Sentenza n. 100/1967
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/07/1967 · relatore Nicola Jaeger
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della
Regione Friuli-Venezia Giulia 16 dicembre 1966, n. 107 bis, sulla
"Dotazione organica dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato e lo
stato giuridico e il trattamento economico del personale" riapprovata
in seguito a rinvio il 16 dicembre 1966, promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 2 gennaio 1967,
depositato in cancelleria l'11 successivo ed iscritto al n. 2 del
Registro ricorsi 1967.
Visto l'atto di Costituzione della Regione Friuli- Venezia Giulia;
udita nell'udienza pubblica del 10 maggio 1967 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv. Vezio
Crisafulli, per la Regione Friuli- Venezia Giulia.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto notificato il 2 gennaio 1967 il Presidente del Consiglio
dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, ha proposto
ricorso alla Corte costituzionale contro la Regione Friuli-Venezia
Giulia in persona del Presidente della Giunta regionale, chiedendo che
venga dichiarata la illegittimità costituzionale della legge regionale
16 dicembre 1966, n. 107 bis, ed in particolare degli artt. 2, 7, 8,
10, 12, 22, 26, 29, 30, 32 e 34, nonché - per quanto possa occorrere -
anche dell'art. 42, perché in contrasto con il combinato disposto
degli artt. 68, secondo comma, e 4, n. 1, dello Statuto speciale della
Regione stessa, approvato con legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio
1963.
Nel ricorso si premette che con la legge n. 21 del 18 ottobre 1965
la Regione aveva istituito un "Ente per lo sviluppo dell'artigianato"
(E.S.A.), dotato di personalità giuridica, pubblica, disponendo, fra
l'altro, che l'assunzione del personale, salvo quello necessario per il
primo impianto degli uffici dell'Ente, avrebbe dovuto essere fatta per
concorso, mentre si rinviava ad una successiva legge regionale la
determinazione dell'organico dell'Ente e la disciplina dello stato
giuridico e del trattamento economico del personale.
La Regione aveva inteso poi provvedere in merito con un disegno di
legge del 26 ottobre 1966, n. 107, il quale venne, peraltro, rinviato
alla Regione stessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai
fini del riesame di numerose disposizioni, le quali avevano dato luogo
a dubbi di legittimità.
Senonché la Regione aveva riapprovato il provvedimento con
deliberazione in data 16 dicembre 1966, n. 107 bis, senza apportarvi
alcuna modificazione, provocando in conseguenza la impugnativa della
legge davanti alla Corte costituzionale, deliberata dal Consiglio dei
Ministri il 22 dicembre 1966, in base ad una serie di considerazioni
esposte nel ricorso depositato dalla Avvocatura generale dello Stato.
In tale ricorso si premette che il provvedimento regionale consta
di quattro capi, i quali prevedono rispettivamente le norme per la
classificazione e l'ordinamento delle carriere (artt. 1-9), l'accesso a
tali carriere (artt. 10- 19), lo svolgimento delle carriere stesse
(artt. 20-33) e, infine, le disposizioni concernenti la sistemazione
del personale assunto per il primo impianto (artt. 34-42).
Vi si osserva poi che:
1) l'inizio dello sviluppo di carriera non è stabilito in
conformità di quello del corrispondente personale statale, ma
direttamente alla qualifica superiore;
2) l'ammissione ai concorsi della carriera direttiva e di concetto
del personale immediatamente inferiore non corrisponde alle condizioni
previste per gli statali;
3) per il conseguimento delle promozioni non è richiesta
l'anzianità nella qualifica e nella carriera pari a quella prevista
per il personale dello Stato;
4) il conferimento al personale già in servizio delle qualifiche
superiori a quelle iniziali dovrebbe essere subordinato al possesso di
una congrua anzianità di servizio, prestato anche presso enti pubblici
con funzioni analoghe a quelle relative alla carriera cui appartiene la
qualifica da conferire, il che non è previsto dalle norme in
questione;
5) per la determinazione dei compensi da attribuire ai componenti
delle commissioni esaminatrici non sono state osservate le disposizioni
contenute nel D.P.R. 11 gennaio 1965, n. 5;
6) agli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge,
nonché a quelli relativi al funzionamento dell'Ente si dovrebbe far
fronte, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 18 ottobre 1965, n.
21, con il complesso delle entrate dell'Ente stesso e non
esclusivamente mediante i contributi della Regione;
7) dovendosi ormai ritenere superata la fase di primo impianto
dell'Ente, non avrebbe più ragione di essere la possibilità
dell'assunzione di altro personale senza concorso.
La Regione, in persona del Presidente della Giunta, si è
costituita tempestivamente in giudizio, depositando nella cancelleria
della Corte in data 24 gennaio 1967 le proprie deduzioni.
La difesa della Regione premette in linea di principio che la
disposizione dell'art. 68, secondo comma, dello Statuto regionale, che
essa definisce quale unico fondamento del ricorso, sarebbe del tutto
inconferente nella specie. Osserva in proposito che, a norma dell'art.
4, n. 1, dello Statuto, la Regione ha competenza legislativa piena o
primaria nella materia dello "Ordinamento degli uffici e degli enti
dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale
ad essi addetto". Sostiene poi che la legge in esame è senza alcuna
possibilità di dubbio rivolta a disciplinare lo stato giuridico ed
economico del personale di un ente dipendente dalla Regione, e quindi
rientrante fra i cosiddetti enti para-regionali, ai quali non sarebbero
applicabili le norme dettate per il personale dipendente dalle
amministrazioni dello Stato.
In quanto all'art. 68 dello Statuto regionale, si fa presente che
le norme contenute nel secondo comma di esse riguardano lo stato
giuridico ed economico del personale del "ruolo regionale", contestando
che una disposizione riferentesi in modo specifico al ruolo stesso
possa valere "comunque" per i ruoli di un ente diverso dalla Regione e
dipendente da questa. Si conclude pertanto nel senso che si deve
ammettere che lo svolgimento delle carriere non debba e non possa, per
natura di cose, corrispondere puntualmente a quella degli impiegati
civili dello Stato e che di conseguenza non debbano neppure
corrispondere in ogni dettaglio le disposizioni regolanti il passaggio
da una ad altra qualifica, da una ad altra carriera, con che cadrebbero
in tal modo anche le relative censure.
Tanto l'Avvocatura generale dello Stato quanto la difesa della
Regione Friuli- Venezia Giulia hanno depositato memorie per ribadire le
tesi già esposte nelle deduzioni precedenti. La prima ha insistito
soprattutto sulla necessità di interpretare la norma contenuta nel
secondo comma dell'art. 68 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia
Giulia anche in relazione alle disposizioni vigenti negli ordinamenti
delle altre regioni a statuto speciale, nonché sugli inconvenienti che
deriverebbero dalla concessione di trattamenti diversi al personale
della Regione ed al personale di altri enti, cosiddetti para-regionali.
La difesa della Regione ha invece sottolineato particolarmente il
rapporto che sussisterebbe fra le due norme contenute rispettivamente
nell'art. 4, n. 1, e nell'art. 68, secondo comma, dello Statuto della
Regione Friuli-Venezia Giulia, insistendo nella tesi - opposta a quella
sostenuta dall'Avvocatura generale dello Stato - concernente la
possibilità che la seconda norma sia suscettibile di applicazione a
tutto quanto riguarda l'organizzazione, l'ordinamento delle carriere e
lo stato giuridico ed economico di personale, che non sia qualificabile
come appartenente al "ruolo regionale".
Nella discussione orale alla pubblica udienza i difensori delle
parti hanno ribadito gli argomenti esposti negli atti scritti e
ripetuto le conclusioni già formulate. Considerato in diritto :
La prima e più rilevante questione discussa fra le parti, e sulla
quale ritiene di dovere anzitutto soffermarsi la Corte, concerne il
rapporto fra la norma contenuta nell'art. 4, n. 1, dello Statuto della
Regione Friuli- Venezia Giulia e l'altra sancita nel secondo comma
dell'art. 68 dello Statuto stesso.
Tanto la difesa dello Stato quanto quella della Regione hanno
discusso ampiamente sulla questione, come si è riferito nella
esposizione del fatto; ma riguardo a questo punto la Corte non ritiene
che sussista alcun dubbio che le due disposizioni non soltanto non si
trovano in contrasto, ma anzi si integrano reciprocamente, e quindi
debbono essere applicate entrambe, dato che quella del secondo comma
dell'art. 68 è stata evidentemente inserita nel testo dello Statuto
proprio al fine di chiarire e completare la disposizione contenuta
nell'art. 4, n. 1, onde evitare ogni rischio che gli enti così detti
para-regionali, e in particolare i loro dipendenti, potessero ottenere
trattamenti privilegiati di qualsiasi specie in confronto a quelli
normali spettanti al personale della Regione.
L'argomento addotto dalla difesa della Regione stessa, che nella
specie si tratterebbe di un Ente tanto modesto e di così scarsa
importanza e limitato personale, non superiore a 24 dipendenti, da non
potere dar luogo ad inconvenienti di alcun genere, non può influire in
alcun modo ai fini della decisione della Corte, cui spetta identificare
ed interpretare i principi costituzionali che devono essere osservati e
non già prevedere e valutare le eventuali conseguenze in linea di
fatto dell'una o dell'altra disposizione legislativa sottoposta al suo
esame e quindi delle proprie decisioni sulla legittimità
costituzionale di esse. Non mette conto, pertanto, soffermarsi né
sull'argomento che si vorrebbe desumere dallo scarso numero dei
componenti il personale dell'Ente in questione, né su quello opposto
deducibile dal fatto che la previsione di un contributo della Regione
agli oneri dell'Ente stesso nella misura di 425 milioni di lire
all'anno (vedi art. 42 della legge in esame) potrebbe far nascere
qualche dubbio sulla modesta struttura dell'istituto in questione
affermata dalla difesa della Regione.
Gli aspetti rilevanti ai fini della decisione sono ben altri: si
tratta - ed è perfino superfluo ricordarlo - di accertare se la
Regione, approvando la legge denunciata dallo Stato, abbia o no
osservato ed applicato le norme costituzionali in vigore. E nel caso in
esame la Corte non può non rilevare una patente violazione dello
Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, più o meno evidente nei
riguardi delle singole disposizioni della legge regionale, ma
facilmente ravvisabile nelle intenzioni, nello spirito e nelle singole
applicazioni dei principi assunti come base del provvedimento.
Considerato poi che le disposizioni dettate dal legislatore
regionale sono interdipendenti e rispondono ad uno stesso fine, la
Corte ritiene fuori luogo procedere ad un esame circostanziato di
ciascuna di esse, tanto più in quanto la dichiarazione di
illegittimità costituzionale di una parte del testo legislativo che
includerebbe necessariamente proprio le norme di principio che
informano tutta la legge, avrebbe come conseguenza nesessaria di
rendere inoperante ogni altra disposizione dettata ai fini
dell'applicazione delle prime.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intero testo
della legge impugnata, oggetto della domanda proposta in via principale
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, importerà invece la
conseguenza di consentire alla Regione, sempre che lo ritenga
opportuno, di elaborare ed approvare un nuovo testo legislativo
destinato a disciplinare in modo unitario e coerente la materia,
beninteso entro i limiti e nei modi adeguati ai principi stabiliti
dalla Costituzione della Repubblica e dallo Statuto della Regione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni sollevate dalla difesa della Regione,
dichiara la illegittimità costituzionale della legge della Regione
Friuli-Venezia Giulia 16 dicembre 1966, n. 107 bis, sulla "Dotazione
organica dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato e lo stato
giuridico e il trattamento economico del personale" riapprovata in
seguito a rinvio il 16 dicembre 1966, in riferimento agli artt. 4, n.
1, e 68, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -
LUIGI OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte