Sentenza n. 102/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/04/1986 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
citata
- art. 27legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 98, primo
comma del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa) promossi con due ordinanze emesse
il 5 maggio 1982 e l'8 febbraio 1984 dalla Corte di Appello di
Caltanissetta nei procedimenti civili vertenti tra l'Esattoria comunale
imposte dirette di Gela e i Fallimenti dell'Impresa costruzioni
Hornbostel s.n.c. e della Ditta Iannizzotto Emanuele iscritte al n. 509
del registro ordinanze 1982 e al n. 544 del registro ordinanze 1984 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 dell'anno
1983 e n. 287 dell'anno 1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1986 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli.
udito l'avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con ordinanza resa il 5 maggio 1982 (notificata e comunicata
il successivo 8 giugno; pubblicata nella G. U. n. 4 del 5 gennaio 1983
e iscritta al n. 509 R.O. 1982) sull'appello proposto dalla Esattoria
comunale II.DD. di Gela avverso la sentenza 15-28 aprile 1981 non
notificata, con la quale il Tribunale di Caltanissetta aveva respinto
l'opposizione allo stato passivo promossa dalla Esattoria, che ebbe a
chiedere di essere ammessa in via privilegiata al passivo del
fallimento della Impresa costruzioni ing. Enrico Hornbostel, società
in n.c., e dei suoi soci, perché il ricorso depositato il 27 gennaio
1978 era stato prodotto ben oltre il termine perentorio di giorni
quindici previsto dall'art. 98 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267,
decorrente dal deposito dello stato passivo in cancelleria avvenuto il
20 dicembre 1977 e non dalla notizia del curatore data con raccomandata
con avviso di ricevimento spedita l'11 gennaio 1978 e ricevuta il
successivo 12, la Corte d'appello di Caltanissetta, in accoglimento di
eccezione sollevata dalla Esattoria, ha giudicato non manifestamente
infondata, in riferimento agli artt. 24 comma secondo e 3 comma primo
Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 comma
primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il
termine per le opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi
decorra dalla data del deposito dello stato passivo in cancelleria. In
riferimento all'art. 24 comma secondo ha il giudice a quo richiamato le
sent. nn. 151 e 152/1980 e 42/1981 della Corte costituzionale in quanto
indurrebbero la Corte ad andare in avviso contrario al giudizio di
infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 98 comma
primo espresso con la sent. 157/1971, ha escluso che vi siano ragioni
apprezzabili per derogare al principio generale secondo cui i termini
per impugnare decorrono, secondo i casi, dalla notificazione o dalla
comunicazione del provvedimento, ha dubitato che la notizia della
emanazione dell'atto impugnabile si acquisisca con il semplice deposito
dello stato passivo in cancelleria, ha posto in rilievo che le esigenze
di celerità delle procedure e di contestualità delle decisioni su
tutte le opposizioni sarebbero pur sempre salvaguardate da una
pluralità di dies a quibus determinati dalle comunicazioni che il
curatore deve dare ai creditori in tutto o in parte esclusi
(comunicazioni che si esaurirebbero in un ristrettissimo periodo di
tempo per tutti gli interessati e, quindi, renderebbero se non identici
quasi uguali i dies a quibus per le opposizioni e consentirebbero al
giudice delegato, cui i ricorsi in opposizione vanno diretti, di
fissare l'udienza per la comparizione di tutti gli opponenti e del
curatore, a termini per impugnare scaduti per tutti gli opponenti). In
riferimento all'art. 3 comma primo Cost. ha la Corte di Caltanissetta
osservato che l'art. 98 comma primo consente che i creditori abbiano a
disposizione termini diversi a seconda delle date di notizia
dell'avvenuto deposito dello stato passivo, che ai ereditari
dell'imprenditore fallito è riservato trattamento diverso, e
deteriore, dal trattamento riservato ai creditori dell'imprenditore
sottoposto a liquidazione coatta amministrativa dal testo dell'art. 209
comma secondo l. fall., risultante dalla C. cost. 155/1980.
1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento, con atto depositato il 25 gennaio 1983, per il
Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato
argomentando a sostegno della conclusione di infondatezza della
proposta questione dalla C. cost. 157/1971, rispetto alla quale non
avrebbe espresso opposto giudizio la C. cost. 155/1980.
2.1. - Con ordinanza resa l'8 febbraio 1984 (notificata il 12 e
comunicata il 18 del successivo aprile; pubblicata nella G. U. n. 287
R.O. 1984 e iscritta al n. 544 R.O. 1984) sull'appello proposto con
atto notificato il 19 marzo 1983 avverso la sentenza 26 gennaio-1
febbraio 1983, notificata l'8 dello stesso mese, con la quale il
Tribunale di Caltanissetta aveva respinto l'opposizione allo stato
passivo proposta dalla Esattoria comunale II.DD. di Gela che ebbe a
chiedere di essere ammessa al passivo del fallimento della Ditta
Iannizzotto Emanuele, sul riflesso che il ricorso in opposizione era
stato proposto dopo la scadenza del termine di giorni 15 dal deposito
dello stato passivo in cancelleria avvenuto il 18 aprile 1980 e non
dalla notizia comunicata dal curatore con raccomandata con avviso di
ricevimento spedita il 26 aprile 1980, la Corte d'appello di
Caltanissetta, premesso che il termine di giorni 15 di cui all'art. 98,
comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ha carattere di perentorietà e
decorre dalla data di deposito dello stato passivo e non dalla data
della comunicazione del curatore, prevista dall'art. 97, e, di
conseguenza, dovrebbe l'appello rigettarsi, ha dichiarato non
manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24 comma secondo e
3 comma primo Cost., la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 98 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui
prevede che il termine per la opposizione dei ereditori in tutto o in
parte esclusi decorre non dalla comunicazione prescritta dall'art. 97
sibbene dalla data di deposito dello stato passivo in cancelleria,
richiamando e sviluppando quanto argomentato con la precedente
ordinanza 5 maggio 1982.
2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri
l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 6 novembre
1984, con il quale è tornata a richiamare le C. cost. 157/1971 e
155/1980 e ha reputato chiaro che il creditore escluso in tutto o in
parte dallo stato passivo dovrebbe e potrebbe con la minima diligenza
acquisire contezza del provvedimento sfavorevole e seguire gli sviluppi
della procedura.
3. - Alla pubblica udienza dell'8 aprile 1986 nella quale il
giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti,
l'Avv. dello Stato Siconolfi si è rimesso allo scritto ribadendo la
conclusione d'infondatezza della proposta questione. Considerato in diritto :
4. - I due incidenti, aventi ad oggetto la stessa questione di
legittimità costituzionale, vanno riuniti ai fini di contestuale
deliberazione.
5. - Il sospetto d'incostituzionalità dell'art. 98 comma primo ("I
creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione, entro
quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria,
presentando ricorso al giudice delegato") r.d. 16 marzo 1942, n. 267 è
fondato perché manifesta è l'offesa inflitta al diritto di difesa
garantito - quale che sia lo stato e il grado del procedimento -
dall'art. 24 comma secondo Cost..
Vero che questa Corte ebbe a dire infondata la questione con sent.
157/1971, ma non men vero che nell'area del diritto fallimentare l'art.
18 comma primo è stato con sent. 151/1980 dichiarato illegittimo
nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per fare
opposizione decorra per il debitore dall'affissione della sentenza che
ne dichiara il fallimento, né diversa sorte è stata riservata con
sent. 152/1980 all'art. 99 comma quinto nella parte in cui fa
decorrere i termini per appellare e proporre ricorso in Cassazione
dalla affissione della sentenza resa sull'opposizione allo stato
passivo, e con sent. 303/1985 all'art. 26 comma primo nella parte in
cui fa decorrere il termine per il reclamo al tribunale dalla data del
decreto del giudice delegato di liquidazione del compenso a incaricati
anziché dalla data della comunicazione dello stesso ritualmente
eseguita.
Nella più ampia area delle procedure concorsuali estrafallimentari
non sono da negligere la sent. 255/1974, che ebbe a dichiarare
l'incostituzionalità dell'art. 183 comma primo nella parte in cui per
le parti costituite fa decorrere il termine per proporre appello contro
la sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo
dall'affissione anziché dalla data di ricezione della comunicazione
della stessa e, in particolare guisa, la sent. 155/1980, che ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 209 comma secondo
nella parte in cui prevede che il termine per le opposizioni dei
creditori in tutto o in parte esclusi decorra dalla data del deposito,
nella cancelleria del tribunale dove l'impresa in liquidazione coatta
amministrativa ha la sede principale, dell'elenco dei crediti ammessi o
respinti, formato dal commissario liquidatore, anziché dalla data di
ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento con le quali il
commissario liquidatore dà notizia dell'avvenuto deposito ai creditori
le cui pretese non sono state in tutto o in parte ammesse. La
circostanza che nella motivazione della sent. 155/1980 abbia questa
Corte posto in rilievo le divergenze strutturali e qualificatorie che
separano l'accertamento del passivo a seconda che formi parte di
fallimento ovvero di liquidazione coatta amministrativa, non giova a
ravvisarvi, come ha argomentato l'interveniente Presidente del
Consiglio dei ministri, conferma della ratio decidendi che informava di
sé la sent. 157/1971, non solo perché le considerazioni sulla
verificazione fallimentare dei crediti altro non erano che un obiter
dictum, ma anche, e soprattutto, perché la diversa struttura delle due
verifiche evidenziata dalla natura amministrativa dell'elenco dei
creditori ammessi e esclusi, formato dal commissario della l.c.a., non
consentiva di far leva sul collegamento tra formazione dello stato
passivo e opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi che ha
indotto correnti dottrinali ad inserire l'accertamento del passivo
fallimentare nella categoria dei processi di accertamento sommario di
cui al Capo I del Libro IV del codice di procedura civile.
Pertanto, la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 98 comma
primo nella parte in cui fa decorrere il termine per l'opposizione dal
deposito dello stato passivo, si impone, e la sent. 155/1980 induce la
Corte ad emettere pronuncia manipolativa additiva sostituendo nella
funzione di dies a quo al deposito dello stato passivo la ricezione
della raccomandata con avviso di ricevimento con la quale il curatore
è, ai sensi dell'art. 97 comma terzo, tenuto a dar notizia ai
creditori esclusi o ammessi con riserva.
6. - Non basta. Sebbene nei fascicoli di merito pervenuti alla
Cancelleria della Corte non siano stati inseriti gli stati passivi,
resi esecutivi dai giudici delegati ai due fallimenti dichiarati dal
Tribunale di Caltanissetta, né sia aliunde consentito constatare se
altri creditori abbiano proposto opposizione agli stati passivi, reputa
questa Corte che il dettame del processo giusto a render concreto il
quale si indirizzano non solo l'art. 24 comma secondo Cost., ma anche
l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e
l'art. 15 del Patto internazionale di New York del 19 dicembre 1966,
relativo ai diritti civili e politici, non sia in pieno realizzato se
non si precisi che il curatore è tenuto a dar notizia non solo ai
creditori in tutto o in parte esclusi o ammessi con riserva ma anche
agli altri creditori che hanno proposto domanda di ammissione al
passivo.
Due ordini di motivi inducono a tanto la Corte.
Il carattere concorsuale della ripartizione dell'attivo della quale
la verificazione del passivo funge da presupposto, fa sl' che ciascun
creditore si atteggi rispetto a ciascun altro creditore quale homini
lupus: del che rappresenta - ancor prima dell'art. 100 - incisiva
immagine l'art. 96, comma secondo r.d. 267/1942, a tenor del quale il
giudice delegato, che pur ha predisposto lo stato passivo, tien conto,
nella adunanza fissata, ai sensi dell'art. 16 n. 51 nella sentenza
dichiarativa di fallimento, delle contestazioni e delle osservazioni
degli interessati (creditori e terzi che vantano diritti reali su cose
mobili del fallito), nonché dei nuovi documenti esibiti, al fine di
apportare le modificazioni e le integrazioni che ritiene necessarie.
La finalità pratica cui la verificazione dello stato passivo è
indirizzata, ove la s'inquadri nella categoria degli accertamenti
sommari, non consente che nella successiva fase a contraddittorio pieno
sia modificata la sfera dei legittimati ad agire e a contraddire, quale
delineata nel combinato disposto degli artt. 16 n. 5, 95 comma quarto e
96.
Pertanto: tutti i creditori menzionati nello stato passivo -
ammessi o no - debbono essere dal curatore notiziati mediante
raccomandata con avviso di ricevimento.
7. - Posto che, ai sensi dell'art. 100 (Impugnazione dei crediti
ammessi), "Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in
cancelleria ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi con
ricorso al giudice delegato." (comma primo) "Il giudice fissa con
decreto l'udienza in cui le parti e il curatore devono comparire
davanti a lui, nonché il termine perentorio per la notificazione del
ricorso e del decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti vengono
impugnati, le parti si costituiscono a norma dell'art. 98 terzo comma."
(comma secondo) e "Per l'istruzione e la decisione delle impugnazioni
si applicano le disposizioni dell'articolo precedente e il giudizio
deve essere riunito a quello sulle opposizioni." (comma quarto), la
declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 98 comma primo - ove si
rifletta che non sempre sono spiegate anche opposizioni di creditori in
tutto o in parte esclusi e ammessi con riserva e, pertanto, non si
realizza la riunione del giudizio di impugnazioni con quello delle
opposizioni - questa Corte non può non giovarsi dell'art. 27 l. 11
marzo 1953, n. 87 per porre nel secondo capo della decisione che va ad
adottare l'art. 100 comma primo all'unisono con il capo primo
dichiarativo dell'incostituzionalità dell'art. 98 comma primo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 503 R.O. 1982 e 544 R. O.
1984,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 98 comma
primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa) nella parte in cui stabilisce che i
creatori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione entro
quindici giorni dal deposito dello stato passivo anziché dalla data di
ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento con le quali il
curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che
hanno presentato domanda di ammissione al passivo,
2) ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 100 comma primo r.d. 16
marzo 1942, n. 267 nella parte in cui ciascun creditore può impugnare
i crediti ammessi con ricorso al giudice delegato entro quindici giorni
dal deposito dello stato passivo in cancelleria anziché dalla data di
ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento con le quali il
curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che
hanno presentato domanda di ammissione al passivo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte