Sentenza n. 102/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/04/1998 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55, ultimo
comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo
unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la
cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle
Pubbliche Amministrazioni), promosso con ordinanza emessa il 16
dicembre 1996 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente
tra INPDAP e la Reale Mutua Assicurazioni s.p.a., iscritta al n. 62
del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il
pretore di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 55,
quarto comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del
testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e
la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle
Pubbliche Amministrazioni), in base al quale "non si possono
perseguire le indennità premio di servizio conferite ai propri
iscritti dall'Istituto nazionale per l'assistenza dei dipendenti
degli enti locali".
La rubrica dell'art. 55, con la sua collocazione nel titolo III del
d.P.R. n. 180, concernente la cessione dello stipendio, dimostra che
l'espressione usata dal legislatore "non perseguibilità" non
riguarda il sequestro e pignoramento di cui al titolo I, ma gli
effetti della cessione dello stipendio sulla corresponsione
dell'indennità al termine del servizio attivo: di qui, la rilevanza
della questione. La norma denunciata, osserva il giudice a quo fa
eccezione alla regola fissata dall'art. 43, terzo comma del citato
d.P.R. n. 180, secondo cui - quando vi sia cessione dello stipendio -
l'indennità maturata al termine del servizio "è ritenuta fino alla
concorrenza dell'intero debito residuo", per cui gli effetti della
cessione dello stipendio non si estendono alla "indennità premio di
servizio", in origine corrisposta dall'INADEL e, ora, dall'INPDAP.
Essa ha perso, invero, la sua caratteristica di premio alla fedeltà
del dipendente, e va qualificata come trattamento di fine rapporto.
In via più generale, prosegue l'ordinanza, la legge 8 agosto 1995,
n. 335, mira a omogeneizzare i vari tipi di trattamento di fine
servizio, richiamando per il pubblico impiego l'art. 2120 del codice
civile.
Anche nella recente giurisprudenza costituzionale si è affermata
la comparabilità di tali trattamenti, superando la netta separazione
fra sfera pubblica e privata (sentenze nn. 243 e 99 del 1993), sì
che sarebbe irragionevole la disciplina che l'art. 55, ultimo comma,
riserva al dipendente pubblico beneficiario dell'indennità premio di
servizio rispetto agli altri per i quali vale il meccanismo di cui
agli artt. 43, terzo comma, e 55, primo e secondo comma, del d.P.R.
n. 180. Ma vi sarebbe, soprattutto, disparità con i lavoratori del
settore privato, per i quali non esiste alcun limite alla cessione
del trattamento di fine rapporto (art. 1260 del codice civile).
Il pretore aggiunge che per l'indennità di buona uscita
corrisposta dall'ENPAS va applicato l'art. 45, ultimo comma, del
d.P.R. citato.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, eccependo
l'inammissibilità per scarsa chiarezza dell'ordinanza e sostenendo,
comunque, l'infondatezza della questione. E se non vi è dubbio che
l'indennità in esame debba ormai considerarsi alla stregua di un
trattamento di fine rapporto, va tuttavia considerato che pure
l'indennità di buona uscita conferita dall'ENPAS non può essere
perseguita (art. 45, ultimo comma). Non vi è quindi disparità fra
dipendenti pubblici; né va accolta la censura che si fonda sulla
comparazione con l'impiego privato, perché valgono esigenze di
garanzia connesse alla funzione svolta dai dipendenti pubblici,
discrezionalmente apprezzate dal legislatore. Si tende, certo, al
graduale avvicinamento delle normative, ma - conclude l'Avvocatura -
sussistono ancora ragguardevoli differenze fra il trattamento di fine
rapporto regolato da norme privatistiche e quello dei dipendenti
pubblici, tanto da giustificare una disciplina distinta in tema di
"perseguibilità" da parte di terzi. Considerato in diritto
1. - Il pretore di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 55, quarto comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180
(Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro,
il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei
dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni), in base al "quale non si
possono perseguire le indennità premio di servizio conferite ai
propri iscritti dall'Istituto nazionale per l'assistenza dei
dipendenti degli enti locali". Vi sarebbe lesione del principio di
eguaglianza, perché la norma denunciata introdurrebbe una deroga
all'interno della disciplina riservata ai dipendenti pubblici; ed
emergerebbe altresì un'ingiustificata disparità rispetto ai
lavoratori del settore privato, per i quali vale la previsione
dell'art. 1260 del codice civile senza alcun limite alla cessione del
trattamento di fine rapporto.
2. - Si deve convenire con il giudice a quo che l'espressione
usata dal legislatore "non perseguibilità" non riguarda le
fattispecie di sequestro e pignoramento, di cui al titolo primo del
d.P.R. n. 180, ma concerne gli effetti della cessione dello
stipendio sulla corresponsione dell'indennità quando abbia termine
il servizio attivo. La norma denunciata fa eccezione alla regola
fissata dall'art. 43, terzo comma, del citato d.P.R. n. 180, in base
al quale - ove la cessazione dal servizio dia titolo a una indennità
- si fa luogo a ritenuta fino alla concorrenza dell'intero debito
residuo, per cui la "non perseguibilità" disposta dall'art. 55,
ultimo comma, esclude l'applicabilità di siffatta procedura.
Bisogna però soggiungere che analoga - e più vistosa - eccezione
è introdotta dall'art. 45, ultimo comma, del d.P.R. n. 180 per
l'"indennità di buona uscita" corrisposta dall'ENPAS ai dipendenti
statali; anche in questo caso è prevista la "non perseguibilità", e
non si palesa esatta la ricostruzione suggerita dal giudice a quo
allorché insiste sul carattere eccezionale dell'art. 55, quarto
comma, nell'ambito della disciplina vigente per gli stessi dipendenti
pubblici.
3. - Vi è certo una differenza di trattamento fra i dipendenti
pubblici in esame e gli statali, da una parte, e i lavoratori del
settore privato, dall'altra, per i quali vale la previsione dell'art.
1260 del codice civile, su cui fa leva l'ordinanza per denunciare la
lesione dell'art. 3 della Costituzione, alla luce dell'evoluzione
legislativa che ha trasformato l'indennità premio di servizio in un
vero e proprio trattamento di fine rapporto.
Il giudice a quo dimentica, però, che la norma sulla "non
perseguibilità" - che pure risulta per tanti aspetti anacronistica -
si inserisce in un meccanismo normativo tipico del pubblico impiego,
quello della cessione dello stipendio, pari a un quinto; e che i due
sistemi, pubblico e privato, non sono allo stato comparabili,
nonostante il processo di graduale assimilazione rilevato dal
Pretore, che trova eloquente riconoscimento nella giurisprudenza
costituzionale (fra le varie, v. le sentenze nn. 243 e 99 del 1993) e
nella recente legislazione. Ed è appena il caso di ricordare che
per i dipendenti pubblici assunti dal 1 gennaio 1996 i trattamenti di
fine servizio, comunque denominati, sono regolati dall'art. 2120 del
codice civile (legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 5).
La normativa vigente nel settore privato non può essere assunta,
su questo punto particolare, come valido tertium comparationis: la
pronuncia della Corte, sollecitata dal giudice a quo dovrebbe
inevitabilmente rimodellare il sistema delineato dal d.P.R. n. 180,
intervenendo - senza limitarsi all'indennità premio di servizio -
anche su quella di buona uscita, al fine di evitare sperequazioni
all'interno dello stesso comparto pubblico, con evidente lesione
della discrezionalità del legislatore. Spetta perciò al Parlamento
valutare l'opportunità di una revisione complessiva di tale
meccanismo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 55, quarto comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180
(Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro,
il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei
dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Torino, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte