Corte costituzionale

Ordinanza n. 10/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/01/1983 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R.

29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) promosso con

ordinanza emessa il 18 settembre 1978 dal Pretore di Brescia, nel

procedimento civile vertente tra Tinebra Nicolò e l'ENPAS, iscritta al

n. 652 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 52 del 21 febbraio 1979.

Udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice

relatore Francesco Saja;

rilevato che il pretore di Brescia, con ordinanza del 18 settembre

1978, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

21 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (testo unico delle norme sul

trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato), per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto disponendo, ai fini

del trattamento di quiescenza, un aumento nel computo del servizio a

favore dei sottufficiali o militari di truppa del Corpo della Guardia

di finanza che hanno prestato servizio ai confini di terra,

costituirebbe un'irrazionale disparità di trattamento nei confronti

dei sottufficiali o militari di truppa che non hanno prestato il detto

servizio.

Considerato che nell'ordinanza di rimessione la rilevanza della

questione è affermata in modo apodittico senza il minimo riferimento

alla concreta fattispecie, e, quindi, agli effettivi termini di

specifica operatività della norma impugnata; ciò che, in armonia con

la giurisprudenza di questa Corte (sentenze 10 giugno 1982 nn. 108 e

109, 29 luglio 1982 n. 158, 17 novembre 1982 n. 188, ordinanza 24

novembre 1982 n. 203), comporta l'inammissibilità della questione

stessa.

Visto l'art. 23 l.11 marzo 1953 n. 87.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 21 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 sollevata in riferimento

all 'art. 3 Cost. dal pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLOO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ARNALDO MACCARONE -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FBRRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte