Sentenza n. 101/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1974 · relatore Vincenzo Trimarchi
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 369, prima
parte, del codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 9
marzo 1973 dal pretore di Trieste nel procedimento civile vertente tra
Maggiorino Lucrezia e Finale Maria, iscritta al n. 206 del registro
ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 198 del 1 agosto 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1974 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni
Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Lucrezia Maggiorino, agendo esecutivamente contro Maria
Finale, pignorava presso la S.p.A. Lloyd Triestino i crediti che la
debitrice vantava nei confronti della società in dipendenza di un
rapporto di arruolamento marittimo; avendo però rilevato che tali
crediti, giusta la dichiarazione resa dal terzo, rientravano tra quelli
che l'art. 369, prima parte, del codice della navigazione considera non
pignorabili, eccepiva l'incostituzionalità di tale norma.
Il pretore di Trieste, davanti al quale pendeva il processo, con
ordinanza del 9 marzo 1973 sollevava la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 369, prima parte, del codice della navigazione
in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.
Constatava che, mentre, in base all'art. 545 del codice di
procedura civile, "ogni somma dovuta in dipendenza di un rapporto di
lavoro subordinato a carattere privatistico può essere pignorata nella
misura di 1/5 per qualsiasi credito", diverso da quello alimentare,
qualunque sia il titolo che l'ha originato, le somme dovute
"dall'armatore in conseguenza del contratto di arruolamento possono
essere pignorate, sempre nella stessa misura, solamente per alimenti
dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso
l'armatore, dipendenti dal servizio della nave".
Ed osservava che le disposizioni di cui al citato art. 369, prima
parte, del codice della navigazione contrastano in modo stridente con
l'art. 3 della Costituzione in quanto, ulteriormente limitando la
responsabilità patrimoniale dell'arruolato, creano artificiosamente ed
ingiustificatamente una posizione di vantaggio del prestatore di lavoro
dipendente dall'armatore nei confronti di chi è invece legato a datori
di lavoro che esplichino diversa attività economico-commerciale.
Si avrebbe quindi, secondo il pretore, una disparità di
trattamento del tutto inammissibile. E la norma denunciata, lungi dal
rispondere ad esigenze di giustizia, introdurrebbe pesanti
discriminazioni tra lavoratori appartenenti a categorie diverse e
sarebbe chiaramente ad personam.
La dedotta incostituzionalità risalterebbe altresì, anche
guardando la norma in riferimento alla posizione del creditore.
Mancherebbero, infatti, ragioni giustificatrici della particolare
tutela dettata per i crediti dell'armatore, dipendenti dal servizio
della nave: a tale soggetto il legislatore accorda una condizione di
favore, pur non essendo portatore di alcun interesse di natura
pubblicistica e pur non agendo neppure per il recupero di crediti
necessari ed indispensabili per la propria esistenza.
2. - Davanti a questa Corte non si costituivano le parti.
Il Presidente del Consiglio dei ministri spiegava intervento a
mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato e chiedeva che la questione
fosse dichiarata in parte infondata ed in parte inammissibile per
difetto di rilevanza, e che in subordine ne fosse dichiarata la non
fondatezza.
Infatti, "la limitata cedibilità, sequestrabilità e
pignorabilità della retribuzione dell'arruolato rispetto alla diversa
disciplina disposta, nella stessa materia, per altri lavoratori
dipendenti da imprese private, non è ingiustificata": una più
efficace tutela del lavoratore per la soddisfazione del credito
relativo alla mercede e per la destinazione di esso ai bisogni
alimentari è stata resa necessaria dal complesso di pericoli e di
disagi che la categoria è costretta ad affrontare e dalla più
limitata possibilità di valersi di rimedi giuridici, determinata dal
particolare ambiente in cui si svolge la navigazione.
D'altra parte, posto quindi che la disparità di trattamento è del
tutto ragionevole e giustificata, non va trascurato che questa Corte,
con sentenza n. 88 del 1963, relativa all'impignorabilità dello
stipendio degli impiegati pubblici, ha affermato che "è principio
generale che la determinazione dei beni che possono formare oggetto di
espropriazione forzata, ed i limiti della espropriazione stessa, devono
essere riservati alla scelta del legislatore, ed eventualmente del
giudice".
Per l'Avvocatura generale, poi, considerata a parte creditoris, la
questione sarebbe del tutto irrilevante perché la risoluzione di essa
(con la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della norma
nella parte in cui consente la cedibilità, sequestrabilità e
pignorabilità delle retribuzioni per debiti certi, liquidi ed
esigibili verso l'armatore, dipendenti dal servizio della nave) non
avrebbe alcuna incidenza ai fini della decisione della controversia
sottoposta al giudizio del pretore.
La questione, comunque, anche sotto il detto profilo, sarebbe non
fondata. La norma, infatti, considerata non isolatamente ma nel
contesto delle disposizioni che regolano lo speciale rapporto di
arruolamento, non appare in contrasto con il principio di eguaglianza
per le particolari caratteristiche oggettive che qualificano il detto
rapporto di arruolamento e lo distinguono dagli altri rapporti di
lavoro. Considerato in diritto :
1. - Secondo il pretore di Trieste che ha sollevato la questione
con ordinanza del 9 marzo 1973, l'art. 369, prima parte, del codice
della navigazione sarebbe costituzionalmente illegittimo, per contrasto
con l'art. 3 della Costituzione, perché "mentre le retribuzioni
percepite in virtù di qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato a
carattere privatistico possono essere pignorate, ex art. 545 c.p.c.,
nella misura di 1/5 per ogni e qualsiasi credito, quelle dovute
dall'armatore in conseguenza del contratto di arruolamento possono
essere pignorate, sempre nella stessa misura, solamente per alimenti
dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso
l'armatore, dipendenti dal servizio della nave".
2. - Non può dirsi che le disposizioni dell'art. 369 del codice
della navigazione, ora ricordate, creino "artificiosamente ed
ingiustificatamente una posizione di vantaggio del prestatore di lavoro
dipendente dall'armatore nei confronti di chi è invece legato a datori
di lavoro che esplichino diversa attività economico-commerciale".
Anzi bisogna riconoscere che ricorrono serie e valide ragioni a
giustificazione della speciale disciplina di cui alla norma sospettata
di incostituzionalità.
Va in primo luogo osservato che la norma la quale prevede la
sequestrabilità e la pignorabilità, fino ad un quinto del loro
ammontare, delle retribuzioni e indennità degli arruolati "per
alimenti dovuti per legge" trova riscontro, relativamente ai crediti
per alimenti vantati nei confronti di dipendenti da privati, nell'art.
545, comma terzo, in relazione all'art. 671, del codice di procedura
civile (che delle somme dovute per il rapporto di lavoro o di impiego
ammette la pignorabilità e sequestrabilità "nella misura autorizzata
dal pretore") e, qualora tenuti per la stessa causale siano dipendenti
dalle pubbliche amministrazioni, nell'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950,
n. 180 (che dichiara soggetti a sequestro ed a pignoramento gli
stipendi, i salari, le pensioni ed altri emolumenti "fino alla
concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute"); e che per la
norma de qua nell'ordinanza di rimessione si dà atto che "appare
logico ed opportuno che la legge ordinaria tuteli con particolare
efficacia colui il quale agisce per il ricupero di crediti di natura
alimentare, e le ragioni giustificatrici di tale disposizione sono
persino ovvie".
E ancora non si può non considerare che la norma dell'art. 369
nella parte in cui la sequestrabilità e la pignorabilità di cui si
parla, sono previste "per debiti certi, liquidi ed esigibili verso
l'armatore, dipendenti dal servizio della nave", nonostante che il
giudice a quo con le sue osservazioni tenda a metterne in evidenza
l'incostituzionalità, non è in sostanza oggetto della denuncia. Se le
cose non stessero in codesti termini, infatti, non solo la questione in
relazione a quella parte della norma risulterebbe non rilevante, ma
anche l'assunto del pretore non servirebbe a sostenere l'unica ed
effettiva tesi da lui avanzata, e cioè che l'art. 369 è
costituzionalmente illegittimo perché non consente per ogni e
qualsiasi credito la sequestrabilità e la pignorabilità delle
retribuzioni degli arruolati.
La questione è per ciò da valutarsi sotto codesto profilo: e
così intesa, appare non fondata.
È a tal riguardo il caso di tener presente quel che la Corte ha
già avuto la possibilità di affermare in altra occasione (sentenza n.
88 del 1963) e cioè che "è principio generale che la determinazione
dei beni che possono formare oggetto di espropriazione forzata, ed i
limiti dell'espropriazione stessa, devono essere riservati alla scelta
del legislatore, ed eventualmente del giudice". E che è del tutto
conseguenziale quindi il canone metodologico per cui, in subiecta
materia, qualora in ordine ad una data norma per il giudice a quo sia
dubbia la legittimità costituzionale, si debba dalla Corte controllare
dal punto di vista della razionalità la scelta operata dal
legislatore.
Ed allora risulta logico e coerente con il sistema che le
retribuzioni degli arruolati siano sequestrabili e pignorabili, nella
misura di un quinto, da parte di chi agisca per la realizzazione o a
garanzia dei crediti specificamente indicati nell'art. 369, comma
primo, del codice della navigazione e non anche, sia pure nella stessa
misura, da parte di ogni altro creditore. Tale articolo, che nel suo
contenuto essenziale ha riprodotto l'art. 545 del codice di commercio,
costituisce la espressione e la tutela di esigenze connesse al fatto
della navigazione ed all'ambiente in cui si svolge il rapporto di
arruolamento, ed avvertite correttamente dal legislatore. Ed infatti,
di fronte all'interesse dell'arruolato ad ottenere, in maniera
integrale, l'adempimento dell'obbligazione della retribuzione ed a
quello dei suoi creditori ad avere assicurata la responsabilità più
ampia del debitore, con la norma in esame se ne è conseguito un
equilibrato contemperamento, che dà all'arruolato che lavora e vive in
un dato e solo ambiente, i mezzi sufficienti ad assicurare a lui ed
alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa e di contro limita
in concreto l'ammontare della retribuzione in favore di dati soggetti
che sono razionalmente prescelti a cagione del titolo del loro credito
e cioè in quanto abbiano diritto alla corresponsione degli alimenti, o
siano armatori che vantino crediti certi, liquidi ed esigibili,
dipendenti dal servizio della nave.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 369, prima parte, del codice della navigazione, sollevata, in
riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, dal pretore di
Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte