Sentenza n. 102/1977
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/06/1977 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 261Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
- art. 263Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
- art. 264Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
- art. 265Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
- art. 250Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
- art. 253Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
- art. 250d.l. 6/1955
- art. 253d.l. 6/1955
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 250
e 253 del d.l. 29 ottobre 1955, n. 6, del Presidente della Regione
siciliana, trasfuso nella legge regionale 15 marzo 1963, n. 16
(ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana);
artt. 261, 263, 264 e 265 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (testo unico
della legge comunale e provinciale), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 giugno 1974 dalla Corte dei conti -
sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - nel giudizio di
responsabilità a carico di Pecorella Francesco, iscritta al n. 445 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 324 dell'11 dicembre 1974;
2) ordinanza emessa il 24 maggio 1974 dalla Corte dei conti -
sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - nel giudizio di
responsabilità a carico di Amoroso Gaetano ed altro, iscritta al n.
256 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 228 del 27 agosto 1975;
3) ordinanza emessa il 25 marzo 1975 dalla Corte dei conti -
sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - nel giudizio di
responsabilità a carico di Barbera Carlo ed altro, iscritta al n. 483
del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 320 del 3 dicembre 1975;
4) ordinanza emessa il 7 giugno 1974 dalla Corte dei conti -
sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - nel giudizio di
responsabilità a carico di D'Anna Antonino e Caruso Salvatore,
iscritta al n. 500 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 17 dicembre 1975;
5) ordinanza emessa il 17 gennaio 1976 dalla Corte dei conti -
sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - nel giudizio di
responsabilità a carico di Ragusa Maria Concetta, iscritta al n. 260
del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 145 del 3 giugno 1976;
6) ordinanza emessa il 19 aprile 1975 dalla Corte dei conti -
seconda sezione giurisdizionale - nel giudizio di responsabilità a
carico di Principe Giovanni e De Michele Gerardo, iscritta al n. 356
del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 268 dell'8 ottobre 1975.
Visto l'atto di costituzione di De Michele Gerardo;
udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore
Antonino De Stefano;
udito l'avv. Roberto Gava, per De Michele.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con tre ordinanze - due delle quali emesse il 7 giugno 1974 e
l'altra il 25 marzo 1975 in altrettanti giudizi di responsabilità
promossi nei confronti di Pecorella Francesco, di D'Anna Antonino e
Caruso Salvatore e di Barbera Carlo e Quartana Giacomo - la Corte dei
conti - sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - ha sollevato
d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 250 e
253 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana, approvato con d.l. del Presidente della Regione siciliana 29
ottobre 1955, n. 6, trasfuso, poi, nella legge regionale 15 marzo 1963,
n. 16, deducendo che le disposizioni in essi contenute, concernenti,
rispettivamente, la responsabilità civile per i danni cagionati agli
enti locali ed alle istituzioni dipendenti da tali enti, con dolo o
colpa grave, dai loro amministratori e dai loro impiegati, e
l'attribuzione della competenza a conoscere di tale responsabilità
all'autorità giudiziaria ordinaria, contrasterebbero con l'art. 103,
comma secondo, della Costituzione, secondo cui la cognizione dei danni
che vengono dai dipendenti cagionati alle finanze degli enti pubblici,
spetterebbe alla Corte dei conti, giudice naturale delle
responsabilità contabili pubbliche.
Il giudice a quo rileva che, secondo la più recente giurisprudenza
di questa Corte e della Corte di Cassazione, deve ritenersi ormai
acquisito il carattere di immediata precettività dell'art. 103, comma
secondo, della Costituzione che attribuisce alla Corte dei conti la
giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica allorché
concorrano l'elemento soggettivo, riferito alla natura pubblica
dell'ente, e l'elemento oggettivo, riguardante la qualificazione
pubblica del denaro e dei beni gestiti. Questa efficacia precettiva
immediata, però, opera soltanto nei casi in cui esistano lacune
normative, allorquando cioè nessuna disposizione di legge disciplini
materia attinente alla contabilità pubblica; nell'ipotesi, invece, in
cui tali disposizioni sussistano, sorge il problema della loro
compatibilità col richiamato precetto costituzionale, e il giudice
adito può soltanto proporre la relativa questione di legittimità
costituzionale ove appaia rilevante e non manifestamente infondata.
Ora è appunto questa seconda ipotesi che ricorre nei casi in
esame, in cui la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la
Regione siciliana è chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità
(regolata dalle norme impugnate) per danni arrecati da amministratori e
dipendenti di enti locali. Tale responsabilità indubbiamente rientra
nelle materie della contabilità pubblica, giacché natura pubblica
hanno gli enti da cui dipendono i convenuti e natura pubblica hanno
anche il denaro e i beni da tali enti gestiti; così come
innegabilmente rientrano nella nozione di contabilità pubblica tutti i
rapporti, inclusi quelli di responsabilità per danni nel rapporto
interno di Impiego o di semplice servizio, connessi alla gestione
finanziaria o patrimoniale svolta dall'Amministrazione dello Stato o di
qualsiasi ente pubblico.
La cognizione dei giudizi in materia è affidata alla Corte del
conti, organo istituzionalmente preposto a garanzia del vasto e
delicato settore del pubblico denaro, che si caratterizza per la sua
imparzialità e obiettività. È sufficiente rilevare in proposito che
nei giudizi sulle responsabilità amministrative e contabili di
competenza della Corte l'esercizio del diritto di azione è
obbligatorio e spetta al Procuratore generale, il quale agisce
nell'interesse obiettivo dell'ordinamento ed ai fini di giustizia; nei
giudizi di responsabilità innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria,
invece, il promuovimento dell'azione resta affidato all'iniziativa
discrezionale di altri soggetti, non aventi i necessari requisiti di
imparzialità e neutralità, e la loro possibile inattività porta a
consolidare il danno per l'ente e lascia esente da conseguenze
l'operato del danneggiante; l'azione di responsabilità dinanzi alla
Corte è soggetta a termine decennale di prescrizione, mentre l'azione
di responsabilità civile dinanzi al giudice ordinario è quinquennale,
di talché può in pratica accadere (nella ipotesi che autore del danno
sia lo stesso soggetto cui spetta l'iniziativa di promuovere il
giudizio), che l'eventuale sua omissione per tale lasso di tempo,
pregiudichi definitivamente ogni possibilità di tutela dell'erario
dell'ente.
Sono questi, secondo le ordinanze, i motivi per i quali la
Costituzione ha devoluto in via esclusiva ad un organo imparziale e del
tutto sganciato dall'ente che ha subito danno, il promuovimento
dell'azione di responsabilità, realizzando in tal modo un criterio di
uniformità nel perseguimento dei responsabili e nel contempo
assicurando un controllo penetrante sulle gestioni di pubblico denaro.
In parte identica a quella dianzi esposta è la questione di
legittimità costituzionale sollevata, dalla stessa sezione
giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, con
altre due ordinanze in data 24 maggio 1974 e 17 gennaio 1976 - emesse
nei giudizi di responsabilità promossi nei confronti di Amoroso
Gaetano e Meli Giuseppe e di Ragusa Maria Concetta - nelle quali si
denuncia il solo art. 253 del citato d.l. n. 6 del 1955, per contrasto,
però, oltre che con l'art. 103, comma secondo, anche con gli artt. 97,
comma primo, e 3 della Costituzione.
Le argomentazioni svolte nelle due ordinanze in esame possono così
sintetizzarsi:
a) l'art. 103, comma secondo, della Costituzione - per come risulta
dalla giurisprudenza ormai consolidata - attribuisce in via generale
alla Corte dei conti la giurisdizione nelle materie di contabilità
pubblica: appare, quindi, come un isolato residuo storico, privo di
attuali giustificazioni, l'articolo 253 denunciato, che affida al
giudice ordinario la cognizione delle responsabilità degli
amministratori ed impiegati degli enti locali per danni arrecati ai
rispettivi enti, non potendo revocarsi in dubbio il carattere pubblico
sia degli enti in parola, sia del denaro e dei beni da essi gestiti,
sia del rapporto che lega gli amministratori e gli impiegati agli enti
predetti;
b) l'art. 97, comma primo, della Costituzione, enuncia il duplice
principio del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione:
il giudizio civile di responsabilità previsto dall'art. 253 contrasta
con la richiamata norma costituzionale poiché praticamente affida il
promuovimento della relativa azione all'iniziativa degli organi
dell'ente danneggiato, i quali, non essendo imparziali come il
Procuratore generale, potrebbero, per discrezionali valutazioni,
ometterne l'esercizio, cagionando così danno alle finanze dell'ente;
c) l'art. 3 della Costituzione sancisce il principio di
uguaglianza: la norma denunciata vulnera tale principio giacché, senza
razionale giustificazione, per ipotesi dello stesso genere di
responsabilità per danno cagionato ad enti da dipendenti pubblici,
assicura una posizione di privilegio agli amministratori ed impiegati
degli enti locali - la cui responsabilità resta subordinata alle
valutazioni discrezionali degli organi deliberante dell'ente
danneggiato - rispetto agli amministratori e dipendenti di altri enti
pubblici, Stato compreso, i quali, invece, sono soggetti alla
giurisdizione della Corte dei conti ed all'azione obbligatoria del
Procuratore generale.
Particolari profili d'incostituzionalità vengono, infine,
prospettati dall'ordinanza emessa nel giudizio contro Ragusa Maria
Concetta con riferimento alla circostanza che l'azione di
responsabilità, di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, si
prescrive col decorso di cinque anni dal giorno in cui avvenne il fatto
dannoso, mentre, invece, è decennale la prescrizione dell'azione nei
giudizi di responsabilità di competenza della Corte.
Per tutti questi giudizi non vi è stata costituzione di parti.
Può ritenersi identica a quelle innanzi precisate la questione
sollevata dalla Corte dei conti - sezione Il giurisdizionale - con
ordinanza 19 aprile 1975, che denuncia l'incostituzionalità, in
riferimento agli stessi parametri costituzionali (artt. 3, 97 e 103,
comma secondo, della Costituzione), degli artt. 261 e 265 del testo
unico della legge comunale e provinciale approvato con r.d. 3 marzo
1934, n. 383-sostanzialmente corrispondenti agli artt. 250 e 253 del
d.l. Pres. reg. sic. n. 6 del 1955-nonché degli artt. 263 e 264 dello
stesso testo unico, articoli tutti concernenti la disciplina della
responsabilità degli amministratori e degli impiegati degli enti
locali.
L'ordinanza è stata emessa nel corso di un giudizio di
responsabilità promosso dal Procuratore generale della Corte dei conti
nei confronti di Principe Giovanni e De Michele Gerardo, chiamati a
rispondere - nella loro qualità di ex sindaci del Comune di Napoli -
delle spese giudiziali poste a carico del predetto Comune, rimasto
soccombente in giudizi amministrativi aventi ad oggetto l'omesso e il
ritardato rilascio di licenze edilizie e la mancata esecuzione del
giudicato.
Il giudice a quo, nel dare atto dell'avvenuta proposizione di
regolamento preventivo di giurisdizione da parte del convenuto De
Michele, si richiama al costante indirizzo giurisprudenziale della
Corte dei conti, che esclude la proponibilità e quindi l'efficacia
sospensiva del regolamento preventivo nei giudizi innanzi alla Corte
medesima.
Nei riguardi delle norme denunciate vengono richiamati e ribaditi i
motivi d'incostituzionalità svolti nelle ordinanze della sezione
giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana nei
confronti degli artt. 250 e 253 del d.l. Pres. reg. sic. n. 6 del
1955. Si sostiene, in particolare, che anche gli artt. 261 e 265 del
testo unico della legge comunale e provinciale (nel limitare la
responsabilità degli amministratori e degli impiegati degli enti
locali ai soli danni provocati con dolo o colpa grave; nell'affidare
l'esercizio della relativa azione - prescrivibile in cinque anni -
all'iniziativa degli organi dell'ente danneggiato o all'autorità di
vigilanza e nel rimettere, infine, la cognizione dei giudizi di
responsabilità al giudice ordinario) pongono in essere una
differenziata disciplina di privilegio (rispetto agli altri dipendenti
dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni e degli altri enti
pubblici istituzionali, e rispetto agli amministratori degli stessi
enti locali chiamati a rispondere ai sensi degli artt. 260 e
precedenti) che non trova alcuna giustificazione, sia perché la
responsabilità amministrativa di tutti i pubblici dipendenti trova
unico e generale fondamento nella violazione degli obblighi di impiego
e di servizio, sia perché il carattere unitario di siffatta
responsabilità dipende dal carattere parimenti indifferenziale del
bene, integrità della finanza, alla cui tutela l'istituto stesso è
rivolto. In tale concezione unitaria la disciplina della
responsabilità amministrativa non può atteggiarsi in maniera diversa
in ragione di elementi meramente formali quali l'amministrazione o
l'ente di dipendenza, ovvero il tipo di funzione amministrativa
esercitata.
Violato, altresì, appare l'art. 97 della Costituzione, non
potendosi ritenere garantito il principio d'imparzialità e buon
andamento della pubblica amministrazione da norme che attribuiscono in
definitiva allo stesso autore del danno la funzione di perseguire se
stesso. Basti al riguardo considerare che negli enti locali la
deliberazione di promuovere l'azione di responsabilità viene adottata
o da maggioranze consiliari cui appartengono gli autori del danno o da
maggioranze opposte che potrebbero essere spinte da motivazioni
tutt'altro che obiettive e imparziali: inconvenienti questi non
eliminabili neppure con l'iniziativa dell'autorità di vigilanza
giacché anche per questa l'azione non costituisce un obbligo.
Non infondata, infine, la questione, in riferimento all'articolo
103, comma secondo, della Costituzione, che attribuisce alla Corte dei
conti una competenza di carattere generale nella materia di
contabilità pubblica, nella cui nozione rientrano anche le
controversie concernenti la responsabilità per danni degli
amministratori verso gli enti locali.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito soltanto De
Michele Gerardo rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Gava, il
quale nelle deduzioni depositate in Cancelleria il 28 ottobre 1975
conclude per l'infondatezza della proposta questione, rilevando che gli
artt. 261 e 265 del testo unico della legge comunale e provinciale:
a) non violano l'art. 3 della Costituzione poiché gli
amministratori di enti locali, stante la loro elettività e l'autonomia
degli enti, si trovano in posizione diversa rispetto agli impiegati
dello Stato e dei Comuni;
b) non contrastano con l'art. 97 della Costituzione sia perché
l'imparzialità attiene all'organizzazione della P.A., sia perché
l'azione di responsabilità può essere promossa dall'autorità di
vigilanza (oggi Comitato regionale di controllo) la quale si trova in
posizione di autonomia verso gli enti controllati e i suoi
amministratori;
c) non violano, infine, l'art. 103, comma secondo, della
Costituzione, poiché la materia contemplata dalle norme denunciate
"non riguarda specificamente la contabilità pubblica, ma comportamenti
ed azioni che si riflettono sulla gestione patrimoniale degli enti
locali e quindi toccano solo indirettamente la contabilità pubblica".
All'udienza pubblica la difesa del De Michele ha preliminarmente
eccepito l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale, rilevando che la stessa è stata sollevata dopo la
proposizione del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione
alle sezioni unite della Cassazione. Ha ribadito nel merito le proprie
conclusioni di infondatezza. Considerato in diritto :
1. - Le questioni sottoposte alla Corte dalle ordinanze in
epigrafe, emesse dalla Corte dei conti, sezione II giurisdizionale per
le materie di contabilità pubblica e sezione giurisdizionale per la
Regione siciliana, possono così sintetizzarsi:
se le norme contenute negli artt. 261, 263, 264 e 265 del testo
unico della legge comunale e provinciale, approvato con r.d. 3 marzo
1934, n. 383, e negli artt. 250 e 253 dell'ordinamento amministrativo
degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con d.lg.vo del
Presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, e trasfuso
nella legge della stessa Regione 15 marzo 1963, n. 16-le quali
disciplinano in modo diverso la responsabilità degli amministratori e
degli impiegati degli enti locali ed istituzioni da essi dipendenti
(rispetto ai dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici)
disponendo in particolare: che essi rispondano solo dei danni arrecati
con dolo o colpa grave all'ente o ai terzi verso cui l'ente è
responsabile; che il promuovimento della relativa azione spetti agli
organi dell'ente danneggiato o all'autorità di vigilanza (anziché al
Procuratore generale della Corte dei conti); che l'azione per danni si
prescriva in cinque anni (anziché dieci)); e che la cognizione dei
giudizi spetti all'autorità giudiziaria ordinaria (e non alla Corte
dei conti) - siano costituzionalmente illegittime per contrasto:
a) con l'art. 103, comma secondo, della Costituzione, che riconosce
in via generale alla Corte dei conti la giurisdizione in materia di
contabilità pubblica;
b) con l'art. 97 della Costituzione, che enuncia i principi del
buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione;
c) con l'art. 3 della Costituzione, che sancisce il principio di
uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.
2. - I giudizi, avendo ad oggetto questioni in parte identiche ed
in parte connesse, vengono riuniti per essere decisi con unica
sentenza.
3. - La Corte ritiene che, ancor prima di verificare la
legittimazione del giudice a quo e la rilevanza delle sollevate
questioni, sia imprescindibile accertare se queste si configurino come
vere e proprie questioni di legittimità costituzionale, ai fini della
loro ammissibilità.
A tal uopo occorre innanzi tutto considerare che, sia pure sotto
diversi profili di illegittimità costituzionale, le ordinanze in
epigrafe chiedono in sostanza alla Corte di operare un raffronto tra il
precetto costituzionale (art. 135, comma secondo), che attribuisce alla
Corte dei conti giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica, e
il sistema in vigore per la disciplina della responsabilità civile
degli amministratori e dipendenti degli enti locali. Sistema scaturente
da una complessa normativa, che non soltanto indica sedi di impulso
processuale e di giudizio diverse da quelle previste per la
responsabilità dei dipendenti statali, ma comprende anche specifiche
disposizioni che, mentre limitano la responsabilità al dolo e alla
colpa grave. e stabiliscono un termine di prescrizione quinquennale
anziché decennale, nel contempo non conferiscono all'autorità
giurisdizionale ordinaria il c.d. potere riduttivo proprio della Corte
dei conti in questi giudizi.
La non puntuale corrispondenza fra gli evocati parametri
costituzionali (artt. 3 e 97, oltre al già citato art. 103) e i
singoli aspetti della normativa di rango ordinario, fa palese che i
giudici a quibus, sotto la specie di una pronuncia caducatoria,
richiedono alla Corte, invece, una dichiarazione giudiziale della
capacità espansiva della disciplina sulla responsabilità dei
dipendenti dello Stato in forza di due caratteristiche attribuite in
termini rigidi alla norma dell'art. 103, comma secondo, della
Costituzione sulla giurisdizione della Corte dei conti: la sua assoluta
(e non tendenziale) generalità, e la sua immediata operatività in
tutti i casi, ritenendosi implicitamente (in contrasto con quanto
affermato da questa Corte con la sentenza n. 110 del 1970) che alla sua
concreta attuazione anche per particolari settori, originariamente
sottratti alla giurisdizione della Corte dei conti, non sia mai
necessaria una interpositio legislatoris.
Ma allora le questioni, nei termini in cui sono sollevate,
concernono non il contrasto della denunciata normativa con gl'indicati
parametri costituzionali, ma i limiti e i modi di attuazione dell'art.
103, comma secondo, della Costituzione, limiti e modi che non possono
non essere diversi, nella presente fattispecie, rispetto ai casi decisi
da questa Corte con le sentenze n. 110 del 1970 e n. 211 del 1972,
postulando valutazioni e deliberazioni che si appartengono al
legislatore. Non è del resto casuale che a varie riprese si siano
appunto avute iniziative legislative tendenti ad istituire sezioni
giurisdizionali della Corte dei conti, con competenza direttamente
commisurata alla tendenziale generalità del principio di cui al comma
secondo dell'art. 103 della Costituzione.
Conclusivamente, in assenza, nella presente fattispecie, di
autentiche questioni di legittimità costituzionale, la Corte non può
che addivenire ad una pronuncia di inammissibilità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 261, 263, 264 e 265 del testo unico della legge comunale e
provinciale, approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383, e degli artt. 250
e 253 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana, approvato con d.lg.vo del Presidente della Regione siciliana
29 ottobre 1955, n. 6, e trasfuso nella legge della stessa Regione 15
marzo 1963, n. 16, sollevate con le ordinanze in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3, 97 e 103, comma secondo, della Costituzione
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte