Sentenza n. 100/1966
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1966 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 327 del
Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1965 dal
Tribunale di Rovigo nel procedimento penale a carico di Mantovani Gino,
iscritta al n. 153 del Registro ordinanze 1965 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 28 agosto 1965.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 15 giugno 1966 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Sindaco del Comune di Ceneselli, Mantovani Gino, in una lettera
inviata a persone iscritte nell'elenco dei poveri, comunicava che la
Prefettura aveva disposto la sospensione del sussidio mensile "in
conseguenza delle misure anticongiunturali messe in atto dal Governo,
che mirano a far pagare ai poveri le spese della difficile situazione
economica del paese". Per questo fatto, veniva condannato dal Pretore
di Ficarolo, quale responsabile del reato di eccitamento al dispregio
delle istituzioni, previsto dall'art. 327 del Codice penale. Ma, nel
giudizio di appello, il Tribunale di Rovigo, con ordinanza del 21
giugno 1965 - di ufficio -, ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale della norma contenuta in tale articolo, in riferimento
agli artt. 3 e 21 della Costituzione, assumendo che essa limiterebbe il
diritto di libera manifestazione del pensiero, e porrebbe i pubblici
ufficiali (compresi quelli non legati da rapporto organico con la
pubblica Amministrazione) in posizione di non giustificata disparità
con gli altri cittadini, ai quali è riconosciuto il diritto di critica
nei confronti delle istituzioni, senza alcuna limitazione che non sia
quella di cui all'art. 290 del Codice penale.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 28
agosto 1965.
Nel presente giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato.
Con atto d'intervento del 25 luglio 1965, l'Avvocato dello Stato
osserva che l'art. 327, a tutela del prestigio della pubblica
Amministrazione in senso lato, impone al pubblico ufficiale, in
conseguenza della natura delle funzioni esercitate, un comportamento di
rispetto e di soggezione all'ordine politico giuridico generale dello
Stato, alle leggi, alle disposizioni dell'autorità ed agli obblighi
inerenti ai pubblici uffici e servizi.
Non è fondata la distinzione posta dal Tribunale per la ipotesi di
pubblico ufficiale non legato da rapporto organico con la pubblica
Amministrazione, in quanto il suindicato dovere di rispetto e di
soggezione non è esclusiva proiezione del cennato rapporto, ma
altresì della natura dell'attività esplicata.
Per la definizione del processo principale ha rilevanza soltanto
l'esame della costituzionalità della parte dell'art. 327 relativa
alla previsione criminosa dell'eccitamento al dispregio delle
istituzioni. Questo non è mera critica, condotta in termini
democratici, ma cosa ben più grave che urta contro il dovere dei
cittadini di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione, che prevede le istituzioni e ne dà l'ordinamento (art.
54, primo comma, della Costituzione). E, secondo l'insegnamento di
questa Corte, anche le libertà cosiddette privilegiate non possono
sottrarsi ai principi essenziali dell'ordinamento giuridico, i quali
impongono limiti naturali all'espansione di qualsiasi diritto. Considerato in diritto :
L'ordinanza di rimessione propone la questione di legittimità
costituzionale per una sola delle previsioni criminose contenute
nell'art. 327 del Codice penale, quella dell'eccitamento al dispregio
delle istituzioni, alla quale quindi la Corte deve limitare il suo
esame. Mentre il diritto di critica nei confronti delle istituzioni è
riconosciuto a tutti i cittadini, la norma impugnata vieterebbe
l'esercizio di tale diritto al pubblico ufficiale, anche se non legato
da rapporto organico con la pubblica Amministrazione, onde sarebbero
violati sia il diritto di libera manifestazione del pensiero, sia il
principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge,
garantiti dagli artt. 3 e 21 della Costituzione.
La questione è infondata.
La norma impugnata non punisce la critica, consentita a tutti,
bensì l'eccitamento al dispregio delle istituzioni, che è cosa ben
diversa. Questo eccitamento si concreta in un impulso diretto a
determinare una particolare condotta, od a creare uno stato d'animo in
altre persone: mira ad ottenere lo scopo preciso di portare offesa alle
istituzioni, nei loro organi e nella loro attività.
Il fatto è punito se ed in quanto posto in essere "nell'esercizio
delle funzioni". E ciò sia per l'obbligo che incombe al pubblico
ufficiale di tenere un comportamento conforme ai doveri di ufficio,
allorquando forma ed attua la volontà dell'ente pubblico (art. 54,
secondo comma, della Costituzione), sia per la entità del danno che
deriva alla pubblica Amministrazione da un incitamento al dispregio
delle istituzioni che provenga da un suo organo in quel particolare
momento.
I privati cittadini, come tali, si trovano in una posizione
completamente diversa da quella del pubblico ufficiale, non potendo per
essi ricorrere giammai le situazioni suddette, onde non si può
configurare quella violazione del principio di eguaglianza, prospettata
dall'ordinanza di rimessione.
Ed è ovvio che non ha alcuna rilevanza che il pubblico ufficiale
sia legato o meno da un rapporto organico con la pubblica
Amministrazione, dal momento che, per la sussistenza del reato, occorre
soltanto l'esercizio di pubbliche funzioni.
La norma impugnata non viola neppure l'art. 21 della Costituzione.
L'eccitamento al dispregio delle istituzioni, inteso nel senso
sopraindicato, si può estrinsecare con mezzi diversi, ma, anche
allorquando si attui con la parola e con mezzi di persuasione, non
perde quel carattere di impulso, e di principio di azione, diretto ad
offendere, che lo qualifica e vale a differenziarlo nettamente dalla
manifestazione del pensiero.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 327 del Codice penale, sollevata con ordinanza del 21 giugno
1965 del Tribunale di Rovigo, per la parte relativa all'eccitamento al
dispregio delle istituzioni, in riferimento agli artt. 3 e 21, primo
comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.
ECLI:IT:COST:1966:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte