Sentenza n. 101/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/03/1990 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 544/1988
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 6legge 140/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma,
della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei
trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), in relazione
all'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140
(Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento
della pensione sociale), promosso con ordinanza emessa il 14 luglio
1989 dal Pretore di Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti
tra Bianchi Vincenzo ed altro e l'I.N.P.S., iscritta al n. 458 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nei procedimenti civili riuniti vertenti tra V. Bianchi e L.
Savio e I.N.P.S., il Pretore di Torino, con ordinanza del 14 luglio
1989, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,
comma primo, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, per contrasto
all'art. 3 Cost., in relazione all'art. 6, comma secondo, della legge
15 aprile 1985, n. 140.
Precedentemente, nel corso di due separati procedimenti civili
vertenti tra le medesime parti e l'I.N.P.S., lo stesso Pretore aveva
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma
secondo, della precedente legge n. 140 del 1985, nella parte in cui
non attribuiva il diritto alla maggiorazione pensionistica prevista
per gli ex-combattenti già dipendenti privati, ai titolari di
pensione, come nei casi di specie i ricorrenti, con decorrenza
anteriore al 7 marzo 1968.
Sopravvenuta la legge 29 dicembre 1988, n. 544, che all'art. 6
espressamente estende il beneficio anche ai tali ultimi soggetti,
questa Corte con ordinanza n. 286 del 1989 restituiva gli atti al
giudice a quo perché riesaminasse la rilevanza della questione.
Lo stesso Pretore di Torino, riuniti i procedimenti, solleva ora,
su istanza delle parti, una questione di legittimità costituzionale
avente ad oggetto lo ius superveniens nella parte in cui, nel
riconoscere la maggiorazione anche a favore dei pensionati da data
anteriore al 7 marzo 1968, fa tuttavia decorrere il riconoscimento
dal 1° gennaio 1989 anziché dalla data della domanda, così
ingiustificatamente discriminando tali pensionati rispetto ai
titolari di pensione con decorrenza posteriore al 7 marzo 1968.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
giudizio a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, ribadisce
innanzitutto la legittimità della originaria riserva del beneficio
ai titolari di pensioni successive al 7 marzo 1968 (di cui alla legge
n. 140 del 1985) perché corrispondente a quanto disposto per gli
ex-combattenti già dipendenti pubblici. Di conseguenza, contesta
l'assunto che, a suo parere, è posto a base della nuova ordinanza di
rimessione, essere cioè la legge del 1988 intervenuta per correggere
la illegittimità costituzionale della precedente. L'estensione della
maggiorazione ai titolari di pensioni anteriori a quella data sarebbe
invece una nuova ed autonoma attribuzione di benefici per la quale,
proprio per la sua autonomia, il legislatore non avrebbe ritenuto di
prevedere alcuna retroattività. Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo dubita che l'art. 6, primo comma, legge 29
dicembre 1988, n. 544, nell'estendere il diritto alla maggiorazione
pensionistica di cui all'art. 6 della legge n. 140 del 1985 a favore
degli ex combattenti (ed assimilati) titolari di pensione con
decorrenza anteriore al 7 marzo 1968, ingiustificatamente discrimini
costoro rispetto ai titolari di pensione con decorrenza posteriore a
quella data, poiché dispone che gli effetti del beneficio si
producano dal 1° gennaio 1989 anziché dal momento della domanda.
La questione non è fondata.
Il riconoscimento agli ex combattenti (ed assimilati) di
particolari benefici economici e di carriera è stato disposto dalla
legge n. 336 del 1970 a vantaggio dei soli dipendenti pubblici, anche
in connessione con l'avvio della riforma della pubblica
amministrazione (cfr. sentenze nn. 194 del 1976, 92 del 1981).
In un secondo tempo è intervenuta la legge 15 aprile 1985, n.
140, che ha introdotto un trattamento premiale, nella diversa e
peculiare forma della maggiorazione pensionistica, anche a vantaggio
degli ex combattenti esclusi dalla precedente legge e cioè, in
sostanza, dei pensionati del settore privato. Disponendo che tale
beneficio dovesse essere corrisposto anche ai titolari di pensioni
già in corso, purché con decorrenza posteriore al 7 marzo 1968, non
irragionevolmente il legislatore faceva decorrere, retroattivamente,
gli effetti del trattamento dalla stessa data di decorrenza dei
corrispondenti benefici attribuiti agli ex combattenti già
dipendenti pubblici.
Successivamente la disposizione impugnata ha attribuito la
suddetta maggiorazione pensionistica anche ai titolari di pensione
anteriore alla ripetuta data del 7 marzo 1968. Si tratta di un
intervento autonomo rispetto a quello della legge n. 140 del 1985,
con il quale il legislatore ha deciso di ampliare ulteriormente la
categoria dei destinatari della suddetta maggiorazione, nell'ambito
di un processo che, con la inevitabile gradualità e con le
particolari modalità di volta in volta richieste dalle diverse
situazioni, è inteso a raggiungere una tendenziale perequazione, nel
godimento di forme di benefici "premiali", delle posizioni di tutti
gli ex combattenti e di tutte le categorie a questi equiparate in
ragione del loro coinvolgimento nelle vicende belliche.
Proprio perché la disposizione impugnata costituisce una fase di
tale processo, non può apparire irragionevole né arbitraria -
secondo quanto questa Corte ha avuto più volte occasione di
osservare in casi analoghi (v. per es. sentenza n. 173 del 1986 e
ordinanza n. 120 del 1989 - la scelta del legislatore di fissare la
decorrenza del beneficio a favore della nuova categoria di pensionati
a partire dal 1° gennaio 1989, senza estenderla retroattivamente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, primo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 544
(Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle
pensioni), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata
dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte