Sentenza n. 100/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1974 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12r.d.l. 1324/1923
citata
- art. 3legge 473/1925
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del r.d.l.
27 maggio 1923, n. 1324 (che modifica il r.d.l. 9 novembre 1919, n.
2239, nella parte riguardante la Cassa nazionale del notariato, e ne
coordina le disposizioni coll'articolo unico della legge 7 aprile 1921,
n. 349), convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, promosso con
ordinanza emessa l'11 novembre 1971 dal tribunale di Milano nel
procedimento penale a carico di Zito Elia Vincenzo, iscritta al n. 3
del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 50 del 23 febbraio 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1974 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel procedimento penale a carico del notaio Elia Vincenzo Zito
il giudice istruttore presso il tribunale di Milano, con decreto del 23
dicembre 1970, ordinava il sequestro, nella misura di un quinto, delle
indennità spettanti al detto notaio all'atto della cessazione delle
funzioni notarili e giacenti presso la Cassa nazionale del notariato in
Roma.
Avendo la Cassa nazionale del notariato proposto opposizione, in
forza dell'art. 618 del codice di procedura penale, perché fosse
accertata l'impignorabilità e insequestrabilità della indennità di
cessazione, il tribunale di Milano, ritenuto che tale indennità "è un
assegno nel senso delineato dall'art. 12 del r.d.l. 27 maggio 1923, n.
1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473" e tuttora in
vigore, ed è per ciò non cedibile né soggetta a sequestro o
pignoramento, sollevava la questione di legittimità costituzionale del
citato art. 12 del r.d.l. n. 1324 del 1923, in riferimento all'art. 3,
comma primo, della Costituzione.
Rilevava il giudice a quo che relativamente ad altre categorie di
lavoratori e cioè ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato,
agli avvocati e procuratori, ai geometri ed ai lavoratori subordinati,
gli emolumenti per cessazione di lavoro sono soggetti a ben diversa
disciplina, rispettivamente prevista nel d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180,
e relativo regolamento di esecuzione, nella legge 8 gennaio 1952, n. 6,
nella legge 24 ottobre 1955, n. 990, e nell'art. 545 del codice di
procedura civile.
E da ciò deduceva che, pur trovandosi i notai e le altre categorie
di lavoratori sostanzialmente in condizioni di fatto identiche, la
norma denunciata stabilisce "un trattamento di privilegio generale a
favore dei notai", in violazione del principio secondo cui tutti i
cittadini sono eguali davanti alla legge senza distinzione di
condizioni personali o sociali.
2. - Davanti a questa Corte non si costituiva alcuna delle parti.
Spiegava invece intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, a
mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato.
La questione, ad avviso del Presidente del Consiglio, si presta ad
essere esaminata sotto due profili. Sotto un primo profilo, mettendosi
a raffronto la disciplina dettata per i notai e quella vigente per i
dipendenti pubblici, gli avvocati e procuratori ed i geometri, la
decisione della questione di legittimità costituzionale non avrebbe
alcuna rilevanza ai fini della soluzione della controversia: ed
infatti, qualora per i notai fosse in vigore una disposizione analoga a
quella contenuta nell'art. 2 del d.P.R. n. 180 del 1950 (richiamato
dall'art. 33 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato),
nell'art. 47 della legge n. 6 del 1952 e nell'art. 37 della legge n.
990 del 1955, l'opposizione della Cassa del notariato dovrebbe essere
ugualmente accolta.
Sotto un secondo profilo, quello della messa a raffronto della
normativa relativa ai notai e del disposto dell'art. 545 del codice di
procedura civile, la questione sarebbe non fondata sembrando "contrario
a qualsiasi criterio logico porre sullo stesso piano, ai fini della
valutazione del rispetto del principio di uguaglianza, dei liberi
professionisti, quali sono i notai, e i dipendenti privati". Considerato in diritto :
1. - Il tribunale di Milano, con ordinanza dell'11 novembre 1971,
prospetta il dubbio che sia costituzionalmente illegittima, in
riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, la norma
dell'art. 12 del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324 (che modifica il r.d.l.
9 novembre 1919, n. 2239, nella parte riguardante la Cassa nazionale
del notariato, e ne coordina le disposizioni coll'articolo unico della
legge 7 aprile 1921, n. 349), in quanto stabilisce un trattamento di
privilegio generale a favore dei notai nei confronti di altre categorie
di lavoratori che si trovano (sostanzialmente) in condizioni di fatto
identiche a quelle dei notai (d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e relativo
regolamento di esecuzione di cui al d.P.R. 28 luglio 1950, n. 895;
legge 8 gennaio 1952, n. 6; legge 24 ottobre 1955, n. 990, e art. 545
del codice di procedura civile).
2. - Chiamato a pronunciarsi sull'assoggettabilità a sequestro
conservativo penale delle somme dovute, a titolo di indennità di
cessazione dall'esercizio delle funzioni, dalla Cassa nazionale del
notariato ad un notaio sottoposto a procedimento penale, il giudice a
quo, a proposito del citato art. 12 del r.d.l. n. 1324 del 1923 (per
cui "le quote d'integrazione, nonché le pensioni e gli assegni sui
fondi della Cassa nazionale del notariato non sono cedibili né
soggetti a sequestro o pignoramento"), ritiene che la norma, nella
parte in cui dichiara non soggetti a sequestro gli assegni (e tra
questi rientrerebbe l'indennità di cessazione dalle funzioni), ponga
ingiustificatamente, in violazione del principio di eguaglianza, i
notai in una situazione giuridica più favorevole di quella
riconosciuta dalle sopracitate norme di legge rispettivamente ai
dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, agli avvocati e
procuratori, ai geometri ed ai lavoratori subordinati.
La Corte è a tal riguardo di contrario avviso.
Ritiene che con la denuncia si tenda ad una declaratoria di
parziale illegittimità costituzionale del ripetuto art. 12 del r.d.l.
1324 del 1923 e probabilmente all'affermazione della sequestrabilità
dei detti "assegni" nella misura di un quinto a garanzia di crediti
diversi da quelli per causa di alimenti o per tributi dovuti allo
Stato, alle province e ai comuni;
che il d.P.R. n. 180 del 1950, con il relativo regolamento
d'esecuzione, a cui rinviano l'art. 47 della legge n. 6 del 1952 (per
gli avvocati e procuratori) e l'art. 37 della legge n. 990 del 1955
(per i geometri), non prevede per i dipendenti dalle pubbliche
amministrazioni, e sul punto in questione, una disciplina differenziata
nei confronti di quella dettata per i notai, per ciò che per i
crediti, soggettivamente ed oggettivamente considerati, per cui è
consentito il sequestro conservativo penale, non sono sequestrabili gli
stipendi, i salari e le pensioni dei dipendenti dalle pubbliche
amministrazioni;
e che invero codesta possibilità di sequestro nella misura di un
quinto sussiste, per il rinvio contenuto nell'ultimo inciso dell'art.
671 del codice di procedura civile e per l'applicabilità di codesta
norma anche all'ipotesi di sequestro conservativo penale, a garanzia di
qualsiasi credito e sopra le somme dovute per le causali indicate nel
terzo comma dell'art. 545 del codice di procedura civile.
Per ciò, la Corte considera priva di base la prospettata
violazione del principio di eguaglianza a proposito della normativa
dettata per i notai, messa a raffronto con quella valida per i
dipendenti dalle pubbliche amministrazioni (ed anche per gli avvocati e
procuratori, e per i geometri) e relativa alla sequestrabilità delle
somme ad essi dovute a titolo lato sensu retributivo, valutata in
relazione alla controversia. E a proposito della differenza che è dato
di rilevare tra la norma denunciata e l'art. 545 del codice di
procedura civile, reputa non sussistente una arbitraria o
ingiustificata disparità di trattamento, sembrando - siccome è
osservato dall'Avvocatura generale dello Stato - "contrario a qualsiasi
criterio logico porre sullo stesso piano, ai fini della valutazione del
principio di eguaglianza, dei liberi professionisti, quali sono i
notai, e i dipendenti privati".
La questione come sopra sollevata deve pertanto dirsi non fondata.
A tale conclusione si perviene soprattutto argomentando dalla
discrezionalità del legislatore nella specifica materia, della
pignorabilità e sequestrabilità dei beni del debitore, e dalla non
irrazionalità delle scelte da lui fatte.
Ma si avverte il bisogno che ad essa si accompagni l'auspicio che
nella debita sede la disciplina legislativa di quella materia, che,
considerata nel suo insieme, si presenta composita e variamente
articolata, sia resa intimamente più coerente e venga armonizzata nel
rispetto e con il contemperamento, per altro, degli interessi generali
e delle esigenze proprie dei singoli campi di applicazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12 del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324 (che modifica il r.d.l.
9 novembre 1919, n. 2239, nella parte riguardante la Cassa nazionale
del notariato, e ne coordina le disposizioni coll'articolo unico della
legge 7 aprile 1921, n. 349), convertito nella legge 17 aprile 1925, n.
473, questione sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo, della
Costituzione, dal tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte