Sentenza n. 100/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/04/1986 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22, 23, 24,
27 e 29 della legge regionale Abruzzo 7 novembre 1973, n. 41 recante
"Nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarietà a favore dei
consiglieri della Regione Abruzzo", modificata dalla legge regionale 16
aprile 1975, n. 34, promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1977
dalla Corte dei Conti nel giudizio di responsabilità nei confronti di
Crescenzi Ugo ed altri, iscritta al n. 296 del registro ordinanze 1978
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 dell'anno
1978;
visto l'atto di costituzione di Crescenzi Ugo ed altri;
udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1986 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La II Sezione della Corte dei Conti, con ordinanza emessa il
18 giugno 1977, ha sollevato davanti a questa Corte, in riferimento
agli artt. 97, 117 e 123 Cost., questione di legittimità
costituzionale degli artt. 22, 23, 24, 27 e 29 della legge Regione
Abruzzo 7 novembre 1973, n. 41 (in materia di assicurazione ai
consiglieri regionali), come modificata dalla legge regionale 16 aprile
1975, n. 34.
Con atto di citazione emesso in data 25 ottobre 1976 la Procura
Generale presso la Corte dei Conti conveniva in giudizio i consiglieri
della Regione Abruzzo, che avevano espresso voto favorevole alla
delibera del 13 marzo 1974, con la quale veniva stipulata una polizza
assicurativa relativa ai rischi di morte e invalidità causati da
infortuni connessi con l'esercizio dell'attività pubblica e con altre
cause. La relativa spesa era in buona parte posta a carico del bilancio
regionale.
Il Procuratore Generale, ritenuto che Così fosse stato posto
illegittimamente un onere a carico dell'ente Regione, pertanto chiedeva
che i suddetti consiglieri regionali venissero dichiarati responsabili.
La delibera era stata adottata in esecuzione della legge regionale n.
41 del 1973; e di quest'ultima legge il Procuratore Generale aveva
eccepito l'illegittimità costituzionale, relativamente alle seguenti
disposizioni: gli artt. 22, 23, 24, 29 e 30, per sospetta violazione
degli artt. 81, 97, 117 e 123 Cost..
Con decisione presa in pari data la Corte dei Conti ha ritenuto
propria la competenza a giudicare della responsabilità patrimoniale
dei detti consiglieri, avendo escluso che essi godano, con riferimento
all'accertamento della responsabilità patrimoniale, di particolari
immunità o privilegi.
La questione di costituzionalità posta dal Procuratore Generale è
stata poi ritenuta rilevante per la decisione del giudizio di
responsabilità patrimoniale. Qualora le censure fossero ritenute
infondate, non sussisterebbe il danno imputato ai convenuti. Dove,
viceversa, si dovesse accertare la pur parziale incostituzionalità
della legge n. 41 dovrebbe stabilirsi se dalla legge incostituzionale
è derivato un danno patrimoniale per la Regione, e se il comportamento
dei consiglieri sia nell'approvare la legge, sia nel dare ad essa
successiva applicazione abbia dolosamente perseguito un fine diverso,
rispetto a quelli istituzionalmente attribuiti alla Regione.
Il Collegio rimettente ha ritenuto non manifestamente infondata
l'eccezione sollevata dal Procuratore Generale, allargando peraltro il
campo della normativa censurata all'art. 27, mentre ha giudicato
irrilevante l'eccezione di costituzionalità dell'art. 30, sollevata in
riferimento all'art. 81 Cost..
Le norme oggetto della questione sollevata pongono a carico del
bilancio regionale un rilevante onere ai fini della copertura dei
rischi e degli infortuni che possono subire i consiglieri nel corso del
loro mandato per cause connesse o meno all'esercizio del mandato
stesso.
Le suddette norme violerebbero in primo luogo i principi del buon
andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, dato che
i consiglieri regionali - afferma il giudice a quo - si sono
autoconcessi forme assicurative di particolare favore, che non
troverebbero riscontro in alcun'altra norma previdenziale o
assicurativa. Infatti viene addossato alla Regione quasi tutto l'onere
assicurativo; e ciò a prescindere dalla connessione dell'infortunio
con lo svolgimento delle funzioni proprie dei beneficiari. In altri
termini, il costo assicurativo è trasferito dagli interessati alla
Regione, senza che, rileva la Corte dei Conti, tale disposizione sia
giustificata da alcun interesse pubblico.
L'art. 97 Cost. esclude che venga fatto a vantaggio di soggetti in
qualche modo collegati con la Regione un trattamento sui generis,
razionalmente non giustificabile.
I principi di cui all'art. 97 Cost., applicabili tanto
all'attività esecutiva, quanto alle stesse disposizioni legislative
regolatrici dell'attività amministrativa, non sarebbero stati appunto
rispettati dalle norme censurate.
Con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 117 Cost., rileva
il giudice a quo che le previsioni legislative regionali censurate
risultano estranee alle materie attribuite alla competenza delle
Regioni. Dovendosi ritenere che la previdenza non rientri fra tali
materie, si delinea, secondo la Corte dei Conti, la possibile
violazione dell'art. 117 Cost..
Quanto, infine, al preteso contrasto con l'art. 123 Cost. viene
osservato che l'art. 37 dello Statuto abruzzese dispone la competenza
legislativa regionale con riguardo alle sole indennità dei
consiglieri, collegate indiscutibilmente all'esercizio delle loro
funzioni. Ora - prosegue il giudice rimettente - essendo coperti dal
predetto contratto assicurativo, sulla base delle norme censurate,
anche gli infortuni non derivanti da cause collegate con l'esercizio
delle funzioni istituzionali, tali norme contrasterebbero con l'art. 37
dello Statuto, con il risultato di vulnerare l'art. 123 della
Costituzione.
Con il previsto trattamento assicurativo i consiglieri regionali
sarebbero venuti a godere nella sostanza di un aumento delle loro
indennità, senza che tale aumento fosse stato espressamente
deliberato. Anche sotto questo ulteriore profilo sussisterebbe il
contrasto con l'art. 37 e la violazione dell'art. 123 Cost..
2. - Si sono costituiti nel presente giudizio di costituzionalità
i consiglieri regionali nei cui confronti è stata promossa l'azione di
responsabilità patrimoniale. Considerato in diritto :
1. - La presente questione di legittimità costituzionale trae
origine, com'è spiegato in narrativa, da una controversia demandata
alla II sezione della Corte dei Conti. La Procura Generale presso
detto organo giusdicente ha infatti convenuto in giudizio i consiglieri
della Regione Abruzzo, i quali avevano espresso voto favorevole alla
delibera conciliare del 13 marzo 1974. Con tale atto il corpo
legislativo regionale aveva deliberato di stipulare una polizza
assicurativa a favore dei propri membri, con riguardo ai rischi di
morte ed invalidità derivanti da infortuni connessi anche con cause
diverse dall'esercizio della pubblica attività dei beneficiari. La
relativa spesa era in larga misura posta a carico del bilancio
regionale. Precisamente, secondo le disposizioni della legge regionale
7 novembre 1973, n. 41 ("Nuove norme sulla previdenza e sul fondo di
solidarietà a favore dei consiglieri della Regione Abruzzo"), i
versamenti relativi ai premi assicurativi da corrispondere all'Istituto
contraente sono per il 30% a carico dell'apposito fondo di
solidarietà, alimentato dal contributo mensile obbligatorio da ciascun
consigliere in carica, nonché da quello, anch'esso mensile, concesso
dalla Regione, che ammonta, per ciascun componente del consiglio, al 3%
dell'indennità mensile lorda a questo spettante; il 70% della spesa è
fatto direttamente gravare sul bilancio della Regione.
I consiglieri regionali sono stati convenuti in giudizio
sull'assunto che l'onere posto a carico della Regione risulti
illegittimo, e Così si configuri la loro responsabilità patrimoniale.
In questa sede sono denunziati gli artt. 22, 23, 24, 27 e 29 della
citata legge regionale per asserita violazione degli artt. 97, 117 e
123 Cost.. Le censure della Corte dei Conti s'incentrano, in sostanza,
nel seguente rilievo: ai consiglieri regionali sarebbe concessa una
forma assicurativa di particolare favore, la quale non trova
giustificazione in alcun interesse pubblico, in quanto la polizza
assicurativa copre qualsiasi infortunio, non importa se connesso con
l'esercizio del mandato consiliare. Di qui discenderebbe, prima di
tutto, la violazione dell'art. 97 Cost., alla quale si aggiungono gli
altri dedotti vizi di illegittimità costituzionale. La legge in esame
avrebbe disciplinato la materia previdenziale, che, non rientra fra
quelle attribuite alla Regione, con il risultato di vulnerare il
disposto dell'art. 117 Cost.. È inoltre prospettata la lesione
dell'art. 123 Cost.. L'art. 37 dello Statuto abruzzese, si afferma al
riguardo dal giudice a quo, contempla la competenza legislativa
regionale con riferimento alle indennità dei componenti il Consiglio,
le quali devono comunque connettersi con l'esercizio delle funzioni
loro spettanti: laddove, si soggiunge, il contratto assicurativo,
stipulato sulla base delle norme censurate, concerne anche gli
infortuni scaturenti da cause non connesse con le attività che in via
istituzionale competono ai consiglieri regionali. In sostanza, ad
avviso del Collegio rimettente, è stato disposto un aumento
dell'indennità, di cui i consiglieri regionali fruiscono senza che il
conseguente aggravio a carico dell'ente Regione sia stato espressamente
e formalmente previsto a tal titolo dall'organo deliberante in sede
legislativa. Anche sotto quest'ultimo profilo, risulterebbero allora
violati l'art. 37 dello Statuto abruzzese, nonché l'art. 123 Cost.,
posto a presidio della sfera riservata alla fonte statutaria.
2. - Occorre in primo luogo vedere se la questione sia ammissibile.
La Corte dei Conti afferma di avere, con decisione parziale adottata in
pari data dell'ordinanza di rinvio, ritenuta la propria competenza a
conoscere della responsabilità patrimoniale dei consiglieri regionali,
i quali non godrebbero, nel giudizio ad essa demandato, di "alcuna
particolare posizione di immunità o di privilegio". Posto ciò, il
giudice a quo ha ritenuto di dover motivare la rilevanza della presente
questione in questi termini: qualora fosse adottata una pronuncia di
infondatezza, cadrebbe l'addebito formulato nei confronti dei
convenuti, per mancanza di danno; qualora fosse, invece, pronunziata la
richiesta declaratoria d'incostituzionalità, la Corte dei Conti
dovrebbe accertare se dall'illegittimità delle disposizioni denunziate
sia derivato un danno patrimoniale alla Regione e se il comportamento
dei consiglieri regionali nell'approvare la legge o nel dare ad essa
successiva applicazione sia stato, oppur no, diretto a perseguire
dolosamente un fine diverso da quello istituzionalmente attribuito alla
Regione.
Senonché, il vigente ordinamento preclude a questa Corte di
esaminare la questione nel merito. Le disposizioni di legge che
configurano la competenza della Corte dei Conti, la quale concerne,
nella specie, un giudizio di responsabilità patrimoniale, si
riferiscono esclusivamente agli amministratori e ai dipendenti della
Regione (cfr. gli artt. 18, 30, 31 e 32 della legge 19 maggio 1976, n.
335 "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di
bilancio e di contabilità delle Regioni"). Ora, il Collegio rimettente
propone l'attuale questione perché, una volta rimosse le norme
censurate mediante un'eventuale pronuncia di fondatezza, esso possa
sindacare il comportamento tenuto dai consiglieri regionali anche in
sede legislativa, quale si è concretato nella previsione e disciplina
del sistema assicurativo sopra descritto. La tesi sottostante
all'ordinanza di rinvio è, dunque, questa: il legislatore regionale
verrebbe nel giudizio di merito a rispondere, se sussistono gli estremi
del danno e del comportamento doloso, con riguardo alle conseguenze
scaturenti dalla sua stessa produzione normativa, affetta dai vizi
prospettati all'attenzione della Corte. Prima ancora di controllare il
fondamento di un tale punto di vista, va però ricordata la statuizione
del quarto comma dell'art. 122 Cost.: "I consiglieri regionali non
possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti
dati nell'esercizio delle loro funzioni". Di questa guarentigia i
consiglieri regionali fruiscono anche nella sfera della responsabilità
patrimoniale, che viene in considerazione nel caso in esame. Le
denunziate norme di legge incidono sul trattamento dei consiglieri
regionali e costituiscono emanazione dei poteri di cui il corpo
legislativo della Regione dispone, in ordine alla propria
organizzazione e alla posizione dei suoi componenti. Si tratta di
poteri che discendono, in via immediata ed uniforme, dalle norme
costituzionali con le quali è stato disegnato il caratteristico
modello funzionale dell'ente Regione. Si deve dunque ritenere, anche
alla stregua della pregressa giurisprudenza di questa Corte (cfr., da
ultimo, la sentenza n. 69/1985), che nell'esercizio di attribuzioni
Così configurate i consiglieri regionali siano assistiti dalla
guarentigia sancita nell'art. 122 Cost.: la loro responsabilità nel
giudizio principale resta allora, in forza di questo disposto del testo
fondamentale, comunque esclusa. Se Così è, la questione è
inammissibile. La sua definizione non potrebbe in alcun caso influire
sull'esito della controversia rimessa alla Corte dei Conti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 22, 23, 24, 27 e 29 della legge Regione Abruzzo 7 novembre
1973, n. 41, in riferimento agli artt. 97, 117 e 123 Cost., promossa
dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte