Sentenza n. 100/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1976 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 205 del
d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte
dirette), promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1973 dal pretore
di Sarzana nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale
della previdenza sociale e Gianfranchi Anna Maria ed altro, iscritta al
n. 230 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973.
Visto l'atto di costituzione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale;
udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1976 il Giudice
relatore Michele Rossano;
udito l'avv. Sergio Traverso, per l'INPS.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento esecutivo mobiliare - promosso nei
confronti di Anna Maria Gianfranchi su istanza dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale, creditore dell'importo di contributi
previdenziali non versati e delle conseguenti sanzioni civili -
l'Esattore delle imposte dirette di Sarzana, con atto 28 marzo 1973,
dichiarava al pretore di Sarzana, quale giudice dell'esecuzione - ai
sensi dell'art. 205 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, delle leggi sulle
imposte dirette - di volersi surrogare all'INPS.
Il pretore di Sarzana, con ordinanza 24 aprile 1973, riteneva
rilevante e non manifestamente infondata - in riferimento all'art. 3
della Costituzione - la questione, sollevata dall'INPS, concernente la
legittimità costituzionale dell'art. 205 d.P.R. 29 gennaio 1958, n.
645 (t.u. delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in cui non
prevede l'esclusione della facoltà di surroga dell'esattore qualora il
creditore procedente vanti un credito per contributi previdenziali, che
- ai sensi dell'art. 66 legge 30 aprile 1969, n. 153 - è collocato al
primo posto nell'ordine di prelazione di cui all'art. 2778 del codice
civile e precede i crediti per tributi.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del
1 agosto 1973.
Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito solo l'INPS,
depositando comparsa in data 9 agosto 1973, con la quale ha chiesto che
venga dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 205 t.u.
delle leggi sulle imposte dirette " nella parte in cui non prevede alla
contemplata facoltà di surroga dell'esattore alcuna limitazione per le
ipotesi in cui l'originario creditore procedente vanti un credito
privilegiato potiore a quello rappresentato dall'esattore stesso". Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il pretore ha ritenuto
rilevante e non infondata la questione se l'art. 205 d.P.R. 29 gennaio
1958, n. 645 (t.u. delle leggi sulle imposte dirette) sia in contrasto
con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto "non prevede
alla facoltà di surroga dell'esattore alcuna limitazione nell'ipotesi
in cui l'originario creditore procedente vanti un credito di privilegio
assoluto e potiore rispetto a quelli tributari". Secondo il pretore,
l'art. 66 legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli
ordinamenti pensionistici e in materia di sicurezza sociale, avendo
modificato il n. 1 dell'art. 2778 cod. civ. nel senso di collocare i
crediti per contributi di previdenza sociale in primo grado in luogo di
quelli tributari, avrebbe posto sullo stesso piano situazioni
giuridiche profondamente diverse e diversamente realizzabili in sede
esecutiva, in quanto il grado di privilegio, per effetto della modifica
legislativa, di cui all'art. 66 citato, escluderebbe "sia sul piano
formale che su quello sostanziale un razionale fondamento della
facoltà di surroga prevista dall'art. 205 t.u. citato e violerebbe,
quindi, l'art. 3 della Costituzione".
2. - La questione non è fondata.
La legge 29 luglio 1975, n. 426, entrata in vigore nel corso di
questo giudizio, stabilisce che le sue disposizioni si applicano "anche
per i crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore e se il
privilegio è stato fatto valere anteriormente".
Essa, che ha modificato l'ordine dei privilegi stabiliti dal codice
civile, con l'art. 12 ha sostituito l'art. 2778 cod. civ., affermando,
nella nuova formula, la stessa salvezza concernente i privilegi
indicati nell'art. 2777 stesso codice e, quindi, anche quelli relativi
ai crediti di istituti, enti e fondi speciali nella formula stessa
indicati al n. 1 e già previsti dall'art. 66 della legge 30 aprile
1969, n. 153, nonché quelli indicati nell'art. 2753 codice civile.
Da tali disposizioni emerge che l'ordine di prelazione stabilito
nel n. 1 dell'art. 2778 per contributi dovuti ad enti che gestiscono
forme di assicurazione obbligatoria, ivi indicate, non ha alterato la
posizione, ad essi potiore, dei crediti dichiarati da leggi speciali
genericamente preferiti ad ogni altro credito nei limiti stabiliti
dall'art. 2777, come già ebbe ad affermare la Corte di cassazione con
riguardo all'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ora abrogato
dall'art. 16 della legge 29 luglio 1975, n. 426.
Alla stregua di tale disciplina - anteriore ed attuale - va
considerato che il diritto di surroga dell'esattore a termini dell'art.
205 t.u. citato, in quanto volto alla sollecita riscossione dei tributi
e non collegato al grado del privilegio, non incide affatto sull'ordine
dei privilegi che deve essere accertato dal giudice, a termini di
legge, nei casi concreti.
D'altra parte, non va trascurato che neppure nei casi in cui il
credito privilegiato per tributi sia di grado posteriore a quello
previsto nel n. 1 dell'art. 2778 cod. civ. è ammessa una indagine
preliminare circa la prevedibile possibilità di soddisfacimento in
concreto del credito tributario. Come questa Corte ebbe a rilevare con
sentenza 4 giugno 1970, n. 95, l'art. 3 della Costituzione è
applicabile quando vi sia omogeneità di situazioni da regolare
legislativamente in modo unitario e coerente, non quando si tratti di
situazioni che, pur derivanti da basi comuni, differiscano tra loro per
aspetti distintivi particolari: come nel caso in esame, caratterizzato
dalla finalità di natura pubblicistica di agevolare la sollecita
riscossione di tributi erariali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 205 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle
leggi sulle imposte dirette), sollevata dal pretore di Sarzana, con
ordinanza 24 aprile 1973, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte