Corte costituzionale

Ordinanza n. 102/1999

Altra decisione · depositata il 30/03/1999 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 14legge 230/1998
  • art. 23legge 230/1998

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 148 del codice

penale militare di pace in riferimento all'art. 8, secondo e terzo

comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il

riconoscimento dell'obiezione di coscienza), promosso con ordinanza

emessa l'11 giugno 1997 dal giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale militare di Cagliari, iscritta al n. 791 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale militare di Cagliari, nel corso di un procedimento penale a

carico di un imputato del reato di diserzione, con ordinanza in data

11 giugno 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 148 del codice penale militare di pace, in relazione

all'art. 8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n.

772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella

parte in cui non esclude la possibilità di più di una condanna per

il militare che sia già stato condannato a pena di durata uguale al

servizio militare ancora da svolgere;

che il remittente - dopo avere ricordato l'orientamento

giurisprudenziale, costituente diritto vivente, secondo il quale i

reati di assenza dal servizio devono essere ritenuti reati

permanenti, e dopo avere richiamato la giurisprudenza costituzionale

che, con particolare riferimento al reato di rifiuto del servizio

militare previsto dall'art. 8 della legge n. 772 del 1972, "ha

inteso evitare l'effetto perverso del susseguirsi delle condanne

penali" - rileva che questa Corte, con la sentenza n. 43 del 1997, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 8, secondo

e terzo comma, nella parte in cui non esclude la possibilità di più

di una condanna per il reato di rifiuto totale e tempestivo della

prestazione militare determinato da obiezione di coscienza, vale a

dire del rifiuto manifestato prima dell'assunzione del servizio

adducendo i motivi di cui all'art. 1 della legge;

che, ad avviso del giudice a quo poiché questa Corte in altre

precedenti pronunce (sentenze nn. 409 del 1989 e 343 del 1993)

avrebbe affermato l'identità dell'interesse protetto dalle due

distinte ipotesi di reato - quella prevista dalla normativa

sull'obiezione di coscienza e quella relativa ai reati di assenza dal

servizio - non potrebbe ravvisarsi alcuna differenza tra colui che

rifiuta il servizio militare adducendo, anche in modo pretestuoso, i

motivi di cui all'art. 8, primo comma, della legge n. 772 del 1972, e

colui che rifiuta il servizio militare di leva senza addurre motivo

alcuno o adducendone di diversi, come avverrebbe nel caso sottoposto

al suo giudizio;

che l'art. 148 cod. pen. mil. pace, in relazione all'art. 8,

secondo e terzo comma, della legge n. 772 del 1972, nella parte in

cui non esclude la possibilità di più di una condanna per il

militare che sia già stato condannato a pena di durata uguale al

servizio ancora da svolgere, contrasterebbe, pertanto, con l'art. 3

della Costituzione, per il deteriore trattamento riservato al

militare condannato per il reato di diserzione rispetto a quello

applicabile a chi rifiuta il servizio militare ai sensi del citato

art. 8, potendosi punire il militare per un numero indefinito di

volte, mentre l'obiettore di coscienza viene punito, a seguito della

sentenza di questa Corte n. 43 del 1997, con un'unica condanna;

che la disposizione censurata, ad avviso del giudice a quo

violerebbe altresì l'art. 27, terzo comma, della Costituzione,

poiché una serie indeterminata di condanne per un fatto

sostanzialmente unico contrasterebbe con il principio di umanità e

con la finalità rieducativa della pena, trasformandosi in una "prova

di forza" tra lo Stato e l'individuo.

Considerato che l'art. 8 della legge 15 dicembre 1972 n. 772,

assunto dal remittente come tertium comparationis è stato sostituito

dall'art. 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in

materia di obiezione di coscienza), e che l'art. 23 di quest'ultima

legge stabilisce che la legge n. 772 del 1972, e successive modifiche

ed integrazioni, è abrogata;

che spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della

normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante

(v., per un precedente specifico, ordinanza n. 194 del 1988).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale militare di Cagliari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte