Sentenza n. 101/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/04/1986 · relatore Antonio La Pergola
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
il 23 aprile 1985 e riapprovata il 21 giugno 1985 dal Consiglio
regionale della Regione Sardegna (avente per oggetto "Interpretazione
autentica degli artt. 15 e 31 della legge regionale 1 agosto 1975, n.
33" - Compiti della Regione nella programmazione), promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l'11 luglio 1985,
depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 27 del
registro ricorsi 1985.
Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;
udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1986 il Giudice
relatore Antonio La Pergola;
uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente, e
l'avv. Giuseppe Guarino per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato l'11 luglio 1985, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, ha promosso giudizio di legittimità costituzionale
dell'articolo unico della legge della Regione Sardegna approvata il 23
aprile 1985, riapprovata il 21 giugno 1985 e comunicata il 26 giugno
successivo ("Interpretazione autentica degli artt. 15 e 31 della legge
regionale l'agosto 1975, n. 33"), in riferimento all'art. 3, primo
comma, dello Statuto speciale della Regione (legge cost. 26 febbraio
1948, n. 3).
L'Avvocatura premette che la legge regionale 1 agosto 1975, n. 33,
concernente "Compiti della Regione nella programmazione", ha istituito,
all'art. 15, l'ufficio regionale del piano economico e dell'assetto
territoriale: in particolare, il terzo comma della citata norma dispone
che l'emananda legge regionale sull'ordinamento e le funzioni
dell'ufficio Così istituito - oltre a stabilire le modalità per
l'attribuzione ad esso del personale qualificato del centro regionale
di programmazione, la cui assunzione sia stata deliberata prima
dell'entrata in vigore della legge statale 24 giugno 1974, n. 268, e di
altro personale regionale - dovrà prevedere anche "i criteri per il
transito nei ruoli regionali del personale dell'Ufficio di assistenza
tecnica e della Segreteria tecnica del Comitato di coordinamento la cui
assunzione sia stata deliberata anteriormente all'entrata in vigore
della legge 24 giugno 1974, n. 268".
Il provvedimento legislativo approvato dal Consiglio regionale il
23 aprile 1985, rinviato dal Governo con telegramma del 22 maggio 1985
ai sensi del primo comma dell'art. 33 dello Statuto speciale di
autonomia, ed approvato di nuovo dal Consiglio regionale il 21 giugno
1985 con la maggioranza prescritta dal secondo comma dello stesso
articolo, dispone, al primo comma, che "sono fatte salve le assunzioni
deliberate dall'Amministrazione regionale antecedentemente all'entrata
in vigore della legge 24 giugno 1974, n. 268, per il personale degli
uffici regionali di assistenza tecnica e sociale e della Segreteria
tecnica del Comitato di coordinamento"; il secondo comma aggiunge che
"conseguentemente sono fatti salvi i regolamenti e i provvedimenti
adottati fino all'entrata in vigore della presente legge
dall'Amministrazione regionale relativi allo stato giuridico e al
trattamento economico del personale di cui al precedente comma".
Ciò premesso, l'Avvocatura deduce che le censure formulate con il
telegramma di rinvio, sulle quali il Governo intende insistere nel
presente giudizio, concernono essenzialmente il secondo comma
dell'articolo unico della legge impugnata. Ad avviso dell'Avvocatura,
la norma, che fa salvi "non meglio individuati regolamenti e
provvedimenti già adottati", relativi allo stato giuridico ed al
trattamento economico del personale precario degli uffici regionali di
assistenza tecnica e sociale e della Segreteria tecnica del Comitato di
coordinamento, "offre supporto normativo e forza di legge a situazioni
e disposizioni non chiaramente definite", e Così si pone in contrasto
con il principio della certezza del diritto.
Questo, conclude l'Avvocatura, è un principio dell'ordinamento e
quindi, ai sensi della prima parte dell'art. 3 dello Statuto speciale,
costituisce un limite della potestà legislativa regionale.
2. - La Regione Sardegna, in persona del Presidente pro tempore, si
è costituita nel presente giudizio e chiede che il ricorso sia
dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.
Premesso che l'art. 3, lett. a, dello Statuto speciale per la
Sardegna attribuisce ad essa una potestà legislativa primaria ed
esclusiva in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti
amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del
personale", la difesa della Regione espone che, nell'esercizio di detta
competenza, la legge regionale n. 33 del 1975 aveva stabilito la
disciplina di alcuni uffici, prevedendo, fra l'altro, al terzo comma
dell'art. 15, che una futura legge avrebbe dovuto stabilire i criteri
per il transito nei ruoli regionali del personale dell'Ufficio
regionale di assistenza tecnica e della Segreteria tecnica del Comitato
di coordinamento la cui assunzione era stata deliberata
antecedentemente all'entrata in vigore della legge 24 giugno 1974, n.
268; nonché, nel secondo comma dell'art. 31, che le spese occorrenti
per il mantenimento, fino all'entrata in vigore della legge di cui
all'art. 15, del centro regionale di programmazione, dell'ufficio
regionale di assistenza tecnica e della Segreteria tecnica del Comitato
di coordinamento, avrebbero fatto carico ai titoli di spesa indicati
dal primo comma dello stesso art. 31.
Invero, prosegue la Regione, l'Ufficio regionale di assistenza
tecnica e la Segreteria tecnica del Comitato di coordinamento, e il
relativo personale, erano già stati fatti oggetto di provvedimenti
della Giunta regionale (dd.P.G.R. nn. 47 e 48 del 23 luglio 1968 e
successive modifiche), sulla base di una previsione legislativa
contenuta nell'art. 19, sesto comma, della legge statale 11 giugno
1962, n. 588 (Piano straordinario di rinascita della Sardegna) e
nell'art. 3 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7. A causa, però,
della non perspicuità di tale disciplina legislativa - e dei problemi
che ne erano conseguiti, specie in relazione al rapporto di impiego del
personale di quegli uffici - la Regione aveva integrato la disciplina
precedente con i citati artt. 15 e 31 della legge n. 33 del 1975,
istituendo l'Ufficio del piano economico e prevedendo l'inquadramento
nei ruoli regionali del personale già in servizio presso l'Ufficio
regionale di assistenza tecnica e la Segreteria tecnica del Comitato di
coordinamento: con ciò doveva ritenersi confermata la legittimità
degli atti amministrativi precedenti, concernenti il personale degli
uffici ora indicati, fra cui i citati decreti n. 47 e n. 48 del 1968.
Allo scopo, infine, di superare ogni residua incertezza
interpretativa, il Consiglio regionale ha voluto dettare, con la legge
ora impugnata, alcune disposizioni di interpretazione autentica dei
più volte citati artt. 15 e 31 della legge n. 33 del 1975.
Tutto ciò premesso in punto di fatto, la difesa della Regione
deduce, innanzitutto, l'inammissibilità del ricorso sotto un duplice
profilo. In primo luogo, ad avviso della Regione, non vi è
corrispondenza tra il motivo del rinvio ed il motivo del ricorso,
com'è invece inderogabilmente richiesto dalla unitarietà del
procedimento di controllo delle leggi regionali (è richiamata da
ultimo la sentenza della Corte n. 72 del 1985): mentre, infatti, l'atto
di impugnativa denuncia una presunta violazione dell'art. 3 dello
Statuto per il mancato rispetto di un principio dell'ordinamento,
l'atto di rinvio non aveva denunciato la violazione di una specifica
disposizione statutaria o di altra norma di rango costituzionale,
limitandosi a lamentare genericamente il contrasto con il "principio
della certezza del diritto". La genericità della formulazione del
rinvio era tale, prosegue la Regione, che da esso non era dato di
desumere quale fosse la norma costituzionale violata, se il principio
della certezza del diritto fosse stato assunto come un principio avente
di per sé rango costituzionale, o se fosse invece un principio
generale dell'ordinamento statale: al limite poteva dubitarsi se
quella contenuta nell'atto di rinvio fosse una censura di
incostituzionalità. La violazione, pertanto, dell'art. 3 dello Statuto
è stata formulata per la prima volta nel ricorso, venendo Così a
mancare la necessaria corrispondenza di genere a specie tra atto di
rinvio e ricorso.
Ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso discenderebbe,
poi, dall'assoluta indeterminatezza della censura prospettata, là dove
si afferma che la disciplina impugnata offrirebbe "supporto normativo e
forza di legge a situazioni e disposizioni non chiaramente definite":
in realtà, secondo la Regione, dal tenore letterale dell'articolo
unico censurato è fin troppo chiaro che ciò cui la legge ha voluto
dare supporto normativo sono i regolamenti e i provvedimenti già
adottati ed aventi quale oggetto - definitivo ed inequivoco - lo stato
giuridico ed economico del personale degli Uffici regionali di
assistenza tecnica e sociale e della Segreteria tecnica del Comitato di
coordinamento assunto anteriormente all'entrata in vigore della legge
n. 268/1974. Poiché sono chiaramente queste, e non altre, le
situazioni disciplinate dalla legge, ciò che risulta non chiaramente
definito è il ricorso del Governo, che sarebbe, quindi, inammissibile
per l'indeterminatezza dell'oggetto della questione.
La Regione deduce, comunque, l'infondatezza del ricorso nel merito.
Innanzitutto, essa rileva che i principi dell'ordinamento giuridico
dello Stato, che l'art. 3 dello Statuto pone come limiti alla potestà
legislativa regionale, sono principi normativi: ma tale non è il
principio della certezza del diritto, che costituisce piuttosto un
valore, una esigenza del sistema, che non può assurgere a parametro
autonomo del giudizio di costituzionalità delle leggi. Come la Corte
ha rilevato nella sentenza n. 31/1983, la chiarezza del dettato
legislativo contribuisce alla certezza del diritto e "riduce le
occasioni di controversie"; proprio per ciò l'incertezza del dettato
legislativo non costituisce di per sé un vizio della legge, ma può
soltanto far emergere un diverso ed autonomo vizio, che non è però
enunciato nel ricorso in esame.
In ogni caso, prosegue la Regione, le censure concernenti i dubbi e
le incertezze che deriverebbero dalla disciplina impugnata in realtà
non hanno alcun fondamento. Innanzitutto la legge censurata è una
legge di interpretazione autentica: è pertanto singolare che il
Governo, mentre non ha a suo tempo manifestato dubbi o censure nei
confronti degli artt. 15 e 31 della legge n. 33 del 1975, impugni ora
per i motivi anzidetti una legge che, per definizione, ha lo scopo
proprio di chiarire e risolvere dubbi o incertezze interpretativi di
una legge preesistente. A parte ciò, la censura del Governo, secondo
cui la legge in esame farebbe salvi "non meglio individuati regolamenti
e provvedimenti amministrativi già adottati", sarebbe non solo
palesemente infondata, ma del tutto gratuita e pretestuosa, essendo
evidente che i regolamenti e i provvedimenti amministrativi che "sono
fatti salvi", pur non singolarmente richiamati, sono tuttavia
chiaramente individuabili per relationem in base al tenore letterale
dei primi due commi dell'articolo unico impugnato. Si tratta, cioè, di
atti formali già esistenti, regolarmente repertoriati
dall'Amministrazione, ed individuabili senza alcuna incertezza: d'altra
parte l'elencazione di ogni singolo atto nel testo della legge sarebbe
stata palesemente incongrua e contraria ad ogni più elementare
principio di tecnica legislativa.
3. - Nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1986 il giudice La
Pergola ha svolto la relazione e l'Avvocatura dello Stato e la difesa
della Regione Sardegna hanno ribadito le conclusioni già adottate. Considerato in diritto :
1. - Forma oggetto di censura nel presente giudizio l'articolo
unico della legge approvata, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto
speciale per la Sardegna, dal Consiglio di quella Regione, il 21 giugno
1985. Tale legge detta l'interpretazione autentica degli artt. 15 e 31
di altra legge regionale (1 agosto 1975, n. 33). Il terzo comma
dell'art. 15 ed il secondo comma dell'art. 31 della legge anzidetta -
dispone, infatti, la norma impugnata - devono essere intesi nel senso
che sono fatte salve le assunzioni deliberate dall'Amministrazione
regionale antecedentemente all'entrata in vigore della legge 24 giugno
1974, n. 268 e relative al personale dell'Ufficio di assistenza tecnica
e sociale regionale e della Segreteria tecnica del Comitato di
coordinamento. Conseguentemente, son fatti salvi i provvedimenti e i
regolamenti adottati fino all'entrata in vigore della legge censurata
dall'Amministrazione regionale, in ordine allo stato giuridico del
personale sopra menzionato.
Le censure formulate a suo tempo dal Governo con il telegramma di
rinvio (del 22 maggio 1985), dopo la prima approvazione del
provvedimento legislativo in esame, la quale risale al 23 aprile 1985,
ora riproposte nel ricorso del Presidente del Consiglio, concernono
essenzialmente la disposizione che - afferma l'Avvocatura dello Stato -
fa salvi "non meglio individuati" regolamenti e provvedimenti già
adottati, e relativi allo stato giuridico e al trattamento del
personale precario degli anzidetti uffici regionali. La norma impugnata
offrirebbe supporto normativo e forza di legge a situazioni e
disposizioni non chiaramente definite. Si assume dall'Avvocatura dello
Stato che essa risulti in contrasto con il principio della certezza del
diritto: il quale costituirebbe un principio dell'ordinamento e, per
ciò stesso, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto speciale di autonomia,
un limite della potestà legislativa regionale, la cui inosservanza è
dedotta in questa sede.
2. - La difesa della Regione eccepisce preliminarmente
l'inammissibilità del ricorso. L'eccezione non può, tuttavia, essere
condivisa.
In primo luogo, è da escludere che difetti la prescritta
corrispondenza tra i motivi del rinvio della legge al Consiglio
regionale e il motivo del ricorso successivamente proposto avanti alla
Corte. Il telegramma di rinvio, pur non facendo espresso e puntuale
riferimento all'articolo dello Statuto che qui si assume violato, aveva
indicato con sufficiente chiarezza come motivo di censura la violazione
del principio della certezza del diritto: il che, come si è detto,
costituisce il motivo fatto valere con l'impugnativa poi proposta dallo
Stato. Anche alla stregua della pregressa giurisprudenza di questo
Collegio, gli estremi dell'ammissibilità del ricorso sono quindi,
sotto il profilo in esame, fuor di dubbio soddisfatti. Va del pari
disatteso l'altro rilievo della difesa della Regione, secondo cui la
censura prospettata peccherebbe di indeterminatezza, al punto di
lasciare assolutamente imprecisato l'oggetto della questione: questo
perché grazie al suo tenore letterale, la disposizione censurata
sarebbe "fin troppo chiara" nell'individuare i regolamenti e i
provvedimenti fatti salvi mediante la legge di interpretazione
autentica. L'osservazione testé riferita concerne, invero, non
l'ammissibilità, ma il merito della questione, di cui la Corte deve
ora occuparsi.
3. - La questione non è fondata.
La legge impugnata detta l'interpretazione autentica delle
disposizioni contenute negli artt. 15 e 31 della legge regionale 1
agosto 1975, n. 33. Tali norme erano rispettivamente dirette, l'art. 15
ad istituire l'Ufficio regionale del piano economico e dell'assetto
territoriale, l'art. 31 a indicare i mezzi per la copertura delle spese
occorrenti per il personale e il funzionamento del Centro regionale di
programmazione. Le spese previste fanno carico, com'è ivi stabilito,
ai titoli istituiti ai sensi dell'art. 5 della legge 11 giugno 1962, n.
588, e ad altri titoli di spesa, da istituire ai sensi dell'art. 2
della legge 24 giugno 1974, n. 268; agli stessi titoli sono imputate
le spese occorrenti per il mantenimento, oltre che del Centro regionale
di programmazione, dell'Ufficio regionale di assistenza tecnica e della
Segreteria tecnica del Comitato di coordinamento, fino all'entrata in
vigore della legge prevista nell'art. 15. Quest'ultima disposizione
demanda ad una successiva legge regionale l'ordinamento e le funzioni
dell'ufficio regionale del piano economico e dell'assetto territoriale,
nonché la disciplina delle modalità di attribuzione allo stesso
ufficio del personale qualificato del Centro regionale di
programmazione, la cui assunzione sia stata deliberata antecedentemente
all'entrata in vigore della legge 24 giugno 1974, n. 268, e di altro
personale regionale (art. 15, secondo comma). Sempre nell'art. 15, al
terzo comma, è previsto che la legge regionale, alla quale si rinvia,
debba porre i criteri per il transito nei ruoli regionali del personale
dell'Ufficio regionale di assistenza tecnica e della Segreteria tecnica
del Comitato di coordinamento, sempre che la relativa assunzione sia
stata deliberata prima dell'entrata in vigore della legge n. 268 del
1974, sopra richiamata.
Le statuizioni di cui la legge in esame interpreta il disposto
concernono, dunque, il personale dell'Ufficio di assistenza tecnica e
sociale in agricoltura e della Segreteria tecnica del Comitato di
coordinamento, la cui assunzione era stata deliberata dalla Regione in
conformità di regolamenti adottati con decreti del Presidente della
Giunta. Si tratta, precisamente, del d.P.G. 23 luglio 1968, n. 47 e
successive modificazioni, che riguarda l'Ufficio di assistenza tecnica
in agricoltura e del d.P.G. 23 luglio 1968, n. 48 e successive
modificazioni, che concerne la Segreteria tecnica del Comitato di
coordinamento. Gli anzidetti regolamenti contengono la disciplina degli
uffici in parola, regolano sia lo stato giuridico sia il trattamento
economico del personale, e definiscono il relativo rapporto di impiego
con l'amministrazione regionale. I successivi interventi del
legislatore regionale, che hanno messo capo, prima alla legge oggetto
di interpretazione, poi a quella sottoposta all'esame della Corte,
incidono quindi su situazioni pregresse, costituite sulla base della
produzione regolamentare della Regione.
Ora, il vizio di illegittimità denunziato in questa sede
discenderebbe dal non avere il legislatore regionale definito le
situazioni e disposizioni alle quali si vuol conferire il sostegno
della forza di legge. Questa, e non altra, è la ragione per la quale
è invocato in giudizio il disposto statutario che - assume il
ricorrente - annovererebbe la certezza del diritto tra i principi, ai
quali la legge regionale deve conformarsi. Ma il problema se la
certezza del diritto si configuri come principio vincolante per il
legislatore regionale - in questo caso, nella sfera della sua
competenza primaria - potrebbe porsi, va subito detto, solo in quanto
la disposizione censurata mancasse, in effetti, di determinare le
situazioni ed i provvedimenti fatti salvi. Così non accade, tuttavia,
nella presente controversia. L'articolo unico della legge in esame
stabilisce al primo comma a quali assunzioni deliberate
dall'Amministrazione regionale vien fatto riferimento in sede di
interpretazione autentica. Il secondo comma del medesimo articolo, in
cui è posta la clausola di salvezza dei regolamenti e provvedimenti
adottati dall'Amministrazione regionale, rinvia al primo comma e ne
integra, per quel che qui interessa, il disposto. Deve trattarsi del
personale di quei determinati uffici indicati nella stessa legge: e
cioè, come si è detto, dell'Ufficio regionale di assistenza tecnica e
sociale e della Segreteria tecnica del Comitato di coordinamento. Le
assunzioni fatte salve, insieme con i conseguenti atti
dell'Amministrazione regionale, sono quelle antecedenti all'entrata in
vigore della legge n. 268 del 1974, anch'essa puntualmente indicata in
sede di interpretazione autentica. Sotto ogni profilo, dunque, le
previsioni della legge impugnata risultano chiaramente determinate ai
fini della presente indagine. Il che basta ad escludere la fondatezza
del ricorso proposto dallo Stato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo unico della legge della Regione Sardegna approvata il 23
aprile 1985 e riapprovata il 21 giugno 1985 ("Interpretazione autentica
degli artt. 15 e 31 della legge regionale 1 agosto 1975, n. 33"), in
riferimento all'art. 3 dello Statuto speciale della Regione Sardegna,
sollevata con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PEPGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte