Sentenza n. 10/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1974 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19r.d.l. 246/1938
- art. 1r.d.l. 246/1938
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del r.d.l.
21 febbraio 1938, n. 246 (Disciplina degli abbonamenti alle
radioaudizioni), modificato dall'art. 1 del d.l.C.P.S. 5 ottobre 1947,
n. 1208 (Aumento delle sanzioni pecuniarie comminate da leggi
tributarie e finanziarie), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio
1971 dal tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Di
Grazia Salvatore, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 12
maggio 1971.
Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1973 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Salvatore Di Grazia, imputato della contravvenzione di cui agli
artt. 1 e 2 del r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246 (disciplina degli
abbonamenti alle radioaudizioni) e successive modificazioni, punita
dall'art. 19 dello stesso r.d., modificato dall'articolo 1 del
d.l.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1208, perché deteneva un apparecchio
televisivo per uso privato senza avere corrisposto il canone di
abbonamento per il periodo dal 1 gennaio 1969 al 30 giugno 1970,
veniva citato a comparire davanti al tribunale di Catania. In sede
dibattimentale l'imputato eccepiva l'incostituzionalità delle dette
norme; ed il pubblico ministero che in un primo momento si era
dichiarato favorevole, concludeva per l'infondatezza dell'eccezione.
Il tribunale, con ordinanza del 17 febbraio 1971, sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del r.d.l. n.
246 del 1938, come modificato dall'art. 1 del d.l.C.P.S. n. 1208 del
1947, denunciandone il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Osservava che lo Stato, riservatisi in via esclusiva i servizi di
telecomunicazioni, aveva dato in concessione quelli di radiotelevisione
alla RAI; e che questa si presentava come una società privata, che
esercitava in concessione un pubblico servizio. E richiamava, quindi,
la giurisprudenza di questa Corte con la quale l'indicato regime è
stato riconosciuto legittimo sotto il profilo costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 43 della Costituzione.
Rilevava, però, l'esistenza di una disparità di trattamento a
favore della RAI e nei confronti di altre società private
concessionarie di pubblici servizi quali la SIP, l'ENEL e l'ENI, per
ciò che alla prima e non anche alle altre, a garanzia della
riscossione dei canoni di utenza, è assicurata una tutela penale per
cui l'abbonato "viene perseguito non solo con le normali forme
amministrative e civili ma anche mediante il promovimento di un'azione
penale, costituendo reato finanziario il mancato pagamento del canone".
Mentre tutte le indicate società concessionarie di pubblico servizio
trovano nella legge la disciplina dell'organizzazione e struttura
interne e dei rapporti con i terzi, ed in provvedimenti amministrativi
la determinazione dei canoni di utenza, solo la RAI gode di quella
particolare normativa di favore.
L'ordinanza emessa in udienza veniva notificata al pubblico
ministero, al Di Grazia ed al Presidente del Consiglio dei ministri e
regolarmente comunicata e pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale n. 119
del 12 maggio 1971).
Davanti a questa Corte non si costituiva nessuna delle parti e non
spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Il tribunale di Catania ritiene che violi il principio di
eguaglianza l'art. 19 del r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246 (disciplina
degli abbonamenti alle radioaudizioni) modificato dall'art. 1 del
d.l.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1208 (aumento delle sanzioni pecuniarie
comminate da leggi tributarie e finanziarie), che prevede come reato la
mancata corresponsione del canone di abbonamento da parte di chi
detenga uno o più apparecchi radioriceventi o impianto aereo od altro
dispositivo comunque atto od adattabile alla radioricezione, e la
punisce con la pena dell'ammenda da lire duecentocinquanta a lire
cinquemila.
La norma denunciata assicura alla RAI una tutela penale nei
confronti dell'abbonato, e di una tutela analoga invece non godono
altre "società private" come la SIP, l'ENEL e l'ENI che sono anch'esse
titolari di concessioni di pubblico servizio.
2. - Con la sentenza n. 81 del 1963, questa Corte, chiamata a
pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale, in
riferimento (tra l'altro) all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 1,
2 e 13 del citato r.d.l. n. 246 del 1938 che, secondo il giudice a quo,
stante l'esistenza di sanzioni penali per le inadempienze solo a carico
dei radioutenti, avrebbero dato vita ad una ingiustificata disparità
di trattamento di costoro e della RAI, ha ritenuto non fondata la
questione, sembrando ad essa Corte evidente che "le posizioni della RAI
e degli utenti si presentano in modo diverso" e che nel rapporto
"domina l'elemento giuspubblicistico, che attribuisce alla RAI una
situazione giuridica, quale concessionaria di un servizio di interesse
pubblico, diversa da quella degli altri soggetti del rapporto, privati
utenti del servizio stesso".
Ora la questione è sollevata attraverso la messa a raffronto da un
canto del trattamento giuridico della RAI e dall'altro di quello di
date altre società private titolari di concessioni di pubblico
servizio (quali, per il giudice a quo, la SIP, l'ENEL e l'ENI) e sempre
in relazione alla tutela penale accordata nei confronti degli utenti
inadempienti.
La questione così proposta non è fondata.
3. - Anche se, come ricorda il tribunale di Catania, è da
ravvisare nei confronti di società private titolari di concessioni di
pubblico servizio, quali la RAI e la SIP, l'esistenza di sfere di
situazioni giuridiche analoghe per la fonte, e cioè anche se è da
rilevare che codeste due società trovano in leggi la disciplina delle
loro organizzazioni e strutture interne, e dei loro rapporti con gli
utenti, e che i canoni di utenza radiotelevisivi e quelli di utenza del
servizio telefonico urbano ed interurbano sono stabiliti con
provvedimenti ministeriali, non si può non constatare come la
specifica disciplina dei rapporti delle due società con i rispettivi
utenti, sul punto in esame, sia giustificatamente diversa.
Va subito precisato che non è in discussione la conformità o meno
al principio di eguaglianza della tutela penale accordata alla RAI nei
confronti degli utenti, in sé e per sé considerata, questione la cui
fondatezza, per altro, sarebbe implicitamente esclusa nella citata
sentenza n. 81 del 1963 di questa Corte.
Nelle due ipotesi messe a raffronto, procedendosi
all'individuazione degli interessi presi in considerazione dal
legislatore, è facile accorgersi che le situazioni di fatto e
giuridiche a cui sul piano della logica si riportano rispettivamente la
presenza e l'assenza della tutela penale de qua, non sono eguali.
Ed infatti:
a) nel caso della RAI, all'utente basta la detenzione (acquisibile
liberamente dal mercato) di un apparecchio atto o adattabile alla
ricezione delle emissioni perché il godimento del servizio pubblico
possa aver ed abbia luogo, e di contro per l'esercente sussistono
difficoltà di controllo; e nel caso della SIP, invece, allo stesso
fine occorrono l'installazione presso il singolo utente di apposito
impianto ad opera della società stessa ed il collegamento di esso con
la rete urbana, ed ogni prestazione dell'esercente è controllabile e
quantitativamente determinabile;
b) nel primo caso, il diritto al canone di abbonamento non è
assistito da efficaci forme di autotutela né di fronte
all'inadempimento dell'utente, la società può in fatto sospendere
singolarmente il servizio, e nel secondo caso, invece, la società da
sé di fronte al mancato adempimento da parte dell'utente, ha il
diritto di sospendere il servizio telefonico, di provvedere al ritiro
del materiale installato presso l'utente stesso e di risolvere il
contratto di abbonamento, oltre che quello di rivalersi del suo credito
sulle somme anticipate dall'abbonato per comunicazioni interurbane o
per qualsiasi titolo;
c) non sono infine di scarso rilievo la differenza che sussiste
nella strutturazione del procedimento di riscossione del canone di
abbonamento, stante che quello per le radiodiffusioni deve essere
versato direttamente ad uffici statali, ed in generale il fatto che il
rapporto tra la RAI ed i radioutenti è regolato da principi
pubblicistici.
La tutela penale in favore della RAI appare, pertanto,
sufficientemente giustificata, e data la rilevata differenza delle
situazioni prese in considerazione dal legislatore, non è irrazionale
la mancata estensione di quella tutela all'altra società privata
concessionaria di pubblico servizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 19 del r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246 (disciplina degli
abbonamenti alle radioaudizioni) modificato dall'art. 1 del d.l.C.P.S.
5 ottobre 1947, n. 1208 (aumento delle sanzioni pecuniarie comminate da
leggi tributarie e finanziarie), questione sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Catania con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte