Corte costituzionale

Ordinanza n. 1026/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/11/1988 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto

comma, ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure

privative e restrittive della libertà) come modificato dall'art. 21

della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge

sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà) promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 gennaio 1988 dall'Ufficio di

Sorveglianza presso il Tribunale di Roma nel procedimento di

sicurezza a carico di De Luca Felice, iscritta al n. 131 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 19 agosto 1987 dal Magistrato di

Sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza relativo a

Toniolo Mario, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, i magistrati di

sorveglianza di Roma e Brescia hanno sollevato, in riferimento

all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.

69, quarto comma, ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354

(Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure

privative e restrittive della libertà) così come modificato

dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla

legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà) nella parte in cui esclude che

si possa richiedere la revoca della dichiarazione di delinquenza

abituale, professionale o per tendenza ove non risulti pendente o in

corso una misura di sicurezza;

che, in entrambi i giudizi, è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che, per l'identità delle questioni, i giudizi

possono essere riuniti;

che identica questione di legittimità costituzionale è stata

dichiarata non fondata con sentenza interpretativa di rigetto n. 443

del 1988, la quale ha ritenuto che la disposizione impugnata,

interpretata nel senso che la dichiarazione di delinquenza abituale,

professionale o per tendenza possa essere revocata anche

indipendentemente dalla pendenza d'una misura di sicurezza, non

contrasta con l'art. 3 Cost.

che siffatta interpretazione è stata ribadita dalla Corte con

l'ordinanza n. 911 del 1988, che ha concluso per la manifesta

infondatezza di identiche questioni;

che nelle ordinanze di rimessione non sussistono profili o

motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati;

che, pertanto, la questione sollevata con le ordinanze in

epigrafe va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma,

ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà) così come modificato

dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla

legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà) sollevata, in riferimento

all'art. 3 Cost., dai magistrati di sorveglianza di Roma e Brescia

con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1026 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte