Sentenza n. 10/1995
Altra decisione · depositata il 12/01/1995 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione della legge 25 marzo 1993, n.
81 recante "Elezione diretta del sindaco, del presidente della
provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale",
limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 3, comma quinto, limitatamente alle parole: "Nei comuni
con popolazione superiore a quella dei comuni di cui all'art. 5, più
liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco.
In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma
amministrativo e si considerano fra di loro collegate.";
Articolo 5, intestazione dell'articolo, limitatamente alle
parole: "nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti."; comma
primo, limitatamente alle parole: "Nei comuni con popolazione sino a
15.000 abitanti,";
Articolo 6;
Articolo 7, iscritto al n. 77 del registro referendum;
Vista l'ordinanza del 30 novembre 1994 con la quale l'Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato legittima la richiesta;
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1995 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Udito l'avvocato Achille Chiappetti per i presentatori Giuseppe
Calderisi, Lorenzo Strik Lievers e Elio Vito.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352, esaminata la richiesta di referendum popolare - presentata da
Giuseppe Calderisi, Ottavio Lavaggi, Sergio Augusto Stanziani
Ghedini, Elio Vito e Lorenzo Strik Lievers - sulla legge 25 marzo
1993, n. 81, verificata la regolarità della richiesta, ne ha
dichiarato la legittimità con ordinanza del 30 novembre 1994.
La richiesta di referendum ha per oggetto il seguente quesito:
"Volete voi che sia abrogata la legge 25 marzo 1993, n. 81 recante
"Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del
consiglio comunale e del consiglio provinciale", limitatamente alle
seguenti parti:
Articolo 3, comma quinto, limitatamente alle parole: "Nei comuni
con popolazione superiore a quella dei comuni di cui all'art. 5, più
liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco.
In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma
amministrativo e si considerano fra di loro collegate.";
Articolo 5, intestazione dell'articolo, limitatamente alle
parole: "nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti."; comma
primo, limitatamente alle parole: "Nei comuni con popolazione sino a
15.000 abitanti,";
Articolo 6;
Articolo 7;?".
2. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale,
il Presidente ha convocato la Corte in camera di consiglio per il 9
gennaio 1995, disponendo che ne fosse data comunicazione ai promotori
della richiesta di referendum ed al Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge n.
352/1970.
3. - I promotori e presentatori del referendum, rappresentati e
difesi dall'avv. Achille Chiappetti, avvalendosi della facoltà
prevista dall'art. 33, terzo comma, della legge n. 352/1970, hanno
depositato il 3 gennaio 1995 una memoria, che conclude con la
richiesta di ammissibilità del referendum. I promotori sottolineano
che lo scopo che il quesito referendario si propone è quello di
abrogare il sistema a doppio turno per l'elezione dei sindaci e dei
consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti, con la conseguente estensione a tutti i comuni delle
modalità di elezione del consiglio comunale (mediante sistema
maggioritario, contestualmente all'elezione del sindaco) con la
disciplina già prevista dall'art. 5 della legge n. 81 del 1993 per i
comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. Ad avviso dei
promotori non vi sarebbe alcuna ragione ostativa all'ammissibilità
del referendum.
4. - Nella camera di consiglio del 9 gennaio 1995 è comparso, per
i promotori, l'avv. Achille Chiappetti, che ha illustrato le ragioni
proposte a sostegno dell'ammissibilità del referendum. Considerato in diritto
1. - La richiesta di referendum abrogativo ha ad oggetto una parte
della legge 25 marzo 1993, n. 81, che disciplina l'elezione del
sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del
consiglio provinciale.
Con tale legge sono state configurate due modalità di elezione
degli organi comunali, egualmente ispirate al principio
maggioritario, ma diversamente modulate, in base alla distinzione tra
comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e comuni con
popolazione superiore. Per i primi l'elezione dei consiglieri si
effettua contestualmente all'elezione del sindaco: il candidato a
questa carica è collegato ad una sola lista di candidati al
consiglio comunale; è eletto sindaco chi ottiene il maggior numero
di voti ed alla lista ad esso collegata sono attribuiti due terzi dei
seggi assegnati al consiglio. Nei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti il candidato alla carica di sindaco è collegato con
una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale; è
eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi al primo
turno elettorale o, se nessuno ottiene questa maggioranza, chi
ottiene il maggior numero dei voti validi al turno di ballottaggio,
che si svolge tra i due candidati più votati al primo turno. Alla
lista o al gruppo di liste collegate con il candidato eletto alla
carica di sindaco è riservato, di regola, il 60 per cento dei seggi
del consiglio.
La proposta referendaria tende alla soppressione delle modalità
di elezione del sindaco e del consiglio comunale previste dagli artt.
6 e 7 della legge per i comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti, con la conseguente applicazione, a tutti i comuni, del
sistema elettorale previsto dalla stessa legge per i comuni con
popolazione sino a 15.000 abitanti. In questa stessa prospettiva si
propone l'abrogazione di parti di altre disposizioni relative a
modalità e procedure elettorali (artt. 3 e 5) che contengono tale
riferimento distintivo.
2. - Le disposizioni delle quali si propone l'abrogazione
esprimono con chiarezza ed in modo univoco il quesito sottoposto
all'elettore. L'eventuale accoglimento della proposta referendaria
determinerebbe l'unificazione nella disciplina delle modalità
elettorali comunali, con la estensione a tutti i comuni del sistema
attualmente previsto per i comuni sino a 15.000 abitanti. Non
verrebbe meno in nessun momento lo strumento elettorale necessario
per il rinnovo degli organi elettivi delle amministrazioni locali,
né si determinerebbero incertezze interpretative tali da provocare
il rischio di paralisi, sia pure temporanea, di tali organi.
Sopravviverebbe nel secondo comma dell'art. 1, con riferimento
alla presidenza del consiglio comunale, un richiamo alla distinzione
della dimensione dei comuni indicata nell'art. 5. Ma i commi aggiunti
a tale disposizione dall'art. 1 della legge 15 ottobre 1993, n. 415
dettano regole autosufficienti per la convocazione e la presidenza
del consiglio comunale ed ogni problema interpretativo si risolve
secondo le comuni regole ermeneutiche. In ogni caso l'art. 36 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, comprendendo tra le competenze del
sindaco la convocazione e la presidenza del consiglio, quando non sia
previsto diversamente, assicura una regola residuale e di chiusura.
L'eventuale abrogazione delle disposizioni per le quali si propone
il referendum non reagisce sulle modalità elettorali previste dalla
stessa legge per altri enti o organi locali.
Non sussistono pertanto, secondo i principi ripetutamente
enunciati dalla Corte in base all'art. 75 della Costituzione, ipotesi
ostative all'ammissibilità del referendum.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione della legge 25 marzo 1993, n. 81 recante "Elezione
diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio
comunale e del consiglio provinciale", limitatamente alle seguenti
parti: articolo 3, comma quinto, limitatamente alle parole: "Nei
comuni con popolazione superiore a quella dei comuni di cui
all'articolo 5, più liste possono presentare lo stesso candidato
alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il
medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro
collegate."; articolo 5, intestazione dell'articolo, limitatamente
alle parole: "nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.", e
comma primo, limitatamente alle parole: "Nei comuni con popolazione
sino a 15.000 abitanti,"; articolo 6; articolo 7, richiesta
dichiarata legittima, con ordinanza del 30 novembre 1994,
dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte