Sentenza n. 102/1966
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/11/1966 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 27r.d. 3267/1923
- art. 30r.d. 3267/1923
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 27 e
30 delle prescrizioni di massima valevoli per la Provincia di Enna,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'11 novembre 1965 dal Pretore di Troina nel
procedimento penale a carico di Galati Rando Carmelo, iscritta al n.
232 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1966;
2) ordinanza emessa l'11 novembre 1965 dal Pretore di Troina nel
procedimento penale a carico di Galati Sardo Santo, iscritta al n. 6
del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966.
Udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione
del Giudice Aldo Sandulli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel giudizio penale a carico di Carmelo Rando Galati, imputato
di pascolo abusivo e di contravvenzione agli artt. 27 e 30 delle
prescrizioni di massima valevoli per la Provincia di Enna, e presente
in udienza, il Pretore di Troina, accogliendo, con ordinanza
pronunciata nell'udienza dell'11 novembre 1965, un'eccezione proposta
dalla difesa dell'imputato, ha ritenuto rilevante e non manifestamente
infondata, e ha rimesso a questa Corte, la questione di legittimità
costituzionale dei suddetti articoli delle prescrizioni di massima, in
riferimento al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed agli artt. 25 e 77
della Costituzione. Osserva innanzi tutto il Pretore che le
disposizioni impugnate esorbiterebbero dalle attribuzioni demandate dal
ricordato decreto ai comitati provinciali forestali (ai quali, in
virtù dell'art. 35 del D.L. 18 aprile 1926, n. 731, sono sottentrate
le Camere di commercio), perché ai comitati non fu conferito alcun
potere in ordine alla previsione e repressione dei reati. Un ulteriore
vizio delle disposizioni impugnate discenderebbe dal fatto di essere
state emanate in base a un decreto di legislazione delegata esorbitante
dai limiti della delega, non essendo consentito al Governo di deferire
ad altri enti i poteri conferitigli con la legge di delegazione del 3
dicembre 1922. Sarebbe infine configurabile nelle disposizioni
impugnate una violazione dell'art. 25 della Costituzione, il quale pone
una riserva di legge in ordine alla previsione e punizione dei reati.
L'ordinanza, ritualmente notificata al Presidente del Consiglio dei
Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29 gennaio 1966.
Nel giudizio davanti a questa Corte non vi è stata costituzione di
parti e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.
La causa è stata pertanto trattata in camera di consiglio.
2. - Identiche questioni sono state sollevate dal medesimo Pretore
nella stessa udienza con altra ordinanza nel giudizio penale a carico
di Santo Sardo Galati imputato di analoghe infrazioni.
L'ordinanza, notificata all'imputato e al Presidente del Consiglio
dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 12 marzo 1966.
Anche in questo giudizio nessuno sì è costituito. Onde esso è
stato trattato in camera di consiglio. Considerato in diritto :
1. - Data l'identità delle questioni le due cause vengono riunite
e decise con unica sentenza.
2. - Le disposizioni denunciate sono comprese fra le prescrizioni
che, in ottemperanza all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, le
Camere di commercio, sottentrate ai comitati forestali ai sensi
dell'art. 35 del D.L. 18 aprile 1926, n. 731, sono tenute a compilare
per la protezione e l'utilizzazione dei boschi in ciascuna provincia.
Esse, come questa Corte ha avuto già occasione di affermare con la
sentenza n. 26 del corrente anno (in conformità del resto con la
definizione che ne dà il citato art. 10 del decreto), hanno natura
regolamentare. Non è consentito quindi nei confronti di esse il
sindacato di legittimità di questa Corte, che l'art. 134 della
Costituzione consente nei confronti dei soli atti aventi forza di
legge.
Le questioni proposte debbono essere pertanto dichiarate
inammissibili.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale,
proposte dal Pretore di Troina con le ordinanze indicate in epigrafe,
degli artt. 27 e 30 delle prescrizioni di massima per la Provincia di
Enna, in riferimento al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed agli artt.
25 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1966:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte