Sentenza n. 1018/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/11/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 50d.P.R. 748/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 50 del d.P.R.
30 giugno 1972, n. 748 ("Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo"),
promosso con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 dicembre 1982 dal Consiglio di Stato -
Sez. VI giurisdizionale sui ricorsi riuniti proposti dal Ministero
della pubblica istruzione contro Jacoboni Nestore ed altri iscritta
al n. 458 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 267 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 13 febbraio 1986 dal T.A.R. per la
Campania sul ricorso proposto da Gaetani D'Aragona Gabriele contro il
Ministero della pubblica istruzione ed altra iscritta al n. 777 del
registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di costituzione di Gaetani D'Aragona Gabriele;
Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore
Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di giudizi promossi da professori universitari di ruolo,
pervenuti al parametro 825, avverso i provvedimenti con i quali
l'Amministrazione della pubblica istruzione aveva determinato il loro
trattamento economico onnicomprensivo, ragguagliato a quello del
dirigente generale dello Stato di livello A, disponendo nel contempo
l'assorbimento, tra gli altri, dell'assegno speciale previsto dal
quarto comma dell'art. 12 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580,
convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973 n. 766, il
Consiglio di Stato - Sez. VI - e il TAR della Campania, con ordinanza
di analogo contenuto rispettivamente del 10 dicembre 1982 e del 13
febbraio 1986, hanno sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 50 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, nella
parte in cui esclude che ai professori universitari pervenuti
all'ultima classe di stipendio possa essere corrisposto detto assegno
speciale.
I giudici rimettenti dubitano della legittimità costituzionale
della norma denunciata, in riferimento all'art. 3 Cost., poiché
l'assegno speciale non pensionabile di cui all'art. 12, quarto comma,
del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580 - ritenuto assorbito nel trattamento
economico per il principio della onnicomprensività dettato dalla
norma impugnata - rispondeva proprio alla esigenza di differenziare
il trattamento economico dei professori universitari in relazione al
loro impegno in attività estranee alla ricerca e all'insegnamento,
offrendo incentivi ai docenti disposti a rinunciare alla libera
professione o a praticarla entro limiti assai ristretti. Seguendo
tale linea di tendenza, il legislatore ha poi continuato a prevedere
un trattamento più favorevole per i professori che optino per il
regime di impegno a tempo pieno (Art. 4 lett. c) 1.21 febbraio 1980
n. 28; artt. 36, comma sesto, e 39 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382).
Ora, invece, ad avviso dei giudizi a quibus, in applicazione della
norma denunciata siffatta differenziazione sarebbe irrazionalmente
compromessa soltanto per i professori pervenuti all'ultima classe di
stipendio, per i quali varrebbe un identico trattamento retributivo
pur in presenza di situazioni obbiettivamente diverse e riconosciute
tali dallo stesso legislatore.
Si è costituito nel presente giudizio soltanto l'originario
ricorrente nel procedimento dinanzi al TAR della Campania (reg. ord.
n. 777 del 1986), sottolineando la illegittima parificazione di
situazioni disuguali operata dalla norma ora impugnata. Considerato in diritto
1. - Con ordinanze di analogo contenuto il Consiglio di Stato ed
il Tribunale amministrativo per la Campania hanno sollevato questione
di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.,
dell'art. 50 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, precisandosi nella
prima ordinanza che l'impugnativa riguarda la norma denunciata "nella
parte in cui esclude che ai professori universitari pervenuti
all'ultima classe di stipendio possa essere corrisposto l'assegno
speciale non pensionabile previsto dall'art. 12, quarto comma, del
D.L. 1° ottobre 1973, n. 580".
Ad avviso dei giudici rimettenti la questione trae origine dalla
sentenza di questa Corte n. 219 del 1975, che, nel dichiarare
l'illegittimità costituzionale degli artt. 16- bis della legge 18
marzo 1968, n. 249 (modificato dalla legge 20 ottobre 1970, n. 775) e
47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 - nella parte in cui non
estendevano ai professori universitari di ruolo, aventi diritto
all'ultima classe di stipendio, il trattamento retributivo
onnicomprensivo stabilito per i dirigenti generali di livello A -
dichiarò altresì, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale
derivata dei primi tre commi dell'art. 12 del D.L. n. 580 del 1973
che prevedevano la corresponsione di un assegno annuo pensionabile.
Si soggiunge nelle ordinanze di rimessione che, non avendo questa
Corte adottato alcuna statuizione in ordine all'altro assegno
speciale non pensionabile previsto dal comma quarto, e disciplinato
dai successivi commi quinto, sesto e settimo del medesimo art. 12 del
D.L. n. 580 del 1973, si sarebbe formato - sulla base di una
pronuncia del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e di una
pronuncia in sede consultiva dello stesso organo - un orientamento
(peraltro non seguito unanimemente, come si rileva nella stessa
ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato, emanata proprio nel
corso di un giudizio di appello avverso la sentenza di un giudice di
primo grado, che si era discostata motivatamente da tale
orientamento) circa l'assorbimento dell'assegno speciale non
pensionabile, per ultimo indicato, nel trattamento economico
onnicomprensivo e ciò per effetto dell'art. 50 d.P.R. n. 748 del
1972, che porrebbe un divieto generalizzato di corrispondere, in
aggiunta al predetto trattamento, qualsiasi altra indennità.
I giudici rimettenti dubitano perciò della legittimità
costituzionale dell'art. 50 citato, in riferimento all'art. 3 Cost.,
perché esso impedirebbe alla categoria dei professori universitari,
pervenuti all'ultima classe di stipendio (parametro 825) e quindi
titolari di trattamento onnicomprensivo, ma che avessero optato per
il regime di tempo pieno, di percepire l'assegno speciale previsto
dai comma quarto e seguenti dell'art. 12 del D.L. n. 580 del 1973
proprio per incentivare quel regime, equiparandosi in tal modo, per
effetto della norma denunciata, detta categoria di docenti a quella
di coloro che non avessero fatto tale scelta e ponendosi perciò su
di uno stesso piano situazioni fra loro obbiettivamente diverse.
2. - I giudizi possono essere riuniti per connessione, in quanto
entrambe le ordinanze di rinvio sollevano la medesima questione.
Inoltre devesi premettere che, pur essendo la norma denunciata e
le altre, cui dette ordinanze si riferiscono, state superate dalla
successiva disciplina riguardante il trattamento economico dei
professori universitari, permane la rilevanza della questione perché
i giudizi a quibus concernono rapporti regolati dalla disciplina
precedente.
3. - La questione sollevata nei termini sopra descritti muove da
una interpretazione della sentenza n. 219 del 1975, che non può
essere condivisa, perché non rispondente al suo contenuto.
In proposito va rilevato che, come si è già avuto modo di
osservare, la Corte, nella sentenza n. 219 del 1975, nel dichiarare
l'illegittimità costituzionale della normativa che aveva escluso i
professori universitari all'ultima classe di stipendio dal
trattamento previsto per i dirigenti generali di livello A, e,
quindi, nel riconoscere in via additiva a detta categoria di docenti
tale trattamento onnicomprensivo (art. 50 del d.P.R. n. 748 del
1972), dichiarò, ex art. 27 della legge n. 87 del 1953,
l'illegittimità costituzionale derivata dei primi tre commi
dell'art. 12 del D.L. n. 580 del 1973, nella parte in cui
attribuivano anche a tale categoria di docenti l'assegno speciale
pensionabile previsto da queste ultime disposizioni.
Il ragionamento della Corte, sotteso a tale dichiarazione di
illegittimità derivata, appare chiaro, ove si consideri che, una
volta esteso ai docenti con parametro 825 il trattamento economico a
carattere onnicomprensivo (art. 50 del d.P.R. n. 748 del 1972), non
sarebbe potuto continuare a sussistere per essi un assegno annuale
aggiuntivo pensionabile, attribuito solo in ragione della perché
incompatibile con il principio della onnicomprensività retributiva.
Ciò premesso, appare evidente l'erroneità dell'orientamento
giurisprudenziale fatto proprio dai giudici rimettenti, perché nel
pronunciare la sentenza n. 219 del 1975 la Corte, pur avendo portato
di ufficio il proprio esame sull'art. 12 del D.L. n. 580 del 1973, si
limitò a far cadere solo l'assegno annuale previsto dai primi tre
commi, laddove non avrebbe avuto ragione di non estendere la
dichiarazione derivata di illegittimità anche all'assegno previsto
dai commi quarto e seguenti - che attribuivano ai professori
l'assegno speciale oggetto del presente giudizio - ove avesse
ravvisato la medesima incompatibilità con i principi della
onnicomprensività. Se ciò non accadde fu certo dovuto all'ovvia
considerazione della diversa natura di questo assegno speciale, in
quanto finalizzato a scopo perequativo, per compensare il maggiore
impegno dei docenti che non svolgevano attività professionale e
quindi istituito per incentivare la scelta del regime del tempo
pieno, come più confacente al buon andamento delle strutture
universitarie, secondo una linea di tendenza seguita anche in
prosieguo (legge di delega n. 28 del 1980 e d.P.R. n. 382 del 1980)
diretta giustamente a privilegiare l'opzione per tale regime (sul
punto v. per riferimenti: sent. n. 376 del 1988).
Si è dunque in presenza di una precisa indicazione emergente per
implicito dalla sentenza della Corte che solo ubi dixit voluit e che
quindi, avendo spontaneamente sottoposto al suo esame l'art. 12
citato, ne aveva colpito solo una parte omettendo perciò
consapevolmente di pronunciarsi sull'altro assegno.
4. - Da quanto precede risulta perciò, in modo che non può dar
luogo a dubbi di sorta, come l'art. 50 del d.P.R. n. 748 del 1972,
oggetto del giudizio di costituzionalità, non influisca sulla
spettanza dell'assegno speciale incentivante previsto dall'art. 12
citato, per i professori a tempo pieno, perché anche se, come si
afferma nelle ordinanze di rinvio, la questione sollevata avesse
origine nella sentenza n. 219 del 1975 di questa Corte, da detta
pronuncia non potrebbe trarsi alcun elemento nel senso della
incompatibilità di detto assegno con il principio della
onnicomprensività retributiva.
D'altronde, che la questione sollevata muova da un errato
presupposto interpretativo emerge dalla considerazione che - anche a
volersi ammettere per mera ipotesi che l'assegno speciale
incentivante per il tempo pieno sia in contrasto con il principio
dell'onnicomprensività - l'art. 50 del d.P.R. n. 748 del 1972 è
comunque anteriore all'art. 12 del D.L. n. 580 del 1973, con la
conseguenza di dover far ritenere vigente (all'epoca cui si
riferiscono i rapporti oggetto dei giudizi a quibus) quest'ultima
norma in quanto emanata successivamente.
Né al riguardo potrebbe sostenersi che, essendo l'estensione ai
professori universitari delle norme sul trattamento economico, di cui
al d.P.R. n. 748 del 1972, intervenuta per effetto della sentenza di
questa Corte n. 219 del 1975, sarebbero state implicitamente abrogate
tutte le disposizioni con esse incompatibili.
Una tesi del genere è facilmente contraddetta dalla
considerazione che questa Corte - evidentemente proprio perché
dovette escludere come effetto automatico di tale estensione
l'abrogazione delle norme incompatibili, intervenute nel periodo
intercorrente fra il d.P.R. n. 748 del 1972 e detta pronunzia -
avvertì l'esigenza di dichiarare l'illegittimità costituzionale in
via derivata dei primi tre commi dell'art. 12 citato, cioè di
disposizioni emanate proprio durante tale intercorrenza e considerate
incompatibili con il regime della onnicomprensività.
Anche da un punto di vista temporale, in base alle considerazioni
testé formulate, è dunque da ritenersi che, all'epoca cui si
riferiscono i rapporti oggetto dei giudizi a quibus, in mancanza di
qualsiasi intervento abrogativo, erano in vigore le disposizioni
riguardanti l'assegno speciale incentivante previsto per i professori
a tempo pieno e loro spettante nonostante che fossero pervenuti
all'ultima classe di stipendio (parametro 825) e fossero quindi
divenuti destinatari, quanto al tetto retributivo, del trattamento
economico onnicomprensivo.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 del d.PR.
n. 748 - sollevata nell'assunto che, per effetto di questa norma, a
tale categoria di professori non spetterebbe l'assegno in questione -
non è perciò fondata nemmeno sotto tale profilo, risultando, anche
sotto il profilo della successione delle leggi nel tempo, erroneo
l'assunto interpretativo da cui essa muove.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 50 del d.P.R. 30 giugno
1972, n. 748 ("Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo"),
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze indicate
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 26 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1018 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte