Sentenza n. 10/1972
Altra decisione · depositata il 26/01/1972 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 75, secondo
comma, della Costituzione, della richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina
dei casi di scioglimento del matrimonio".
Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1972 il Giudice
relatore Michele Fragali.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza del 6 dicembre 1971, depositata il 9 successivo,
l'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte suprema
di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta di votazione
popolare per l'abrogazione totale della legge 1 dicembre 1970, n. 898,
concernente la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio,
presentata il 19 giugno 1971 dal prof. Sergio Cotta, dall'ing.
Francesco Guerrieri, dal prof. Gabrio Lombardi e dal prof. Tommaso
Mauro, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione: l'Ufficio non
procedette oltre alle operazioni di sua competenza, dopo aver accertato
la validità di 642.205 sottoscrizioni.
Il Presidente di questa Corte ha fissato per le deliberazioni
conseguenziali il giorno 11 gennaio 1972.
Hanno presentato memorie la Lega italiana per il divorzio ed i
promotori del referendum. Considerato in diritto :
1. - Deve dichiararsi irricevibile la memoria prodotta dalla Lega
italiana per il divorzio: il terzo comma dell'art. 33 legge 25 maggio
1970, n. 352, permette di depositarne soltanto ai promotori del
referendum e al Governo: gli uni come portatori della volontà di
coloro che hanno sottoscritto la relativa istanza, l'altro quale
rappresentante dello Stato nella sua unità, per assicurare, attraverso
tale disciplina, le condizioni necessarie e sufficienti per un
legittimo contraddittorio.
2. - In via preliminare dev'essere accertato che questa Corte sia
stata legittimamente investita del giudizio sull'ammissibilità del
referendum.
È dall'ordinanza emessa dall'Ufficio centrale suddetto che nasce
per la Corte il potere-dovere di esercitare la competenza prevista
dall'art. 2, comma primo, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n.
1; e soltanto dalla motivazione di tale ordinanza la Corte può
desumere il modo di svolgimento delle operazioni commesse all'Ufficio
menzionato.
Dall'ordinanza stessa risulta che l'Ufficio ha dichiarato conforme
a legge la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge 1
dicembre 1970, n. 898, in riferimento alla quale il relativo
procedimento era stato promosso, dopo aver insindacabilmente accertato
il deposito di firme valide per un numero superiore a quello di
500.000, prescritto dall'art. 75, primo comma, della Costituzione.
3. - Constatato ciò, a questa Corte, nella sede attuale, resta
affidato soltanto il compito di verificare se la richiesta di
referendum di cui si tratta riguardi materie che l'art. 75, secondo
comma, della Costituzione esclude dalla votazione popolare: l'art. 2,
primo comma, della citata legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e
l'art. 33, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, danno
questo limitato oggetto al giudizio che deve seguire all'ordinanza
dell'Ufficio centrale.
Il secondo comma del menzionato art. 75 della Costituzione fa
divieto di sottoporre a votazione popolare le leggi concernenti materie
tributarie e di bilancio, amnistia ed indulto, autorizzazione a
ratificare trattati internazionali. Ora, la domanda di referendum di
cui si tratta riguarda la disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio; ed è perciò evidente che la legge a cui il referendum si
riferisce, nel suo complesso e nelle singole sue disposizioni, non
concerne materia rientrante tra quelle eccettuate dalla Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la richiesta di referendum presentata il 19
giugno 1971 dalle persone sopra indicate, per l'abrogazione della legge
1 dicembre 1970, n. 898, dal titolo "Discilina dei casi di
scioglimento del matrimonio", dichiarata conforme a legge
dall'ordinanza sopra citata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzione, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte