Corte costituzionale

Ordinanza n. 10/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/01/1981 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 47 e

48, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (norme

sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative

e limitative della libertà), come modificati dall'art. 4 della legge

12 gennaio 1977, n. 1, promossi con le seguenti ordinanze:

1. - Ordinanza emessa il 18 aprile 1977 dal Tribunale per i

minorenni di Roma sull'istanza proposta da Bullo Giovanni, iscritta al

n. 281 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 205 del 27 luglio 1977;

2. - Ordinanza emessa il 15 marzo 1977 dalla Sezione di

sorveglianza della Corte d'appello di Napoli sull'istanza proposta da

Giordano Raffaele, iscritta al n. 293 del registro ordinanze 1977 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 230 del 24

agosto 1977;

3. - Ordinanza emessa il 20 febbraio 1980 dalla Sezione di

sorveglianza della Corte d'appello di Genova nel procedimento relativo

a Federigi Gino, iscritta al n. 311 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 2

luglio 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1980 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Roma, con ordinanza

emessa il 18 aprile 1977, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3,

25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione - questione di

legittimità costituzionale dell'art. 48, terzo comma, della legge 26

luglio 1975, n. 354, "nella parte in cui esclude la concessione della

semilibertà ai condannati per i delitti di rapina, rapina aggravata,

estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di

rapina o di estorsione"; che la sezione di sorveglianza per il

distretto della Corte d'appello di Napoli, con ordinanza - emessa il 15

marzo 1977, ha impugnato a sua volta - in riferimento agli artt.

2,3,27, terzo comma, e 111, primo comma, della Costituzione - il

combinato disposto degli artt. 47 cpv. e 48, terzo comma, della legge

n. 354 del 1975, come modificati dall'art. 4 della legge n. 1 del 1977;

che la sezione di sorveglianza per il distretto della Corte d'appello

di Genova, con ordinanza datata 20 febbraio 1980, ha sollevato

anch'essa - ma in riferimento al solo art. 3 Cost. - questione di

legittimità costituzionale dell'art. 48, terzo comma, della legge n.

354 del 1975;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari infondate le predette

questioni (a meno di considerarle inammissibili - secondo una tesi cui

l'Avvocatura dello Stato ha fatto cenno, nell'atto di intervento

relativo al giudizio instaurato dalla sezione di sorveglianza della

Corte d'appello di Genova - non essendo sindacabili le "valutazioni di

natura politica affidate alla discrezionalità del legislatore"); che

i giudizi stessi possono essere decisi con unica ordinanza, data la

sostanziale affinità delle questioni così prospettate, malgrado i

diversi parametri costituzionali rispettivamente richiamati dai vari

giudici a quibus.

Considerato che la Corte si è già pronunciata - in riferimento

agli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, della

Costituzione - sulla questione di costituzionalità dell'art. 48, terzo

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (sul divieto di concedere il

beneficio della semilibertà, nelle ipotesi previste dall'art. 47,

secondo comma, della legge medesima); dichiarandola non fondata, con la

sentenza n. 107 del 1980, e manifestamente infondata, con l'ordinanza

n. 8 del 1981;

che il richiamo agli artt. 2 e 111, primo comma, della

Costituzione, effettuato dalla sezione di sorveglianza della Corte

d'appello di Napoli, non sposta i termini reali del problema, in quanto

la pretesa lesione dell'art. 2 viene appunto sostenuta in vista degli

artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione

(assumendosi, ancora una volta, che la norma impugnata comprometterebbe

l'eguale "sviluppo" della personalità dei soggetti detenuti, in

violazione "dei corrispettivi doveri di solidarietà", e renderebbe "la

pena diseducativa e quindi contraria al senso di umanità"); mentre la

lesione del primo comma dell'art. 111 Cost., sulla motivazione di

tutti i provvedimenti giurisdizionali, viene prospettata "solo in via

subordinata", rinnovando in definitiva la censura per cui le competenti

autorità giudiziarie sarebbero in tal caso private della loro normale

"discrezionalità", senza che ciò trovi fondamento in alcuna "ragione

oggettiva": sicché la questione può considerarsi manifestamente

infondata, per le ragioni già addotte nella sentenza n. 107 del 1980;

che sostanzialmente nuova è invece la censura promossa dal

Tribunale per i minorenni di Roma per la pretesa violazione del secondo

comma dell'art. 25 Cost., derivante dall'aver precluso la concessione

della semilibertà, nelle ipotesi indicate dall'art. 47 cpv., circa gli

stessi soggetti che abbiano "commesso il fatto (criminoso)

anteriormente all'entrata in vigore della legge 354 del 1975"; e che,

tuttavia, anche in tal senso deve dichiararsi la manifesta infondatezza

della questione in esame: poiché la norma così denunciata non incide

affatto sull'ambito temporale di efficacia della legge penale in forza

della quale fu emessa sentenza di condanna, ma concerne soltanto

l'applicabilità della ben diversa disciplina attinente al regime di

espiazione della pena detentiva, già inflitta nel momento dell'entrata

in vigore della disciplina stessa - che per la prima volta, giova

sottolinearlo, ha introdotto la misura della semilibertà - con

particolare riguardo alla concessione di benefici alternativi alla

detenzione, per effetto di una discrezionale valutazione del giudice

quanto al positivo, sopravvenuto assolvimento del fine rieducativo

della pena.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 48, terzo comma (in relazione all'art. 47,

secondo comma), della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata con le

ordinanze indicate in epigrafe - in riferimento agli artt. 2, 3, 25,

secondo comma, 27, terzo comma, 111, primo comma, della Costituzione -

dal Tribunale per i minorenni di Roma, dalla sezione di sorveglianza

per il distretto della Corte d'appello di Napoli e dalla sezione di

sorveglianza per il distretto della Corte d'appello di Genova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte