Sentenza n. 101/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1989 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.P.R. 203/1988
- art. 6d.P.R. 203/1988
- art. 7d.P.R. 203/1988
- art. 8d.P.R. 203/1988
- art. 10d.P.R. 203/1988
- art. 11d.P.R. 203/1988
- art. 12d.P.R. 203/1988
- art. 13d.P.R. 203/1988
- art. 14d.P.R. 203/1988
- art. 15d.P.R. 203/1988
- art. 17d.P.R. 203/1988
- art. 15legge 183/1987
usata come parametro
- art. 117Costituzione
- art. 118Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 6d.P.R. 616/1977
- art. 101d.P.R. 616/1977
- art. 104d.P.R. 616/1977
- art. 16legge 183/1987
- art. 6legge 183/1987
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203
(Attuazione delle direttive CEE 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203
concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a
specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti
industriali ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183)
promosso con ricorso della Regione Liguria, notificato il 15 luglio
1988, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 21
del registro ricorsi 1988;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 29 novembre 1988 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato Federico Sorrentino per la Regione Liguria e
l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con il ricorso indicato in epigrafe la Regione Liguria ha
sollevato questione di costituzionalità degli artt. 4, 6, 7, 8, 10,
11, 12, 13, 14, 15 e 17 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione
delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203
concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a
specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli
impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile
1987, n. 183). La ricorrente dubita della conformità delle
disposizioni impugnate con gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in
relazione agli artt. 6, 101 e 104 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
nonché con l'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 16
della legge 16 aprile 1987, n. 183 e all'art. 6 dello stesso decreto
n. 616.
In particolare, la ricorrente ricorda che il d.P.R. n. 203 del
1988, nel disciplinare la tutela della qualità dell'aria ai fini
della protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio
nazionale, riconosce all'art. 4 la spettanza alle regioni delle
attribuzioni in tema di tutela dell'ambiente dall'inquinamento,
affidando ad esse la formulazione dei piani di rilevamento,
prevenzione, conservazione e risanamento del territorio, nel rispetto
dei valori-limite della qualità dell'aria, nonché la precisazione
degli stessi valori nell'ambito di quelli minimi e massimi prefissati
dallo Stato. Lo stesso decreto, negli articoli da 6 a 17, disciplina
i presupposti formali e sostanziali, i contenuti e le modalità
procedimentali delle autorizzazioni statali, regionali e provinciali
necessarie per la costruzione, la modifica e il trasferimento degli
impianti oggetto del provvedimento, compresi quelli esistenti.
Secondo la ricorrente, le disposizioni ora ricordate
prescinderebbero totalmente dall'assetto delle competenze prefigurato
in materia dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati
dalle norme prima citate del d.P.R. n. 616 del 1977, assetto al quale
la Regione Liguria si è uniformata con interventi organici (v. leggi
regionali 24 maggio 1980, n. 20, e 13 marzo 1985, n. 11). In
particolare, la ricorrente sottolinea che l'art. 101 del decreto n.
616 trasferisce alle regioni, nell'ambito della competenza in materia
di igiene e sanità, la "tutela dall'inquinamento atmosferico ed
idrico di impianti termici e industriali e da qualunque altra fonte,
con esclusione di quello prodotto da scarichi veicolari". L'art. 104
dello stesso decreto, inoltre, attribuisce ai comuni le funzioni
amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento atmosferico
e alle province la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e la
gestione dei servizi relativi alla rilevazione delle emissioni e al
controllo degli impianti industriali. Infine, in forza dell'art. 102
del decreto n. 616, allo Stato residuano le funzioni relative alla
fissazione dei limiti minimi inderogabili d'accettabilità delle
emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e la
determinazione, d'intesa con le regioni interessate, di zone di
controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale ed
il coordinamento delle attività regionali.
Ad avviso della ricorrente, le norme impugnate disciplinerebbero
in dettaglio la materia dell'inquinamento atmosferico, senza lasciare
nessun ambito d'intervento alle competenze riservate alle regioni dal
d.P.R. n. 616 del 1977 e ponendosi, pertanto, in contrasto con gli
articoli di tale decreto prima ricordati, nonché con l'art. 76 della
Costituzione, in quanto l'art. 16, lett. b), della legge 16 aprile
1987, n. 183, nell'autorizzare il Governo a recepire le direttive
comunitarie prima indicate, lo ha vincolato a rispettare,
mediatamente e per quanto occorra, il riparto di competenze stabilito
dal decreto n. 616. Infine, risulterebbe violato anche l'art. 6 di
quest'ultimo decreto, che trasferisce alle regioni le funzioni
amministrative relative all'applicazione delle direttive comunitarie
concernenti le materie di competenza regionale, una volta che lo
Stato abbia recepito quelle direttive e abbia indicato espressamente
le norme di principio.
Censure più specifiche sono rivolte dalla Regione all'art. 17 del
d.P.R. n. 203 del 1988, il quale, derogando alle norme sul
procedimento autorizzatorio contenute nel ricordato art. 6 del
decreto impugnato, riconosce la spettanza del potere di rilascio
all'autorizzazione, ai fini del controllo sull'inquinamento
atmosferico, al Ministro dell'industria e istituisce, nell'ambito del
relativo procedimento, un sub-procedimento incidentale che si
esaurisce in un parere obbligatorio, ma non vincolante, delle
regioni. Questa previsione si porrebbe in diretto contrasto con
l'art. 101, lett. c), del d.P.R. n. 616 del 1977 e risulterebbe in
contraddizione anche con l'art. 4 dello stesso decreto impugnato,
privando di significato i piani regionali ivi previsti proprio in
relazione ad attività, come quelle degli impianti termici e
industriali, aventi un'elevata potenzialità inquinante.
Infine, la ricorrente denuncia l'illegittimità degli artt. 4,
lett. d), 6 e 7, laddove sono previsti penetranti poteri di natura
sostitutiva del Ministro dell'ambiente. Tali previsioni, secondo la
ricorrente, non sarebbero giustificabili in presenza di funzioni
proprie della regione, e non già delegate, e si porrebbero in
contrasto con i principi affermati in materia dalla Corte
costituzionale, soprattutto perché non ricorrerebbe nel caso
un'inerzia tale da mettere in serio pericolo l'esercizio di funzioni
fondamentali ovvero di interessi essenziali affidati alla
responsabilità finale dello Stato per l'esecuzione di obblighi
basati su interessi tutelati come limiti costituzionali all'autonomia
regionale e mancherebbero, inoltre, le garanzie sostanziali e
procedurali rispondenti al principio della "leale cooperazione".
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri
chiedendo che il ricorso venga dichiarato non fondato.
Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, la ricorrente trascura,
innanzitutto, che, essendo il d.P.R. n. 203 del 1988 diretto a
garantire il recepimento delle direttive comunitarie ivi menzionate,
lo Stato viene a trovarsi, in conseguenza di esso, come il garante
degli obblighi comunitari, e che in tale veste è abilitato ad
emanare una completa e puntuale disciplina attuativa, comprensiva
anche di norme di dettaglio, pur in materie di competenza regionale
(v. art. 6, d.P.R. n. 616 del 1977). Questa prerogativa non verrebbe
meno per il fatto che una o più regioni abbiano legiferato nella
stessa materia successivamente oggetto di direttive comunitarie,
considerato che l'art. 13 della legge n. 183 del 1987 riconosce alle
sole regioni a statuto speciale e alle province autonome la facoltà
di attuare le direttive comunitarie, a prescindere dalla normativa
nazionale di recepimento.
Soffermandosi sulle censure più specifiche, l'Avvocatura osserva
che l'art. 17 stabilisce un trattamento diverso da quello previsto
dall'art. 6, in quanto la disciplina delle centrali termoelettriche e
delle raffinerie di olii minerali si conforma allo speciale regime
riconosciuto dalla legislazione vigente alle opere inerenti al
settore energetico, il quale è giustificato dall'importanza
strategica del settore per l'economia nazionale (v. artt. 4 e 5,
legge n. 880 del 1973; art. 88, n. 4, del d.P.R. n. 616 del 1977).
Per quanto concerne l'ipotesi di controllo sostitutivo prevista
dall'art. 7 del decreto impugnato, l'Avvocatura dello Stato osserva
che, a differenza dei poteri sostitutivi generalmente previsti
dall'art. 6 del d.P.R. n. 616 del 1977, essa opera, non per volontà
e iniziativa dello Stato, bensì sul presupposto di una domanda del
soggetto amministrato e a tutela degli interessi di questo. Il
legislatore delegato, ad avviso dell'Avvocatura, avrebbe tenuto conto
del fatto che il controllo preventivo in forma autorizzatoria,
tassativamente imposto come indispensabile per un'efficace tutela
ambientale dall'art. 3 della direttiva 84/360, va svolto a condizioni
tali da non creare ingiustificati ostacoli all'avvio di nuove
iniziative industriali e da assicurare, in armonia con il settimo
considerando della stessa direttiva, situazioni di eguaglianza nella
concorrenza fra imprese. Per tali ragioni, la previsione di una
seconda istanza da rivolgere al Ministro dell'ambiente, anziché
quella del silenzio-provvedimento, mentre non sarebbe ablativa di
competenze regionali, apparirebbe giustificata dalla responsabilità
affidata allo Stato di garantire l'applicazione nell'ordinamento
interno dell'art. 3 della direttiva comunitaria, non solo in
relazione al raggiungimento del suo risultato, ma anche in fase di
gestione amministrativa (art. 189 del Trattato di Roma). Considerato in diritto
1. - La Regione Liguria ha presentato ricorso per illegittimità
costituzionale nei confronti di numerosi articoli del d.P.R. 24
maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779,
82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità
dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art.
15 della legge 16 aprile 1987, n. 183). Più precisamente, oggetto di
impugnazione sono: a) gli artt. 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15,
i quali, contenendo norme ritenute di dettaglio, violerebbero tanto
gli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dagli artt. 6,
101, 102 e 104 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, quanto l'art. 76
della Costituzione, per supposto eccesso di delega in relazione alle
norme interposte contenute nell'art. 16 della legge 16 aprile 1987,
n. 183 e all'art. 6 del d.P.R. n. 616 del 1977; b) l'art. 7, secondo
comma, il quale, nel prevedere poteri di natura sostitutiva del
Ministro dell'Ambiente ritenuti troppo penetranti, violerebbe gli
artt. 117 e 118 della Costituzione; c) gli artt. 4, lett. d) e 17,
che sottraendo le centrali termoelettriche e le raffinerie di olii
minerali al procedimento autorizzatorio attribuito alle regioni
dall'art. 6 del decreto impugnato, lederebbero la ripartizione di
competenze tra Stato e regioni stabilita dagli artt. 101 e 102 del
d.P.R. n. 616 del 1977.
2. - Le questioni sollevate non sono fondate.
Iniziando l'esame dalla censura prospettata contro l'art. 17 del
d.P.R. n. 203 del 1988, si rende possibile chiarire una premessa di
decisiva importanza per la verifica della legittimità costituzionale
delle disposizioni impugnate. L'art. 17 è, infatti, sospettato
d'incostituzionalità in riferimento alla ripartizione di competenze
tra Stato e regioni operata, in attuazione degli artt. 117 e 118
della Costituzione, dagli artt. 101 e 102 del d.P.R. n. 616 del 1977.
Tuttavia occorre subito precisare che l'art. 16 della legge n. 183
del 1987, nello stabilire i principi e i criteri direttivi per
l'adozione del decreto delegato oggetto di impugnazione, non suppone
affatto che sia mantenuta integra la ripartizione di competenze
operata in materia di tutela dall'inquinamento dagli artt. 101 e 102
del d.P.R. n. 616 del 1977, ma esprime l'esigenza di una nuova
disciplina della materia, fissando principi più rispondenti alle
direttive comunitarie che intende attuare e vòlti ad individuare
funzioni più specifiche rispetto alle scarne competenze
genericamente delineate negli artt. 101 e 102 del decreto n. 616.
Ciò si desume chiaramente dall'art. 4 del d.P.R. n. 203 del 1988,
il quale dispone che "fatte salve le competenze dello Stato, la
tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico spetta alle
regioni, che la esercitano nell'ambito dei principi contenuti nel
presente decreto e delle altre leggi dello Stato". E si desume,
inoltre, dallo stesso art. 16 della legge n. 183 del 1987, il quale,
lungi dal fare salva la ripartizione di competenze stabilita dal
d.P.R. n. 616 del 1977, esige, invece, dal legislatore delegato il
rispetto, oltreché dei principi da esso stabiliti, del solo art. 6
del citato decreto, il quale determina le competenze delle regioni in
tema di attuazione delle direttive, l'efficacia delle norme statali
di attuazione in mancanza di una legislazione regionale e i poteri
sostitutivi dello Stato. Infine, un'indiretta conferma della
provvisorietà della ripartizione di competenze in materia di tutela
dall'inquinamento contenute negli artt. 101 e 102 del d.P.R. n. 616
del 1977 può trarsi anche dai lavori della c.d. Commissione
Giannini, nel cui rapporto finale, dopo l'affermazione della
coesistenza nella materia considerata di interessi regionali (e
locali) e di interesse nazionale e dopo il riconoscimento della
consequenziale difficoltà di andare al di là, in sede di
trasferimento delle funzioni amministrative, di una definizione
scarna, inadeguata e insufficiente delle relative competenze, si
rinvia a una futura, più precisa, individuazione di nuove funzioni a
livello centrale e a livello regionale (e locale).
Il complesso normativo costituito dalla legge delega del 1987, dal
d.P.R. n. 203 del 1988 e dalle direttive comunitarie recepite con
quest'ultimo, mirano, dunque, a stabilire una disciplina
(parzialmente) modificativa della ripartizione delle competenze
fissate dal d.P.R. n. 616 del 1977. Per tali ragioni, quest'ultimo,
con l'eccezione del ricordato art. 6, non può essere assunto
validamente come parametro dell'attuale giudizio. Erra, quindi, la
ricorrente a invocare la violazione dell'art. 101, lett. c), del
d.P.R. n. 616 del 1977 da parte dell'art. 17 del d.P.R. n. 203 del
1988, poiché quest'ultimo, modificando la ripartizione di competenze
precedentemente disposta, mira ad accentrare a livello statale le
autorizzazioni relative tanto alla costruzione delle centrali
termoelettriche (già di spettanza statale a norma dell'art. 81,
u.c., del d.P.R. n. 616 del 1977), quanto all'impianto di raffinerie
di olii minerali, sull'evidente e tutt'altro che irragionevole
presupposto di unificare nella mano statale i principali poteri
anti-inquinamento nel settore energetico.
3. - Parimenti infondate sono le questioni sollevate nei confronti
degli artt. 4, 6 e 7, primo, terzo, quarto e quinto comma.
L'art. 4, in particolare, lungi dal porre limiti o restrizioni
all'autonomia regionale, prevede nuove e più specifiche competenze
delle regioni in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico,
quali: la formulazione di piani di rilevamento, di prevenzione, di
conservazione e di risanamento del proprio territorio; poteri di
indirizzo e di coordinamento dei sistemi di controllo e di
rilevazione nel proprio ambito territoriale; la fissazione di valori
d'inquinamento o di emissione, nel rispetto delle linee guida e dei
limiti minimi e massimi fissati dallo Stato; l'indicazione delle zone
del proprio territorio nelle quali le concentrazioni di anidride
solforosa siano superiori ai valori limite.
Analogamente, gli artt. 6 e 7, primo, terzo, quarto e quinto
comma, nel ridisciplinare il potere di autorizzazione per la
costruzione di nuovi impianti in grado di provocare inquinamento
atmosferico per adeguarlo alle direttive comunitarie, ne mantengono
l'attribuzione alle regioni, prevedendo, oltreché taluni oneri di
cooperazione con lo Stato (comunicazioni sulla periodicità e
tipologia dei controlli), i presupposti minimali per il rilascio
della predetta autorizzazione, sia sotto il profilo sostanziale
(avvenuto apprestamento delle appropriate misure di prevenzione,
rispetto dei limiti consentiti), sia sotto quello procedurale (parere
del sindaco).
In ogni caso, occorre precisare che tutte le disposizioni ora
considerate sono norme strettamente strumentali o costituiscono una
immediata attuazione delle direttive comunitarie cui si è data
esecuzione con il decreto impugnato e, precisamente, le direttive nn.
80/779 (artt. 2, 3 e 4) e 84/360 (artt. 3, 4, 5 e 6).
4. - Espressione corretta dei poteri statali d'indirizzo e
coordinamento, resi necessari dalla direttiva comunitaria n. 84/360 e
dai principi costituzionali che esigono uniformità di trattamento,
sono le disposizioni contenute dagli artt. 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15
del d.P.R. n. 203 del 1988.
In particolare, l'art. 8, insieme all'art. 7, quarto comma, fissa
alcuni termini in relazione ai quali le imprese, le regioni e i
comuni devono procedere ad alcuni adempimenti, onde garantire, da un
lato, che le autorità regionali siano messe in grado di esercitare
adeguatamente le funzioni di loro competenza e, dall'altro, che le
autorità stesse svolgano gli adempimenti richiesti entro determinati
tempi. Con tali disposizioni, non solo si procede alla determinazione
degli adempimenti minimali necessari all'efficace perseguimento delle
finalità imposte dalle direttive comunitarie, ma soprattutto si mira
a stabilire termini certi, per i più importanti fra quegli
adempimenti, al fine di evitare (come è del resto auspicato dalla
direttiva n. 80/779, secondo considerando) che nel territorio
nazionale si creino disparità di trattamento fra impresa e impresa,
disparità la cui evenienza potrebbe arbitrariamente distorcere le
ragioni dei costi aziendali incidendo in modo tutt'altro che lieve
sugli stessi. In ogni caso, viste nel loro complesso, le disposizioni
ora esaminate lasciano alle regioni un sufficiente spazio per la loro
autonoma disciplina della materia e, pertanto, rispondono, anche
sotto tale profilo, ai requisiti che, secondo la giurisprudenza di
questa Corte, si richiedono alla funzione statale di indirizzo e
coordinamento (v. sentt. nn. 340 del 1983, 356 e 357 del 1985, 304
del 1987, 177 e 1145 del 1988).
Analogo discorso va fatto in relazione alle questioni relative
agli artt. 10 e 11. Mentre quest'ultimo, infatti, stabilisce, in
attuazione della direttiva n. 84/360 (art. 4), una generica esigenza
che le prescrizioni attinenti all'autorizzazione siano modificate in
seguito al progresso della migliore tecnologia disponibile e
all'evoluzione della situazione ambientale, l'art. 10, invece, si
limita a determinare l'astratta tipologia delle sanzioni
amministrative irrogabili, lasciando alle regioni una ampia
discrezionalità relativamente al regime da stabilire e alla
definizione delle ipotesi di applicazione.
Infine, anche gli artt. 12, 13, 14 e 15 dispongono norme di
principio in relazione alla regolarizzazione degli impianti esistenti
rispetto alle direttive comunitarie attuate e, in particolare, a
quella n. 84/360, conformandosi al principio di gradualità ivi
previsto (v. il penultimo considerando).
5. - Da ultimo, vanno dichiarate non fondate le questioni
sollevate nei confronti degli artt. 4 lett. d) e 7, secondo comma,
del d.P.R. n. 203 del 1988, che prevedono un potere sostitutivo del
Ministro dell'ambiente in relazione all'autorizzazione alla
costruzione di nuovi impianti, ove, decorsi inutilmente sessanta
giorni dalla richiesta avanzata alla regione, l'interessato abbia
riformulato, entro i successivi sessanta giorni, la stessa richiesta
al predetto Ministro.
Va, innanzitutto, precisato che, contrariamente a quanto affermato
dall'Avvocatura dello Stato, l'ipotesi di potere sostitutivo
contestato non presenta caratteri così peculiari da negare ogni
analogia con i casi esaminati in passato da questa Corte. Al
contrario, la determinazione dei requisiti di legittimità del
controllo sostitutivo esercitato dallo Stato nei confronti delle
regioni è stata più volte operata da questa Corte proprio in
presenza di funzioni incidenti su diritti soggettivi o, come nel caso
di specie, in relazione al rilascio di autorizzazioni su domanda
degli interessati (v., ad esempio, sentt. nn. 210 del 1987, 177 del
1988).
Come questa Corte ha più volte affermato (v. sentt. nn. 177 e 294
del 1986, 64 e 304 del 1987, 177 del 1988), affinché lo Stato possa
legittimamente sostituirsi alle regioni nell'esercizio di una
funzione ad esse spettanti occorre:
a) che lo Stato disponga di un potere di vigilanza nei confronti di
attività regionali prive di discrezionalità nell' an, ora perché
sottoposte a termini perentori, ora perché l'inerzia della regione
metterebbe in serio pericolo l'esercizio di funzioni fondamentali o
la cura di interessi affidati alla responsabilità finale dello
Stato; b) che il potere di sostituzione sia strettamente strumentale
all'adempimento di obblighi o al perseguimento di interessi tutelati
costituzionalmente come limiti all'autonomia regionale; c) che il
potere sostitutivo sia esercitato da un'autorità di governo, nello
specifico senso definito dall'art. 92 della Costituzione; d) che
l'esercizio del controllo sostitutivo sia assistito da garanzie,
sostanziali e procedurali, rispondenti ai valori fondamentali cui la
Costituzione informa i rapporti tra Stato e regioni e, specialmente,
al principio della "leale cooperazione".
Non vi può esser dubbio che la configurazione del controllo
sostitutivo operata dall'impugnato art. 7 risponda all'insieme dei
requisiti appena ricordati. La previsione di un termine perentorio
perché la regione provveda sulla domanda di autorizzazione; la
stretta strumentalità del potere di sostituzione agli obblighi
comunitari stabiliti con le direttive attuate con il decreto
impugnato, dei quali lo Stato è indubbiamente il garante finale;
l'imputazione del controllo sostitutivo a un'autorità di Governo,
come il Ministro dell'ambiente, il quale è tenuto a decidere, in
ipotesi, previo concerto con il Ministro della sanità e il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; la previsione di un
congruo termine perché la Regione possa provvedere dopo aver
eseguito gli accertamenti necessari per il rilascio
dell'autorizzazione, nonché l'onere per l'impresa interessata di
reiterare la domanda di autorizzazione al Ministro dell'ambiente nel
caso di inerzia della Regione e di notificarla a quest'ultima,
costituiscono adeguate garanzie dirette ad assicurare la rispondenza
del controllo sostitutivo previsto dall'art. 7, secondo comma, del
d.P.R. n. 203 del 1988, ai requisiti di legittimità costantemente
affermati da questa Corte.
Né è inutile ricordare, come ha sottolineato l'Avvocatura dello
Stato, che il potere sostitutivo in contestazione appare
complessivamente giustificato dall'esigenza di trattare uniformemente
le varie imprese operanti nel territorio nazionale e di non creare
disparità di condizioni nella concorrenza fra esse.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17 del d.P.R. 24
maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779,
82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità
dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e
d'inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi
dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), sollevate dalla
Regione Liguria, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento
agli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dagli artt. 6,
101 e 104 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché in riferimento
all'art. 76 della Costituzione, per violazione dei principi stabiliti
dall'art. 16 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e dall'art. 6 del
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte