Sentenza n. 10/1979
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/05/1979 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 416,
ultimo comma, 420, 421, 424 e 431 del codice di procedura civile, come
modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (nuova
disciplina delle controversie individuali di lavoro e di quelle in
materia di previdenza e assistenza obbligatoria), promosso con
ordinanza emessa il 18 dicembre 1974 dal giudice del lavoro del
tribunale di Chiavari, nel procedimento civile vertente tra Pagliaro
Clementina e la Soc. La Plastica in liquidazione e la Soc. La Plastica
Entella, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 del 7 maggio 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1979 il Giudice relatore
Arnaldo Maccarone;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con atto di citazione notificato l'11 dicembre 1970 la signora
Pagliaro Clementina ved. Sirito conveniva in giudizio, innanzi il
tribunale di Chiavari, la Soc. La Plastica e la Soc. Plastica Entella.
Deduceva l'attrice che il marito, signor Sirito Domenico Armando,
deceduto il 14 aprile 1966, aveva prestato la sua opera alle
dipendenze delle sopraindicate società ricevendo un compenso di gran
lunga inferiore a quello che gli sarebbe spettato per legge.
Chiedeva pertanto la condanna delle medesime al pagamento di quanto
dovuto. Dopo alcune udienze, il giudice istruttore, con ordinanza 1
marzo 1974, preso atto dell'entrata in vigore della legge 11 agosto
1973, n. 533, recante la nuova disciplina delle controversie
individuali di lavoro e di quelle in materia di previdenza e di
assistenza obbligatoria, disponeva che il procedimento proseguisse col
nuovo rito innanzi a sé, quale giudice unico, fissando udienza "per la
comparizione delle parti e per la indicazione dei testi".
Quindi, con successiva ordinanza del 18 dicembre 1974, accogliendo
eccezioni in tal senso formulate dalle parti convenute, sollevava - in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 416, ultimo comma, 420, primo e
ultimo comma, 421, secondo comma, 424 e 431, primo e ultimo comma, del
codice di procedura civile, così come modificati dalla già citata
legge 11 agosto 1973, n. 533.
2. - L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 7 maggio 1976.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che tutte le questioni siano dichiarate non fondate. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza in epigrafe la Corte è chiamata a decidere:
A) se sia, o meno, costituzionalmente illegittimo - per contrasto
con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - l'art. 416, ultimo comma,
c.p.c. (il quale stabilisce che il convenuto - e, cioè, il datore di
lavoro - ha l'obbligo di depositare entro breve termine a pena di
decadenza uno scritto in cui prenda "posizione precisa circa i fatti
affermati dall'attore", proponga "tutte le sue difese in fatto ed in
diritto", indichi specificatamente i mezzi di prova dei quali intende
valersi e depositi tutti i documenti ritenuti utili alla propria
difesa), dubitandosi che la norma denunziata dia luogo ad una
ingiustificata disparità di trattamento, in relazione all'esercizio
del diritto di difesa, tra le due parti del processo, sia perché non
stabilirebbe alcun termine di decadenza a carico dell'attore e sia
perché assegnerebbe al convenuto datore di lavoro un termine troppo
breve (e, quindi, inadeguato per replicare e preparare le proprie
difese), mentre l'attore avrebbe tutto il tempo per studiare la
posizione, e preparare la difesa e raccogliere le prove;
B) se sia, o meno, costituzionalmente illegittimo - per contrasto
con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - l'articolo 420, primo comma,
c.p.c. (nella parte in cui attribuisce alla mancata comparizione di
ciascuna delle due parti valore di comportamento apprezzabile dal
giudice ai fini della decisione), ritenendosi che l'impugnata
disposizione riservi un identico trattamento alla mancata comparizione
del convenuto e dell'attore, senza considerare che detti soggetti
versano in situazioni che sono tra loro diverse e che, come tali,
andrebbero diversamente disciplinate;
C) se sia, o meno, costituzionalmente illegittimo - per contrasto
con l'art. 24 della Costituzione - l'art. 420, ultimo comma, c.p.c.
(che vieta le udienze di mero rinvio), ritenendosi che possano darsi
delle circostanze in presenza delle quali la mancata concessione di un
rinvio arrecherebbe grave ed irreparabile pregiudizio alla difesa delle
parti;
D) se sia, o meno, costituzionalmente illegittimo - per contrasto
con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - l'articolo 421, secondo
comma, c.p.c. (nella parte in cui prevede che il giudice possa
disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ammissione di ogni mezzo di
prova), dubitandosi che la norma denunziata:
a) costituisca una norma prevista ad esclusivo favore dell'attore,
la cui posizione processuale verrebbe così ad essere ulteriormente
privilegiata rispetto a quella del convenuto;
b) incida sull'imparzialità dell'organo giudicante;
E) se sia, o meno, costituzionalmente illegittimo - per contrasto
con l'art. 24 della Costituzione - l'art. 424 c.p.c., dubitandosi che
l'impugnata disposizione consentendo che il consulente d'ufficio possa
riferire, anche immediatamente, verbalmente in udienza e non accordando
alle parti il potere di nominare propri consulenti di fiducia, dia
luogo ad una illegittima lesione del diritto di difesa che alle
medesime è costituzionalmente garantito;
F) se sia, o meno, costituzionalmente illegittimo - per contrasto
con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - l'articolo 431, primo e
ultimo comma, c.p.c. (il quale dispone che le sentenze di condanna
emesse in primo grado a favore del lavoratore, e non anche quelle
emesse a favore del datore di lavoro, sono provvisoriamente esecutive
e che la provvisoria esecuzione non può essere sospesa per le somme
non eccedenti L. 500.000), dubitandosi che la mancata previsione
dell'esecutorietà delle sentenze di condanna emesse in primo grado a
favore del datore di lavoro, e ancor più, l'impossibilità di
sospendere l'esecuzione delle sentenze emesse in favore del lavoratore
per le somme non superiori a L. 500.000, non siano razionalmente
giustificate e diano luogo ad una grave menomazione del diritto di
difesa del datore di lavoro.
2. - In ordine alla rilevanza delle questioni nel giudizio di
merito, l'ordinanza di rimessione osserva, genericamente e senza un
riferimento specifico all'applicazione concreta delle singole norme
sospette di incostituzionalià, che, trattandosi di giudizio in corso
innanzi al tribunale ed avendo il giudice istruttore avviato
l'istruttoria in base alle nuove norme, queste verrebbero tutte in
considerazione, dovendo il procedimento svolgersi e concludersi con
l'applicazione della nuova normativa.
L'assunto non è fondato in quanto la rilevanza può sussistere
solo se debba farsi applicazione concreta della norma in discussione,
non bastando la generica possibilità che la norma stessa venga
applicata nel corso del giudizio, ove si verifichino le condizioni
necessarie per la sua applicazione.
3. - Ciò premesso, è agevole osservare che nessuna delle
questioni sopra indicate appare fornita del necessario carattere di
pregiudizialità rispetto alla definizione del giudizio di merito.
Ed invero, quanto alla questione puntualizzata alla lettera A ) del
precedente n. 1, che concerne l'art. 416 c.p.c. (il quale disciplina
la costituzione del convenuto), non può non rilevarsi che, nel caso
di specie, il giudizio era stato instaurato l'11 dicembre 1970, ben
prima dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533, e le
parti convenute avevano già avuto modo di svolgere compiutamente le
proprie difese, tanto che avevano chiesto da tempo la fissazione di
una udienza per la precisazione delle conclusioni. Va, peraltro,
ricordato che, questa Corte con la sentenza n. 13 del 1977 (posteriore
all'ordinanza di rimessione) ha affermato che una interpretazione
sistematica delle norme che disciplinano il processo del lavoro
"consente di pervenire alla conclusione che si realizza, invece,...una
perfetta simmetria di posizione tra le parti", in quanto "la stessa
sanzione che per il convenuto si trova espressamente sancita nell'art.
416 deve, invero, ritenersi prevista per l'attore, sia pure in modo
implicito, ma non per questo meno chiaro, in base al disposto
dell'art. 414, n. 5 e dell'art. 420".
Quanto poi alle questioni indicate alle lettere B), C), D) del n.
1, riguardanti - rispettivamente gli artt. 420, 421 e 424 c.p.c. è
sufficiente osservare che nel giudizio a quo:
a) non si era verificata la mancata comparizione di alcuna delle
parti all'udienza di discussione né da alcuna di esse era stata
chiesta la fissazione di udienza di mero rinvio;
b) non si era profilata l'opportunità di ammettere d'ufficio mezzi
di prova;
c) non era stata chiesta, e tanto meno disposta, l'ammissione di
una consulenza tecnica d'ufficio.
4. - Infine, la questione concernente l'art. 431, primo e ultimo
comma, c.p.c. (nelle parti in cui si prevede la provvisoria
eseguibilità ope legis della sentenza di condanna in favore del
lavoratore e il divieto di sospendere l'esecuzione per le somme sino a
L. 500.000), indicata alla lettera E), del precedente n. 1, è stata
sollevata nel corso di un giudizio di primo grado ed è identica ad
altre già dichiarate da questa Corte inammissibili per difetto di
rilevanza, con le sentenze nn. 16 e 17 del 1977, e manifestamente
inammissibili, sempre per lo stesso motivo, con le ordinanze nn. 63 e
64 del 1978, in base alla considerazione che la norma denunziata
attiene alla esecuzione della sentenza o al giudizio di appello e,
pertanto, non può essere impugnata nelle fasi processuali anteriori,
nelle quali non è destinata a trovare applicazione.
Tale orientamento, che del resto è pienamente conforme a quanto da
questa Corte è stato statuito con riferimento a fattispecie analoghe
(sentenze nn. 19 e 110 del 1974), va pienamente confermato, posto che
rilevanza della questione e applicabilità della legge nel giudizio di
merito costituiscono termini inscindibili.
Invero, la provvisoria esecutorietà non viene in considerazione
per il semplice fatto della emissione della sentenza ma solo se essa
è posta in esecuzione o se di questa è chiesta la sospensione al
giudice di appello. Essa, cioè, può assumere rilievo solo nelle fasi
successive del procedimento, se ed in quanto la parte si avvalga degli
effetti attribuiti dalla legge alla sentenza stessa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 416, ultimo comma, 420, primo
e ultimo comma, 421, secondo comma, 424, 431, primo e ultimo comma,
del codice di procedura civile, sollevate in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione dal giudice del lavoro presso il tribunale di
Chiavari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte