Sentenza n. 100/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1997 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 50, secondo
comma, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà personale), promossi con n. 3
ordinanze emesse il 5 febbraio (n. 2 ordinanze) ed il 29 gennaio 1996
dal tribunale di sorveglianza di Bari, rispettivamente iscritte ai
nn. 520, 528 e 567 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nelle
Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 24, 25 e 26, prima serie
speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice
relatore Valerio Onida.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di procedimenti avviati su istanze di altrettanti
condannati a pena detentiva inferiore a tre anni ma superiore a sei
mesi, volte ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale o
in subordine la semilibertà, il tribunale di sorveglianza di Bari,
non ravvisando la sussistenza delle condizioni per la concessione
dell'affidamento in prova, e rilevato che anche la domanda
subordinata di semilibertà dovrebbe essere rigettata, in quanto tale
ultima misura può essere adottata solo all'esito di un periodo di
osservazione in un istituto penitenziario, con tre ordinanze di
analogo tenore emesse il 5 febbraio 1996 (r.o. nn. 520 e 528 del
1996) e il 29 gennaio 1996 (r.o. n. 567 del 1996), pervenute a questa
Corte rispettivamente il 10, 13, 20 maggio 1996, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3
e 27 della Costituzione, dell'art. 50, comma 2, terzo periodo, della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
personale).
Per le pene detentive superiori a sei mesi l'art. 50, comma 2,
dell'ordinamento penitenziario prevede che, di regola, il condannato
possa essere ammesso al regime di semilibertà solo dopo l'espiazione
di almeno metà della pena; tuttavia può essere ammesso "anche prima
dell'espiazione di metà della pena", "nei casi previsti dall'art.
47", che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale, se "i
risultati dell'osservazione" - prevista dall'art. 47, comma 2, ai
fini della concessione di tale ultima misura, e "condotta
collegialmente per almeno un mese in istituto" - non legittimano
l'affidamento in prova, ma "possono essere valutati favorevolmente in
base ai criteri indicati dal comma 4" del medesimo art. 50 per la
concessione della semilibertà, vale a dire "in relazione ai
progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le
condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella
società".
Ad avviso dell'autorità remittente, la norma in questione - la cui
applicazione nella specie non consentirebbe la concessione della
semilibertà, che viceversa costituirebbe l'unica risposta idonea
alla situazione in concreto prospettata - sarebbe in primo luogo in
contrasto con il principio di uguaglianza e ragionevolezza sancito
dall'art. 3 della Costituzione.
Essa riserverebbe un trattamento irragionevolmente difforme a
situazioni analoghe: mentre, infatti, per le pene comprese fra sei
mesi e tre anni di reclusione, è consentito l'affidamento in prova,
sulla base della relativa valutazione favorevole, anche ab initio, e
cioè senza necessità di preventiva osservazione in carcere (in
forza della disposizione di cui al comma 3 dell'art. 47
dell'ordinamento penitenziario, che permette la valutazione a questo
fine del comportamento del condannato in libertà), la norma
impugnata non consente invece la concessione della semilibertà sin
dall'inizio, ma solo in esito all'osservazione in istituto, che deve
protrarsi per almeno un mese.
Secondo il giudice a quo, la norma sarebbe in ciò affetta da un
vizio logico, perché la valutazione della condotta in libertà, se
è sufficiente per valutare l'idoneità all'affidamento in prova,
dovrebbe a maggior ragione consentire di valutare la possibilità di
concedere il beneficio minore in cui si sostanzia la semilibertà.
Sarebbe altresì incongruo e irragionevole imporre un breve periodo
di osservazione in carcere, che non potrebbe avere una reale valenza
risocializzante, tanto più per la ineliminabile componente
carceraria della semilibertà.
Vi sarebbe altresì sperequazione fra il trattamento normativo
della semidetenzione, pena sostitutiva che comporta un regime simile
alla semilibertà, e che può essere concessa ab initio per una
durata fino ad un anno, e quello della medesima semilibertà.
Inoltre sarebbe irragionevole la disciplina che consente la
concessione della semilibertà a soggetti che abbiano una pena da
espiare non superiore a sei mesi, quando questa residui da maggior
pena, in parte anche maggioritaria trascorsa in custodia cautelare, e
dunque a condannati con un più alto grado di pericolosità
manifestato dall'adozione della misura cautelare, e non a soggetti
che debbano espiare per intero la pena dopo la condanna definitiva;
nonché, più in generale, a coloro che siano stati condannati a pena
più elevata, ma con pena residua compresa nei sei mesi, e non ai
condannati a pena più lieve ma superiore anche di poco a sei mesi.
In secondo luogo, la norma impugnata contrasterebbe con l'art. 27
della Costituzione, in quanto l'obbligatorio ingresso in carcere,
anche nel caso di condannato che abbia intrapreso un'attività
lavorativa, di istruzione o comunque risocializzante in libertà,
come condizione per l'ammissione alla semilibertà, spezza la
continuità dell'esperienza, con effetti che potrebbero rivelarsi
deleteri in ordine alla situazione economico-lavorativa e rieducativa
dell'interessato.
Al riguardo, sarebbe irragionevole e contrario allo spirito
dell'art. 27 della Costituzione la differenza fra la valutazione
imposta al giudice allorquando verifica la possibilità di concedere
la semilibertà come alternativa all'affidamento in prova ab initio,
per le pene non superiori a sei mesi, e che può essere compiuta nei
confronti del condannato in libertà, e quella imposta per le pene da
sei mesi a tre anni, che dovrebbe comunque obliterare la condotta in
libertà per volgersi ai progressi compiuti nel corso del brevissimo,
non defettibile, periodo di carcerazione; periodo che, proprio per la
sua brevità, non potrebbe avere alcun effetto rieducativo, potendo
viceversa sortire effetti contrari alla rieducazione.
In definitiva, il remittente sottolinea la "necessità giuridica,
sul piano della legittimità costituzionale, che le due misure
funzionalmente omogenee per tutto quanto riguarda le altre
previsioni" - s'intende, l'affidamento in prova e la semilibertà -
"già con le istanze avanzate dallo stato di libertà presentino i
medesimi requisiti di ammissibilità".
2. - È intervenuto nei tre giudizi il Presidente del Consiglio dei
Ministri, riportandosi integralmente all'atto depositato nel giudizio
promosso con ordinanza del tribunale di sorveglianza di Firenze in
data 17 novembre 1993 (r.o. n. 102 del 1994), ove si sollevava
questione ad avviso dell'Avvocatura analoga a quella ora proposta dal
tribunale di sorveglianza di Bari.
In quell'occasione, peraltro, le questioni sollevate (poi
dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza con
l'ordinanza n. 369 del 1994, e quindi, una volta riproposte - con la
r.o. n. 189 del 1995 -, dichiarate una manifestamente inammissibile
perché irrilevante, l'altra manifestamente infondata) investivano,
in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, l'art. 176,
terzo comma, del codice penale (che subordina l'ammissione alla
liberazione condizionale del condannato all'ergastolo all'espiazione
di almeno ventisei anni di pena) e l'art. 50, comma 5,
dell'ordinamento penitenziario (che subordina l'ammissione alla
semilibertà del condannato all'ergastolo all'espiazione di almeno
venti anni di pena). Nell'atto allora depositato, e allegato ora agli
atti di intervento nei presenti giudizi, l'Avvocatura erariale, pur
concludendo con una richiesta di dichiarazione di non fondatezza,
argomentava esclusivamente sulla irrilevanza delle proposte
questioni, quanto all'art. 176 del codice penale, perché relativa al
tema della liberazione condizionale ancorché sollevata in un
procedimento su istanza di semilibertà, e, quanto all'art. 50
dell'ordinamento penitenziario, perché si prospettava una questione
puramente interpretativa in ordine all'efficacia, ai fini della
ammissione alla semilibertà, della intervenuta concessione al
condannato all'ergastolo dell'indulto o di "analoghi benefici
clemenziali". Argomenti tutti, questi, estranei alla questione oggi
sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Bari. Considerato in diritto
1. - Le tre ordinanze sollevano la medesima questione, onde i
relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - La questione investe l'art. 50, comma 2, terzo periodo,
dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975,
come sostituito dall'art. 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e
da ultimo modificato dall'art. 1 del d.-l. 13 maggio 1991, n. 152. In
deroga alla regola generale fissata dallo stesso art. 50, comma 2,
primo periodo, secondo cui la semilibertà può essere concessa, in
relazione a pene superiori a sei mesi di detenzione, solo dopo che
sia stata espiata almeno metà della pena (o due terzi nel caso di
condanna per alcuni reati), la norma denunciata consente l'ammissione
al beneficio anche prima, nell'ipotesi in cui, ricorrendo i
presupposti di entità della pena previsti per la concessione
dell'affidamento in prova al servizio sociale (pene non superiori a
tre anni), l'osservazione collegiale nell'istituto di pena,
prescritta in vista di tale ultima misura, non dia risultati positivi
a questo fine, ma consenta invece una valutazione favorevole ai fini
della concessione della semilibertà, e ciò in base ai criteri in
generale prescritti dal comma 4 del medesimo art. 50, vale a dire in
relazione ai progressi compiuti nel trattamento, quando vi siano le
condizioni per un graduale reinserimento del condannato nella
società. Ad avviso dell'autorità remittente, la disposizione
sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e di
ragionevolezza, nonché con il fine rieducativo della pena di cui
all'art. 27 della Costituzione, principalmente in quanto, per pene da
scontare rientranti negli stessi limiti, a differenza
dell'affidamento in prova al servizio sociale, cui il condannato può
essere ammesso anche senza un previo periodo di osservazione in
carcere, ma sulla base della valutazione della sua condotta in
libertà (come ora è previsto dall'art. 47, comma 3,
dell'ordinamento penitenziario, anche a seguito della sentenza n. 569
del 1989 di questa Corte), non consente, la concessione del minore
beneficio della semilibertà: in tal modo subordinando la misura
all'espiazione di un periodo di pena in carcere anche quando si possa
valutare che il regime di semilibertà risponderebbe alle esigenze di
reinserimento del condannato nella società.
3. - La questione non è fondata.
L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art.
47, e la semilibertà, regolata dall'art. 50 dell'ordinamento
penitenziario, sono due misure alternative alla detenzione non solo
di contenuto diverso (la prima comporta l'espiazione della pena fuori
dal carcere, la seconda invece consente di trascorrere fuori dal
carcere solo alcune ore della giornata), ma anche fondate su diversi
presupposti. L'affidamento in prova può essere concesso solo per
pene non superiori a tre anni (anche se costituenti residuo di
maggior pena parzialmente scontata), e presuppone una valutazione
favorevole circa l'idoneità della misura a contribuire alla
rieducazione del condannato, e a prevenire il pericolo che egli
commetta nuovi reati. La semilibertà, viceversa, non è di per sé
legata ad un massimo di pena da scontare, ma presuppone, in generale,
l'esito positivo di quello che la legge indica come "trattamento"
penitenziario del condannato, svoltosi per un periodo pari ad almeno
metà della pena, ed una prognosi favorevole circa la possibilità di
un suo graduale reinserimento nella società, attraverso le attività
che egli può svolgere nelle ore di permanenza fuori dal carcere.
Solo nel caso di pene non superiori a sei mesi il legislatore ha
previsto che esse possano essere senz'altro scontate in regime di
semilibertà, ove non abbia luogo l'affidamento in prova, così
prescindendo - in ragione della brevità della pena - dall'esito di
un previo periodo di carcerazione, e consentendo l'ammissione al
regime medesimo sin dall'inizio, come modalità di espiazione
dell'intera pena (art. 50, comma 6).
Nell'impostazione originaria della legge, anche l'affidamento in
prova al servizio sociale era misura suscettibile di intervenire solo
dopo un periodo di carcerazione, durante il quale potesse aver luogo
l'osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno
tre mesi, che consentisse di operare la valutazione di cui si è
detto. Successivamente però, in forza di vari interventi
legislativi, la condizione della previa osservazione della
personalità del condannato condotta in carcere è stata ridotta
nella durata, eliminata per casi particolari, e parimenti eliminata
quando il condannato, in libertà, abbia serbato un comportamento
tale da consentire il favorevole giudizio previsto, dopo che, per
effetto della sentenza n. 569 del 1989 di questa Corte, è caduta
l'ulteriore condizione dell'avere, in questo caso, il condannato
trascorso un periodo in custodia cautelare. E tuttavia, già secondo
la disciplina originaria, l'affidamento in prova era subordinato non
tanto ad un previo periodo di esecuzione della pena, quanto ad una
"osservazione" della personalità, di cui la permanenza in carcere
era solo lo strumento, essenziale essendo piuttosto la valutazione
prognostica circa l'effetto rieducativo della prova e la prevenzione
di nuovi reati: mentre la semilibertà veniva chiaramente configurata
come una tappa ulteriore di un trattamento carcerario, che per un
primo periodo avvenisse in regime di detenzione in carcere, e
successivamente potesse proseguire in regime solo parzialmente
carcerario (cfr. infatti l'art. 51, comma 1, che si riferisce alla
semilibertà pur sempre in termini di "trattamento").
Le successive vicende legislative e giurisprudenziali hanno
condotto, come si è detto, per quanto riguarda l'affidamento in
prova, a contemplare la possibilità che il giudizio prognostico
favorevole si fondi, anziché sull'osservazione del condannato in
carcere, sulla valutazione del suo comportamento in libertà. Per
quanto riguarda invece la semilibertà, il legislatore del 1986 si è
limitato a prevedere una deroga alla condizione della previa
espiazione di metà della pena, stabilendo che l'ammissione alla
misura possa aver luogo anche prima, allorquando sussistano le
condizioni di entità della pena da scontare (non superiore a tre
anni) previste per l'affidamento in prova, e l'osservazione
effettuata in istituto ai fini dell'affidamento in prova non dia
esito favorevole a tale effetto, ma consenta una valutazione invece
favorevole per la concessione della semilibertà medesima.
Ora, è ben vero che in tal modo si è istituita, per queste
ipotesi, una sorta di graduazione fra le due misure, considerando la
semilibertà come un'alternativa "minore" all'affidamento in prova
(come d'altra parte è suggerito dalla natura dei due istituti, e
come già era disposto per le pene sino a sei mesi dal comma 1
dell'art. 50): ma ciò non toglie che la fisionomia dei due istituti
sia rimasta ancorata ai presupposti e ai connotati propri di ciascuno
di essi. Da un lato, infatti, la deroga riguarda espressamente solo
l'entità della pena già scontata: la possibilità di concedere la
semilibertà "anche prima dell'espiazione di metà della pena" non
equivale alla possibilità di concederla "prima dell'inizio
dell'espiazione della pena", come invece è espressamente stabilito
dal comma 6 solo nei casi di pena non superiore a sei mesi.
Dall'altro lato, la valutazione favorevole richiesta deve essere
effettuata perlegge "in base ai criteri indicati dal comma 4" dello
stesso art. 50, vale a dire "in relazione ai progressi compiuti nel
corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale
reinserimento del soggetto nella società": il che conferma che la
deroga prevista quanto alla durata della pena già scontata non
altera il carattere dell'istituto, il quale si presenta come una fase
ulteriore, susseguente ad un periodo di carcerazione. Ulteriore
conferma dei caratteri della misura si trae dal fatto che, nel
rinviare ai risultati dell'osservazione compiuta ai fini
dell'affidamento in prova, la disposizione in esame - che pure, si
badi, è coeva di quelle con le quali si è disancorato l'affidamento
in prova dalla condizione inderogabile dell'osservazione in istituto,
introdotte anch'esse con la riforma del 1986 - richiama espressamente
solo la "osservazione di cui al comma 2" dell'art. 47, cioè appunto
la osservazione collegiale in istituto, mentre non viene fatto alcun
richiamo al comma 3 dello stesso art. 47, che prevede il giudizio
fondato sul comportamento in libertà del condannato.
4. - Di ciò appunto si duole il giudice a quo, il quale ravvisa
una ingiustificata e irragionevole disparità di disciplina, da
questo punto di vista, fra la misura dell'affidamento in prova e il
"beneficio meno ampio" della semilibertà.
Ma il denunciato vizio di irragionevolezza appare insussistente, se
si tiene conto di quanto si è detto sulla sostanziale diversità di
presupposti delle due misure. La sottoposizione del beneficio della
semilibertà alla condizione della previa espiazione in carcere di un
periodo di pena, sia pure - in deroga alla regola generale dell'art.
50, comma 2, primo periodo - non determinato nella sua durata, appare
coerente con la scelta di base operata dal legislatore quando ha
configurato tale misura alternativa di solo parziale decarcerazione,
e non può dunque mettersi a raffronto, ai fini di un giudizio di
ingiustificata disparità di disciplina, con i presupposti
dell'affidamento in prova, che può essere disposto solo quando si
ritenga che il regime extracarcerario "contribuisca alla rieducazione
del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta
altri reati" (art. 47, comma 2, ordinamento penitenziario). In
assenza di queste condizioni (come nel caso sottoposto al giudice
remittente, in cui tale assenza è stata dal medesimo accertata), la
possibilità di disporre la semilibertà è, non irragionevolmente,
sottoposta alle diverse condizioni stabilite dalla legge per
quest'ultima misura.
Né sussiste, contrariamente a quanto afferma il giudice a quo,
alcuna "necessità giuridica", sul piano della legittimità
costituzionale, che le due misure - che non sono, per quanto si è
detto, "funzionalmente omogenee" - presentino "i medesimi requisiti
di ammissibilità".
In una prospettiva di espansione delle misure alternative e di
superamento del carcere, almeno per le pene brevi, come normale e
prevalente strumento di espiazione della pena e di risocializzazione
del reo, potrebbe essere opportuno un ripensamento complessivo
dell'attuale sistema, anche considerando con maggior larghezza e
favore, nell'ambito di una coordinata strategia dell'esecuzione
penale, sia l'affidamento in prova al servizio sociale, sia la
semilibertà, sia altre misure alternative. Ma ciò appartiene
all'ambito delle scelte di politica penitenziaria e delle
considerazioni di opportunità legislativa: come pure al medesimo
ambito appartiene la valutazione dei dubbi che il remittente
prospetta circa l'efficacia della detenzione in carcere, specie per
brevi o brevissimi periodi, quale presupposto necessario per la
concessione della semilibertà (anche se la disposizione censurata,
di per sé, non pone alcun limite alla durata della detenzione
pregressa, limitandosi a rimuovere la condizione necessaria della
espiazione di metà della pena).
In ogni caso, ciò non vale a dare fondamento ad una censura di
illegittimità costituzionale, per irragionevole disparità di
trattamento, a carico della disposizione denunciata.
5. - Nemmeno può sostenersi che sia irragionevole la condizione in
questione, perché essa non è richiesta ai fini della concessione
della semidetenzione, istituto considerato dal remittente, tra le
sanzioni sostitutive, "più simile alla semilibertà". Il
parallelismo prospettato è solo apparente, perché la semidetenzione
non è misura disposta in sede di esecuzione della pena, ma pena
sostitutiva che il giudice, nel pronunciare la condanna, può
applicare in luogo della detenzione: ed è dunque naturale che essa
non presupponga la previa detenzione in carcere.
Parimenti non può fondarsi la censura di irragionevolezza sulla
circostanza che la semilibertà potrebbe essere concessa, ai sensi
dell'art. 50, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, anche quando
si tratti di scontare un residuo di pena non superiore a sei mesi, da
parte di un condannato a pena più lunga, il quale possa far valere
un periodo di precedente custodia cautelare, ovvero si sia visto
ridurre la pena da scontare in virtù di cause di estinzione.
L'ipotizzata ammissione alla semilibertà in tali casi non sarebbe
che la naturale conseguenza del fatto che il periodo trascorso in
carcerazione preventiva, o la parte di pena estinta per altra causa,
rilevano ai fini della determinazione della pena da espiare. E
nemmeno si può ritenere di per sé irragionevole la scelta del
legislatore di consentire la concessione della semilibertà ab
initio, senza necessità di un previo periodo di espiazione in
carcere, per le pene non superiori a sei mesi, dato che in questo
caso proprio la brevità della pena da espiare ha suggerito di
ammettere con maggiore larghezza il ricorso alla misura alternativa.
6. - Del pari infondata è la censura riferita alla violazione
dell'art. 27 della Costituzione. Le considerazioni secondo cui la
necessità di scontare una parte della pena in regime carcerario,
obbligando il condannato ad abbandonare l'attività lavorativa, di
istruzione o comunque risocializzante già intrapresa in libertà,
potrebbe sortire effetti negativi sul piano rieducativo, e secondo
cui un breve periodo di carcere potrebbe non avere concreta efficacia
rieducativa, attengono ancora una volta al piano della opportunità.
D'altra parte, il legislatore ha previsto, quando un condannato goda
già di una misura alternativa, e così anche della semilibertà, e
sopravvenga un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva,
che la misura in corso possa proseguire, senza soluzione di
continuità, allorché, tenuto conto del cumulo delle pene,
permangano le condizioni rispettivamente previste per la concessione
della misura medesima, e così, quanto alla semilibertà, le
condizioni di cui ai primi tre commi dell'art. 50 (art. 51-bis
dell'ordinamento penitenziario).
Di certo, comunque, non è possibile affermare che, di per sé,
l'imporre un periodo di espiazione in regime carcerario contraddica
la finalità rieducativa cui sempre deve tendere la pena, in tutte le
sue forme di esecuzione.
7. - In definitiva, le censure mosse dal remittente, pur essendo
dirette a sostenere l'illegittimità costituzionale solo dell'art.
50, comma 2, terzo periodo, si appuntano, in sostanza, sulla scelta
legislativa di configurare la semilibertà come una misura
concedibile solo dopo un periodo di regime carcerario, salvo che per
le pene non superiori a sei mesi. Ma su questo terreno le censure non
superano l'ambito di pur apprezzabili opinioni di politica
dell'esecuzione penale, senza attingere al livello della violazione
dei principi costituzionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 2, terzo periodo,
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Bari con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte