Sentenza n. 102/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1968 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1081/1964
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
12 ottobre 1964, n. 1081, concernente l'istituzione dell'albo dei
consulenti del lavoro, promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1966
dal pretore di Vittorio Veneto nel procedimento penale a carico di
Manzoni Michele Carlo, iscritta al n. 235 del Registro ordinanze 1966 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28
gennaio 1967.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1968 la relazione del
Giudice Giovanni Battista Benedetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 8 novembre 1966 emessa nel corso del procedimento
penale instaurato a carico di Manzoni Michele Carlo, imputato della
contravvenzione prevista e punita dagli artt. 4 e 7 della legge 23
novembre 1939, n. 1815, per avere esercitato, senza essere munito della
prescritta autorizzazione, l'attività di tenuta e regolarizzazione dei
documenti di lavoro, il pretore di Vittorio Veneto ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 12
ottobre 1964, n. 1081, concernente l'"Istituzione dell'albo dei
consulenti del lavoro" in riferimento agli artt. 4 e 3 della
Costituzione.
Osserva il pretore che la norma impugnata, ai sensi della quale la
tenuta e la regolarizzazione dei documenti dell'azienda riguardanti
materia di lavoro, previdenza ed assistenza, che non sia curata dal
datore di lavoro direttamente o a mezzo di propri dipendenti, non può
essere assunta se non dai professionisti di cui all'art. 5 della legge
n. 1815 del 1939 (avvocati, procuratori, commercialisti e ragionieri) o
dai consulenti del lavoro, pone dei limiti discriminatori alla libertà
di lavoro e al principio di eguaglianza sanciti dalla Costituzione, non
consentendo l'esercizio dell'attività in questione a coloro che si
trovano al di fuori dell'alternativa prevista dalla norma.
La legge subordina l'esercizio dell'attività di consulenza del
lavoro da parte degli operatori estranei all'organizzazione
dell'azienda al possesso di particolari requisiti di capacità che non
sono affatto prescritti per il datore di lavoro e i suoi dipendenti i
quali, nell'ambito dell'azienda, svolgono attività di tenuta e
regolarizzazione dei documenti riguardanti materia di lavoro.
L'identità della materia oggetto dell'attività lavorativa non può
creare, secondo l'ordinanza, situazione di diversità sostanziale per
la circostanza che detta attività si svolga nell'ambito dell'impresa o
al di fuori di essa. Il dettato normativo appalesa la sua assurdità
sol che si pensi al fatto di una stessa persona che per tutta una vita
abbia svolto l'attività di cui trattasi nell'interno dell'azienda e
che, tutto ad un tratto, diventi inidonea allo svolgimento della
medesima attività (è passibile di sanzione penale perché privo della
prescritta autorizzazione) per il sol fatto di esercitarla non alle
dipendenze di un qualunque datore di lavoro.
Nega, infine, il pretore che la contemplata attività richieda una
specifica preparazione e competenza tant'è che nessun accertamento
viene operato in ordine alla sussistenza di tali requisiti in colui che
si trovi in rapporto di dipendenza con il datore di lavoro (e del resto
la giurisprudenza ha affermato che le mansioni in questione non fanno
competere all'impiegato una qualifica diversa da quella di impiegato
d'ordine).
L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28
gennaio 1967.
Nel giudizio dinanzi alla Corte la parte privata non si è
costituita. Ha spiegato, invece, intervento il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, con atto depositato in cancelleria il 7 febbraio 1967.
Nell'atto di intervento l'Avvocatura contesta che la norma
impugnata sia in contrasto con l'art. 4 della Costituzione, affermando
che la disciplina della professione di consulente del lavoro, posta
dalla legge, trova giustificazione nell'attinenza di tale attività con
l'interesse pubblico a che l'ordinamento giuridico del lavoro e la
tutela dei lavoratori vengano garantiti. Questo pubblico interesse,
costituzionalmente protetto, giustifica i limiti posti dal legislatore
all'esercizio dell'attività di consulenza.
Infondanto, secondo l'Avvocatura, è il rilievo che per l'esercizio
dell'attività di consulente del lavoro non sia necessaria una
specifica capacità, dato che la nostra legislazione sociale, attuata
con l'emanazione di numerosissime disposizioni non sempre tra loro
coordinate, ha reso estremamente complessa l'amministrazione del
personale. E le imprese che, per ragione di costi, non vi provvedono
direttamente si avvalgono da tempo di persone che autonomamente e
professionalmente sono dedite all'amministrazione del personale di più
imprese.
Afferma, infine, l'Avvocatura che ancor più evidente appare
l'inesistenza del contrasto tra la norma impugnata e l'art. 3 della
Costituzione. Il motivo per cui la legge non richiede una particolare
capacità per le persone che provvedono alla tenuta e regolarizzazione
dei documenti di lavoro all'interno dell'impresa dipende dal fatto che
detta attività costituisce parte integrante della gestione
dell'impresa, si ché ogni apprezzamento circa l'idoneità delle
persone proposte non può che essere rimessa al suo titolare il quale,
peraltro, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato può
esercitare un controllo ben più continuo ed efficiente di quello
esercitabile nel quadro di un rapporto di lavoro autonomo.
Conclude, quindi, l'Avvocatura chiedendo che la Corte voglia
dichiarare non fondata la proposta questione. Considerato in diritto :
1. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della
legge 12 ottobre 1964, n. 1081, concernente l'"Istituzione dell'albo
dei consulenti del lavoro", sollevata con l'ordinanza indicata in
epigrafe, non è fondata.
2. - Lamenta in primo luogo il pretore che la norma impugnata
avrebbe posto limiti discriminatori alla libertà di lavoro sancita
dall'art. 4 della Costituzione, perché, riservando l'esercizio
dell'attività di tenuta e regolarizzazione dei documenti di lavoro,
non curata dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri
dipendenti, a determinati professionisti - avvocati, procuratori,
commercialisti e ragionieri - ed ai consulenti del lavoro, muniti della
prescritta autorizzazione ed iscritti nell'apposito albo di categoria,
avrebbe precluso l'esercizio della medesima attività a coloro che si
trovano al di fuori dell'alternativa prevista dalla norma. Tale
censura si basa su una inesatta concezione del diritto al lavoro
sancito dal richiamato precetto costituzionale, la cui portata è stata
ripetutamente chiarita da questa Corte. Dal riconoscimento al cittadino
del diritto al lavoro e della libertà di scegliere un'attività
lavorativa discende per lo Stato il dovere di non porre norme che tale
diritto escludano o tale libertà direttamente o indirettamente
rinneghino, ma non consegue l'impossibilità, per il legislatore
ordinario, di dettare disposizioni che specifichino limiti e condizioni
inerenti all'esercizio del diritto o che attribuiscano all'autorità
amministrativa poteri di controllo a tutela di altri interessi e di
altre esigenze sociali ugualmente fatti oggetto di protezione
costituzionale.
Ora l'esame della norma censurata, nonché della legge della quale
fa parte, portano ad escludere che il diritto del cittadino di svolgere
l'attività di consulente del lavoro sia stato dal legislatore
notevolmente ristretto. La legge ha inteso semplicemente disciplinare
l'attività in questione subordinandone l'esercizio al rilascio di
un'autorizzazione e alla conseguente iscrizione nell'albo di categoria,
che possono ottenere indistintamente tutti coloro che siano in possesso
dei requisiti indicati dall'art. 3, e cioè siano cittadini italiani,
abbiano compiuto il ventunesimo anno di età, abbiano tenuto buona
condotta morale e civile, abbiano conseguito il diploma di istituto di
istruzione secondaria di 2 grado e superato una prova teorico-pratica
di idoneità sostenuta presso il competente Ispettorato del lavoro
avanti una apposita commissione.
Le ragioni di tale disciplina normativa sono evidenti. Nella
moderna società la legislazione sociale e del lavoro è in continuo
sviluppo ed evoluzione ed i copiosi adempimenti da essa derivanti in
ordine al trattamento economico e normativo, assistenziale e
previdenziale dei lavoratori subordinati hanno dato origine alla nuova
attività di consulenza. Di essa si avvalgono moltissime imprese,
specie di modeste dimensioni, che non hanno la possibilità o non
ravvisano la convenienza di istituire appositi uffici per l'esecuzione
dei numerosi e complessi adempimenti imposti dalla legislazione del
lavoro per il perseguimento più efficace ed immediato della tutela
della classe lavoratrice. L'importanza e la delicatezza dei compiti
assunti da tali consulenti, il fenomeno della rapida estensione di tale
categoria e l'elevato numero delle aziende assistite hanno pertanto
indotto il legislatore a regolamentare l'attività in questione in un
primo tempo con la legge 23 novembre 1939, n. 1815, e relativo
regolamento di cui al D.P.R. 26 agosto 1959, n. 921, e da ultimo con la
legge 12 ottobre 1964, n. 1081, ora in esame. L'aver, quindi, nel
contesto di tale disciplina stabilito che l'esercizio dell'attività di
consulenza è condizionato al possesso degli indicati requisiti, ed in
particolare a quelli di moralità e capacità, non può considerarsi
ingiustificata limitazione del diritto al lavoro garantito dalla
Costituzione, per il rilievo che l'attività dei consulenti ha per il
pubblico interesse a che le leggi concernenti la materia del lavoro,
della previdenza e assistenza, siano rettamente applicate.
3. - Priva di fondatezza è altresì la denunciata violazione
dell'art. 3 della Costituzione in ordine alla quale si deduce che la
norma impugnata avrebbe dato origine ad ingiuste sperequazioni di
trattamento non esigendo - diversamente da quanto stabilito per i
consulenti del lavoro - alcun controllo preventivo da parte
dell'Amministrazione, inteso ad accertare la sussistenza del requisito
della capacità per i datori di lavoro e loro dipendenti.
L'obbligo costituzionale di disciplinare uniformemente una
determinata materia sussiste quando le situazioni siano identiche e non
può per contro disconoscersi al legislatore la possibilità di emanare
norme differenziate per regolare situazioni diverse.
Ora è evidente che non sussiste identità di situazione tra
l'attività svolta dal datore di lavoro direttamente o a mezzo dei
propri dipendenti e l'attività di consulenza svolta da esperti non
legati da rapporti d'impiego con l'azienda. Per il datore di lavoro
l'art. 1 della legge si limita a riaffermare la facoltà di curare,
direttamente o tramite propri impiegati, la tenuta e regolarizzazione
dei documenti dell'azienda riguardanti materia di lavoro. E ciò in
quanto l'attività di cui trattasi è attività essenziale per
l'azienda e innegabilmente rientra tra i doveri dell'imprenditore,
posto che la stessa legge (art. 7) pone a di lui carico la
responsabilità di eventuali trasgressioni agli obblighi imposti dalla
legislazione in materia di lavoro, previdenza o assistenza. Profonda e
sostanziale differenza quindi tra il datore di lavoro che cura i propri
interessi in seno all'impresa e consulenti che, estranei all'impresa,
curano interessi altrui.
Per i dipendenti dell'imprenditore è inoltre da osservare che non
sono presi in considerazione dal legislatore a titolo personale, così
come la loro attività non è autonomamente considerata. Essi infatti
vengono in rilievo solo nella qualità di persone vincolate all'azienda
da rapporti di subordinazione, delle quali l'imprenditore si avvale per
gli adempimenti prescritti dalle leggi in materia di lavoro. Pertanto
l'apprezzamento della loro capacità non può non essere rimesso
all'imprenditore medesimo al quale risale la responsabilità del loro
operato.
Diverso è il caso del dipendente, che, cessato il rapporto
d'impiego che lo legava all'azienda, intenda continuare a svolgere la
medesima attività di consulenza del lavoro a titolo di autonoma
attività. In tal caso evidente è la necessità dell'autorizzazione e
dell'iscrizione all'albo perché si ricade in quella differente
situazione di esercizio di consulenza da parte di esperti estranei
all'organizzazione dell'azienda che il legislatore ha diversamente
disciplinato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 4 e 3 della
Costituzione, la questione proposta con l'ordinanza 8 novembre 1966 del
pretore di Vittorio Veneto relativa alla legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, recante "Istituzione
dell'albo dei consulenti del lavoro".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.
ECLI:IT:COST:1968:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte