Corte costituzionale

Ordinanza n. 101/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 416, primo

comma, cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 17 giugno

1983 dal Pretore di Siracusa, iscritta al n. 676 del registro

ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 18 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Siracusa, con ordinanza emessa il 17

giugno 1983, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 416, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui

prevede, in violazione dell'art. 24, primo e secondo comma, Cost.,

che il convenuto, nelle controversie individuali di lavoro,

costituendosi, deve proporre, a pena di decadenza, le eventuali

domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito

non rilevabili di ufficio, senza far salva l'ipotesi del caso

fortuito o della forza maggiore che abbiano impedito alla parte di

costituirsi nei termini;

che l'ordinanza di rimessione è carente nella motivazione in

punto di rilevanza della questione;

che, invero, il giudice a quo, pur affermando la sussistenza

della rilevanza, omette poi di precisare se, in concreto, la parte

tardivamente costituita abbia effettivamente proposto a propria

difesa eccezioni rispetto alle quali opera la preclusione ex art. 416

cod. proc. civ.;

che, inoltre, poiché la censura non cade sulle norme

regolatrici della notificazione alla stregua delle quali vige il

principio di cognizione legale dell'atto, norme che lo stesso giudice

asserisce essere state osservate nella fattispecie, ai fini

dell'esame della rilevanza della questione sarebbe stato necessario

accertare se la concreta causa di mancanza di conoscenza effettiva

dell'avvenuta notificazione fosse, nella fattispecie stessa,

riconducibile ad un'ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito;

che, invece, tale accertamento è completamente omesso ed anzi

espressamente fatto salvo e rimesso al prosieguo da parte del giudice

a quo;

che, pertanto, l'esposta questione appare manifestamente

inammissibile;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 416, primo comma, cod. proc. civ.,

sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dal Pretore di Siracusa

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte