Corte costituzionale

Sentenza n. 10/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1974 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 19r.d.l. 246/1938
  • art. 1r.d.l. 246/1938

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del r.d.l.

21 febbraio 1938, n. 246 (Disciplina degli abbonamenti alle

radioaudizioni), modificato dall'art. 1 del d.l.C.P.S. 5 ottobre 1947,

n. 1208 (Aumento delle sanzioni pecuniarie comminate da leggi

tributarie e finanziarie), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio

1971 dal tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Di

Grazia Salvatore, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 12

maggio 1971.

Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1973 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Salvatore Di Grazia, imputato della contravvenzione di cui agli

artt. 1 e 2 del r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246 (disciplina degli

abbonamenti alle radioaudizioni) e successive modificazioni, punita

dall'art. 19 dello stesso r.d., modificato dall'articolo 1 del

d.l.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1208, perché deteneva un apparecchio

televisivo per uso privato senza avere corrisposto il canone di

abbonamento per il periodo dal 1 gennaio 1969 al 30 giugno 1970,

veniva citato a comparire davanti al tribunale di Catania. In sede

dibattimentale l'imputato eccepiva l'incostituzionalità delle dette

norme; ed il pubblico ministero che in un primo momento si era

dichiarato favorevole, concludeva per l'infondatezza dell'eccezione.

Il tribunale, con ordinanza del 17 febbraio 1971, sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del r.d.l. n.

246 del 1938, come modificato dall'art. 1 del d.l.C.P.S. n. 1208 del

1947, denunciandone il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Osservava che lo Stato, riservatisi in via esclusiva i servizi di

telecomunicazioni, aveva dato in concessione quelli di radiotelevisione

alla RAI; e che questa si presentava come una società privata, che

esercitava in concessione un pubblico servizio. E richiamava, quindi,

la giurisprudenza di questa Corte con la quale l'indicato regime è

stato riconosciuto legittimo sotto il profilo costituzionale, in

riferimento agli artt. 3 e 43 della Costituzione.

Rilevava, però, l'esistenza di una disparità di trattamento a

favore della RAI e nei confronti di altre società private

concessionarie di pubblici servizi quali la SIP, l'ENEL e l'ENI, per

ciò che alla prima e non anche alle altre, a garanzia della

riscossione dei canoni di utenza, è assicurata una tutela penale per

cui l'abbonato "viene perseguito non solo con le normali forme

amministrative e civili ma anche mediante il promovimento di un'azione

penale, costituendo reato finanziario il mancato pagamento del canone".

Mentre tutte le indicate società concessionarie di pubblico servizio

trovano nella legge la disciplina dell'organizzazione e struttura

interne e dei rapporti con i terzi, ed in provvedimenti amministrativi

la determinazione dei canoni di utenza, solo la RAI gode di quella

particolare normativa di favore.

L'ordinanza emessa in udienza veniva notificata al pubblico

ministero, al Di Grazia ed al Presidente del Consiglio dei ministri e

regolarmente comunicata e pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale n. 119

del 12 maggio 1971).

Davanti a questa Corte non si costituiva nessuna delle parti e non

spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Il tribunale di Catania ritiene che violi il principio di

eguaglianza l'art. 19 del r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246 (disciplina

degli abbonamenti alle radioaudizioni) modificato dall'art. 1 del

d.l.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1208 (aumento delle sanzioni pecuniarie

comminate da leggi tributarie e finanziarie), che prevede come reato la

mancata corresponsione del canone di abbonamento da parte di chi

detenga uno o più apparecchi radioriceventi o impianto aereo od altro

dispositivo comunque atto od adattabile alla radioricezione, e la

punisce con la pena dell'ammenda da lire duecentocinquanta a lire

cinquemila.

La norma denunciata assicura alla RAI una tutela penale nei

confronti dell'abbonato, e di una tutela analoga invece non godono

altre "società private" come la SIP, l'ENEL e l'ENI che sono anch'esse

titolari di concessioni di pubblico servizio.

2. - Con la sentenza n. 81 del 1963, questa Corte, chiamata a

pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale, in

riferimento (tra l'altro) all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 1,

2 e 13 del citato r.d.l. n. 246 del 1938 che, secondo il giudice a quo,

stante l'esistenza di sanzioni penali per le inadempienze solo a carico

dei radioutenti, avrebbero dato vita ad una ingiustificata disparità

di trattamento di costoro e della RAI, ha ritenuto non fondata la

questione, sembrando ad essa Corte evidente che "le posizioni della RAI

e degli utenti si presentano in modo diverso" e che nel rapporto

"domina l'elemento giuspubblicistico, che attribuisce alla RAI una

situazione giuridica, quale concessionaria di un servizio di interesse

pubblico, diversa da quella degli altri soggetti del rapporto, privati

utenti del servizio stesso".

Ora la questione è sollevata attraverso la messa a raffronto da un

canto del trattamento giuridico della RAI e dall'altro di quello di

date altre società private titolari di concessioni di pubblico

servizio (quali, per il giudice a quo, la SIP, l'ENEL e l'ENI) e sempre

in relazione alla tutela penale accordata nei confronti degli utenti

inadempienti.

La questione così proposta non è fondata.

3. - Anche se, come ricorda il tribunale di Catania, è da

ravvisare nei confronti di società private titolari di concessioni di

pubblico servizio, quali la RAI e la SIP, l'esistenza di sfere di

situazioni giuridiche analoghe per la fonte, e cioè anche se è da

rilevare che codeste due società trovano in leggi la disciplina delle

loro organizzazioni e strutture interne, e dei loro rapporti con gli

utenti, e che i canoni di utenza radiotelevisivi e quelli di utenza del

servizio telefonico urbano ed interurbano sono stabiliti con

provvedimenti ministeriali, non si può non constatare come la

specifica disciplina dei rapporti delle due società con i rispettivi

utenti, sul punto in esame, sia giustificatamente diversa.

Va subito precisato che non è in discussione la conformità o meno

al principio di eguaglianza della tutela penale accordata alla RAI nei

confronti degli utenti, in sé e per sé considerata, questione la cui

fondatezza, per altro, sarebbe implicitamente esclusa nella citata

sentenza n. 81 del 1963 di questa Corte.

Nelle due ipotesi messe a raffronto, procedendosi

all'individuazione degli interessi presi in considerazione dal

legislatore, è facile accorgersi che le situazioni di fatto e

giuridiche a cui sul piano della logica si riportano rispettivamente la

presenza e l'assenza della tutela penale de qua, non sono eguali.

Ed infatti:

a) nel caso della RAI, all'utente basta la detenzione (acquisibile

liberamente dal mercato) di un apparecchio atto o adattabile alla

ricezione delle emissioni perché il godimento del servizio pubblico

possa aver ed abbia luogo, e di contro per l'esercente sussistono

difficoltà di controllo; e nel caso della SIP, invece, allo stesso

fine occorrono l'installazione presso il singolo utente di apposito

impianto ad opera della società stessa ed il collegamento di esso con

la rete urbana, ed ogni prestazione dell'esercente è controllabile e

quantitativamente determinabile;

b) nel primo caso, il diritto al canone di abbonamento non è

assistito da efficaci forme di autotutela né di fronte

all'inadempimento dell'utente, la società può in fatto sospendere

singolarmente il servizio, e nel secondo caso, invece, la società da

sé di fronte al mancato adempimento da parte dell'utente, ha il

diritto di sospendere il servizio telefonico, di provvedere al ritiro

del materiale installato presso l'utente stesso e di risolvere il

contratto di abbonamento, oltre che quello di rivalersi del suo credito

sulle somme anticipate dall'abbonato per comunicazioni interurbane o

per qualsiasi titolo;

c) non sono infine di scarso rilievo la differenza che sussiste

nella strutturazione del procedimento di riscossione del canone di

abbonamento, stante che quello per le radiodiffusioni deve essere

versato direttamente ad uffici statali, ed in generale il fatto che il

rapporto tra la RAI ed i radioutenti è regolato da principi

pubblicistici.

La tutela penale in favore della RAI appare, pertanto,

sufficientemente giustificata, e data la rilevata differenza delle

situazioni prese in considerazione dal legislatore, non è irrazionale

la mancata estensione di quella tutela all'altra società privata

concessionaria di pubblico servizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 19 del r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246 (disciplina degli

abbonamenti alle radioaudizioni) modificato dall'art. 1 del d.l.C.P.S.

5 ottobre 1947, n. 1208 (aumento delle sanzioni pecuniarie comminate da

leggi tributarie e finanziarie), questione sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Catania con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte