Sentenza n. 101/1977
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/06/1977 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 602/1970
citata
- art. 41r.d.l. 1827/1935
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, del
d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 (Riassetto previdenziale ed assistenziale
di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti
cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto
delle società ed enti medesimi); dell'articolo unico del d.P.R. 16
aprile 1964, n. 480 (Esonero dall'assicurazione contro la
disoccupazione dei soci di cooperative esercenti attività
complementari del traffico) e dell'art. 41 del r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza
sociale), convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155, promosso con
ordinanza emessa il 16 ottobre 1975 dal pretore di Caltanissetta nel
procedimento civile vertente tra la società cooperativa "Canonico De
Caro" e l'INPS, iscritta al n. 531 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 21
gennaio 1976.
Visto l'atto di costituzione dell'INPS, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore
Michele Rossano;
uditi l'avv. Gianni Romoli, per l'INPS e il vice avvocato generale
dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento civile - promosso con ricorso 3 giugno
1974 dalla società cooperativa a responsabilità limitata "Canonico De
Caro", esercente attività di facchinaggio, nei confronti dell'INPS, al
fine di ottenere il riconoscimento del diritto dei suoi soci ad essere
assicurati contro la disoccupazione involontaria - il pretore di
Caltanissetta, con ordinanza 16 ottobre 1975, riteneva rilevante ai
fini della decisione della causa e non manifestamente infondata la
questione sollevata in via subordinata dalla società cooperativa
"Canonico De Caro" e concernente la legittimità costituzionale - in
riferimento agli artt. 3, 45, 38, comma secondo, della Costituzione -
dell'art. 1 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 (Riassetto previdenziale ed
assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e
di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per
conto delle società ed enti medesimi); dell'articolo unico d.P.R. 16
aprile 1964, n. 480 (Esonero dall'assicurazione contro la
disoccupazione dei soci di cooperative esercenti attività
complementari del traffico); dell'art. 41 r.d.l. 4 ottobre 1935, n.
1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155
(Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale)
"nella parte in cui escludono i soci lavoratori di cooperative di
lavoro, che svolgono attività di facchinaggio e che retribuiscono gli
stessi soci lavoratori con il ricavato del lavoro, dall'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria".
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del
21 gennaio 1976.
Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito l'INPS, con
deduzioni depositate il 5 febbraio 1976, ed è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 10
febbraio 1976.
L'INPS ha chiesto che venga dichiarata inammissibile o, comunque,
non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta dal
pretore di Caltanissetta.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha preliminarmente eccepito
l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
"perché l'atto che riconosce l'impossibilità, per i lavoratori soci
di cooperative, di un regolare controllo della disoccupazione è
soltanto il d.P.R. 16 aprile 1964, n. 480, che il giudice a quo ha
erroneamente attribuito al legislatore, mentre è un atto
amministrativo". Ha, poi. dedotto che la questione di legittimità
costituzionale è, comunque, infondata. Considerato in diritto :
1. - Le questioni, prospettate dal pretore di Caltanissetta con
ordinanza 16 ottobre 1975, concernono la legittimità costituzionale -
in riferimento agli artt. 3,45,38, comma secondo, della Costituzione -
dell'art. 1 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, dell'articolo unico d.P.R.
16 aprile 1964, n. 480, e dell'art. 41 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.
Secondo il pretore di Caltanissetta, dal coordinamento delle norme
citate si ricaverebbe che i soci lavoratori di cooperative esercenti
attività complementari del traffico sono esclusi dall'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. È poiché la
ragione giustificatrice, addotta dal legislatore, consisterebbe nella
presunta impossibilità di un regolare controllo dello stato di
disoccupazione dei soci lavoratori delle cooperative di lavoro,
retribuiti mediante ripartizione del ricavato del lavoro, e tale
ragione non troverebbe fondamento nella realtà - sarebbero violati gli
artt. 3, 45 e 38, comma secondo, della Costituzione.
2. - E preliminare l'esame dell'eccezione dell'Avvocatura dello
Stato, secondo cui la questione è inammissibile perché l'atto, che
riconosce l'impossibilità, per i lavoratori soci di cooperative, di un
regolare controllo della disoccupazione, è soltanto il d.P.R. 16
aprile 1964, n. 480, che il giudice a quo ha erroneamente attribuito al
legislatore, mentre è un atto amministrativo, nei cui confronti non è
ammissibile un sindacato di legittimità costituzionale da parte della
Corte costituzionale.
L'eccezione è fondata.
L'art. 41 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 (Perfezionamento e
coordinamento legislativo della previdenza sociale) stabilisce che "con
regio decreto, promosso dal Ministro per le Corporazioni su proposta
del Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione
involontaria, possono essere esonerati dall'obbligo di tale
assicurazione, anche limitatamente a talune località, speciali
categorie di lavoratori per le quali non sia possibile un regolare
controllo della disoccupazione".
Tale norma rimette all'ampia potestà regolamentare
dell'Amministrazione di stabilire, per speciali categorie di lavoratori
e con riguardo all'attività svolta, se sia possibile il regolare
controllo della disoccupazione involontaria per legittimare
l'imposizione dell'obbligo dell'assicurazione. Siffatta ampia
attribuzione di potestà regolamentare all'Amministrazione toglie
fondamento all'assunto che la suddetta norma legislativa presuma la
impossibilità di un regolare controllo della disoccupazione di soci
lavoratori delle cooperative di lavoro retribuiti mediante ripartizione
del ricavato del lavoro. Non sussiste, quindi, l'asserito specifico
collegamento tra la norma di legge, rispetto alla quale soltanto è
consentito il sindacato di legittimità costituzionale da parte di
questa Corte ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, e l'articolo
unico del d.P.R. n. 480 del 1964. Quella del decreto n. 480 del 1964,
emanato in base al citato art. 41 r.d.l. n. 1827 del 1935, è,
pertanto, l'unica norma che prescrive l'esonero dei lavoratori, soci di
cooperative esercenti attività complementari del traffico,
dall'obbligo della assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
E il decreto n. 480 del 1964, in quanto atto amministrativo, come tale
privo di forza di legge, non è sottoposto al controllo di legittimità
costituzionale.
3. - L'altra norma citata nell'ordinanza di rinvio - articolo 1
d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 (Riassetto previdenziale ed assistenziale
di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti
cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto
delle società ed enti medesimi)- non si riferisce all'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 (Riassetto previdenziale ed
assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e
di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per
conto delle società ed enti medesimi), dell'articolo unico d.P.R. 16
aprile 1964, n. 480 (Esonero dall'assicurazione contro la
disoccupazione dei soci di cooperative esercenti attività
complementari del traffico) e dell'art. 41 r.d.l. 4 ottobre 1935, n.
1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155
(Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale),
proposta dal pretore di Caltanissetta, con ordinanza 16 ottobre 1975,
in riferimento agli artt. 3, 45, 38, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte