 9 ottobre 1967, sui ricorsi
di Garzia Zevio contro l'Ufficio del registro di Roma ha sollevato le
stesse questioni di legittimità costituzionale della norma sopra
indicata per motivi sostanzialmente identici a quelli dedotti dalla
Commissione distrettuale di Milano.
Le ordinanze, regolarmente notificate e comunicate sono state
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 27
gennaio 1968.
In questa sede non vi è costituzione di parti.
4. - Con ordinanza emessa il 30 gennaio 1968 sul ricorso di
Castellano Vincenzo nei confronti del locale Ufficio del registro,
anche la Commissione provinciale delle imposte di Napoli ha proposto la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del R.D.L. 19
agosto 1943, n. 737 (in relazione all'art. 50 del R.D. 30 dicembre
1923, n. 3269), per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione,
sulla base di argomentazioni analoghe a quelle già indicate.
La suddetta ordinanza è stata regolarmente notificata e comunicata
e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 del 18
maggio 1968.
Non vi è costituzione di parti in questa sede. Considerato in diritto :
1. - Le cinque ordinanze indicate in epigrafe propongono la stessa
questione di legittimità costituzionale, e pertanto i relativi
giudizi, congiuntamente discussi nella pubblica udienza, possono essere
riuniti e decisi con un'unica sentenza.
2. - Le Commissioni provinciali delle imposte di Milano, di Roma e
di Napoli e la Commissione distrettuale delle imposte di Santa Maria
Capua Vetere hanno promosso giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 4 del R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737, in relazione all'art.
50 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, con riferimento agli artt. 3 e
53 della Costituzione, nel presupposto, accolto dalla giurisprudenza di
questa Corte, di essere qualificate a proporre questioni di
legittimità costituzionale.
Con sentenza 18 gennaio 1957, n. 12, e con le successive nn. 41 e
42 del 1957, n. 132 del 1963 e n. 103 del 1964, la Corte costituzionale
ebbe infatti a riconoscere alle Commissioni, previste dal R.D.L. 7
agosto 1936, n. 1639, e dal R.D. 8 luglio 1937, n. 1516, per la
risoluzione delle controversie in materia di imposte dirette ed
indirette sugli affari, carattere di organi giurisdizionali,
legittimati, perciò, a sollevare, avanti la stessa Corte, ai sensi
degli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87, le questioni di costituzionalità
insorte "nel corso del giudizio" da essi ritenute rilevanti ai fini
della decisione e non manifestamente infondate.
Essendo stato però recentemente proposto il problema della natura
giurisdizionale o amministrativa delle competenze attribuite alle
Commissioni comunali per i tributi locali, la Corte costituzionale, con
sentenza 29 gennaio 1969, n. 6, ha ritenuto che "dall'esame complessivo
degli indici di valutazione offerti dalla disciplina relativa alla
composizione, ai poteri e al funzionamento di quelle Commissioni
risulta che tutti gli argomenti deducibili dalle norme positive
concorrono a convalidare la qualifica amministrativa con la quale la
stessa legge definisce quegli organi".
Alla luce di questo più recente orientamento anche quello della
natura giurisdizionale o amministrativa delle Commissioni per la
decisione delle controversie in materia di imposte dirette o indirette
sugli affari merita di essere riesaminato integralmente. E tale riesame
è preliminare a ogni altra indagine, poiché il risultato di esso
condiziona l'ammissibilità dei giudizi ora proposti alla Corte.
3. - È noto che la tesi della natura giurisdizionale delle
Commissioni per i tributi erariali, ripetutamente affermata dalla Corte
di cassazione e da una parte della dottrina, e finora seguita pure da
questa Corte (la quale ebbe ad occuparsi in passato anche di alcuni
problemi relativi alla indipendenza delle Commissioni stesse), è stata
sempre contrastata dalla dottrina prevalente.
È opportuno innanzi tutto osservare che nessuno degli elementi
testuali, cui i sostenitori dell'una o dell'altra tesi fanno
riferimento, appare da solo decisivo.
Da un lato, infatti, il legislatore, per designare tali organismi,
parla di "commissioni amministrative" (intitolazione del R.D. 8 luglio
1937, n. 1516, e artt. 29, 31, 35, 46 del R.D.L. 7 agosto 1936, n.
1639) e, a proposito della risoluzione delle controversie tributarie da
parte delle Commissioni, più volte ripete che essa avviene "in via
amministrativa" (artt. 22 e 28 del R.D.L. n. 1639 del 1936).
Per altro, gli artt. 40 e 44 del R.D. n. 1516 del 1937, ammettono
contro le decisioni delle Commissioni provinciali l'appello incidentale
e il ricorso in revocazione "secondo il diritto processuale comune". Ma
nemmeno a tali espressioni può darsi un valore determinante, perché
mezzi di impugnazione di tale genere possono riscontrarsi e si
riscontrano anche nei procedimenti contenziosi amministrativi.
La natura giuridica delle Commissioni in esame va desunta perciò
dalla ricostruzione sistematica di tutta la disciplina positiva,
relativa alla composizione, ai poteri e al funzionamento di esse.
Quanto alle Commissioni distrettuali, è vero che - come questa
Corte ebbe a sottolineare nella sentenza n. 103 del 1964 - la nomina
dei componenti è effettuata, meno che per il presidente e vice
presidente, entro una serie di nominativi forniti in numero triplo
dalle autorità comunali del distretto (art. 2 R.D.L. 13 marzo 1944, n.
88) e che la misura della decadenza dei componenti è limitata a casi
tassativamente indicati a priori: incapacità, indegnità,
incompatibilità, ripetute assenze ingiustificate (artt. 7 e 22 del
R.D. 8 luglio 1937, n. 1516).
Nondimeno non può negarsi che scarsamente si conciliano col
carattere proprio degli organi giurisdizionali le norme le quali
dispongono che tutti i componenti sono nominati dall'intendente di
finanza - organo locale proposto all'amministrazione finanziaria parte
in causa - che la carica è di durata breve (quattro anni) ed è
rinnovabile (v. sentenza n. 49 del 1968); che all'intendente compete
pure il potere di ordinare lo scioglimento della Commissione
distrettuale, in caso di mancato funzionamento o "per qualsiasi altro
grave motivo" (art. 20 R.D. 8 luglio 1937, n. 1516) e con un margine
quindi assai notevole di discrezionalità.
Altrettali incongruenze sono rilevabili nelle analoghe disposizioni
relative alle Commissioni provinciali, la nomina dei cui componenti
viene operata dal Ministro per le finanze - sia pure tra magistrati e
funzionari statali (in servizio o a riposo) - e per l'altra metà fra i
cittadini designati in numero triplo dal prefetto, autorità
amministrativa della provincia (artt. 25 del R.D.L. 7 agosto 1936, n.
1639, e 6 del D.L.8 aprile 1948, n. 514), con la esclusione di ogni
designazione da parte di organi elettivi.
Al Ministro competono anche, per quanto riguarda le Commissioni
provinciali, i poteri di ordinare lo scioglimento di esse e dichiarare
la decadenza dei componenti (artt. 21 e 7 citati).
Analoghe osservazioni possono farsi a proposito della Commissione
centrale, nominata dal Governo su proposta del Ministro per le finanze
(artt. 2 e 4 D.L. 18 ottobre 1944, n. 334).
Ma ulteriori elementi poco conciliabili in via di principio col
carattere degli organi di giurisdizione si riscontrano in altre
disposizioni. Così è a dirsi per la mancanza della predeterminazione
di un numero fisso di componenti per la decisione delle controversie
(art. 18 R. D. 8 luglio 1937, n. 1516), mancanza che, come questa
Corte ha osservato nella sentenza n. 6 del corrente anno, è una regola
propria dei collegi amministrativi.
Ed altrettanto, e ancor più, è a dire per la facoltà - che è
stata abolita per le imposte dirette dall'art. 5 della legge 5 gennaio
1956, n. 1, ma è tuttora riconosciuta alle commissioni distrettuali e
provinciali dall'art. 2 del R.D. 5 marzo 1942, n. 186, per quanto
concerne le imposte sui trasferimenti della ricchezza - di aumentare
d'ufficio i valori attribuiti dalla amministrazione finanziaria ai beni
(v. la citata sentenza n. 6 del corrente anno), nonché per l'altra
facoltà concessa dagli artt. 36 e 122 del D. P. R. 29 gennaio 1958, n.
645, alle Commissioni distrettuali di sospendere il giudizio e
rimettere gli atti all'ufficio allorché, nel corso di questo, esse
vengano a conoscenza di elementi che rendano opportuno una integrazione
dell'accertamento. E così pure per la facoltà concessa alla
Commissione distrettuale dell'art. 32 del R.D. 8 luglio 1937, n. 1516,
di confermare l'accertamento, ma in base a un titolo diverso; ponendo
in tal modo in essere un nuovo accertamento, che la legge stessa
ritiene tale, perché la qualifica come nuova proposta e lo rende
perciò suscettibile di un nuovo gravame avanti la medesima
commissione.
Ma un ancor più decisivo argomento in favore della tesi della
natura amministrativa e non giurisdizionale degli organi in questione
può trarsi dal modo come la loro attività si articola e si raccorda
con quella dell'autorità giudiziaria, cui, in materia d'imposta è,
dall'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, affidata
(benché con qualche limitazione, della quale nel presente giudizio la
Corte non è chiamata ad occuparsi) la tutela giurisdizionale del
cittadino.
Qualora gli organi in questione dovessero essere considerati
giurisdizionali, dovrebbe ritenersi che l'ordinamento avrebbe
apprestato in materia - in contrasto con tutto il tradizionale sistema
- ben sei gradi di giurisdizione. Al che sarebbe da aggiungere
l'anomalia della facoltà, consentita al contribuente, di saltare
taluni gradi di giurisdizione, passando, dalla prima istanza avanti le
Commissioni, direttamente al tribunale (art. 22, primo comma, del D.L.
7 agosto 1936, n. 1639) o consumando l'intera fase giudiziale avanti
l'autorità giudiziaria ordinaria col ricorrere per violazione di legge
- come ammette la giurisprudenza - contro la decisione della
Commissione centrale direttamente in Cassazione in forza del disposto
dell'art. 111 della Costituzione.
4. - Il concorso di tante circostanze, mal conciliabili col
carattere giurisdizionale degli organi di cui trattasi - soprattutto
alla stregua del modello che per gli organi di tale natura fissa la
vigente Costituzione - e perfettamente conciliabili, invece, con la
natura amministrativa degli stessi, deve far propendere per
quest'ultima tesi; e consiglia alla Corte di uniformarsi, anche a
proposito degli anzidetti organi, all'indirizzo adottato con la recente
sentenza n. 6 del corrente anno.
Solo in tal modo può avere spiegazione e giustificazione la
duplice fase contenziosa: volta, la prima, amministrativa, allo
accertamento in contradittorio dell'imposta e la seconda al giudizio,
ordinato ad assicurare al cittadino la tutela giurisdizionale dei
diritti soggettivi inerenti al rapporto d'imposta.
5. - Dalla mancanza, negli organi proponenti, della natura
giurisdizionale, deriva che le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 4 del R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737, proposte dalle
Commissioni provinciali di Milano, di Roma e di Napoli e dalla
Commissione distrettuale delle imposte di Santa Maria Capua Vetere
devono essere dichiarate inammissibili.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 del R.D.L.19 agosto 1943, n. 737, recante nuovi
provvedimenti in materia di imposte di registro, in relazione all'art.
50 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), sollevata
dalle Commissioni provinciali di Milano, di Roma e di Napoli e dalla
Commissione distrettuale di Santa Maria Capua Vetere in riferimento
agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
ECLI:IT:COST:1969:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte