Sentenza n. 101/1979
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/08/1979 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16d.P.R. 602/1973
- art. 23d.P.R. 602/1973
- art. 16legge 168/1956
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 16
del d.m. 3 luglio 1940, confermato dalla legge 28 marzo 1956, n. 168, e
dell'art. 23 del d.P.R. 23 settembre 1973, n. 602 promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 novembre 1974 dal pretore di
Abbiategrasso nel procedimento civile vertente tra la soc. Laminati
Plastici e l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, iscritta
al n. 9 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975;
2) ordinanza emessa il 14 gennaio 1976 dal pretore di Abbiategrasso
nel procedimento civile vertente tra la soc. I.G.A.V. e l'Ente
nazionale per la cellulosa e per la carta, iscritta al n. 280 del
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 139 del 26 maggio 1976.
Visti gli atti di costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa
e per la carta, nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1979 il Giudice relatore
Antonio La Pergola;
uditi gli avvocati Gian Antonio Micheli e Antonio Sorrentino per
l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e il sostituto
avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - A norma della legge 13 giugno 1935, n. 1453, le aziende
produttrici e consumatrici di carta fanno parte dell'Ente nazionale per
la cellulosa e per la carta e versano a detto Ente un contributo sui
prodotti importati dall'estero. L'art. 16 del d.m. 3 luglio 1940, nel
regolare le modalità di applicazione della legge citata, dispone che
la riscossione dei contributi non pagati è effettuata a mezzo degli
esattori comunali con le norme stabilite per la riscossione delle
imposte dirette. E previsto in merito che l'Ente nazionale per la
cellulosa e per la carta trasmetta l'elenco dei debitori per contributi
non pagati all'Intendenza di finanza competente per territorio, la
quale, dopo averlo sottoposto al visto di esecutorietà da parte del
Prefetto, lo invia all'esattore comunale perché provveda alla
riscossione. L'art. 23 del d.P.R. n. 602 del 1973 ha successivamente
stabilito che il visto di esecutorietà sia apposto sui ruoli dallo
stesso Intendente di finanza.
2. - L'I.G.A.V. e la Società Laminati Plastici hanno, in due
distinti giudizi, con ricorsi depositati in pretura rispettivamente il
15 giugno 1974 e il 2 agosto 1974. adito il pretore di Abbiategrasso
ex art. 700 del codice di procedura civile.
L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, affermavano le
ricorrenti, aveva loro comunicato che i ruoli esattoriali erano in via
di formazione, e sarebbero stati trasmessi all'Intendente di finanza;
in base a detti ruoli, il contributo all'E.N.C.C. veniva applicato
anche ai prodotti importati dagli altri paesi della C.e.e., mentre, si
assumeva, esso non era sotto questo riguardo dovuto, trattandosi di
tassa equivalente ad un dazio doganale d'importazione, ed in quanto
tale abolito dall'art. 13, paragrafo I, del Trattato istitutivo della
C.e.e. Le società ricorrenti adducevano pertanto che il loro diritto
era minacciato da grave ed irreparabile pregiudizio, e chiedevano al
pretore di ordinare all'E.N.C.C. di non predisporre i ruoli a loro
carico con riferimento ai contributi in questione, ovvero, nell'ipotesi
in cui i ruoli fossero già stati formati, di non trasmetterli
all'Intendente di finanza. Nell'uno e nell'altro giudizio il pretore
emanava il provvedimento d'urgenza richiesto dalle istanti, e fissava
l'udienza: ed in questa l'E.N.C.C. si è costituito come parte
resistente, per chiedere la revoca del provvedimento pretorile, e la
sollecita fissazione, ai sensi dell'art. 702 cod.proc.civ., del termine
entro il quale l'istante è tenuto ad iniziare il giudizio di merito.
Il pretore sollevava allora la presente questione di
costituzionalità, la quale viene dunque rimessa alla Corte, con lo
stesso contenuto, ma con due diverse ordinanze, emesse l'una, il 20
novembre 1974, nel giudizio promosso dalla Società Laminati Plastici,
e l'altra, il 14 gennaio 1976, nel giudizio promosso dall'I.G.A.V.
3. - Il giudice a quo ritiene che le norme concernenti la
riscossione del contributo preteso dall'E.N.C.C. possano risultare
lesive del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.
Il ruolo sarebbe determinato senza contraddittorio o audizione del
contribuente, ed in seguito ad un riscontro della mera regolarità
formale dell'imposizione tributaria, qual è quello effettuato con il
visto di esecutorietà da parte dell'Intendente di finanza. Formato il
ruolo, sarebbe poi discrezionale ed insindacabile competenza
dell'Intendente disporne l'eventuale sospensione.
4. - Nel presente giudizio ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura
generale dello Stato, per dedurre sia l'inammissibilità sia
l'infondatezza della questione. La questione sarebbe inammissibile
vuoi per difetto di rilevanza, vuoi perché essa ha ad oggetto la
disposizione di un atto privo della forza di legge e così non
impugnabile in questa sede; essa sarebbe anche infondata: secondo la
Costituzione e la giurisprudenza della Corte, la garanzia del diritto
di difesa, pur intesa nella più ampia delle accezioni, non
escluderebbe che le modalità dell'esercizio di questo diritto siano
regolate in considerazione delle caratteristiche di ciascun
procedimento. Il dubbio di costituzionalità sollevato dal giudice a
quo non si giustificherebbe, d'altronde, nemmeno in relazione alla
presunta assenza del contraddittorio, o all'inutilità e tardività
dell'azione giudiziaria, dal momento che la piena ed assoluta tutela
della sfera giuridica del contribuente rimarrebbe pur sempre garantita
davanti ai competenti organi giurisdizionali.
Si è costituito in giudizio anche l'E.N.C.C. La difesa dell'Ente
eccepisce, nella memoria introduttiva ed in successive deduzioni,
l'inammissibilità della questione, in quanto essa avrebbe ad oggetto
la disposizione di un atto privo della forza di legge. Viene anche
dedotta l'infondatezza della questione, sostanzialmente per le stesse
ragioni fatte valere dall'Avvocatura dello Stato. All'udienza
pubblica, l'Avvocatura dello Stato e la difesa dell'E.N.C.C. hanno
ribadito le proprie conclusioni. Considerato in diritto :
1. - I giudizi promossi con le due ordinanze del pretore di
Abbiategrasso hanno ad oggetto un'unica questione e vanno perciò
decisi congiuntamente.
2. - La Corte è chiamata ad indagare, in relazione al presunto
contrasto con l'art. 24 della Costituzione, la legittimità
costituzionale della disciplina delle modalità di riscossione del
contributo preteso dall'E.N.C.C., con riguardo a tutti i prodotti
cartotecnici importati dall'estero. Tale disciplina è dettata
nell'art. 16 del d.m. 3 luglio 1940, che il giudice a quo assume sia
stato successivamente "confermato" dall'articolo unico della legge
168/56, e nell'art. 23 del d.P.R. 23 settembre 1973, n. 602. Le
disposizioni testé citate, si osserva, non prevedono il
contraddittorio e nemmeno l'audizione del contribuente prima che, con
la determinazione del ruolo, si formi il titolo esecutivo nei suoi
confronti; inoltre, il visto di esecutorietà dell'Intendente di
finanza, prescritto perché il ruolo sia posto in riscossione, si
atteggerebbe come controllo di mera legittimità e non di merito, e non
gioverebbe ad accertare la fondatezza della pretesa dell'E.N.C.C. né,
dunque, a garantire la difesa del contribuente, "il quale si potrà
così trovare a dover pagare anche nell'ipotesi della più clamorosa
violazione dei suoi diritti". D'altra parte, la sospensione
dell'esecuzione del ruolo, una volta che questo sia formato, sarebbe
rimessa - sia che il contribuente impugni il ruolo, sia che esso
impugni gli atti esecutivi dell'esattore - al discrezionale ed
insindacabile apprezzamento dell'Intendente di finanza.
3. - La questione è inammissibile. Le disposizioni confliggenti
con l'art. 24 della Costituzione sarebbero, secondo l'ordinanza di
rinvio, l'art. 16 del d.m. del 3 luglio 1940 e l'art. 23 del d.P.R. 23
settembre 1973, n. 602. Senonché, la prima delle citate disposizioni
non è impugnabile avanti a questa Corte. Essa è infatti contenuta in
un decreto ministeriale, che è atto amministrativo, sia pure a
carattere generale, laddove - a norma degli artt. 134 Cost., 1 legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 legge 11 marzo 1953, n. 87
possono formare oggetto del giudizio di legittimità costituzionale
soltanto le disposizioni di legge, o di atti aventi forza di legge. Il
giudice a quo assume che la citata disposizione del d.m. sia stata
successivamente "confermata" dalla legge 28 marzo 1956, n. 168
"Provvidenze per la stampa", la quale al settimo comma del suo articolo
unico testualmente dispone: "Nei confronti dei contribuenti che non
abbiano versato i contributi, o li abbiano versati in misura inferiore,
l'Ente (l'E.N.C.C.) provvederà alla riscossione dei contributi stessi
con i mezzi indicati nell'art. 16 del d.m. 3 luglio 1940". L'assunto
del pretore di Abbiategrasso è tuttavia contraddetto dal palese
intento della legge n. 168 del 1956. Quest'ultima, occorre precisare,
regola il contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per
la carta dalle aziende del settore, sottoponendolo al regime da essa
stessa dettato sotto alcuni profili - quali, ad esempio, la misura del
contributo, o del diritto di rivalsa esercitato dalle cartiere
nazionali, dai loro consorzi o dai loro importatori - e sotto altro
riguardo rinviando alle disposizioni contenute nei decreti
ministeriali: ma ciò proprio al fine di consentire che gli organi del
potere esecutivo dispongano della materia non disciplinata direttamente
dalla legge. Ne segue che, col fare espresso richiamo di quella
specifica disposizione del decreto ministeriale, la quale sarebbe
viziata da illegittimità costituzionale, la legge non ha inteso
conferirle il valore proprio delle regole poste nella forma dell'atto
legislativo, o degli altri atti aventi forza di legge: al contrario,
essa ha evidentemente presupposto che il d.m. 3 luglio 1940 ha natura
di atto amministrativo ed opera in conseguenza in altra sfera da quella
riservata alla legge medesima. Il che spiega perché le modalità di
applicazione e riscossione del contributo anzidetto siano state anche
in prosieguo disciplinate, non con il mezzo tecnico della legge
formale, ma sempre con quello del decreto ministeriale: precisamente,
con il d.m. 26 giugno 1976 - "Regolamento per le riscossioni e
l'applicazione del contributo dovuto all'Ente nazionale per la
cellulosa e per la carta" - il cui art. 18, peraltro, puntualmente
riproduce il disposto dell'art. 16 del d.m. 3 luglio 1940, oggetto del
presente giudizio.
4. - La questione va poi dichiarata inammissibile, per difetto di
rilevanza, anche in riferimento all'art. 23 del d.P.R. n. 602 del 1973,
sebbene qui si tratti di un atto avente forza di legge, qual è il
decreto legislativo. La disposizione testé citata si limita infatti a
prevedere il visto di esecutorietà che l'Intendente di finanza appone
ai ruoli dell'imposta. Si deve allora osservare che, isolatamente
considerata, essa non rileva per alcun verso nel caso di specie. Da un
canto, la disposizione in esame non può, indipendentemente dall'altra
disposizione del d.m. del 1940, costituire la fonte regolatrice del
procedimento amministrativo, che risulterebbe in contrasto con l'art.
24 della Costituzione. Dall'altro, il visto di esecutorietà in essa
previsto si applica indistintamente a tutte le imposte che si
riscuotono mediante ruoli: non solamente, dunque, ai contributi di cui
si discute, ma ad ogni diverso tributo, e così anche ai tributi,
riguardo ai quali l'ordinanza di rinvio assume che il sistema di
riscossione sia perfettamente conforme ai precetti costituzionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 16 del d.m. 3 luglio 1940, che si assume confermato dalla
legge n. 168 del 1956, e dell'art. 23 del d.P.R. 23 settembre 1973, n.
602, sollevata con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 24
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte