Sentenza n. 100/1980
Altra decisione · depositata il 25/06/1980 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
citata
- art. 65d.P.R. 191/1979
- art. 1d.P.R. 191/1979
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
Trentino - Alto Adige, notificato il 18 luglio 1979, depositato nella
Cancelleria della Corte costituzionale il 27 successivo ed iscritto al
n. 22 del registro ricorsi 1979, per conflitto di attribuzione sorto a
seguito del d.P.R. 1 giugno 1979, n. 191, recante: "Disciplina del
rapporto di lavoro del personale degli enti locali".
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1980 il Giudice relatore
Livio Paladin;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino per la Regione Trentino - Alto Adige
e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 18 luglio 1979, la Regione Trentino
- Alto Adige ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del
Presidente del Consiglio dei ministri, impugnando l'art. 1 dell'accordo
nazionale approvato con il d.P.R. 1 giugno 1979, n. 191, nella parte in
cui estende al personale dipendente dai Comuni del Trentino - Alto
Adige "la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti
locali".
Premesso che l'atto in questione avrebbe natura amministrativa e
sarebbe quindi suscettibile di venire impugnato per regolamento di
competenza, il ricorso lamenta l'invasione della sfera di attribuzioni
spettanti alla Regione in tema di "ordinamento dei comuni" nonché di
"ordinamento del personale dei comuni" stessi, alla stregua degli artt.
5 n. 1 e 65 del relativo Statuto speciale: competenza già esercitata
da parte regionale, mediante la legge 11 dicembre 1975, n. 11, in cui
si dispone - all'art. 28 - che "gli stipendi del personale dovranno
essere determinati in base alle condizioni economiche locali, alla
natura e alla importanza del servizio e alla giusta proporzione tra il
trattamento economico delle varie qualifiche", per poi riservare la
definizione di tale trattamento ai regolamenti comunali, "sulla base
degli accordi stipulati dalle organizzazioni rappresentative dei Comuni
delle Province di Trento e di Bolzano con le organizzazioni sindacali
provinciali del personale" rispettivamente interessato. A ciò si
aggiunge - osserva la difesa della Regione - l'art. 9 delle norme di
attuazione statutaria approvate con il d.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58,
per cui "nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali
costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle
minoranze linguistiche tedesca e ladina, aderenti alla confederazione
maggiormente rappresentativa fra quelle dei lavoratori stessi, sono
estesi... i diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale".
Con questo fondamento, il ricorso richiede il parziale annullamento
dell'atto impugnato, previa - ove occorra - la corrispondente
dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del
decreto - legge 29 dicembre 1977, n. 946 (come modificato dalla legge
di conversione 27 febbraio 1978, n. 43), ai sensi del quale è stato
emanato il d.P.R. n. 191 del 1979.
Nella comparsa di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri, l'Avvocatura dello Stato si limita invece a sostenere
l'inammissibilità del ricorso regionale, in quanto il d.P.R. n. 191
del 1979 avrebbe la natura di una legge delegata.
2. - La Regione ricorrente ha richiesto altresì la sospensione
dell'esecuzione dell'atto impugnato, adducendo l'esigenza di evitare il
consolidarsi di "situazioni amministrative, finanziarie e contabili,
contrastanti con il pubblico interesse". Ma questa Corte - con
l'ordinanza n. 136 del 1979 - ha respinto l'istanza regionale,
motivando l'insussistenza di quelle "gravi ragioni" dalle quali dipende
la misura della sospensione, in sede di conflitto di attribuzione fra
Regione e Stato.
3. - In una successiva memoria la Regione osserva che dopo la
sentenza n. 21 del 1980, con cui questa Corte ha dichiarato
inammissibile l'impugnativa incidentale di un consimile decreto, non si
potrebbe più dubitare della "natura regolamentare" del d.P.R. n. 191
del 1979: che dunque sarebbe illegittimo, per il solo fatto di avere
invaso la sfera di competenza statutariamente riservata alla Regione ed
ai Comuni. Né, d'altra parte, sarebbe sostenibile che l'applicabilità
di tale atto nelle stesse Regioni a statuto speciale sia "la
manifestazione di un intendimento già contenuto nella legge n.
43/1978": dal momento che l'art. 6 della legge in questione non dispone
nulla "circa l'ambito territoriale della propria applicabilità";
mentre la legge stessa, tendendo al risanamento della finanza locale,
attraverso erogazioni gravanti sul bilancio dello Stato, non potrebbe
comunque riferirsi al Trentino - Alto Adige, nell'ambito del quale
l'art. 1 del d.P.R. n. 473 del 1975 (recante norme di attuazione
statutaria in materia di finanza locale) conferisce alle Province di
Trento e di Bolzano le relative attribuzioni statali, anche per quanto
riguarda le "integrazioni ai fini del risanamento dei bilanci dei
comuni". Non a caso, malgrado l'art. 6 della legge n. 43 del 1978, nel
Trentino - Alto Adige è stato concluso un nuovo accordo locale,
secondo la legge regionale n. 11 del 1975 (cui hanno aderito - a
quanto riferisce la memoria della Regione - cento dei centosedici
Comuni della Provincia di Bolzano); ed è solo in un momento successivo
che è sopravvenuto il decreto approvativo del corrispondente accordo
nazionale.
Del resto, se l'art. 6 della legge statale in esame fosse
indirizzato anche ai Comuni del Trentino - Alto Adige, ne risulterebbe
senz'altro violato l'art. 65 del relativo Statuto, poiché la
competenza comunale prevista in tal campo risulterebbe svuotata di ogni
contenuto. E la parallela competenza spettante alla Regione sarebbe
svuotata a sua volta, se si ritenesse che il predetto decreto abbia
abrogato la legge regionale n. 11 del 1975.
All'opposto, in una memoria depositata fuori termine, l'Avvocatura
dello Stato assume invece la "perfetta armonia" fra l'art. 6 della
legge n. 43 del 1978 e l'art. 1 dell'accordo allegato al d.P.R. n. 191
del 1979: giacché la legge statale di base non farebbe affatto salve
le competenze delle Regioni a statuto speciale e comunque intenderebbe
realizzare "un trattamento unitario e perequato nel settore per
l'intero territorio nazionale". Per ciò stesso, d'altronde, la legge
n. 43 del 1978 stabilirebbe i principi di una "generale riforma della
finanza locale", attuativa dell'art. 3 Cost., senza dunque violare lo
Statuto speciale del Trentino - Alto Adige.
Nella pubblica udienza, entrambe le parti hanno illustrato le
rispettive argomentazioni. Considerato in diritto :
1. - L'Avvocatura dello Stato ha preliminarmente chiesto che il
ricorso venga dichiarato inammissibile, in quanto il conflitto di
attribuzione sollevato dalla Regione Trentino - Alto Adige
concernerebbe un atto statale avente forza di legge.
Tuttavia, anche al caso in esame sono riferibili le considerazioni
svolte dalla Corte - nella sentenza n. 21 di questo anno - per
escludere che avesse forza di legge l'analogo decreto presidenziale n.
411 del 1976, di approvazione di un accordo riguardante la "disciplina
del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla
legge 20 marzo 1975, n. 70". In primo luogo, cioè, nemmeno il d.P.R.
1 giugno 1979, n. 191, si qualifica affatto come legge delegata. In
secondo luogo, dall'art. 6 del decreto - legge 29 dicembre 1977, n. 946
(convertito e modificato dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43), ai sensi
del quale l'atto impugnato ha provveduto ad emanare la "disciplina del
rapporto di lavoro del personale degli enti locali", non si desume
l'intenzione di operare alcuna delega di potestà legislativa dal
Parlamento al Governo. In terzo luogo, qui pure si prospetta senza
limiti di tempo, come già nella legge n. 70 del 1975, una reiterazione
triennale degli accordi e delle conseguenti deliberazioni del Consiglio
dei ministri; per cui va comunque respinta la pretesa che i decreti
presidenziali di approvazione degli accordi stessi costituiscano il
frutto di una delegazione, giacché diversamente ne discenderebbe una
sicura violazione dell'art. 76 Cost., venendo a difettare - come la
Corte ha dichiarato nella predetta sentenza - "la previsione del
momento finale del termine per l'esercizio della potestà delegata".
2. - Ciò posto, il ricorso dev'essere accolto.
Lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige non si limita ad
attribuire alla Regione - ex art. 5 n. 1 - potestà legislativa in tema
di "ordinamento dei comuni", come pure si riscontra nello Statuto per
il Friuli - Venezia Giulia e, più largamente, nello Statuto siciliano;
ma stabilisce altresì, mediante il singolarissimo disposto dell'art.
65, che "l'ordinamento del personale dei comuni è regolato dai comuni
stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere
stabiliti da una legge regionale". Su questa base s'è appunto fondata
la legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, contenente "disposizioni
generali sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei
dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali della Regione". E i
regolamenti comunali hanno quindi recepito, in forza dell'art. 28 cpv.
di tale legge, gli accordi stipulati dalle organizzazioni
rappresentative dei Comuni appartenenti alle Province di Trento e di
Bolzano con le organizzazioni sindacali provinciali del personale
interessato, per la determinazione dei relativi trattamenti economici.
Ora, estendendo - nell'art. 1 primo comma - il campo della propria
applicazione "a tutto il personale dipendente dai comuni, dalle
province e dai loro consorzi sia delle regioni a statuto ordinario che
di quelle a statuto speciale", Trentino - Alto Adige incluso, l'accordo
approvato per mezzo dell'impugnato decreto presidenziale n. 191 del
1979 concreta indubbiamente un'invasione della sfera di competenza che
l'art. 65 dello Statuto speciale assegna alla Regione ricorrente. Nel
secondo comma dell'art. 1 si precisa, infatti, che "non è consentito
alcun accordo integrativo in sede locale, salvo che ciò sia
espressamente previsto dal presente accordo"; e l'art. 34 specifica, in
proposito, che "le disposizioni regolamentari vigenti negli enti
locali" valgono solo "per quanto non previsto dal presente accordo" e
"in quanto compatibili con l'accordo medesimo". Senonché la disciplina
stabilita dall'accordo nazionale è così dettagliata da non far
residuare ambiti in cui possa svolgersi, con esiti significativi,
l'autonomia spettante ai Comuni del Trentino - Alto Adige circa il
complessivo ordinamento del loro personale; e non riserva comunque uno
spazio - ciò che più conta in un conflitto di attribuzione vertente
fra Regione e Stato - alla legislazione regionale cui l'art. 65 dello
Statuto speciale affida il compito di fissare i "principi generali" del
settore. Il d.P.R. n. 191 del 1979 si pone anzi in diretto contrasto
con la legge regionale n. 11 del 1975, anche al di là di quanto
riguarda la definizione dei "livelli retributivo - funzionali" e dei
correla" tivi trattamenti economici: basti citare ad esempio l'accesso
alle singole qualifiche dei vari livelli, che in base all'art. 3
dell'accordo nazionale non può avvenire se non per concorso, laddove
l'art. 4 della ricordata legge regionale consente, sia pure in certi
casi o a certe condizioni, la "chiamata diretta" nonché il "contratto
a tempo determinato".
Se dunque si considera che il d.P.R. n. 191 del 1979, non essendo
neanche dotato della forza di legge, non ha di per se stesso nessun
titolo per abrogare o per contraddire una fonte legislativa locale in
materia statutariamente attribuita alla Regione, ne segue che tale atto
va annullato, in quanto, nell'approvare la disciplina del rapporto di
lavoro del personale degli enti locali contenuta nel menzionato
accordo, non detta alcuna clausola di salvaguardia della competenza
regionale in ordine al personale dipendente dai Comuni del Trentino -
Alto Adige.
3. - Vanamente si obietta, da parte dell'Avvocatura dello Stato,
che la legge 27 febbraio 1978, n. 43, persegue un intento perequativo
che non potrebbe non ricevere attuazione su tutto il territorio
nazionale; che trattasi, inoltre, di una "grande riforma" della finanza
locale, come tale vincolante per tutte le Regioni, ordinarie e
differenziate; che la legge stessa detta, in ogni caso, "i principi
fondamentali nella materia" dell'ordinamento del personale dei Comuni;
e che, pertanto, nell'estendere alle Regioni a statuto speciale il
campo della propria applicazione, il d.P.R. n. 191 del 1979 ha
semplicemente espresso quanto era già implicito nella norma
legislativa che ne ha imposto l'adozione.
Per prima cosa, non è contestabile che la legge n. 43 del 1978 -
come già risulta dai lavori preparatori ed è confermato dall'ultimo
comma dell'art. 6 - miri a superare le precedenti "disparità di
trattamento economico del personale"; ma ciò non basta per considerare
immune da vizi l'atto impugnato. In effetti, la giurisprudenza di
questa Corte ritiene che alle stesse Regioni differenziate,
nell'esercizio della loro particolare autonomia, siano precluse le
arbitrarie discriminazioni, lesive dell'art. 3 Cost. Ma il principio di
eguaglianza non rappresenta in tal senso null'altro che un limite, non
già il presupposto giustificativo d'una quasi totale compressione
delle autonomie locali, come quella che si produce nel caso in esame (e
non per effetto della legge n. 43 del 1978, bensì per espresso
disposto del d.P.R. n. 191 del 1979).
Secondariamente, nella specie non è dato ipotizzare una "grande
riforma", in presenza di una legge di conversione d'un decreto - legge
intitolato e contenente "provvedimenti urgenti per la finanza locale".
Né va trascurato, d'altra parte, che anche in tema di finanza locale
il Trentino - Alto Adige si trova in una condizione peculiare, dato il
trasferimento delle relative funzioni a favore delle Province di Trento
e di Bolzano, che il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, ha recentemente
disposto prendendo spunto dall'art. 81 dello Statuto speciale.
Infine, è vero che la potestà legislativa regionale prevista
dall'art. 65 dello Statuto speciale, non essendo dissociabile dalla
più ampia potestà conferita nell'art. 5 n. 1 dello Statuto medesimo
(quanto all'ordinamento dei Comuni), subisce anche essa il limite dei
principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato; e non va escluso
a priori che principi siffatti siano ricavabili dalla stessa legge 27
febbraio 1978, n. 43, malgrado essa non abbia la struttura di una legge
- cornice. Ma giova ricordare che l'attuale controversia non ha per
oggetto la violazione di un principio fondamentale stabilito da una
legge dello Stato, ad opera del legislatore locale; bensì riguarda
l'invasione della competenza attribuita alla Regione, da parte di un
dettagliatissimo accordo recepito mediante un decreto presidenziale,
che oltre tutto non può porre principi suscettibili di vincolare la
legislazione regionale, essendo carente della forza di legge.
Le considerazioni ora esposte contribuiscono, dunque, a far
concludere che il diciassettesimo comma dell'art. 6 del decreto - legge
n. 946 del 1977, introdotto dalla legge n. 43 del 1978 (per cui "il
trattamento giuridico ed economico del personale dei comuni, delle
province e dei loro consorzi viene determinato in conformità ai
principi, ai criteri ed ai livelli retributivi, risultanti da accordi
nazionali a scadenza triennale"), non è riferibile ad una Regione
speciale come il Trentino - Alto Adige, dotata in tal campo di
un'autonomia statutariamente garantita e già esercitata da parte
regionale. In mancanza di un'apposita clausola applicativa, tale comma
va invece interpretato - come si suol ritenere in tutti i casi del
genere - nel senso che esso non sia destinato ad attuarsi anche
nell'ambito della Regione ricorrente. E se ne ricava una recente
specifica conferma dall'art. 41 cpv. del decreto - legge 7 maggio 1980,
n. 153 (contenente "Norme per l'attività gestionale e finanziaria
degli enti locali per l'anno 1980"): in cui si è ritenuto necessario
precisare che le norme stesse "sono applicabili nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta allo Stato il potere di dettare la
disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali,
senza far salve le attribuzioni spettanti alla Regione Trentino - Alto
Adige, in base all'art. 65 dello Statuto speciale; e di conseguenza
annulla, nella parte concernente la Regione stessa, l'art. 1, primo
comma, dell'accordo approvato con il d.P.R. 1 giugno 1979, n. 191.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte