Corte costituzionale

Ordinanza n. 101/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/03/1991 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma

secondo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 2 luglio 1990 dal giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Palermo, nel procedimento penale a carico di

Peethambaram Sri Kanton iscritta al n. 683 del registro ordinanze

1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44

prima serie speciale dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di

Peethambaram Sri Kanton per reati di rapina e lesioni personali

aggravate il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

di Palermo, a seguito di richiesta del pubblico ministero, emetteva

decreto con il quale disponeva che si procedesse a giudizio

immediato;

che l'imputato, nei termini di legge, chiedeva di essere

giudicato con il rito abbreviato, ma il medesimo giudice dichiarava

inammissibile tale richiesta, affermando di non poter decidere allo

stato degli atti;

che il Tribunale di Palermo, competente per il giudizio

immediato, con ordinanza del 1 giugno 1990, emanata nella fase

predibattimentale, ritenendo che il giudizio dovesse essere definito

con il rito abbreviato, sollevava conflitto ai sensi dell'art. 28,

secondo comma, del codice di procedura penale (d.P.R. 22 settembre

1989, n. 447) e rimetteva gli atti al giudice per le indagini

preliminari invitandolo a procedere con il rito abbreviato;

che detto giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del

2 luglio 1990 (R.O. n. 683/1990), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice

di procedura penale, dove risulta stabilito che, nei casi di

conflitto, "qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza

preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di

quest'ultimo";

che la norma impugnata, secondo il giudice a quo, contrasterebbe

sia con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, in quanto la

decisione del giudice del dibattimento assumerebbe la caratteristica

di una "prescrizione" impartita da un organo giurisdizionale ad un

altro organo giurisdizionale, sia con l'art. 102, primo comma, della

Costituzione, in relazione all'art. 65 dell'Ordinamento giudiziario

(r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), che riserva alla Corte di cassazione

il compito di decidere sui conflitti di competenza tra i diversi

organi della giurisdizione ordinaria;

Considerato che, nel caso di specie, l'ordinanza emessa dal

Tribunale di Palermo, cui si riferisce l'ordinanza di rimessione, non

può qualificarsi "decisione" ai sensi dell'art. 28, secondo comma,

del codice di procedura penale, in quanto nessuna disposizione del

codice medesimo consente al giudice del dibattimento di sindacare la

determinazione del giudice per le indagini preliminari contraria

all'adozione del rito abbreviato;

che il principio dell'insindacabilità da parte del giudice del

dibattimento della decisione del giudice per le indagini preliminari

concernente il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato

avanzata dall'imputato trova conferma nel dettato di cui all'art. 431

del codice di procedura penale, che, regolando la formazione del

fascicolo del giudice del dibattimento, preclude a quest'ultimo,

nella fase predibattimentale, l'accesso completo agli atti relativi

alle indagini preliminari, sulla cui base il giudice per le indagini

preliminari ha ritenuto non possibile definire il processo allo stato

degli atti, ai sensi dell'art. 440, primo comma, del codice di

procedura penale;

che, pertanto, il disposto dell'art. 28, secondo comma, del

codice di procedura penale, non può trovare applicazione nel

giudizio a quo, non sussistendo il presupposto costituito dalla

"decisione" adottata da uno dei due giudici in contrasto, e che a

risolvere simili situazioni processuali soccorrono i mezzi ordinari

previsti dall'ordinamento per dirimere i conflitti di competenza

funzionale tra giudici.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte