Sentenza n. 1016/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/11/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 69r.d.l. 680/1938
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, primo
comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di
previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali),
promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1988 dal Tribunale di
Bologna nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e
Liverani Lilia, iscritta al n. 147 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.18, prima
serie speciale dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione di Liverani Lilia;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Udito l'avv. Franco Agostini per Liverani Lilia;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 13 gennaio 1988 il Tribunale di Bologna,
nel procedimento civile d'appello tra INADEL e Liverani Lilia
(R.O.147 del 1988), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97
Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 primo
comma, r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di
previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) "nella
parte in cui la norma non prevede la facoltà di riscattare il
periodo corrispondente alla durata di un corso di specializzazione
per il quale sia stato conseguito il relativo diploma, ove questo
costituisca necessario requisito all'immissione in carriera".
In punto di fatto, il Collegio rileva che la dott.ssa Liverani,
avendo conseguito il diploma di specializzazione in tecnologie
biochimiche, chiedeva all'INADEL di riscattare oltre al corso di
laurea quello di specializzazione, titolo espressamente richiesto per
l'immissione in carriera presso l'Ente Ospedali di Bologna.
Il giudice a quo, tanto premesso, considera che l'art.12 della
legge n. 152 dell'8 marzo 1968 (Nuove norme in materia previdenziale
per il personale degli Enti locali) consente il riscatto dei corsi
speciali di perfezionamento, ai fini della liquidazione
dell'indennità premio di servizio, purché valutabili ai fini del
trattamento di quiescenza, previsto dalle norme vigenti per gli
Istituti amministrati dal Ministero del tesoro. Per questi ultimi
l'art. 69, comma primo, del r.d.l. n. 680 del 1938, prevede, appunto,
la facoltà di riscatto dei soli anni di studio corrispondenti alla
durata legale dei corsi universitari, o equiparati, per il
conseguimento della laurea o del titolo equipollente.
L'ordinanza pone in risalto che la legislazione in materia di
riscatto è andata via via evolvendosi, nel senso di concedere alla
preparazione professionale acquisita ogni considerazione ai fini di
quiescenza, onde potere immettere nelle carriere direttive personale
idoneo per preparazione e cultura, altrimenti svantaggiato per
l'ingresso nelle pubbliche amministrazioni.
Le stesse considerazioni valgono, indubbiamente, per la durata
legale dei corsi di perfezionamento e di specializzazione, sicché il
carattere irrazionale e discriminatorio dell'esclusione - contenuto
nell'art. 69 r.d.l. n. 680 - si riflette sull'intero contesto
normativo dedotto. Con atto depositato il 20 aprile 1988 si è
costituita Liverani Lilia rappresentata e difesa dall'avv. Franco
Agostini, il quale afferma trattarsi di questione analoga a quella
decisa con la sent. n. 128 del 1981, contenente principi validi anche
per la presente fattispecie. Considerato in diritto
1.1. - L'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in
materia previdenziale per il personale degli Enti locali) stabilisce
la facoltà di riscatto oltre che dei periodi di studio universitario
anche dei corsi speciali di perfezionamento, purché - ai sensi delle
norme vigenti per gli istituti di previdenza - valutabili ai fini del
trattamento di quiescenza.
Alla presente fattispecie risulta applicabile l'art. 69 del r.d.l.
3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le
pensioni agli impiegati degli enti locali), il quale circoscrive,
peraltro, il riscatto ai soli anni di studio per il conseguimento
della laurea prescritta per la carriera intrapresa; restano esclusi,
così, i periodi relativi ai successivi corsi di perfezionamento,
previsti indispensabili per l'ammissione.
1.2. - Il remittente dubita della legittimità costituzionale
della descritta normativa, ravvisandola - ex artt. 3 e 97 Cost. -
irrazionalmente discriminatoria, oltre che contraria al buon
andamento amministrativo, attesa la favorevole evoluzione in atto
nella materia.
2. - La questione è fondata.
La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente posto in
rilievo che la legislazione specifica in tema di riscatti risulta
tendenziale a concedere alla preparazione professionale acquisita
anteriormente all'immissione in servizio ogni migliore considerazione
(sent. n. 765 del 1988). Tutto ciò al precipuo fine del migliore
utilizzo di personale particolarmente idoneo e qualificato,
altrimenti svantaggiato ai fini d'ingresso nella pubblica
amministrazione.
Basti ricordare che la norma (art. 69 r.d.l. n. 680) oggetto del
presente esame venne già dichiarata costituzionalmente illegittima
nella parte in cui non prevedeva la facoltà di riscattare gli anni
di iscrizione agli albi, come invece previsto per i dipendenti
statali dall'art. 13, terzo comma del testo unico 29 dicembre 1973 n.
1092.
L'odierna fattispecie si presenta identica, nei confronti di un
titolo di specializzazione che il bando di concorso prevedeva
indispensabile per l'ammissione; il che per i dipendenti statali è
specificamente previsto dal primo comma del predetto art. 13 t.u. n.
1092 del 1973, in relazione all'art. 15 delle relative prestazioni
previdenziali, contenute nel d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.
Cosicché è indubbiamente discriminatorio, nella comune area
dell'impiego pubblico, un differente trattamento per periodi di studi
post-universitari, acquisiti necessariamente per il servizio
intrapreso.
Assorbita ogni altra questione, va pertanto dichiarata, ex art. 3
Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 r.d.l. 3 marzo
1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella
parte in cui non prevede la facoltà di riscattare gli anni
corrispondenti alla durata legale dei corsi speciali di
perfezionamento, quando il relativo diploma sia stato richiesto come
condizione necessaria per l'ammissione in servizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma,
r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939,
n. 41 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli
impiegati degli enti locali), nella parte in cui non prevede la
facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale di
corsi speciali di perfezionamento, il cui diploma di specializzazione
sia stato richiesto, in aggiunta alla laurea, quale condizione
necessaria per l'ammissione in servizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 26 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1016 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte