Sentenza n. 101/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1968 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
citata
- art. 39legge 339/1958
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2068, secondo
comma, del Codice civile e della legge 2 aprile 1958, n. 339, per la
tutela del rapporto di lavoro domestico, promosso con ordinanza emessa
il 30 maggio 1966 dal pretore di Napoli nel procedimento civile
vertente tra Pasquariello Teodora e Sgrosso Guido, iscritta al n. 212
del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 299 del 26 novembre 1966.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 21 maggio 1968 la relazione del
Giudice Vincenzo Michele Trimarchi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco
Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto di citazione del 26 maggio 1964, Teodora Pasquariello
conveniva in giudizio davanti al pretore di Napoli, Guido Sgrosso e,
premesso di avere prestato la propria opera quale lavoratrice domestica
a tutto servizio e di non avere ricevuto tutte le retribuzioni ed
attribuzioni ad essa spettanti, chiedeva la condanna del convenuto al
pagamento in di lei favore della somma di lire 172.690. Lo Sgrossi non
si costituiva in giudizio e perciò veniva dichiarato contumace.
Il pretore, con ordinanza del 30 maggio 1966, sollevava, d'ufficio,
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2068, comma
secondo, del Codice civile e della legge 2 aprile 1958, n. 339, per la
tutela del rapporto di lavoro domestico, in riferimento all'art. 39,
comma quarto, della Costituzione.
Osservava, circa la rilevanza della dedotta questione, che alla
specie erano applicabili le disposizioni denunciate e, solo se di
queste fosse stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, gli
artt. 2240 e seguenti del Codice civile.
A sostegno della non manifesta infondatezza, rilevava che l'art. 39
della Costituzione attribuirebbe ai sindacati il potere di
autoregolamentazione dei rapporti di lavoro, quale prima e tipica
manifestazione dell'attività sindacale: correlativamente la libertà
di organizzazione non sarebbe piena, ove non esistesse la libertà di
porre in essere contratti collettivi. Sarebbe perciò in contrasto con
l'art. 39, l'art. 2068, comma secondo, del Codice civile in quanto,
sottraendo alla disciplina del contratto collettivo il rapporto di
lavoro domestico, toglierebbe alle organizzazioni sindacali, quali
previste dalla Carta costituzionale, l'autonomia normativa che ad esse
sarebbe connaturale.
In secondo luogo, per il pretore, non sarebbe sostenibile
l'inapplicabilità dell'art. 39 al rapporto di lavoro domestico in
quanto "non è possibile una organizzazione sindacale dei datori di
lavoro", perché non ci sarebbe una impossibilità ed esisterebbero
semmai delle difficoltà superabili dal legislatore con idonei
strumenti e perché, anzi, la possibilità sarebbe data per ammessa
dallo stesso legislatore nella legge n. 339 del 1958.
Aggiunge ancora il pretore che, per escludere l'assoggettabilità
del rapporto di lavoro domestico alla contrattazione collettiva, non
giova dire che con questa lo svolgimento del rapporto sarebbe turbato,
perché ciò non si verifica ed anzi il contratto collettivo
costituisce un agile strumento rispondente alle esigenze sempre nuove
del mondo del lavoro, nonché un argine a facili abusi ad opera delle
parti dei contratti individuali.
Ed infine per il pretore non è sostenibile che l'art. 39 si
riferisce ai sindacati professionali e cioè ad organizzazioni di
soggetti appartenenti alla medesima categoria professionale, e che tale
categoria non è configurabile, quanto ai datori di lavoro, al di fuori
dell'impresa, perché il sindacato non deve necessariamente inerire ad
un'attività professionale relativa ad un'impresa e perché (qualora si
consideri compatibile con l'art. 39 il contratto collettivo
unilateralmente sindacale) non è necessario che la regolamentazione
collettiva riguardi rapporti bilateralmente professionali, e cioè
inerenti ad un'impresa.
Sarebbe viziata di illegittimità costituzionale, secondo il
pretore, come si è detto, anche la legge n. 339 del 1958, contenente
norme per la tutela del rapporto di lavoro domestico. E ciò perché
codesto rapporto dovrebbe essere disciplinato dalla contrattazione
collettiva e quella legge sarebbe stata emessa proprio sul presupposto
che la materia del lavoro domestico fosse sottratta alla
regolamentazione collettiva. Per il pretore, sia che si segua la tesi
del potere sostitutivo o integrativo dello Stato (specie in caso di
mancata realizzazione in fatto della autonomia normativa dei sindacati)
e sia che si accolga invece la tesi della competenza ripartita e
complementare (che - a suo avviso - sarebbe maggiormente convincente),
lo Stato con la detta legge avrebbe invaso - e non in via transitoria -
una sfera che, in ogni caso, non può ritenersi di sua competenza.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata e notificata ed è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 26 novembre 1966.
Nel giudizio davanti a questa Corte, ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei Ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale
dello Stato, con atto depositato il 15 dicembre 1966.
L'Avvocatura dello Stato preliminarmente ha avanzato dubbi circa la
rilevanza della questione, osservando che nel difetto della normativa
regolatrice della materia di cui all'art. 39, comma quarto, della
Costituzione, e nella insussistenza, anche sul piano di fatto, di uno o
più sindacati che raggruppino le lavoratrici domestiche, la detta
questione sarebbe intempestiva e cioè irrilevante. Non sarebbe, per
altro, fondata e sufficiente la motivazione della rilevanza fornita dal
pretore perché l'asserita illegittimità costituzionale dell'art.
2068, comma secondo, riguarderebbe anche gli artt. 2240 e seguenti del
Codice civile, con la conseguenza che verrebbe a mancare qualsiasi
normativa concernente il lavoro domestico e l'eventuale dichiarazione
di illegittimità costituzionale della legge n. 339 del 1958 (che
avrebbe abrogato gli artt. 2240 e seguenti del Codice civile) non
porterebbe ad una reviviscenza della citata disciplina del Codice
civile, che, per altro, come si è detto, sarebbe comunque
costituzionalmente illegittima.
La rilevanza prospettata dal pretore sarebbe non attuale e quindi
non necessaria ai fini della decisione in relazione al rapporto dedotto
nel giudizio de quo.
Secondo l'Avvocatura dello Stato, la questione sarebbe comunque
infondata. L'art. 2068 del Codice civile non vieta né preclude agli
appartenenti alla categoria di organizzarsi sotto forma di sindacati.
Si limita solo a stabilire che il rapporto di lavoro domestico resta
escluso dalla disciplina prevista e imposta dal Codice civile (che
presuppone l'ordinamento corporativo, cessato, quanto meno, con
l'entrata in vigore della Costituzione). Il divieto posto dall'art.
2068, comma secondo, è totalmente irrilevante per ciò che concerne la
nuova disciplina dei rapporti di lavoro. E potrebbe comportare
l'illegittimità costituzionale della disposizione solo se, attuandosi
il regime sindacale in base all'art. 39, il rapporto di lavoro
domestico dovesse, senza una adeguata giustificazione, essere sottratto
alla regolamentazione collettiva. Allo stato, ogni questione in
proposito è vuota di contenuto e si appalesa puramente accademica ed
astratta.
Del pari, la legge n. 339 del 1958 è pienamente legittima. In
atto, secondo l'Avvocatura dello Stato, non può dirsi vietato al
legislatore di disciplinare con legge una materia che per la sua
estensione ha assunto un'importanza sociale di carattere cogente. E non
ha pregio quanto dice il pretore, che detta legge non ha carattere
transitorio. Per giudicare della legittimità costituzionale delle
relative disposizioni, infatti, occorre rifarsi al momento in cui
verrà emessa la normativa ex art. 39 e sempre che quelle disposizioni
non dovessero essere abrogate.
Pertanto, l'Avvocatura dello Stato ha concluso perché fosse
dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale
proposta con l'ordinanza in epigrafe. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Napoli ha ritenuto che la sollevata questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2068, comma secondo, del Codice
civile e della legge 2 aprile 1958, n. 339, in riferimento all'art. 39,
comma quarto, della Costituzione, fosse rilevante, assumendo puramente
e semplicemente che alla specie fossero applicabili quelle disposizioni
e, solo qualora di esse dovesse essere dichiarata la illegittimità
costituzionale, la diversa normativa di cui agli artt. 2240 e seguenti
del Codice civile.
Il controllo della Corte sulla rilevanza della dedotta questione va
condotto non in relazione alle disposizioni denunciate,
complessivamente considerate, sibbene, separatamente, e a proposito
della legge n. 339 del 1958. Non può essere trascurato, infatti, che
se anche l'art. 2068, comma secondo, disponendo che non possono essere
regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro che abbiano ad
oggetto prestazioni di servizi di carattere domestico, si pone come
presupposto e logico antecedente della legge n. 339 del 1958 (nonché
di tutte le altre disposizioni normative, contenute nel Codice civile o
in leggi speciali), ai fini della decisione della causa di cui si
tratta, rileva il contenuto negativo del precetto che in quell'articolo
si contiene. Con l'art. 2068, comma secondo, il legislatore, infatti,
si rivolge alle associazioni sindacali, dotate di autonomia collettiva
con efficacia generale, e vieta alle stesse che si possano servire
dello strumento, sia pure ad esse connaturale, del contratto
collettivo, e però non detta alcuna disposizione destinata ad operare
direttamente nei confronti dei consociati. Conseguentemente, codesta
disposizione può dirsi disapplicata se ed in quanto, nella materia di
cui si tratta, intervenga un contratto collettivo con efficacia
generale.
Nel giudizio pendente davanti al pretore di Napoli dall'attrice non
è stato invocato alcun contratto collettivo, né il pretore ha
ritenuto che il caso dovesse essere deciso sulla base di disposizioni
contenute in un contratto collettivo. Anzi è nella ordinanza
l'espressa, e sopra ricordata, affermazione che alla specie fossero
applicabili solo disposizioni legislative (del Codice civile e della
legge speciale).
E ciò significa che nella specie il divieto di regolamentazione
collettiva non ha alcun rilievo attuale.
La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale
del detto art. 2068, comma secondo, non può farlo in astratto o in
ipotesi, ma deve procedervi tenendo conto della rilevanza della
questione ai fini della decisione della controversia di cui si tratta.
Così operando, non può non immediatamente constatare che, in ordine
all'art. 2068, comma secondo, la sollevata questione non è rilevante.
Il pretore si è posto altresì il problema della rilevanza, in
relazione alla legge n. 339 del 1958, dettata per il rapporto di lavoro
domestico di almeno quattro ore giornaliere presso lo stesso datore di
lavoro. Al riguardo, come si è sopra ricordato, ha osservato che alla
specie è applicabile la normativa di cui alla legge n. 339 del 1958 e
che se questa venisse dichiarata illegittima, si dovrebbe far ricorso
alla "diversa normativa prevista dagli artt. 2240 e segg. del Codice
civile, attualmente applicabile al lavoro domestico che impegni il
lavoratore per meno di quattro ore al giorno".
Nonostante il rilievo messo dall'Avvocatura dello Stato, che non
ha, per altro, sollevato una questione preliminare in proposito e
secondo cui la questione non è tempestiva e si appalesa cioè
irrilevante, perché manca la disciplina legislativa dell'autonomia
sindacale (ex art. 39, comma quarto) e non ci sono sindacati di
prestatori di lavoro domestico, la Corte è dell'avviso che la
motivazione offerta sul punto dal pretore, in ordine alla rilevanza,
sia sufficiente e che quindi non sia consentita alcuna indagine al
riguardo.
Rimane in tal modo superato il (diverso e ulteriore) profilo della
critica mossa dall'Avvocatura dello Stato diretta a contestare la
rilevanza della dedotta questione, in quanto, se fossero valide le
ragioni avanzate dal pretore, l'illegittimità costituzionale
travolgerebbe anche la normativa di cui agli artt. 2240 e seguenti del
Codice civile e si verrebbe a constatare la "inesistenza di una
qualsiasi normativa concernente il lavoro domestico". La eventuale
mancanza, originaria o sopravvenuta, di una disciplina specifica della
materia, infatti (a parte la non incidenza di essa sul giudizio di
legittimità costituzionale) non lascerebbe il rapporto de quo privo di
regolamentazione: soccorrerebbero in ogni caso le ordinarie fonti
normative o contrattuali.
2. - La questione di legittimità costituzionale della legge n. 339
del 1958 non è fondata.
Circa i rapporti tra la legge e il contratto collettivo (quale è
previsto dall'ultimo comma dell'art. 39 della Costituzione), la Corte
ha avuto occasione di pronunciarsi con la sentenza n. 106 del 1962.
In relazione alla specie però non si può fare a meno di rilevare
la mancata attuazione dell'art. 39, ultimo comma, della Costituzione e
l'assenza e di sindacati registrati e di contratti collettivi, con
efficacia generale, posti in essere a sensi di quella disposizione. E
perciò appare necessario che la questione di legittimità
costituzionale vada esaminata con riferimento a norme o principi
costituzionali in atto operanti.
In un sistema, quale è quello attuale, caratterizzato da ampia
libertà sindacale, sia per la costituzione di associazioni che per la
iscrizione alle stesse, e da un'autonomia collettiva, destinata ad
ingenerare direttamente effetti solo tra le parti contraenti,
l'intervento del legislatore nella e per la disciplina dei rapporti
individuali di lavoro subordinato è nella logica del sistema, e si
presenta quanto mai opportuno e addirittura essenziale per la tutela di
dati interessi, pubblici o collettivi con norme cogenti ovvero per la
tutela di altri interessi, pubblici o privati, con norme suppletive o
dispositive.
La legge n. 339 del 1958 è l'espressione di codeste esigenze. E le
disposizioni che la compongono, e che ad esse obbediscono, stanno a
testimoniare l'opportunità o la necessità della presenza della legge,
come fonte di diritto, in un settore dell'attività umana che, seppure
tendenzialmente portato a costituire anche oggetto dell'autonomia
collettiva, sia da questa in fatto trascurato, in tutto o in parte, o
negletto, ovvero evidenzi interessi bisognevoli di una tutela
inderogabile dalla volontà delle parti del contratto collettivo o di
quello individuale.
Non c'è bisogno per ciò di scendere ad un esame (per altro non
prospettato dall'ordinanza) della legittimità costituzionale delle
singole disposizioni di detta legge. Basta dire che è pienamente
legittimo, per le ragioni sopra dette, il mezzo o strumento di
produzione normativa e che in quelle disposizioni difetta qualsiasi
negazione o violazione della libertà sindacale e della connessa
possibilità, per le associazioni sindacali, di porre, entro i limiti
consentiti, regole impegnative per i propri iscritti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2068, comma secondo, del Codice civile, sollevata con
l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 39, comma quarto,
della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge 2 aprile 1958, n. 339, contenente norme per la tutela del
rapporto di lavoro domestico, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in
riferimento all'art. 39, comma quarto, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte