Corte costituzionale

Ordinanza n. 101/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/04/1996 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 309, nono

comma, del codice di procedura penale, in quanto richiamato dall'art.

324, settimo comma, dello stesso codice, promosso con ordinanza

emessa il 24 novembre 1994 dal Tribunale di Catanzaro sulla richiesta

di riesame proposta da Paone Giuseppe, iscritta al n. 128 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1996 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che, chiamato a decidere sulla richiesta di riesame

avverso il decreto con il quale il giudice per le indagini

preliminari presso la locale Pretura circondariale aveva disposto il

sequestro preventivo di un cantiere edile, richiesta in cui si

deduceva, fra l'altro, la nullità dell'atto impugnato per difetto

assoluto di motivazione, il Tribunale di Catanzaro ha, con ordinanza

del 24 novembre 1994, sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità dell'art. 309, nono comma, del codice di procedura

penale, così come richiamato dall'art. 324, settimo comma, dello

stesso codice, "nella parte in cui prevede che il tribunale del

riesame possa confermare il provvedimento impugnato, per ragioni

diverse da quelle enunciate nella motivazione dello stesso, anche

nell'ipotesi della rilevata nullità per vizio di motivazione del

provvedimento riesaminato";

che, in punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che il

decreto di sequestro non specifica in alcun modo in che termini ed in

qual misura le caratteristiche dell'insediamento edilizio in corso di

costruzione ed assoggettato alla cautela contrastino con le vigenti

prescrizioni di piano per l'attività di edificazione sui terreni

destinati a zona agricola, cosicché, a norma degli artt. 125, terzo

comma, e 321, primo comma, del codice di procedura penale, il decreto

in questione dovrebbe ritenersi affetto da nullità; un vizio che

però non potrebbe essere rilevato, con impossibilità della

caducazione del provvedimento stesso, perché il combinato disposto,

così come denunciato, conferisce al giudice del riesame il potere di

confermare il provvedimento cautelare anche per ragioni diverse da

quelle in esso indicate: il che, secondo il costante indirizzo

giurisprudenziale, equivarrebbe a precludere l'esercizio del potere

demolitorio dovendo comunque il tribunale integrare o completare la

carente o insufficiente motivazione dell'atto impugnato anche

nell'ipotesi in cui la nullità venga eccepita dall'interessato;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata "irrilevante e

comunque non fondata";

che, in via principale, l'atto di intervento addebita al giudice

a quo di aver avanzato un mero dubbio interpretativo, anche

considerando che la giurisprudenza circa i poteri integrativi del

giudice del riesame non è così consolidata come assume il

rimettente;

che, in via subordinata, l'atto di intervento ritiene comunque

non violati gli invocati parametri costituzionali; e ciò perché il

nuovo codice prevede un procedimento incidentale in contraddittorio

(con una recisa demarcazione tra riesame ed appello); cosicché, pure

seguendo l'interpretazione additata dal giudice a quo il fatto che il

tribunale del riesame possa integrare un provvedimento nullo per

difetto di motivazione rappresenta una più efficace e concreta

garanzia per il diritto di difesa;

Considerato che, a parte ogni riserva quanto alla effettiva lesione

da parte della norma, così come denunciata dal giudice a quo dei

parametri costituzionali invocati, l'eccezione di inammissibilità

sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato deve essere condivisa;

che l'interpretazione dell'art. 309, nono comma, del codice di

procedura penale, richiamato dall'art. 324, settimo comma, dello

stesso codice, per quanto prevalente, non rappresenta una soluzione

ermeneutica costante nella giurisprudenza di legittimità, ove sono

individuabili recenti prese di posizione nel senso che il tribunale

del riesame può esercitare il potere di riforma o di conferma del

provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli indicati

dal ricorrente o enunciati in motivazione solo se il provvedimento

stesso non risulti radicalmente nullo, perché in tale ipotesi il

tribunale deve provvedere esclusivamente all'annullamento dell'atto,

non potendosi configurare in suo capo un potere "sostitutivo" quanto

all'emissione di un valido provvedimento che potrà, se del caso,

essere adottato dal medesimo organo la cui decisione è stata

annullata (Cass., Sez. VI, 14 giugno 1994, Vagliani, in relazione ad

un'ordinanza assolutamente mancante di motivazione, con la quale era

stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere;

nonché Cass., Sez. II, 8 marzo 1995, Franchi, in tema di riesame di

un decreto di sequestro probatorio, ancorché con riferimento ad una

nullità diversa dal difetto totale di motivazione);

che, dunque, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo

l'interpretazione dell'art. 309, nono comma, del codice di procedura

penale, nel senso indicato dall'ordinanza di rimessione, non può

ritenersi giurisprudenza costante;

che, peraltro, l'interpretazione della norma denunciata proposta

dalla giurisprudenza prevalente risulta contrastata anche da gran

parte della dottrina;

che, dunque, il rimettente si limita a sottoporre un normale

dubbio interpretativo la cui soluzione è demandata esclusivamente al

giudice a quo al quale spetta di interpretare la norma denunciata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 309, nono comma, del codice di

procedura penale, in quanto richiamato dall'art. 324, settimo comma,

dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di

Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte