Sentenza n. 102/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/06/1972 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 633, terzo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
31 marzo 1970 dal pretore di Voltri sull'incidente di esecuzione
proposto da Orlandi Mauro, iscritta al n. 163 del registro ordinanze
1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del
10 giugno 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1972 il Giudice relatore
Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Orlandi Mauro, condannato alla pena di nove mesi di reclusione,
nonché al pagamento della multa di lire 30.000, ed assegnato, in
quanto dichiarato delinquente abituale, ad una casa di lavoro per un
periodo di tempo non inferiore a due anni, con ricorso 3 dicembre 1969,
proponeva incidente di esecuzione, assumendo che, quantunque avesse
compiuta l'espiazione della pena detentiva dal 20 novembre 1969,
nondimeno veniva trattenuto nelle carceri giudiziarie di Novi Ligure in
attesa del trasferimento nell'apposito istituto per l'esecuzione della
misura di sicurezza.
Deduceva, quindi, l'illegittimità, in riferimento all'art. 13
della Costituzione, delle norme che, disciplinando l'esecuzione delle
misure di sicurezza dopo l'espiazione della pena (articoli 212, 213
cod. pen., e 633 cod. proc. pen.), consentono che il condannato venga
trattenuto nello stabilimento carcerario a disposizione dell'autorità
di pubblica sicurezza, sino a quando questa non provveda alla
traduzione e all'internamento nell'istituto designato dal Ministero di
grazia e giustizia (art. 266 del Regolamento per gli Istituti di
prevenzione e di pena approvato con il r.d. 18 giugno 1931, n. 787).
In pendenza dell'incidente di esecuzione, il 4 dicembre 1969, il
condannato veniva avviato alla Casa di lavoro di Saliceto S. Giuliano.
Il pretore di Voltri, pronunziando quale giudice dell'esecuzione
predetta, con ordinanza 31 marzo 1970, ha proposto questione di
legittimità costituzionale dell'art. 633, terzo comma, del codice di
procedura penale, "in relazione all'art. 266, secondo comma, seconda
parte, del Regolamento carcerario sopra citato, con riferimento
all'art. 13 della Costituzione".
Ha rilevato che "dal combinato disposto delle norme impugnate
emerge che il condannato possa essere trattenuto nello stabilimento
carcerario a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, in
pratica senza limite di tempo, fino a quando questa non provveda
all'internamento. Orbene, pur considerato il fatto che il tempo
trascorso in carcere dopo l'espiazione della pena viene computato nel
periodo minimo di internamento, non può escludersi che da ciò derivi
pregiudizio alla libertà personale del soggetto, attesa la diversità
di trattamento inerente ai due tipi di misure. Ogni ritardo frapposto
all'internamento per misura di sicurezza costituisce, quindi, una forma
di restrizione della libertà personale che non trova fondamento in un
atto dell'autorità giudiziaria, e che anzi implicitamente la esclude".
Davanti a questa Corte, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello
Stato ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata, rilevando
che essa deve essere esaminata con riguardo soltanto all'art. 633
c.p.p., dato che non può ritenersi ammissibile il sindacato di questa
Corte sulla disposizione dell'articolo 266 del citato decreto n. 787
del 1931, avente natura regolamentare. E mentre per questa disposizione
deve essere escluso ogni collegamento, dal pretore neppure dimostrato e
motivato, con la norma del codice di procedura penale espressamente
impugnata, in quest'ultima, singolarmente esaminata, non si rinviene
alcuna violazione del precetto dell'art. 13 della Costituzione. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza del pretore di Voltri, nel corso di un
incidente di esecuzione diretto a contestare la legittimità della
ulteriore reclusione del condannato, decorso il termine di espiazione
della pena e in attesa di internamento in casa di lavoro per misura di
sicurezza, è sollevata la questione di costituzionalità, in
riferimento all'art. 13 della Costituzione, dell'art. 633, terzo
comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 266 del
Regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena (approvato con
r.d. 18 giugno 1931, n. 787).
Il suddetto art. 633 c.p.p. disciplina gli atti iniziali
dell'esecuzione delle misure di sicurezza detentive e stabilisce nei
commi primo e secondo che il pretore o il pubblico ministero, quali
organi cui, nell'ambito delle rispettive competenze, spetta promuovere
l'esecuzione delle sentenze di condanna o di proscioglimento o degli
altri provvedimenti che dispongono una misura di sicurezza, sia
provvisoria che definitiva, dopo aver comunicato copia dei
provvedimenti medesimi all'autorità di pubblica sicurezza, emettono,
ove sia necessario, ordine di consegna del condannato o del prosciolto
all'Autorità predetta. "Questa", dispone l'impugnato terzo comma,
"quando occorre, procede all'arresto o provvede all'internamento della
persona da sottoporre a misura di sicurezza".
D'altro canto il precitato art. 266 del Regolamento per gli
Istituti di prevenzione e di pena, disciplinando le attribuzioni
esclusivamente riservate al Ministero di grazia e giustizia in materia
di assegnazioni degli internati ai vari stabilimenti, prescrive nel
comma primo che il pubblico ministero o il pretore, nel richiedere
l'autorità di pubblica sicurezza ai sensi degli artt. 633 e 634
c.p.p., informa il Ministero, onde provveda all'assegnazione suddetta,
e, se si tratta di persona già detenuta, ne dà avviso al direttore
dello stabilimento in cui essa si trova.
Per il comma secondo spetta poi al Ministero di comunicare
all'autorità di pubblica sicurezza a quale stabilimento è stata
assegnata la detta persona perché provveda all'internamento di essa.
"Il detenuto (secondo l'ultima parte del comma secondo) è trattenuto
nello stabilimento a disposizione dell'autorità di pubblica
sicurezza".
Orbene il giudice a quo, collegando quest'ultima norma con l'altra
riportata nel terzo comma dell'art. 633, afferma la non manifesta
infondatezza della questione in quanto, come testualmente si esprime,
dal combinato disposto delle due norme impugnate, di cui solo la prima
ha forza di legge, emerge con chiarezza che il condannato il quale,
scontata la pena in carcere, debba iniziare un periodo di internamento
per misura di sicurezza detentiva, può essere ulteriormente trattenuto
nello stabilimento carcerario a disposizione dell'autorità di pubblica
sicurezza, in pratica senza limite di tempo, fino a quando questa non
provveda all'internamento.
Il che comporterebbe il protrarsi di un trattamento di detenzione
avente modalità diverse e più gravose di quelle proprie del regime di
internamento per misura di sicurezza; situazione restrittiva della
libertà personale che non sarebbe fondata su un provvedimento
dell'autorità giudiziaria.
La questione non è fondata.
2. - Secondo la prospettazione dell'ordinanza la legittimità
dell'art. 633, terzo comma, del c.p.p. è posta in dubbio sul
presupposto che ne venga integrata la disposizione con la norma
regolamentare che risulta dettata dal Governo, con il procedimento e
con la forma propria della normazione secondaria regolamentare, di cui
all'art. 1 della legge n. 100 del 1926, (sent. n. 40 del 1970; 72 e 91
del 1968 di questa Corte), al fine di stabilire le concrete modalità
esecutive del trasferimento del condannato dall'istituto di pena ad una
casa di lavoro o ad una colonia agricola.
Ma dalla stessa prospettazione risulta chiaramente il vizio che ne
inficia la correttezza logico-giuridica.
È principio generale, infatti, non essere consentito
all'interprete di identificare il contenuto di una norma di legge sulla
scorta di disposizioni aventi, secondo la gerarchia delle fonti del
diritto positivo (art. 1 Disp. sulla legge in generale), valore
inferiore e secondario; disposizioni, cioè, che non possono contenere
norme contrastanti con quelle della legge (art. 4, primo comma, Disp.
cit.).
Al contrario, alla legge devesi riconoscere, nell'ordinamento,
posizione gerarchica e funzione prevalente, che la pone quale dato
inderogabile di raffronto ai fini della conformità ad essa della norma
regolamentare.
È perciò da escludersi il giudizio sulla costituzionalità della
legge per una asserita illegittimità del contenuto della norma
regolamentare, anche se emanata per l'esecuzione della legge medesima.
Orbene, limitando l'esame al solo comma terzo dell'articolo 633
c.p.p., in relazione al quale lo stesso giudice a quo non ha enunciato
autonome censure, è evidente che questa norma, nella genericità della
sua formulazione, non risulta in contrasto col precetto costituzionale
dell'art. 13. E ciò in quanto ne esula il significato che, come si è
rilevato, si pretende desumere dalla connessione, erroneamente
supposta, con la norma di cui all'art. 266, secondo comma, seconda
parte, del citato Regolamento; il significato cioè che, se la persona
sottoposta a misura di sicurezza preventiva sia già detenuta in
espiazione di pena in uno stabilimento ordinario, vi debba rimanere,
anche a pena espiata, fin quando l'autorità di pubblica sicurezza non
la prelevi per l'internamento altrove.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 633, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata,
in riferimento all'art. 13 della Costituzione, dal pretore di Voltri,
con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte