Sentenza n. 101/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/04/1987 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12r.d.l. 1340/1934
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, lettera a,
del r.d.l. 27 luglio 1934, n. 1340 convertito con modificazioni nella
legge 16 maggio 1935, n. 834, (Trattamento di pensione al personale
militare della regia
aeronautica) promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1982 dalla
Corte dei conti sul ricorso proposto da Corallini Lauro iscritta al
n. 682 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984;
Visto l'atto di costituzione di Corallini Lauro nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1987 il giudice
relatore Francesco Greco;
Uditi l'avv. Giulio Correale per Corallini Lauro e l'avvocato
dello Stato Giacomo Mataloni per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso alla Corte dei conti, Corallini Lauro,
maresciallo scelto pilota collocato a riposo per limiti di età,
impugnava il decreto ministeriale di liquidazione del trattamento di
quiescenza, con decorrenza 5 gennaio 1974, chiedendone l'annullamento
nella parte in cui l'aliquota pensionabile dell'indennità di
aeronavigazione era stata calcolata nella misura massima prevista per
i sottufficiali (20/45 - risultanti dalla somma dei periodi di
impiego di due categorie di velivoli - dei 9/10 della stessa
indennità fruita in attività di servizio) invece che in quella
superiore prevista per gli ufficiali.
Il giudice adito, con ordinanza del 21 ottobre 1982, in
accoglimento di analoga eccezione del ricorrente, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, lett. a, del
r.d.l. 27 luglio 1934 n. 1340, convertito con modificazioni nella
legge 16 maggio 1935 n. 834, in relazione all'art. 3 Cost., per
disparità di trattamento tra sottufficiali piloti e ufficiali
piloti, con riguardo alla determinazione dell'aliquota pensionabile
della suddetta indennità, fissata per i primi in misura inferiore
che per i secondi.
Affermata la rilevanza della questione, la Corte la riteneva
altresì non manifestamente infondata sottolineando l'irrazionalità
della discriminazione conseguente alla norma censurata, che
stabilisce misure percentuali diverse per il calcolo della quota
pensionabile dell'indennità di aeronavigazione con esclusivo
riferimento alle distinte posizioni soggettive di sottufficiale o di
ufficiale, senza tener conto del solo dato giuridicamente rilevante,
ma comune ad entrambe le categorie, costituito dall'appartenenza, sia
degli ufficiali piloti che dei sottufficiali piloti, al ruolo del
personale navigante: dato al quale è correlata la corresponsione
della ripetuta indennità.
Del resto, la natura discriminatoria della norma censurata è resa
evidente dalla eliminazione della distinzione tra ufficiali e
sottufficiali piloti, in ordine alla aliquota pensionabile
dell'indennità di cui trattasi, effettuata dal legislatore con
l'art. 148 della legge 11 luglio 1980 n. 312, che innova all'art. 59
del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973
n. 1092, ma solo con effetto dal 13 luglio 1980 e perciò senza
conseguenze rispetto al caso in esame, essendo il collocamento a
riposo del Corallini avvenuto con decorrenza dal 5 gennaio 1974.
2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 1984 n. 39.
Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si è costituita
la parte privata la quale ha sollecitato la declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma censurata. È intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'avvocatura
dello Stato. Esso ha concluso per l'infondatezza della questione
osservando che, fino al riassetto economico e normativo operato con
la legge n. 312 del 1980, le indennità di aeronavigazione e di volo
erano pensionabili con aliquote differenziate sia in relazione al
grado rivestito dal personale interessato, sia in relazione al ruolo
di appartenenza (ruolo navigatori, specialisti, genio aeronautico,
ecc.). Nello stesso ambito della categoria degli ufficiali erano poi
previste aliquote differenziate per gli ufficiali generali, per
quelli superiori e per gli ufficiali inferiori. Il diverso
trattamento traeva giustificazione dal diverso rilievo che,
all'epoca, il legislatore attribuiva alle peculiari funzioni svolte
da ciascuna categoria degli aventi diritto nonché alla posizione di
costoro nell'ambito del rapporto gerarchico. In progresso di tempo e
di fronte alle rinnovate esigenze organizzative delle strutture
amministrative, lo stesso legislatore ha ritenuto di abbandonare il
precedente orientamento, in favore di una maggiore omogeneità del
trattamento economico del personale dipendente, ed ha così proceduto
alla radicale innovazione di cui alla citata legge n. 312 del 1980,
introduttiva dell'unificazione delle aliquote. Trattasi, però, di
scelte discrezionali, riservate al legislatore per conseguire la
migliore efficienza dei pubblici servizi ed ancorate, di volta in
volta, a criteri di differenziazione ritenuti rilevanti in relazione
al tempo di adozione: il che esclude l'arbitrarietà della lamentata
discriminazione e la violazione del principio di uguaglianza.
Nella imminenza dell'udienza pubblica la parte privata ha prodotto
memoria illustrativa. Ha rilevato che trattasi di una indennità che
copre un rischio il quale è comune sia all'ufficiale che al
sottufficiale e che viene corrisposta in entità eguale per le due
categorie; che in base al principio affermato da questa Corte secondo
cui tutto quanto attiene al rapporto di attività di esercizio deve
essere mantenuto anche nel periodo successivo al pensionamento, non
si giustifica la diversa valutazione che si opera proprio in questo
periodo e che del resto è stata sanata con la legge n. 312 del 1980. Considerato in diritto
1. - La Corte dei conti dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 12 del r.d.l. 27 luglio 1934 n. 1340, convertito in legge
16 maggio 1935 n. 834, in quanto, determinando l'aliquota
pensionabile dell'indennità di aeronavigazione per i sottufficiali
piloti in misura inferiore a quella prevista per gli ufficiali dal
precedente art. 9 lettere a), b) e c), ha creato una arbitraria
discriminazione tra gli uni e gli altri, in danno dei primi, violando
cosi l'art. 3 Cost.
2. - La questione è inammissibile.
La legge 27 maggio 1970 n. 365 ha unificato, sotto la
denominazione di indennità di aeronavigazione, l'indennità di
aeronavigazione normale spettante fino allora agli ufficiali e
l'indennità di pilotaggio prevista fino allora per i sottufficiali.
La determinazione del suo ammontare è contenuta in una tabella
allegata al testo della legge. Essa è differenziata per i
sottufficiali, gli ufficiali subalterni, i capitani, i maggiori, i
tenenti colonnelli e i generali.
Sulla base dell'indennità percepita in servizio, oltre che in
relazione all'impiego sui vari tipi di velivoli e alla durata del
servizio, è poi determinata l'aliquota pensionabile della stessa
indennità (art. 20 s.l.).
In correlazione alla riforma il t.u., approvato con il d.P.R. n.
1092 del 1973, ha determinato in concreto, il trattamento da farsi ai
vari interessati (art.59).
La norma (art. 59) è stata poi modificata dalla legge n. 312 del
1980 (art. 148) che oltre a stabilire una aliquota identica per gli
ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa, ha previsto che si
dovesse tenere conto anche del grado rivestito e dell'anzianità di
servizio di aeronavigazione, maturata dall'interessato al momento
della cessazione dal servizio. Ulteriore modifica è stata poi
apportata dall'art. 19 della legge n. 78 del 1983.
L'istante però, siccome è stato collocato in pensione il 5
gennaio 1974, non ha potuto beneficiare delle modifiche legislative e
l'aliquota dell'indennità a lui spettante è stata determinata in
base all'art. 12 del r.d.l. n. 1340 del 1934.
Ora, contrariamente a quanto affermato dalla difesa della parte
privata, si deve anzitutto ritenere l'assoluta irrilevanza
dell'avvenuta parificazione sostanziale dell'aliquota pensionabile
dell'indennità, perché, come questa Corte ha deciso (sent. n. 238
del 1984) il fluire del tempo può costituire, per se stesso, un
elemento di diversificazione delle situazioni che si svolgono in un
arco temporale.
Inoltre i trattamenti differenziati di una componente della
pensione ad essa aggiuntiva, possono trovare adeguato fondamento
nella giusta considerazione del servizio svolto, della capacità e
degli apporti di quel tempo, nonché delle responsabilità assunte
durante il servizio cui corrisponde, nell'ordinamento militare, la
suddivisione nelle tre ampie categorie di ufficiali, sottufficiali e
militari di truppa, e, in seno a ciascuno di essa, la suddivisione in
gradi cui ora corrisponde nell'ordinamento civile la distinzione
nelle varie qualifiche professionali.
Inoltre, al momento del collocamento a riposo, possono non
sussistere più altri elementi che durante il servizio avrebbero
potuto fondare apprezzabili esigenze di perequazione, quale
l'identità del rischio, ormai però cessato, mentre sussistono altre
esigenze parimenti apprezzabili quali quelle di bilancio nella giusta
tendenza ad un equilibrio economico-finanziario.
Ma quello che nella fattispecie più rileva è che la doglianza
cosi come formulata pone un problema di legittimità costituzionale
non sufficientemente definito nei suoi termini logicamente necessari.
Invero, pur lamentandosi una discriminazione operata dal legislatore
senza giustificato motivo, ci si limita a censurare la norma senza
indicare con esattezza il termine di comparazione in relazione al
quale dovrebbe effettuarsi il riscontro della dedotta disparità di
trattamento. E la specificazione, nella specie, era necessaria in
quanto la norma posta a raffronto prevede una serie di situazioni per
cui la scelta che, al posto del giudice remittente dovrebbe
effettuare questa Corte, potrebbe risultare arbitraria e per se
stessa fonte di altra discriminazione.
Pertanto la questione sollevata deve essere dichiarata
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12, lett. a), del r.d.l. 27 luglio 1934 n. 1340, convertito
con modificazioni nella legge 16 maggio 1935 n. 834, sollevata, in
riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte