Corte costituzionale

Ordinanza n. 102/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/04/2002 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 300 e 305 del codice di procedura civile promosso con

ordinanza emessa il 31 gennaio 2000 dal Tribunale di Prato nel

procedimento civile vertente tra il comune di Prato (subentrato alla

Casa di riposo di Prato) e Preti Andrea, iscritta al n. 225 del

registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il Tribunale di Prato, nel corso di un giudizio di

opposizione a decreto ingiuntivo, ha sollevato, con ordinanza del 31

gennaio 2000, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli

artt. 300 e 305 del codice di procedura civile "nella parte in cui

prevedono l'estinzione del processo in corso per mancata riassunzione

nel termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, anche nel caso

di estinzione di un ente pubblico";

che il giudizio a quo, interrotto nel febbraio del 1998 a

causa della estinzione della originaria parte opponente IPAB Casa di

riposo di Prato, era stato riassunto dal Comune di Prato, succeduto

all'ente estinto, nel novembre del 1999 e, quindi, oltre il termine

perentorio di sei mesi dall'interruzione;

che la parte opposta aveva, pertanto, chiesto, ai sensi

dell'art. 307, quarto comma, del codice di procedura civile, la

dichiarazione di estinzione del giudizio;

che il rimettente, richiamata la giurisprudenza di questa

Corte, ritiene che in caso di evento interruttivo riguardante un ente

pubblico costituito a mezzo di procuratore, il combinato disposto

degli artt. 300 e 305 del codice di procedura civile sia in contrasto

con l'art. 24 della Costituzione;

che, secondo lo stesso rimettente, infatti, la precitata

normativa non garantirebbe che l'ente pubblico che giuridicamente

succede a quello estinto sia o venga a conoscenza dell'evento

interruttivo e della necessità di procedere alla riassunzione del

processo, essendo la conoscibilità dell'evento suddetto rimessa solo

al difensore dell'ente estinto;

che, qualora, come nella specie, il successore sia un ente

pubblico e, quindi, di difficile individuazione, esso sarebbe

obbligato a "seguire iter e procedure legislativamente vincolanti",

che non gli consentirebbero "di utilizzare pienamente il termine dei

sei mesi" o che richiederebbero un tempo talvolta anche superiore a

detto termine, con conseguente disparità di trattamento rispetto

agli altri soggetti di diritto e violazione del diritto di difesa;

che, ad avviso del giudice a quo, sarebbe irrilevante la

circostanza che l'art. 300 del codice di procedura civile consenta al

procuratore della parte costituita di dilazionare il termine in cui

dichiarare l'evento interruttivo, trattandosi sempre di una condotta

riferibile al "procuratore di una parte terza rispetto a quella che

si deve costituire";

che, infine, la questione sarebbe rilevante per la

definizione del giudizio a quo in quanto, in mancanza della

declaratoria di incostituzionalità della norma censurata, il

rimettente dovrebbe dichiarare la estinzione del giudizio stesso;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che, in particolare, secondo la parte pubblica, l'esclusione

degli enti pubblici dal meccanismo estintivo per il caso di mancata

riassunzione nel termine perentorio di sei mesi dall'interruzione,

consentirebbe la riassunzione del processo sine die, con evidente

compromissione del principio di certezza delle situazioni giuridiche

inerenti al processo e determinerebbe un'inaccettabile

discriminazione in favore degli enti pubblici in violazione del

principio generale della soggezione, nei rapporti di carattere

privatistico, della pubblica amministrazione "ai medesimi oneri

gravanti sui privati";

Considerato che la questione investe, in riferimento all'art. 24

della Costituzione, il combinato disposto degli artt. 300 e 305 del

codice di procedura civile nella parte in cui prevede la estinzione

del processo in caso di mancata riassunzione nel termine di sei mesi

dal momento della dichiarazione di interruzione, anche nel caso in

cui la parte costituita, al venir meno della quale è connessa la

interruzione del processo, sia un ente pubblico;

che la violazione dell'art. 24 Cost. è affermata dal

rimettente in base alla considerazione che la parte onerata della

riassunzione potrebbe, senza sua colpa, ignorare sia la esistenza

dell'evento interruttivo sia la necessità di procedere alla

riassunzione dipendendo la conoscibilità dell'interruzione dal

procuratore della parte venuta meno o che abbia perso la capacità

processuale;

che, in tal modo, il rimettente omette di considerare che

nell'attuale sistema del processo civile la interruzione del processo

per morte o perdita di capacità processuale della parte costituita

non è frutto di un automatismo ma consegue esclusivamente ad

apposita dichiarazione fatta dal procuratore della parte stessa;

che l'esistenza a carico di tale procuratore dell'obbligo,

rilevante sia in sede civile che disciplinare, di informare

dell'evento interruttivo il successore della parte originaria al fine

di concordare con questo se e quando dichiarare in giudizio l'evento

stesso, vale a tutelare adeguatamente detta parte potenziale (cfr.

sentenza n. 136 del 1992 nonché ordinanza n. 151 del 2000);

che la tutela in tal modo assicurata dalla presenza del

procuratore costituito è identica sia per i soggetti privati che per

quelli pubblici, mentre eventuali difficoltà che gli uni e gli altri

possano incontrare nell'esercizio del diritto di difesa, in quanto

riferibili non alla norma impugnata ma alla sua concreta

applicazione, non valgono a configurare vizi di costituzionalità

della norma stessa (cfr. sentenza n. 309 del 1995, ordinanze n. 356

del 1999 e n. 434 del 1998);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudici

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 300 e

305 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento

all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Prato con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte