Sentenza n. 100/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1975 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 304Codice di procedura penale
- art. 3legge 773/1972
citata
- art. 24legge 773/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
15 dicembre 1972, n. 773 (che ha sostituito l'art. 304 del codice di
procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1973 dal
pretore di Tione nel procedimento penale a carico di Crea Giuseppa,
iscritta al n. 389 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1975 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 4 luglio 1973 nel corso di
procedimento penale a carico di Crea Giuseppa (imputata del reato di
cui all'art. 570 cod. pen. per essersi sottratta agli obblighi di
assistenza inerenti alla qualità di coniuge, abbandonando il domicilio
domestico) il pretore di Tione ha sollevato - in riferimento all'art.
24 Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della
legge 15 dicembre 1972, n. 773, che ha sostituito il precedente testo
dell'art. 304 c.p.p., nella parte in cui prescrive che la comunicazione
giudiziaria sia effettuata per posta in piego chiuso e raccomandato con
ricevuta di ritorno, consentendo la notifica nei modi ordinari ad opera
dell'ufficiale giudiziario solo nell'ipotesi in cui l'ufficio postale
restituisca il piego per irreperibilità del destinatario.
2. - L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata ma non vi è stata costituzione di parte né intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Il giudice a quo, premesso che nella fattispecie la copia
della comunicazione giudiziaria era stata consegnata in via di notifica
all'imputata, persona offesa dal reato nel procedimento penale in
questione ed osservato che, in base alle norme (art. 37 cpv. del r.d.
18 aprile 1940, n. 689, e art. 1 e seguenti del r.d. 21 ottobre 1923,
n. 2393) che disciplinano la notificazione degli atti giudiziari per
mezzo del servizio postale, la notifica così eseguita sarebbe da
considerarsi valida in quanto esse non vietano, a differenza dell'art.
169 c.p.p., che la notifica di atti diretti all'imputato sia eseguita
mediante consegna alla persona offesa dal reato, ha ravvisato nella
norma dell'art. 3 della legge 15 dicembre 1972, n. 773, che ha
sostituito il precedente testo dell'art. 304 c.p.p., una violazione del
diritto di difesa di cui all'art. 24, comma secondo, della
Costituzione.
Ciò in quanto essa consentirebbe che la notifica della
comunicazione giudiziaria sia effettuata per mezzo dell'ufficiale
giudiziario solo nel caso in cui l'ufficio postale restituisca il piego
per irreperibilità del destinatario.
La questione non è fondata.
2. - L'invio per posta in piego chiuso della comunicazione
giudiziaria risponde all'esigenza di assicurare la maggiore
riservatezza possibile a favore del destinatario della comunicazione
stessa, come si ricava dai lavori preparatori della legge n. 773 del
1972 e dalla stessa formulazione della norma, che dispone espressamente
che la predetta comunicazione sia recapitata, appunto, in piego chiuso
e raccomandato. Si è voluto così ovviare agli inconvenienti
manifestatisi sotto il vigore della precedente disciplina che,
prevedendo per tali notificazioni i modi ordinari, aveva in pratica
determinato la trasformazione dell'istituto da strumento di difesa
dell'indiziato in mezzo che poteva pregiudicare la sua sfera di
riservatezza ed intaccare la sua onorabilità.
Né si comprende come la norma impugnata possa dar luogo alle
censure formulate nell'ordinanza di rimessione. Invero, l'asserita
inapplicabilità del divieto stabilito nel quarto comma dell'art. 169
c.p.p. alle notificazioni effettuate per mezzo del servizio postale è
tutt'altro che sicura in quanto, come non si è mancato di rilevare, il
predetto divieto (che trova la sua ragion di essere nella
considerazione che la persona offesa dal reato potrebbe, per svariate
ragioni connesse al suo interesse nel processo, non far pervenire la
copia al destinatario) non può modificarsi o addirittura venir meno a
seconda che, in riferimento al medesimo processo, si segua l'uno o
l'altro dei vari tipi di notificazione. Onde potrebbe non
infondatamente opinarsi che la notificazione di un atto diretto
all'imputato, effettuata mediante consegna di una copia dell'atto alla
persona offesa dal reato, sia in ogni caso nulla.
Si può, comunque, osservare che, anche quando la notifica debba
eseguirsi per mezzo del servizio postale, vi è la possibilità di
evitare che la copia dell'atto diretta all'indiziato sia ricevuta dalla
parte offesa. E ciò avvalendosi di un'apposita norma del regolamento
postale, o sin dall'inizio, ove si profili un'eventualità del genere,
o successivamente alla notifica irregolarmente eseguita, disponendosene
una seconda in via di rinnovazione ex art. 189 del codice di procedura
penale.
Trattasi dell'art. 37, comma secondo, del r.d. 18 aprile 1940, n.
689, contenente il regolamento di esecuzione del codice postale (il
quale resta in vigore non ostante l'emanazione del nuovo testo unico in
materia postale approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, fino alla
emanazione del nuovo regolamento, ai sensi dell'art. 2 del predetto
d.P.R.) che consente che sui plichi raccomandati sia aggiunta in
riferimento al destinatario, la dicitura "a lui solo" o altra
equivalente, espressamente prevedendo che, in tal caso, i plichi non
possano essere consegnati ad altri che a lui medesimo.
Il denunziato contrasto con l'art. 24 della Costituzione è quindi
insussistente, mentre sarebbe proprio il ricorso generalizzato alla
notificazione nei modi ordinari per l'atto in questione che, come già
l'esperienza ha dimostrato, potrebbe comportare una inammissibile
violazione della sfera di riservatezza personale dell'indiziato, la
quale non è priva, a sua volta, di rilievo costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge 15 dicembre 1972, n. 773 (che ha sostituito il
testo dell'art. 304 del codice di procedura penale), sollevata, in
riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, dal pretore
di Tione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte