Sentenza n. 100/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/08/1979 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17d.P.R. 1035/1972
- art. 16d.P.R. 1035/1972
- art. 18d.P.R. 1035/1972
- art. 11d.P.R. 1035/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 11,
16, 17 e 18 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per
l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione
dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 1 e il 15 marzo 1975 dal Pretore di
Castelnuovo Garfagnana nei procedimenti civili vertenti tra Bonini
Maria Barbera, Ferrentino Guglielmo ed altri e l'Istituto Autonomo case
popolari di Lucca, iscritte ai nn. 178 e 179 del registro ordinanze
1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 e
174 del 25 giugno e 2 luglio 1975;
2) ordinanza emessa il 4 giugno 1975 dal Pretore di Carrara nel
procedimento civile vertente tra Mazzola Vincenzo e l'Istituto Autonomo
case popolari di Massa Carrara, iscritta al n. 426 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 306 del 19 novembre 1975;
3) ordinanza emessa il 20 ottobre 1976 dal Pretore di Massa
Marittima nel procedimento civile vertente tra Tusa Tommaso e
l'Istituto Autonomo case popolari di Grosseto, iscritta al n. 29 del
registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 66 del 9 marzo 1977;
4) ordinanza emessa il 4 marzo 1977 dal Pretore di Grosseto nel
procedimento civile vertente tra Spano' Giuseppe e l'Istituto Autonomo
case popolari della provincia di Grosseto, iscritta al n. 170 del
registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 141 del 25 maggio 1977;
5) ordinanza emessa il 21 novembre 1977 dal Pretore di Potenza nel
procedimento civile vertente tra Paolino Donato e l'Istituto Autonomo
case popolari di Potenza, iscritta al n. 116 del registro ordinanze
1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 del
10 maggio 1978;
6) ordinanza emessa il 13 giugno 1978 dal Pretore di Trivento nel
procedimento civile vertente tra Epifanio Giuseppe e l'Istituto
Autonomo case popolari di Campobasso, iscritta al n. 531 del registro
ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 24 del 24 gennaio 1979;
7) ordinanze emesse il 19 maggio e 30 ottobre 1978 dal Pretore di
Brescia nei procedimenti civili vertenti tra De Giosa Ferdinando,
Mattesich Natale e l'Istituto Autonomo case popolari di Brescia,
iscritte ai nn. 445 e 653 del registro ordinanze 1978 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 354 del 20 dicembre 1978 e
n. 59 del 28 febbraio 1979;
8) ordinanze emesse il 4 dicembre 1978 dal Pretore di Mestre nei
procedimenti civili vertenti tra Veronese Umberto, De Pieri Ivano e
l'Istituto Autonomo case popolari di Venezia, iscritte ai nn. 65 e 66
del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 87 del 28 marzo 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1979 il Giudice relatore
Livio Paladin;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini
Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con due ordinanze, rispettivamente emesse il 1 ed il 15 marzo
1975, il Pretore di Castelnuovo Garfagnana ha ritenuto che, in base
alle norme vigenti, contro i decreti di revoca dell'assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica non possa esperirsi il
ricorso previsto dall'art. 11 tredicesimo comma del d.P.R. 30 dicembre
1972, n. 1035. Nel disciplinare l'istituto della revoca
dell'assegnazione, l'art. 17 del citato decreto presidenziale fa
espresso richiamo al dodicesimo comma dell'art. 11, che conferisce
efficacia esecutiva all'atto con il quale il Presidente del relativo
Istituto Autonomo per le case popolari pronuncia la decadenza
dell'assegnatario, ma non ai commi seguenti che appunto consentono il
ricorso al Pretore.
La carenza di giurisdizione del Pretore per ciò che riguarda le
revoche, così risultante dall'art. 17, sarebbe per altro sospetta
d'incostituzionalità, in riferimento al principio di eguaglianza
sancito dall'art. 3 Cost. Dato che la ratio dei ricorsi al pretore
avverso i decreti di decadenza dall'assegnazione consisterebbe nel
fornire all'assegnatario "una tutela giurisdizionale ben più rapida ed
immediata di quella garantita dal ricorso alla normale giurisdizione
amministrativa", non si comprenderebbe - secondo il giudice a quo -
perché tali rimedi siano stati invece esclusi nelle ipotesi di revoca,
sebbene sostanzialmente identiche alle ipotesi di decadenza, "quanto
agli elementi strutturali fondamentali". In entrambi i casi, infatti,
si tratterebbe di provvedimenti relativi al medesimo tipo di rapporti e
di oggetti, produttivi dei medesimi effetti giuridici (quali
l'estinzione del diritto di godimento dell'alloggio, in base ad ordini
di rilascio aventi efficacia immediata), riconducibili ad un presunto
comportamento illecito dell'assegnatario: omessa occupazione
dell'alloggio nel caso di decadenza, abusivo allontanamento da esso nel
caso di revoca specificamente sottoposto al giudizio del Pretore di
Castelnuovo Garfagnana.
Né la diversità di trattamento si giustificherebbe dal momento
che la revoca dev'esser preceduta dal parere della commissione
provinciale per le assegnazioni, presieduta da un magistrato designato
dal presidente del tribunale: attenendo pur sempre alla fase del
procedimento amministrativo, il parere della commissione non
comportobbe l'esercizio di alcuna funzione giurisdizionale.
2. - Analoga questione è stata sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost., da parte del Pretore di Carrara. Con una ordinanza
datata 4 giugno 1975, anche questo giudice ha sostenuto che
l'interessato non potrebbe adire il Pretore contro il decreto di revoca
dell'assegnazione: donde un'ingiustificata diversità di trattamento,
contrastante con il principio di eguaglianza nonché con il potere di
agire per la tutela dei propri diritti, rispetto al caso
dell'assegnatario che abbia stipulato il contratto di locazione e non
abbia occupato l'alloggio nel termine di legge.
3. - Del pari, l'art. 17 del d.P.R. n. 1035 del 1972 è stato
impugnato dal Pretore di Massa Marittima, in riferimento agli artt. 3 e
24 primo comma Cost. con ordinanza emessa il 20 ottobre 1976. Qui pure,
il giudice a quo assume che la norma in questione, privando
l'assegnatario che incorra nella revoca della possibilità di
rivolgersi al Pretore anziché al giudice amministrativo, regolerebbe
diversamente "situazioni in tutto simili nei presupposti e nello
svolgimento quali la decadenza e la revoca dell'assegnazione"; e
lascerebbe "senza specifica tutela giurisdizionale i diritti soggettivi
per fatti derivanti all'assegnatario-conduttore dall'avvenuta
assegnazione di un alloggio".
4. - Sempre in riferimento agli artt. 3 e 24 primo comma Cost., la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. n.
1035 del 1972 è stata sollevata dal Pretore di Trivento, mediante
un'ordinanza emessa il 13 giugno 1978. Oltre che insistere sulla
stretta affinità fra la decadenza e la revoca, il giudice a quo
prospetta un'ulteriore violazione del principio di eguaglianza, dal
momento che gli assegnatari meno abbienti non disporrebbero dei rimedi
costituiti dalle graduazioni e dalle proroghe dei decreti di revoca,
diversamente da ciò che la legislazione vincolistica accorda alla
generalità degli inquilini.
Allo stesso titolo, inoltre, l'ordinanza di rimessione impugna
l'art. 11 dodicesimo comma del medesimo decreto, cui l'art. 17 rimanda
quanto all'efficacia dei relativi provvedimenti del presidente
dell'Istituto Autonomo per le case popolari.
5. - Ancora, l'impugnativa delle norme sulla revoca delle
assegnazioni è stata riproposta dal Pretore di Brescia, con ordinanza
emessa il 19 maggio 1978: assumendo però la violazione, sia degli
artt. 3 e 24 primo comma, sia dell'art. 76, sia degli artt. 25 primo
comma e 102 primo comma Cost. In particolar modo, il giudice a quo
ravvisa un eccesso di delega, poiché l'art. 17 del d.P.R. n. 1035 del
1972 conferirebbe ai presidenti degli Istituti Autonomi per le case
popolari poteri più ampi di quelli previsti nella relativa legge di
delegazione (art. 8 lett. g, legge 22 ottobre 1971, n. 865), quanto
all'efficacia dei provvedimenti in questione e quanto alla ritenuta
impossibilità di impugnarli dinanzi all'autorità giudiziaria
ordinaria. Circa gli altri parametri costituzionali invocati,
l'ordinanza di rimessione si limita invece a riaffermare
l'ingiustificabile diversificazione del trattamento della revoca
rispetto a quello della decadenza.
6. - Per converso, il Pretore di Potenza ha ritenuto - con
ordinanza datata 21 novembre 1977 - che i non discrezionali
provvedimenti di revoca, poiché "potenzialmente lesivi di posizioni
giuridiche di diritto soggettivo", siano impugnabili dinanzi al giudice
ordinario. Ma anche questo Pretore ha sollevato questione di
legittimità costituzionale del citato articolo 17, in riferimento
all'art. 3 Cost.: argomentando che in tema di revoche il giudice
ordinario non disporrebbe dei poteri di sospensione e di annullamento
degli atti impugnati, esplicitamente od implicitamente fondati
sull'art. 11, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma, del
decreto presidenziale n. 1035 del 1972.
7. - Con ordinanza emessa il 30 ottobre 1978, il Pretore di Brescia
ha sollevato altresì la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 18 del predetto decreto presidenziale, per violazione
dell'art. 76, nonché degli artt. 3, 24 primo comma, 25 primo comma e
102 primo comma Cost. Da un lato, la norma impugnata sarebbe
illegittima per eccesso di delega, in quanto regolerebbe il rilascio
degli alloggi occupati senza titolo, attribuendo ai presidenti degli
Istituti Autonomi per le case popolari poteri esorbitanti da ciò che
si prevede nell'art. 8 lett. g della legge n. 865 del 1971. D'altro
lato, sussisterebbe contrasto con gli altri parametri costituzionali
invocati, poiché in questo stesso caso sarebbe stata introdotta
un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di
decadenza, per la quale soltanto risultano disposti il ricorso al
Pretore e la relativa facoltà di sospendere l'esecuzione dell'atto
impugnato.
8. - In riferimento al solo art. 3 Cost., le norme sul rilascio
degli alloggi occupati senza titolo sono state impugnate - mediante
un'ordinanza emessa il 4 dicembre 1978 - anche da parte del Pretore di
Mestre. Ritenuta l'impossibilità che in tal caso il Pretore venga
adito con la speciale procedura disciplinata dal tredicesimo,
quattordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 11, il giudice a quo ha
rilevato che, tanto nelle ipotesi di decadenza quanto in quelle di
annullamento o di revoca oppure di rilascio degli alloggi ex art. 18
del d.P.R. numero 1035 del 1972, si controverterebbe di diritti
soggettivi, con riguardo a beni identici e presupposti comuni; sicché
ne deriverebbe una irragionevole diversità di trattamento circa i
rimedi rispettivamente offerti in situazioni del tutto simili le une
alle altre.
9. - Sulla base delle stesse argomentazioni il Pretore di Mestre ha
sollevato inoltre - con altra ordinanza emessa in pari data - questione
di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.P.R. n. 1035 del
1972, in tema di annullamento dell'assegnazione. Anche in tal campo, il
Pretore ritiene sussistente la giurisdizione dell'autorità giudiziaria
ordinaria; ma prospetta la violazione del principio costituzionale di
eguaglianza, poiché i rimedi esperibili sarebbero diversi da quelli
offerti nell'ipotesi di decadenza.
10. - A sua volta, con ordinanza emessa il 4 marzo 1977, il Pretore
di Grosseto ha congiuntamente impugnato gli articoli 11, 16, 17 e 18
del predetto decreto presidenziale. Premesso che il giudizio a quo non
potrebbe venir definito indipendentemente dalla risoluzione di tutte le
questioni così sollevate, il Pretore ha prospettato in primo luogo la
violazione dell'art. 76 Cost., assumendo che la legge n. 865 del 1971
non avrebbe conferito al Governo alcuna delega "per l'emanazione di
norme innovative della funzione giurisdizionale"; laddove la legge
delegata avrebbe appunto affidato funzioni del genere ai presidenti
degli Istituti Autonomi per le case popolari, consentendo loro di
disporre l'annullamento o la revoca delle assegnazioni, per mezzo di
decreti costituenti titolo esecutivo. In secondo luogo, ciò
comporterebbe anche la violazione degli artt. 25 primo comma e 102
primo e secondo comma della Costituzione; tanto più che i decreti in
questione non necessiterebbero del visto di esecutività dell'autorità
giudiziaria e non sarebbero neppure impugnabili, al di fuori
dell'ipotesi prevista dall'art. 11.
11. - Nessuna delle parti si è costituita dinanzi a questa Corte.
Viceversa, in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato.
Complessivamente, nei vari atti di intervento si assume anzitutto -
richiamando la sentenza 28 luglio 1976, n. 193 di questa Corte - che
nel rapporto fra gli Istituti autonomi per le case popolari e gli
assegnatari degli alloggi si devono distinguere due fasi: "la prima, di
natura pubblicistica, che ha termine con l'atto unilaterale di
assegnazione, ed è caratterizzata da posizioni di interesse legittimo;
la seconda, di natura privatistica, che ha inizio con la convenzione di
locazione ed è caratterizzata da posizioni di diritto soggettivo
perfetto". Inoltre, fra il provvedimento di assegnazione e il
contratto di locazione esisterebbe "un collegamento genetico", tale che
l'annullamento dell'assegnazione stessa, come pure la revoca o l'ordine
di rilascio per occupazione senza titolo, atterrebbero pur sempre alla
fase pubblicistica del rapporto, mettendo in gioco interessi legittimi
che troverebbero "la loro naturale tutela avanti al giudice
amministrativo"; anche perché in questi casi occorrerebbe compiere
accertamenti complessi, previamente affidati ad apposite commissioni
provinciali per le assegnazioni.
Pronunciando la decadenza, invece, l'autorità competente si
limiterebbe ad accertare l'avveramento di un fatto molto semplice quale
la mancata occupazione dell'alloggio, traendone le conseguenze in
termini già stabiliti dalla legge, "senza che residui alla pubblica
amministrazione alcun margine di facoltà discrezionale". Sicché si
giustificherebbero in pieno sia la diversa giurisdizione sia la diversa
tutela cautelare, previste nei due contrapposti gruppi di ipotesi:
tanto più che la maggiore lentezza del giudizio amministrativo,
lamentata dai giudici a quibus, sarebbe compensata dai peculiari poteri
di sospensione e di sindacato di tutti i vizi dell'atto impugnato,
propri dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato.
Quanto poi al preteso eccesso di delega, l'Avvocatura dello Stato
contesta che la legge delegata n. 1035 del 1972 affidi ai presidenti
degli Istituti autonomi per le case popolari attribuzioni diverse da
quelle già conferitegli in passato. Ed osserva in particolar modo che
i provvedimenti presidenziali di annullamento o di revoca o di rilascio
avevano efficacia di titolo esecutivo già in base al decreto
legislativo n. 387 del 1945.
Con queste argomentazioni, l'Avvocatura conclude nel senso
dell'infondatezza delle stesse impugnative proposte del Pretore di
Grosseto; eccependo per altro - preliminarmente - l'irrilevanza delle
questioni medesime, così come prospettate, sia che nel giudizio a quo
si trattasse di decadenza dalla assegnazione (già ricadente nella
giurisdizione ordinaria), sia che venissero in considerazione
controversie attinenti all'annullamento, alla revoca ovvero al rilascio
(in ordine alle quali il giudice ordinario difetterebbe comunque di
giurisdizione). Considerato in diritto :
1. - Le undici ordinanze di rimessione sollevano questioni di
legittimità costituzionale che riguardano tutte la giurisdizione e i
poteri dei giudici ordinari, in tema di cause risolutive
dell'assegnazione o dell'occupazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, secondo le disposizioni del d.P.R. 30 dicembre
1972, n. 1035. I rispettivi giudizi si prestano, dunque, ad essere
riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - In via preliminare, dev'essere verificata l'ammissibilità
delle impugnative promosse dal Pretore di Grosseto, quanto agli artt.
11, 16, 17 e 18 del predetto decreto presidenziale. Il giudice a quo
non motiva specificamente la rilevanza di ognuna di tali impugnative,
che pure riguardano disci pline ben distinte, dalla decadenza o
dall'annullamento o dalla revoca delle assegnazioni fino al rilascio
degli alloggi occupati senza titolo; ma si limita invece a sostenere,
globalmente, che "il giudizio non può essere definito
indipendentemente dalla risoluzione delle seguenti questioni di
legittimità costituzionale". Dagli atti del giudizio stesso si desume
per altro, con certezza, che la controversia ha per oggetto un
provvedimento di revoca, fondato sull'art. 17 lett. d del d.P.R. n.
1035 del 1972 (relativo al fatto che l'assegnatario fruisca di un
reddito annuo complessivo superiore di un quinto al limite massimo
previsto per conseguire l'assegnazione). Vanno pertanto dichiarate
inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni proposte dal
Pretore di Grosseto nei riguardi degli artt. 11, 16 e 18.
Del pari inammissibile è la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11 dodicesimo comma, sollevata dal Pretore di
Trivento unitamente all'impugnativa dell'art. 17 del medesimo decreto.
Anche in questo giudizio si controverte, infatti, circa un caso di
revoca dell'assegnazione. E non ha rilievo la circostanza che l'ultimo
comma dell'art. 17 rimandi all'art. 11 dodicesimo comma, per definire
l'efficacia dei provvedimenti di revoca: poiché il nesso di
pregiudizialità, ai fini del giudizio a quo, sussiste pur sempre nei
confronti della sola norma di rinvio, che appunto concerne le ipotesi
di revoca, e non nei confronti della norma richiamata, che di per se
stessa attiene alle ipotesi di decadenza.
3. - Nel merito, giova esaminare in primo luogo le censure
prospettate dai Pretori di Brescia e di Grosseto, per l'eccesso di
delega da cui risulterebbero viziati gli artt. 17 e 18 del d.P.R. n.
1035 del 1972: l'accoglimento delle quali assorbirebbe le altre
questioni di legittimità costituzionale, sollevate nei riguardi dei
medesimi articoli (e comprometterebbe la stessa legittimità degli
artt. 11 e 16).
Da un lato, in effetti, il Pretore di Brescia sostiene l'indiretta
violazione dell'art. 76 Cost., poiché le norme impugnate
contrasterebbero con l'art. 8 lett. g della legge delegante 22 ottobre
1971, n. 865, nelle parti in cui conferiscono ai provvedimenti di
revoca delle assegnazioni (o di rilascio degli alloggi indebitamente
occupati) l'efficacia di titolo esecutivo, non assoggettabile a
graduazioni o proroghe e non impugna bile dinanzi all'autorità
giudiziaria ordinaria. D'altro lato, anche il Pretore di Grosseto
lamenta che la legge di delega, cui si ricollegano le norme per
l'assegnazione e la revoca degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, non avrebbe stabilito in alcun modo il "principio per il
quale il presidente dell'Istituto Autonomo per le case popolari possa
esercitare funzione giurisdizionale con l'emanazione di decreti di
annullamento o di revoca che importino la risoluzione di diritto del
contratto e costituiscano titolo esecutivo nei confronti
dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non siano peraltro
soggetti a graduazioni e proroghe".
Tuttavia, sotto entrambi i profili - assai sommariamente
argomentati dalle ordinanze di rimessione - la questione si dimostra
infondata.
Testualmente, l'art. 8 lett. g della legge n. 865 del 1971 non è
certo contraddetto dalle norme denunciate: dal momento che esso delega
il Governo, con una disposizione molto comprensiva, a "riordinare e
unificare i criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica
e popolare, semplificandone la procedura e disciplinando le
assegnazioni medesime e la loro revoca...". Né si può dire che, in
tema di revoche oppure di rilasci, la disciplina legislativa delegata
abbia esorbitato dall'oggetto della delega.
Nella legislazione già vigente in materia, che il d.P.R. n. 1035
del 1972 ha riordinato e unificato, veniva previsto espressamente che i
provvedimenti o le ordinanze, da emettere contro gli assegnatari che
avessero violato le norme sulla "concessione" degli alloggi (o fossero
incorsi in altri motivi di risoluzione dei contratti di affitto) o
contro gli occupanti illegittimi o abusivi, avessero "forza di titolo
esecutivo a tutti gli effetti di legge": come appunto disponevano gli
artt. 263, 264 e 386 del testo unico sull'edilizia popolare ed
economica numero 1165 del 1938, nonché l'art. 6 del decreto
legislativo luogotenenziale m 387 del 1945 e l'articolo unico della
legge 16 maggio 1956, n. 503. E non va trascurato che il regime delle
ingiunzioni amministrative, l'esecutorietà delle quali veniva fatta
dipendere dal visto pretorile in forza dell'art. 2 del r.d. 14 aprile
1910, n. 639, è stato profondamente rinnovato negli ultimi anni: a
partire dall'art. 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317. Anche di questi
nuovi dati normativi, in parte precedenti la delega operata dalla legge
n. 865 del 1971, il legislatore delegato ha legittimamente potuto tener
conto, nel ridisciplinare i decreti di revoca e di rilascio degli
alloggi, in materia di edilizia residenziale pubblica (conformemente
all'articolo 474 n. 1 c.p.c., sui provvedimenti ai quali la legge
attribuisce efficacia esecutiva).
D'altra parte non si prevedeva, nelle norme riordinate e unificate
dal d.P.R. n. 1035 del 1972, a quale autorità giudiziaria dovessero
venire proposti i relativi ricorsi: non diversamente da ciò che si
riscontra negli artt. 17 e 18 del decreto stesso, i quali affidano
anch'essi agli interpreti la risoluzione del problema.
Fondato sopra un evidente equivoco è poi quell'assunto del Pretore
di Grosseto, per cui ai presidenti degli Istituti autonomi per le case
popolari sarebbero state illegittimamente attribuite vere e proprie
funzioni giurisdizionali. Vale la pena di ripetere, in contrario, ciò
che questa Corte ha precisato fin dall'ordinanza n. 26 del 1971,
sebbene con riferimento a parametri diversi dall'art. 76 Cost.: ossia
"che l'assegnatario ha modo di difendersi presso l'autorità
giudiziaria ordinaria e amministrativa, mentre è ovvio che l'Istituto
o il suo presidente non sono organi giurisdizionali ed è singolare che
se ne dubiti nelle ordinanze di rinvio".
4. - La generalità dei giudici a quibus impugna per altro gli
artt. 16,17 e 18 del d.P.R. n. 1035 del 1972, per diretta violazione
del principio costituzionale di eguaglianza: ora assumendo che le
controversie concernenti l'annullamento o la revoca delle assegnazioni,
come pure il rilascio degli alloggi occupati senza titolo, sarebbero
implicitamente devolute alla giurisdizione amministrativa, donde
un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle controversie
in tema di decadenza per omessa occupazione dell'alloggio, che l'art.
11 tredicesimo comma del medesimo decreto affida espressamente al
Pretore; ora partendo dall'opposta premessa che la giurisdizione
appartenga pur sempre al giudice ordinario, ma ritenendo violato l'art.
3 Cost. nel senso che il giudice stesso non sarebbe dotato, nei casi di
annullamento o di revoca oppure di rilascio, degli speciali poteri di
sospensione dell'atto impugnato, dei quali invece dispone - in base al
quattordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 11 - per i casi di
decadenza dall'assegnazione.
Sia l'una che l'altra censura presuppongono, però,
un'interpretazione delle norme denunciate che non è affatto pacifica,
né in sede giurisdizionale né in sede dottrinale, ma anzi risulta
quanto mai discussa. Secondo la più recente giurisprudenza delle
sezioni unite civili della Corte di cassazione, il fatto che le norme
stesse richiamino soltanto il dodicesimo comma dell art. 11 si spiega
perché - diversamente - sarebbe stato arduo riconoscere efficacia di
titolo esecutivo ai decreti di annullamento o di revoca oppure di
rilascio; ma non esclude per nulla che i commi successivi dell'art. 11,
concernenti la giurisdizione e gli speciali poteri pretorili in ordine
alla decadenza dalle assegnazioni, abbiano una portata più ampia di
quella testualmente desumibile dalla formulazione e dalla collocazione
di essi. Al contrario, posto che gli artt. 16, 17 e 18 dettino una
serie di tipiche norme di relazione, garantendo in un modo immediato le
situazioni soggettive in gioco, la Cassazione deduce che anche in tali
ipotesi debba affermarsi la giurisdizione dell'autorità giudiziaria
ordinaria.
Ora, è manifesto che in questa prospettiva non sussiste alcuna
violazione dell'art. 3 Cost.: per il semplice motivo che il regime dei
ricorsi dell'assegnatario o dell'occupante, avverso i decreti di
annullamento o di revoca oppure di rilascio, finisce per essere
identico a quello stabilito in tema di decadenza.
5. - Ma la conclusione non muta - quanto alla legittimità
costituzionale delle norme impugnate - anche ad assumere l'opposta
ipotesi interpretativa, secondo le impostazioni dell'Avvocatura dello
Stato. Negli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri si afferma diffusamente che i provvedimenti di annullamento o
di revoca (o relativi al rilascio degli alloggi occupati senza titolo)
sarebbero impugnabili dinanzi ai tribunali amministrativi regionali:
poiché riguarderebbero "i presupposti della assegnazione,
discrezionalmente valutati dall'autorità amministrativa sulla base
delle risultanze del relativo procedimento", venendo quindi ad incidere
su "posizioni di interesse legittimo".
Ed effettivamente queste tesi sono ancora condivise in
giurisprudenza, soprattutto da una parte dei giudici amministrativi;
anche se alcuni fra di essi preferiscono procedere dalla premessa che
le assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
rientrino nel genus delle concessioni, devolute alla giurisdizione
esclusiva dei tribunali amministrativi regionali per effetto degli
artt. 5 e 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Se così fosse, non verrebbe meno la rilevanza della questione in
esame, come invece sostiene l'Avvocatura dello Stato: in quanto i
giudici a quibus rivendicano, dinanzi a questa Corte, quella
giurisdizione della quale appunto si ritengono carenti, nell'attuale
ordinamento delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica. Ma la questione sarebbe comunque infondata. La pretesa che
spetti ad un giudice ordinario tutelare posizioni di interesse
legittimo, sebbene argomentata in base al principio costituzionale di
eguaglianza, è infatti smentita dai chiari disposti dell'art. 113
primo comma e - principalmente - dell'art. 103 primo comma della
Costituzione: "Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia
amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della
pubblica amministrazione degli interessi legittimi", oltre che degli
stessi diritti soggettivi, "in particolari materie indicate dalla
legge". Né giova replicare che, al confronto con quella prestata dalla
giurisdizione amministrativa, la tutela offerta dalla giurisdizione
ordinaria sarebbe maggiormente immediata ed efficace; tanto più che la
tesi non regge neanche alla stregua della legislazione processuale
ordinaria, dato il potere di sospendere l'esecuzione dei provvedimenti
impugnati, del quale i giudici ordinari non sono dotati che in
particolari ipotesi, diversamente dai giudici amministrativi.
6. - Ciò basta ad escludere che sia fondatamente sostenibile la
violazione degli altri parametri costituzionali, variamente invocati
dalle ordinanze di rinvio.
Circa il diritto di agire in giudizio, costituzionalmente garantito
dall'art. 24 primo comma, riesce del tutto evidente che esso non è
leso nemmeno nella ipotesi che le controversie riguardanti la revoca
delle assegnazioni oppure il rilascio degli alloggi occupati senza
titolo mettano in gioco posizioni di interesse legittimo od altre
situazioni soggettive comunque devolute alla giurisdizione
amministrativa, sulla base dell'art. 103 primo comma della
Costituzione.
Del pari, non ha consistenza l'assunto che siffatta giurisdizione
amministrativa contrasti con gli artt. 25 primo comma e 102 primo comma
Cost.: quasi che il "giudice naturale precostituito per legge" si
risolvesse nel solo Pretore, ad esclusione dei tribunali amministrativi
regionali.
Infine, questa Corte ha già dichiarato - con la ricordata
ordinanza n. 26 del 1971 - la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 6 del d.lg.lgt. 9 giugno
1945, n. 387, in riferimento all'art. 102 secondo comma Cost.:
sollevata nel presupposto che le norme impugnate, consentendo ai
Presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari di revocare
l'assegnazione e di ordinare il rilascio degli alloggi occupati senza
titolo, avrebbero creato una "magistratura speciale" preclusa dalla
Costituzione. E la stessa pronuncia dev'essere ora confermata, anche in
vista della nuova disciplina stabilita dal d.P.R. n. 1035 del 1972.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili, per difetto di rilevanza, la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 11, 16 e 18, nonché la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 dodicesimo comma
del d.P.R. 30 dicembre 1972. n. 1035, rispettivamente sollevate dai
Pretori di Grosseto e di Trivento, con le ordinanze indicate in
epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972,
n. 1035, in riferimento all'art. 102 secondo comma Cost., sollevata dal
Pretore di Grosseto con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 16, 17 e 18 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, in
riferimento agli artt. 3,24 primo comma, 25 primo comma, 76 e 102 primo
comma Cost., sollevate dai Pretori di Castelnuovo Garfagnana, di
Carrara, di Massa Marittima, di Grosseto, di Potenza, di Brescia, di
Trivento e di Mestre, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte