Sentenza n. 10/1997
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/01/1997 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 37, comma 2, e 124, commi 1 e 2, del codice di procedura
penale, anche in relazione agli articoli da 157 a 161 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1995 dal pretore
di Rossano nel procedimento penale a carico di Libero Pasquale,
iscritta al n. 778 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,
dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Imputato del reato di usura di cui all'art. 644 del codice
penale, Libero Pasquale proponeva nel corso del procedimento a suo
carico, con atti del 2 e 6 febbraio 1995, due dichiarazioni di
ricusazione che, riunite, venivano rigettate, con ordinanza del 18
febbraio, dal tribunale di Rossano. Il successivo ricorso per
Cassazione era dichiarato inammissibile dalla Suprema corte.
Ripresa l'istruttoria dibattimentale, l'imputato presentava altre
due dichiarazioni di ricusazione, una innanzi al Pretore, il 13
ottobre, e l'altra, il giorno successivo, davanti al tribunale, che
però respingeva soltanto la prima. Sollecitato da una "missiva" del
pretore a pronunciarsi ulteriormente, il tribunale concludeva non
doversi procedere su tale richiesta. Ma il Pretore, ritenendo ancora
pendente la dichiarazione di ricusazione del 14 ottobre, sollevava
d'ufficio, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 112 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.
37, comma 2, e 124, commi 1 e 2, del codice di procedura penale,
nella parte in cui non prevedono che, in caso di reiterazione della
dichiarazione di ricusazione, il giudice possa emettere la sentenza,
ovvero nella parte in cui è preclusa la sospensione dei termini di
prescrizione dei reati per i quali si procede.
2. - Osserva il rimettente che ciascuna delle quattro dichiarazioni
di ricusazione avrebbe una propria autonomia e obbligherebbe a un
esame separato, sebbene - al di là della forma e delle
argomentazioni svolte - si presentino sostanzialmente identiche e,
quindi, prive del benché minimo fumus di fondatezza. Pure in questo
caso l'istituto della ricusazione sarebbe utilizzato strumentalmente
dall'imputato per sottrarsi alla conclusione del processo attraverso
la maturazione del termine di prescrizione del reato contestato,
nella specie imminente. Di qui, la questione di costituzionalità
del combinato disposto degli artt. 37, comma 2, e 124, commi 1 e 2,
del codice di procedura penale, anche in relazione agli articoli da
157 a 161 del codice penale.
Complesso di disposizioni, questo, che sarebbe in contrasto con il
generale canone di coerenza dell'ordinamento giuridico, quale si
desume dall'art. 3 della Costituzione. Applicabile anche agli
istituti processuali, tale principio sarebbe vulnerato ogni volta che
di esso si faccia uso distorto, con conseguente paralisi della
funzione processuale e, quindi, in violazione dell'art. 101, primo
comma, e degli artt. 112 e 24 della Costituzione, sia per
l'impossibilità che l'azione penale venga esercitata sino in fondo,
sia perché si priverebbero le parti civili della efficace tutela dei
propri diritti nella sede del processo penale. Considerato in diritto
1. - Viene all'esame della Corte la questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 37, comma 2, e 124,
commi 1 e 2, del codice di procedura penale, in riferimento agli
articoli da 157 a 161 del codice penale; e ciò perché - non
prevedendo che, nel caso di reiterazione della dichiarazione di
ricusazione, il giudice possa pronunciare la sentenza, ovvero che,
nello stesso periodo, restino sospesi i termini di prescrizione dei
reati per i quali si procede - esso contrasterebbe con:
l'art. 3, segnatamente con il generale canone di coerenza
dell'ordinamento giuridico, cui devono uniformarsi pure gli istituti
processuali, altrimenti violato quando se ne faccia uso distorto con
la conseguente paralisi del processo;
l'art. 101, che non tollera disposizioni lesive della funzione
giurisdizionale;
gli artt. 112 e 24 della Costituzione, sia per l'impossibilità
che l'azione penale dispieghi in concreto i suoi effetti, sia perché
si priverebbero le parti civili dell'efficace tutela dei propri
diritti nella sede del processo penale.
2. - La questione è fondata, alla luce degli artt. 3 e 101 della
Costituzione.
Come si è già rilevato (sentenza n. 353 del 1996) a proposito
della rimessione - che pure è istituto del tutto distinto, per
presupposti e meccanismi procedimentali - non vi è equilibrio
soddisfacente fra i principi di economia processuale e di terzietà
del giudice nella ponderazione codicistica che, sulla scia della
previsione dell'art. 69, secondo comma, del codice di procedura
penale del 1930, ha affermato il divieto, per il giudice ricusato, di
pronunciare o "concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia
intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la
ricusazione" (art. 37, comma 2, del vigente codice di procedura
penale).
Analogamente, in questa ipotesi, il possibile abuso - ad avviso del
pretore rimettente ben documentato nel caso in esame - è idoneo a
determinare la paralisi della funzione processuale, con la
conseguente compromissione del bene costituzionale dell'efficienza
del processo, che è aspetto del principio di indefettibilità della
giurisdizione, ricollegabile a vari precetti costituzionali, fra i
quali l'art. 101 della Costituzione invocato dal giudice a quo
(oltre alla sentenza n. 353 del 1996 e l'ordinanza n. 5 del 1997, v.
le sentenze nn. 460 del 1995, 114 del 1994, 289 del 1992, 178 del
1991). E qui va riconosciuta, certo, la discrezionalità del
legislatore per quanto attiene alla individuazione delle scansioni
processuali, tuttavia nel rispetto del principio di ragionevolezza
perché non venga compromessa, di fatto, la nozione stessa del
processo. Sì che sono da censurare, pure alla luce del principio di
razionalità normativa, istituti o regole quando si prestino a un uso
distorto, recando così lesione dell'efficiente svolgimento della
funzione giurisdizionale.
Per rimuovere il rischio che il processo resti paralizzato
dall'abuso della richiesta di ricusazione, occorre dunque dichiarare
l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di
procedura penale, nella parte in cui - qualora sia riproposta
dichiarazione fondata sui medesimi elementi - fa divieto al giudice
di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non
sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la
ricusazione.
Restano assorbite le altre censure di legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del
codice di procedura penale, nella parte in cui, qualora sia
riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi
motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a
pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza
che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1997.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1997:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte