Sentenza n. 1023/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/11/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 646/1982
- art. 1legge 726/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge
13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di
prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27
dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n.57 e 31 maggio 1965,
n.575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della
mafia), come sostituito dalla legge 12 ottobre 1982, n.726
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6
settembre 1982, n.629, recante misure urgenti per il coordinamento
della lotta contro la delinquenza mafiosa), di conversione del
decreto legge 6 settembre 1982, n.629 (Misure urgenti per il
coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), promosso
con ordinanza emessa il 9 dicembre 1987 dal Pretore di Poggibonsi nel
procedimento penale a carico di Fioravanti Paolo ed altri, iscritta
al n. 65 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno
1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza 9 dicembre 1987, il Pretore di Poggibonsi sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 l. 13 settembre
1982 n. 646 (come sostituito dall'art. 1 della l. 12 ottobre 1982
n.726), con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.
Il giudice a quo è ben consapevole che questa Corte, con sent. 7
luglio 1987 n. 281, aveva già dichiarata non fondata questa stessa
questione, proposta da varie magistature di merito in riferimento
all'art. 3 Cost. Egli ritiene, tuttavia, di riproporla anche sotto il
profilo dell'art. 27, terzo comma, Cost., rilevando che,
nell'impugnata fattispecie, la pena da infliggere in concreto
verrebbe a dipendere esclusivamente dalla concreta gravità oggettiva
del fatto, e non anche dalle considerazioni concernenti la
personalità del reo. Essa svolgerebbe, perciò, un ruolo
diseducativo anziché - come dovrebbe per il disposto costituzionale
- risocializzante: e ciò sopratutto perché una pena così elevata,
in quanto commisurata al valore complessivo dell'appalto, impedisce
la concessione della sospensione condizionale e l'applicazione di
pene sostitutive.
E poiché tutto ciò sarebbe anche privo di razionalità, ne
resterebbe offeso, sotto questo profilo, anche il principio di cui
all'art.3 Cost.
2. - Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Generale dello
Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri,
che ha chiesto la declaratoria d'infondatezza della sollevata
questione, richiamando l'introduzione nell'ordinamento (l. 24
novembre 1981 n. 689) dell'art. 133- bis cod. pen., che consente al
giudice di ridurre la pena pecuniaria fino ad un terzo, se lo
consigliano le condizioni economiche del reo. Per il resto, si è
riferita alla citata sentenza di questa Corte che, in tema di
adeguamento della pena alla personalità del reo, ha anche indicato
la possibilità di calibrare la pena detentiva. Considerato in diritto
1. - Il ragionamento del giudice a quo è suggestivo ma non è
fondato. Affermare che la pena da irrogare in concreto, limitatamente
alle ipotesi di elevato valore dell'appalto, sarebbe diseducativa
perché tale da non consentire la concessione della sospensione
condizionale e l'applicazione di sanzioni sostituitive, e perciò
impeditiva della commisurazione in relazione anche alla personalità
del reo, significa in sostanza pur sempre criticare l'eccessività
della pena pecuniaria comminata in astratto dalla norma.
Infatti, se il giudice non riesce a rendere operativi quei
benefici non dipende dall'impossibilità di tenere conto della
personalità dell'autore del reato - come sostiene l'ordinanza -,
perché nulla impedisce al giudicante di apportare tutte quelle
diminuzioni che la legge consente, in relazione alle circostanze che
concernono la personalità, ivi compresa quella di cui all'art.133
bis ricordata dall'Avvocatura, che pure riguarda la persona del
colpevole. Vero è, invece, che alla concessione dei citati benefici
il giudice non può giungere nei casi in cui, a causa dell'elevato
valore dell'appalto, la pena pecuniaria si presenta di particolare
gravità, in quanto si tratta di pena proporzionale. Questa, però,
non è situazione eccezionale e particolare alla fattispecie
impugnata, ma è effetto conseguente ad ogni reato che il
legislatore, avendolo ritenuto di particolare gravità, abbia punito
con sanzioni elevate. Sono, infatti, numerose le fattispecie che,
contemplando conseguenze sanzionatorie elevate, non consentono né
l'applicazione di sanzioni sostituitive né la concessione della
sospensione condizionale della pena, senza che, perciò solo,
quest'ultima dimetta la funzione risocializzante.
È, quindi, in definitiva, pur sempre all'astratta misura della
pena che la doglianza s'appunta, e sempre limitatamente alle ipotesi
di elevato valore dell'appalto, dato che per i casi di scarsa entità
gli effetti auspicati dal Pretore potrebbero rendersi possibili.
Il legislatore, però, comminando, oltre a quella detentiva, anche
una pena pecuniaria proporzionale, ha inteso proprio colpire il grave
illecito nel suo contenuto patrimoniale, in quanto è proprio
l'intento economico alla base di quella pericolosissima
organizzazione criminale che alligna e s'infiltra attorno agli
appalti degli enti pubblici: innescando spesso anche una perniciosa
catena di delitti dei pubblici ufficiali (corruzioni, abusi, falsi
etc...) e di altri delitti della stessa organizzazione criminosa
(estorsioni, violenze, intimidazioni, delitti contro la vita o
l'incolumità personale).
Non è, quindi, per nulla irrazionale che il legislatore abbia
avuto particolare riguardo a questo profilo del reato, che è quello
fondamentale ai fini della tutela che, mediante la fattispecie,
intendeva apprestare.
2. - Tutto questo s'è voluto chiarire per non lasciare senza
risposta le preoccupazioni espresse dall'ordinanza.
Va ricordato, però, che, fino a questo momento, per consolidata
giurisprudenza di questa Corte i principi di cui al terzo comma
dell'art. 27 Cost. non riguardano il processo di cognizione e
l'applicazione della pena da parte del giudice del dibattimento. La
Corte ha sempre ritenuto che quei principi si riferiscano, invece,
all'esecuzione della pena, come sarebbe dimostrato dalla menzione del
"trattamento" che è espressione tecnica della materia penitenziaria.
Inoltre, poi, non può essere esaltata la funzione risocializzante
fino al punto da mortificare, e pressocché vanificare,
l'imprescindibile funzione afflittiva che l'istituto deve pur
conservare.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 21 della l. 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in
materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale), così
come sostituito dall'art. 1 della l. 12 ottobre 1982 n. 726
(Conversione in legge con modificazioni del d.l. 6 settembre 1982 n.
629, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro
la delinquenza mafiosa), sollevata dal Pretore di Poggibonsi con
ordinanza 9 settembre 1987 in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo
comma, Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 26 ottobre 1988.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1023 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte