Sentenza n. 102/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1974 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 545 del
codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 9 aprile
1973 dal pretore di Trieste nel procedimento civile vertente tra
Anzalone Sumela ed altra e Martellani Lina, iscritta al n. 241 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1974 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In un procedimento di esecuzione presso terzi promosso da
Sumela Anzalone contro la sua debitrice Lina Martellani, dopo che, resa
la dichiarazione da parte del terzo, la Anzalone ed altra creditrice,
nel frattempo intervenuta, avevano chiesto l'assegnazione, fino alla
concorrenza di un quinto, delle somme dovute dal terzo alla debitrice,
il pretore di Trieste, "ritenendo che il legislatore nell'omettere di
dichiarare impignorabile, nella espropriazione presso terzi, quella
parte della retribuzione dovuta al debitore, che si ritenga
indispensabile per lui e per i componenti della sua famiglia, abbia
violato, al contempo l'art. 3, primo comma, e l'art. 31 della
Costituzione", sollevava d'ufficio in riferimento a queste disposizioni
la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 545 del
codice di procedura civile, nella parte in cui la norma "pur fissando
entro il limite di un quinto la pignorabilità delle somme dovute dai
privati a titolo di stipendio, di salario e di altre indennità
relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a
causa di licenziamento, non fa salva una parte delle predette somme che
si debba ritenere indispensabile per il debitore e i componenti la sua
famiglia".
Rilevava che, confrontando le disposizioni di cui all'articolo 514
del codice di procedura civile, così come modificato dalla legge 8
maggio 1971, n. 302, con quelle contenute nel citato art. 545 dello
stesso codice, appare del tutto evidente come il trattamento riservato
dalla legge al debitore sia del tutto diverso a seconda che esso sia
assoggettato al pignoramento dei beni mobili o a quello dei crediti
vantati nei confronti di terzi; ed infatti, mentre nel primo caso
alcuni beni ritenuti indispensabili al debitore e ai componenti della
famiglia non possono essere in alcun modo pignorati, nel secondo caso
nessuna riserva è fatta dal legislatore per garantire al debitore
esecutato la conservazione di una parte dei crediti vantati, in
relazione al rapporto di lavoro, che sia da ritenersi indispensabile
per le necessità sue e della sua famiglia, sottraendola
conseguenzialmente all'azione esecutiva esercitata dal creditore.
Osservava il pretore ancora che, onde far fronte a quella esigenza,
non basta la previsione dei limiti alla pignorabilità delle somme
dovute, perché ogni qualvolta per effetto del pignoramento la
retribuzione percepita scenda al di sotto di un determinato livello, il
rispetto di quei limiti non è sufficiente ad assicurare al debitore il
minimo indispensabile per vivere.
E concludeva mettendo in evidenza che assicurare al debitore quel
minimo, indispensabile per il raggiungimento degli scopi connaturali
alla famiglia (in relazione all'art. 31 della Costituzione) e
addirittura essenziale per la sopravvivenza della stessa, appariva
ancor più necessario dopo che con la legge 8 maggio 1971, n. 302, di
modifica dell'art. 514 del codice di procedura civile, si sono voluti
perseguire in maniera più ampia e sicura fini di giustizia e
solidarietà sociale.
2. - Davanti a questa Corte non si costituivano le parti e non
spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. E
pertanto la causa viene trattata in camera di consiglio a norma
dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di Trieste
ritiene che contrasti con gli artt. 3, comma primo, e 31 della
Costituzione, l'art. 545 del codice di procedura civile nella parte in
cui la norma, "pur fissando entro il limite di un quinto la
pignorabilità delle somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di
salario e di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di
impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, non fa salva
una parte delle predette somme che si debba ritenere indispensabile per
il debitore e i componenti la sua famiglia".
2. - Relativamente alla norma contenuta nel quarto comma dell'art.
545 del codice di procedura civile, con ordinanza del 24 maggio 1967
del pretore di Brescia (reg. ord. n. 121/1967) è stato avanzato il
dubbio che essa fosse in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in
quanto "il limite di un quinto, aprioristicamente fissato dal
legislatore crea un ingiustificato livellamento di situazioni diverse
e, cioè, una ingiusta parificazione tra lavoratori più o meno
abbienti, senza tener conto delle esistenti disuguaglianze economiche e
sociali", ed in particolare la privazione di un quinto della
retribuzione è "gravemente pregiudizievole per quei lavoratori, privi
di elasticità economica, a causa di una bassa retribuzione, appena
sufficiente a soddisfare quelle necessità più immediate di vita, che
devono ritenersi, secondo la norma in questione, prevalenti rispetto
all'interesse dei creditori".
Quella denuncia di incostituzionalità della norma, con sentenza n.
20 del 1968, non è stata ritenuta fondata da questa Corte, la quale ha
negato l'esistenza di una ingiustificata parificazione di situazioni
diverse, e di un arbitrio nella norma impugnata solo perché essa non
ha escluso gli stipendi e i salari più esigui, e per altro ha messo in
evidenza che il legislatore, contenendo in limiti angusti la somma
pignorabile e adottando il criterio della proporzionalità rispetto
alla misura della retribuzione, si è dato carico del fatto che la
privazione di una parte del salario è un sacrificio che può essere
molto gravoso per il lavoratore scarsamente retribuito.
Ora, l'ordinanza indicata in epigrafe si basa in sostanza sulla
medesima preoccupazione che ha spinto il pretore di Brescia a
prospettare il detto dubbio di incostituzionalità: che la retribuzione
del lavoratore possa essere talmente bassa da risultare appena
sufficiente a soddisfare le necessità immediate di vita e che ciò
nonostante debba sottostare ad una riduzione con il pignoramento del
quinto.
Ma la questione è prospettata sotto un diverso profilo.
3. - La questione come sopra proposta non è fondata.
Non può ritenersi che siano violati gli artt. 3, comma primo, e 31
della Costituzione per il fatto che il citato art. 545, comma quarto,
non avrebbe dichiarato impignorabile quella parte delle somme ivi
indicate che si debba ritenere indispensabile per il debitore ed i
componenti della sua famiglia, a differenza di quanto dispone, per
l'espropriazione mobiliare, l'art. 514 (specie dopo la modifica di cui
alla legge 8 maggio 1971, n. 302) circa le cose mobili assolutamente
impignorabili.
Non ricorre l'asserito contrasto con il principio di eguaglianza,
perché le normative di cui agli artt. 545 e 514, rispettivamente, non
stanno a fronte di due distinte situazioni eguali o assimilabili alle
quali razionalmente dovrebbe far riscontro una unica o omogenea
disciplina giuridica. Nei due articoli, che fanno parte, il primo, del
capo relativo all'espropriazione presso terzi ed il secondo, di quello
relativo all'espropriazione mobiliare presso il debitore, il
legislatore fa riferimento a due situazioni dei beni facenti parte del
patrimonio del debitore esecutato, che in modo evidente sono diverse,
in quanto attengono a cose mobili ovvero a crediti; e le disciplina
logicamente in termini differenti. Lo stesso legislatore, però,
nell'esercizio del potere che gli è riservato, di determinare i beni
che possono formare oggetto di espropriazione forzata ed i limiti della
espropriazione stessa (sentenza n. 88 del 1963), non manca, in sede di
contemperamento dell'interesse del creditore con quello del debitore,
di contenere in limiti sostanzialmente angusti le somme (cit. sentenza
n. 20 del 1968) ovvero i crediti pignorabili. E non gli si può per
ciò muovere il rilievo di non avere nella disciplina ex art. 545,
tenuto presente l'ipotesi in cui, per effetto del pignoramento e
nonostante i limiti di impignorabilità che sono fissati, la
retribuzione scenda al di sotto di un determinato livello e non
assicuri al debitore il minimo indispensabile per vivere.
Resta il fatto in sé, ed è ben possibile che esso si verifichi
specie quando la retribuzione sia bassa, ma trattasi di un
inconveniente che, per quanto socialmente doloroso, non dà luogo
all'illegittimità costituzionale della normativa de qua.
Del resto possono riscontrarsi attenuazioni di quell'inconveniente
solo che si consideri che il debitore risponde dell'adempimento delle
obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, e che in caso di
concorso di due o più forme di espropriazione e nei limiti in cui ciò
sia in concreto consentito, il minimo di cui parla il giudice a quo,
andrebbe ricercato in relazione al complesso dei beni (immobili,
mobili, crediti) oggetto del processo di esecuzione; e che spesso
l'obbligazione di cui si cerca il soddisfacimento, è correlata ad un
incremento del patrimonio del debitore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 545 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento
agli artt. 3, comma primo, e 31 della Costituzione, dal pretore di
Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte