Sentenza n. 1029/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/11/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Valle d'Aosta 15 luglio 1980 riapprovata il 17 ottobre 1980 dal
Consiglio Regionale Valdostano, avente per oggetto: "Application des
compétences législatives primaires de la Région autonome Vallée
d'Aosta, sur la partie de son territoire incluse dans le Parc
National du Grand Paradis" promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei Ministri, notificato il 5 novembre 1980, depositato in
cancelleria il 15 successivo ed iscritto al n. 27 del registro
ricorsi 1980;
Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente,
e l'Avvocato Gustavo Romanelli per la Regione Valle d'Aosta;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In data 3 novembre 1980, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, ha promosso, con ricorso ritualmente notificato e depositato,
un giudizio di legittimità costituzionale contro la legge regionale
della Valle d'Aosta, approvata il 15 luglio 1980 e riapprovata, a
seguito del rinvio governativo, il 17 ottobre 1980, dal titolo
"Application des compétences législatives primaires de la Région
Autonome Vallée d'Aosta, sur la partie de son territoire incluse
dans le Parc National du Grand Paradis".
Secondo il ricorrente la legge impugnata non potrebbe esser
considerata esercizio della competenza legislativa esclusiva
attribuita alla Regione Valle d'Aosta dall'art. 2 Stat. V.A. in
materia di "agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna" (lett.
d), di "urbanistica, piani regolatori per zone di particolare
importanza turistica" (lett. g) e di "caccia e pesca" (lett. l). Da
tali materie, infatti, sarebbe esclusa la disciplina dei parchi
nazionali, dal momento che quest'ultima rappresenterebbe una materia
a sé stante, comportante la protezione di un patrimonio naturale in
maniera particolarmente rigida, la quale sarebbe riservata allo Stato
ai sensi dell'art. 4. lett, g , (rectius, lett. l) del d.P.R. 15
gennaio 1972, n. 11, esteso alla Regione Valle d'Aosta dalla legge 16
maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello Statuto di autonomia
della stessa Regione).
Si tratterebbe, sempre secondo il ricorrente, di una disciplina ad
hoc, la cui estraneità alle disposizioni dell'art. 2 St. V.A., prima
citate, risulterebbe confermata anche dall'art. 83 del d.P.R. n. 616
del 1977, che presupporrebbe la specialità della materia dei parchi
nazionali proprio con la previsione contenente un rinvio ad apposita
legge per la relativa disciplina.
Inoltre, aggiunge il ricorrente, tenendo presente che il Parco del
Gran Paradiso comprende territori di due regioni, l'ipotetico
riconoscimento alla Valle d'Aosta di una competenza legislativa in
materia di parchi nazionali contraddirebbe il principio di
unitarietà e di omogeneità del Parco - il quale precluderebbe la
possibilità di interventi limitati a singole parti o a singoli
settori dello stesso Parco - principio che è stato riconosciuto
dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 142 del 1972) ed è
stato espressamente posto a base del rifiuto da parte del legislatore
nazionale di inserire, in sede di approvazione delle norme di
attuazione dello Statuto valdostano, la competenza in contestazione
fra quelle regionali. Anche questo rifiuto risulterebbe confermato,
secondo il ricorrente, dalla ricordata scelta di rinviare la
disciplina del settore ad apposita legge statale (art. 83 del d.P.R.
n. 616 del 1977).
Sempre secondo il ricorrente, più particolari illegittimità si
riscontrerebbero negli artt. 3 e 6 della legge impugnata. L'art. 6
violerebbe tanto il menzionato principio di unitarietà del Parco con
le disposizioni che istituiscono il Consiglio del territorio del Gran
Paradiso, quanto l'art. 97 Cost. (principio di legalità della
pubblica amministrazione) con la previsione che le competenze del
predetto Consiglio siano determinate con un regolamento. L'art. 3,
invece, nell'attribuire la fauna vivente nel territorio del Parco
Nazionale del Gran Paradiso al patrimonio indisponibile dei comuni
situati nella Regione, si porrebbe in contrasto con i principi
dell'ordinamento giuridico italiano, come precisati dall'art. 1 della
legge 27 dicembre 1977, n. 968, per il quale la fauna costituisce
patrimonio indisponibile dello Stato.
2. - Costituitasi regolarmente in giudizio per difendere la
legittimità della legge impugnata, la Regione Valle d'Aosta
contesta, innanzitutto, l'esistenza di una riserva di competenza
statale concernente il Parco del Gran Paradiso.
Escluso che il fondamento di tale riserva possa riscontrarsi sia nel
r.d.l. 3 dicembre 1922, n. 1584 (il quale non prevederebbe un regime
delle attività amministrative tale da indurre a considerare il
territorio del Parco come scorporato dal restante territorio), sia
nello Statuto valdostano (che, anzi, affiderebbe alla Regione le
competenze su tutte le materie disciplinate dalla legge impugnata:
flora e fauna, caccia e pesca, tutela del paesaggio, urbanistica e
piani regolatori per zone di particolare importanza turistica), la
resistente osserva che è solo con l'art. 4, lett. h, del d.P.R. n.
11 del 1972 che si profila nell'ordinamento una riserva allo Stato
"degli interventi per la protezione della natura", facendo tuttavia
"salvi gli interventi regionali non contrastanti con quelli dello
Stato". Ma proprio la Corte costituzionale, con la sent. n. 72 del
1977 ha testualmente affermato che "la salvaguardia della fauna
rientra nella protezione della natura, intesa come sub-materia
compresa nella materia 'agricoltura e foreste', la quale, pur in
presenza della riserva allo Stato della protezione della natura,
assicura alle regioni lo svolgimento di una politica ecologica da
attuarsi con interventi legislativi settoriali e limitati entro il
territorio di ciascuna di esse.
Ad ogni modo, sempre secondo la resistente, l'art. 83 del d.P.R.
n. 616 del 177, oltre a chiarire che la materia dei parchi naturali
è trasferita alle regioni (primo comma), prevede, al comma
successivo, che, per quanto riguarda i parchi nazionali, i rapporti
fra lo Stato e le regioni saranno disciplinati con legge statale da
emanarsi entro il 31 dicembre 1979. Sicché, scaduto tale termine, si
dovrebbe supporre che, anche per questi parchi, si riespanda il
principio stabilito nel primo comma dell'art. 83, salvo specifiche
deroghe disposte di volta in volta con legge statale. Ad avviso della
resistente, mentre tali deroghe sarebbero previste per altri parchi,
non lo sarebbero affatto per quello del Gran Paradiso. Né, sempre
secondo la resistente, potrebbero invocarsi i lavori preparatori
relativi alle norme di attuazione, poiché il mancato inserimento fra
le attribuzioni regionali della competenza in contestazione, lungi
dal presupporre una riserva statale sulla materia, sarebbe da
imputare semplicemente all'intenzione di non anticipare, con norme
speciali concernenti il Parco del Gran Paradiso, la disciplina
generale sui parchi nazionali, cui rinvia l'art. 83 del d.P.R. n. 616
del 1977.
Per quanto riguarda le censure più particolari, la Regione
osserva che l'istituito Consiglio del territorio del Gran Paradiso
non avrebbe affatto il compito di gestire l'Ente Parco, ma soltanto
quello di rilasciare il permesso speciale per l'attività costruttiva
previsto dall'art. 5, secondo comma, della legge impugnata. Né si
potrebbe dire, sempre ad avviso della resistente, che l'art. 6 viola
il principio della riserva (relativa) di legge stabilito dall'art. 97
Cost., sia perché le funzioni del predetto Consiglio sono già
fissate dalla legge impugnata, sia perché quel principio non è
stato recepito dallo Statuto di autonomia, di modo che il suo
rispetto potrebbe invocarsi soltanto come principio generale
dell'ordinamento statale. Del resto, l'art. 97 Cost. sarebbe,
comunque, rispettato, in quanto il principo di legalità si
riferirebbe soltanto a uffici con competenze esterne, ma non a
uffici, come quello in questione, svolgenti attività interne
all'apparato amministrativo.
Anche la censura relativa all'art. 3 sarebbe, per la Regione Valle
d'Aosta, del tutto infondata, in quanto l'art. 1 della legge quadro
sulla caccia contiene, certo, un principio generale che rende la
fauna patrimonio indisponibile, ma in tale principio non si potrebbe
far rientrare anche la relativa appartenenza allo Stato o ad altro
ente pubblico territoriale, dal momento che l'art. 826 c.c., dopo
aver riservato allo Stato taluni beni, individuerebbe altri beni, fra
i quali potrebbe rientrare anche la fauna vivente, che sono
attribuiti allo Stato o, rispettivamente, alle province e ai comuni
"secondo la loro appartenenza".
Per tali motivi, conclude la Regione, la legge impugnata non
sembrerebbe contrastante con le disposizioni costituzionali invocate
dal ricorrente, trattandosi di una legge diretta, non già ad
interferire con quella statale istitutiva del Parco Nazionale del
Gran Paradiso, che definisce la disciplina fondamentale dell'azione
amministrativa di salvaguardia, ma ad integrarla in relazione ad
aspetti, tutto sommato, secondari. Considerato in diritto
1. - Oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale
è, innanzitutto, l'intera legge della Regione Valle d'Aosta
intitolata "Application des compétences législatives primaires de
la Région autonome Vallée d'Aosta, sur la partie de son territoire
incluse dans le Parc National du Grand Paradis", riapprovata dal
Consiglio regionale valdostano il 17 ottobre 1980. Tale legge viene
impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri sul presupposto
che la disciplina in essa contenuta concernerebbe una materia, quella
dei parchi nazionali, che non sarebbe ricompresa fra quelle
attribuite dall'art. 2 St. V.A. alla competenza legislativa primaria
della Regione. A giudizio del ricorrente, l'art. 4 lett. g (rectius:
lett. s) del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - il quale sarebbe stato
esteso alla Regione Valle d'Aosta dalle norme di attuazione dello
Statuto contenute nella legge 16 maggio 1978, n. 196 - configurerebbe
i parchi nazionali come materia a sé stante, riservandone la
disciplina allo Stato. Tale configurazione, sempre a giudizio del
ricorrente, risulterebbe confermata dall'art. 83, comma secondo, del
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il quale, rinviando ad un'apposita
legge statale per la relativa disciplina, supporrebbe la medesima
ripartizione di competenze.
In via subordinata, lo stesso ricorrente prospetta un secondo
motivo d'illegittimità ove si assumesse, come fa la legge impugnata
sin dal suo titolo, che nella materia dei parchi nazionali la Regione
Valle d'Aosta possa esercitare competenze legislative primarie, in
quanto la legge impugnata, essendo necessariamente limitata alla
parte del Parco del Gran Paradiso ricompresa nel territorio
valdostano, violerebbe il principio generale di unitarietà della
disciplina dei parchi nazionali, già riconosciuto da questa Corte
con la decisione n. 142 del 1972 e attualmente fissato dall'art. 83,
secondo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977.
2. - Anche se per ragioni diverse da quelle prospettate dal
Governo, il ricorso principale va accolto.
In sei dei suoi nove articoli, e cioè negli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e
7, la legge impugnata contiene norme dirette a disciplinare, per la
parte afferente al territorio valdostano, aspetti relativi ad
attività e potestà attinenti al Parco nazionale del Gran Paradiso.
Più precisamente, tali articoli contengono: a) la previsione,
l'istituzione e la composizione del "Consiglio del territorio del
Gran Paradiso", avente il compito di rilasciare il permesso speciale
occorrente per l'edificazione di costruzioni private e pubbliche
insistenti sul territorio del Parco (permesso che, per l'intera area
protetta, è previsto dall'art. 10 del decreto-legge istitutivo del
Parco), nonché di esercitare le altre funzioni indicate da un futuro
regolamento del Consiglio regionale (artt. 5, 6 e 7); b) la
determinazione, seppure ai soli fini dell'applicazione delle norme
ivi previste, dei confini dell'area del Parco compresa nel territorio
della regione sulla base di una cartina annessa alla legge impugnata
(art. 2); c) la riformulazione del divieto di caccia e pesca e del
relativo regime sanzionatorio, con l'inserimento di alcune modifiche
sostanziali rispetto alle norme poste dal decreto istitutivo del
Parco del Gran Paradiso (artt. 8 e 12 del R.D. 3 dicembre 1922 n.
1584, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473), norme che sono
variamente dichiarate dalla legge impugnata non più applicabili alla
parte del territorio regionale compresa nel perimetro del Parco (art.
3, commi 2, 3 e 4; art. 4); d) l'attribuzione della fauna vivente nel
territorio ora menzionato al patrimonio indisponibile dei comuni
valdostani (art. 3, primo comma).
A questa Corte si pone, pertanto, il problema di valutare se la
Regione Valle d'Aosta, nel disciplinare nel modo ricordato attività
e potestà attinenti al Parco nazionale del Gran Paradiso per la
parte che si riferisce al proprio territorio, abbia esercitato, o
meno, competenze legislative ad essa spettanti. E a tal fine, poiché
nella materia in contestazione i soggetti in causa prospettano una
diversa ricostruzione del diritto vigente, appare necessario
stabilire previamente quale sia, allo stato attuale della
legislazione, la ripartizione fra Stato e regioni delle competenze
legislative relative ai parchi nazionali.
3. - Contrariamente a quanto mostra di ritenere il Governo nel suo
ricorso, l'evoluzione della legislazione relativa alla ripartizione
delle competenze fra Stato e regioni in ordine ai parchi naturali non
può certo dirsi caratterizzata, sotto il profilo del regime delle
attribuzioni, da una sostanziale continuità e, men che meno, da una
perfetta identità. Ad esser più precisi, anzi, l'art. 4 del d.P.R.
15 gennaio 1972, n. 11 - che il ricorrente, in nome di una presunta
similitudine o coerenza con il vigente art. 83 del d.P.R. n. 616 del
1977, pretende erroneamente di porre a base della sua domanda -
prevedeva una disciplina che, sotto il profilo del regime delle
attribuzioni, era contraria a quella attualmente in vigore,
contenuta, per l'appunto, nell'art. 83.
3.1. - Nel trasferire alle regioni ordinarie le sub-materie
ricomprese nell'agricoltura e nella caccia e pesca, il d.P.R. n. 11
del 1972 aveva ritenuto che sia la "protezione della natura" (art. 4,
lett. h), sia i "parchi nazionali" (art. 4, lett. s), dovessero
rimanere estranei a quel trasferimento, in quanto considerati allora
come materie la cui disciplina comportava ponderazioni di interessi
di più ampia portata o, comunque, di diversa natura rispetto a
quelle inerenti alla disciplina dell'agricoltura e della caccia e
pesca, così come a quella dell'urbanistica, delle cave e torbiere,
della viabilità, dei lavori pubblici e, persino, delle bellezze
naturali e della tutela (estetico-culturale) del paesaggio. Sulla
base di tali considerazioni, l'art. 4, lett. h, del d.P.R. n. 11 del
1972 manteneva ferma la riserva allo Stato degli "interventi per la
protezione della natura", salvi quelli regionali che non si fossero
posti in contrasto con la disciplina statale, e faceva coerentemente
seguire a tale scelta di principio la totale riserva allo Stato dei
"parchi nazionali" (lett. s dello stesso art. 4).
Nel giudicare non contraria a Costituzione tale ripartizione di
competenze, che lasciava alle regioni soltanto un potere di
intervento conforme e residuale vòlto all'attuazione o
all'integrazione degli interventi statali, questa Corte ha più volte
sottolineato la specificità della "protezione della natura" (e con
essa quella dei parchi naturali) rispetto alle materie di competenza
regionale con essa interferenti (come l'agricoltura, l'urbanistica,
etc.), enfatizzando, insieme alla complessità degli interessi e dei
valori coinvolti nella stessa (ecologici, estetico-culturali,
scientifici), l'esigenza di una loro considerazione unitaria, la
quale postulava una programmazione nazionale o, comunque,
sovraregionale dei relativi interventi (cfr. spec. sent. n. 142 del
1972, anche in confronto con la n. 141 dello stesso anno, nonché
sentt.
nn. 203 del 1974, 175 del 1976 e 72 del 1977). Sulla base
dell'interesse unitario così individuato, la stessa Corte, mentre ha
giustificato la riserva delle corrispondenti funzioni allo Stato, ha
posto in luce gli inevitabili intrecci intercorrenti fra l'esercizio
delle competenze statali in ordine alla "protezione della natura" (e
ai parchi nazionali) e quello relativo alle competenze regionali
attinenti ai vari settori interferenti con quella materia
(agricoltura, urbanistica, etc), esigendo sin d'allora adeguate forme
di coordinamento, di collaborazione e d'intesa fra lo Stato e le
regioni nell'esercizio dei rispettivi poteri (cfr. spec. sent. n. 175
del 1976).
3.2.- Pur partendo dalla stessa esigenza di stabilire nel settore
della difesa della natura un bilanciamento e un contemperamento fra
le istanze statali di programmazione e di coordinamento e le istanze
regionali di governo locale dell'ambiente naturale (v. sent. n. 223
del 1984 di questa Corte), il d.P.R. n. 616 del 1977, avendo posto a
base della ripartizione delle competenze fra Stato e regioni il
criterio dei "settori organici di materie" nella sua accezione più
sviluppata, ha modificato radicalmente il regime delle attribuzioni
relativo alla materia qui in considerazione.
Per un verso, infatti, gli artt. 66 e 83 del decreto n. 616, nel
configurare la "protezione della natura" come materia organicamente
connessa sia all'agricoltura che all'urbanistica, hanno provveduto ad
eliminare la riserva allo Stato della stessa materia e a trasferire
quest'ultima (e, con essa, i parchi e le riserve naturali) alle
competenze regionali (v. spec. sentt. nn. 223 del 1984 e 183 del
1987). Per altro verso, l'art. 83, secondo comma, dello stesso
decreto, nell'evidenziare la soppressione della riserva statale anche
in relazione ai parchi nazionali, ha stabilito che a proposito di
tali istituzioni dovesse intervenire, entro il 31 dicembre 1979, una
legge nazionale diretta a porre la relativa disciplina generale e a
provvedere alla specifica ripartizione dei compiti fra lo Stato, le
regioni e le comunità montane, tenendo presente, in ogni caso, il
principio di unitarietà della disciplina dei parchi e delle riserve.
Più in particolare, da una parte, lo spostamento della materia
"protezione della natura" dalla competenza statale a quella regionale
e la configurazione dei parchi, non già come materia a sé stante,
ma come istituzioni giuridiche tipizzate e preordinate alla stessa
"protezione della natura" (v. sent. n. 223 del 1984), hanno indotto
il legislatore del 1977 a comprendere fra gli oggetti della relativa
competenza regionale anche i parchi nazionali, tanto se già
esistenti (poiché a questi si riferisce espressamente l'art. 83,
cpv.), quanto se di futura istituzione (poiché non si può supporre
una diversità di regime per parchi o riserve che, pur se formati in
tempi diversi, sono comunque sorretti da un medesimo interesse e da
identiche finalità). D'altra parte, l'esigenza di una disciplina
unitaria delle medesime istituzioni, già messa in luce da questa
Corte in precedenti sentenze, ha portato lo stesso legislatore a
prevedere espressamente una legge-quadro sulle riserve e sui parchi
nazionali e, più in generale, a prefigurare su tutta la materia una
funzione statale di indirizzo e coordinamento particolarmente
efficace.
3.3. - L'evoluzione legislativa relativa all'attuazione della
Costituzione sul riparto delle competenze fra Stato e regioni in
ordine ai parchi nazionali dimostra chiaramente l'erroneità della
pretesa governativa di considerare gli stessi parchi come una materia
a sé stante, tuttora integralmente riservata allo Stato in forza
dell'art. 4, lett. s, del d.P.R. n. 11 del 1972. Quest'ultima
disposizione, infatti, risulta abrogata e sostituita con efficacia
precettiva dagli artt. 66 e 83 del d.P.R. n. 616 del 1977, che hanno
provveduto a sopprimere la predetta riserva statale, trasferendo alle
regioni le competenze relative alla materia della "protezione della
natura", nella quale, come questa Corte ha avuto modo di precisare
(v. sent. 223 del 1984), vanno ricompresi anche i parchi e le
riserve naturali, tanto se già esistenti quanto se di futura
istituzione.
Né si può sostenere in senso contrario, come lo stesso
ricorrente sembra supporre, che la previsione da parte dell'art. 83,
secondo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, di una legge speciale
(peraltro non ancora adottata) a proposito dei parchi nazionali
esistenti possa indurre a considerare questi ultimi come materia a
sé stante, tuttora riservata alla competenza statale proprio in
virtù di quel rinvio a una "legge della Repubblica".
In realtà la suddetta previsione va, innanzitutto, raccordata
logicamente con il primo comma dello stesso art. 83, che, nel
definire le materie trasferite alle regioni nel campo degli
"interventi a protezione della natura", fa espresso riferimento a
tutti i parchi e le riserve naturali senza distinzioni di sorta. La
stessa previsione, inoltre, mostra senza alcun dubbio di alludere a
una legge-quadro dello Stato, diretta, com'è espressamente detto, a
porre i principi fondamentali in relazione alla disciplina dei parchi
nazionali esistenti e a provvedere, conseguentemente, alla specifica
determinazione delle competenze spettanti in materia allo Stato, alle
regioni e agli enti locali sub-regionali. Ed è chiaro che, nello
stabilire una disposizione del genere, l'art. 83, secondo comma,
suppone evidentemente che la materia considerata sia affidata alla
competenza concorrente delle regioni, per essere disciplinata nei
suoi profili più particolari da queste ultime, seppure, com'è
richiesto dallo stesso art. 83, entro la cornice delle norme
generali, degli indirizzi e dei criteri posti dalla predetta
legge-quadro.
D'altra parte, con pari vigore va pure respinta l'opposta pretesa
formulata negli atti difensivi dalla Regione resistente, secondo la
quale, nella perdurante assenza della ricordata legge-quadro ben
oltre il termine previsto per la sua adozione, si dovrebbe ritenere
che si sia prodotto un azzeramento della pur riconosciuta titolarità
dello Stato in relazione al potere di stabilire una disciplina
generale sui parchi nazionali esistenti, con la conseguenza di una
piena espansione della competenza regionale, quale risulta stabilita
in via ordinaria dal primo comma dell'art. 83.
Tale prospettazione non può essere accolta, poiché l'art. 83 del
d.P.R. n. 616 del 1977, come non subordina a una legge futura il
trasferimento alle regioni della materia della "protezione della
natura" (compresi i parchi nazionali esistenti), così non comporta
in alcun modo che il mancato esercizio da parte dello Stato, entro il
termine prefissato, del potere di porre con legge le norme di
principio, gli indirizzi e le misure di coordinamento sui parchi
nazionali già esistenti possa implicare una perdita della
titolarità del medesimo potere o una decadenza dallo stesso. A ciò
conduce l'impossibilità di considerare il termine fissato nell'art.
83, comma secondo, come perentorio sia in ragione del fatto che la
sua inottemperanza non è seguita da alcuna sanzione, sia in
considerazione della natura del potere statale ivi previsto, che, fra
l'altro, non può certo esser definito come eccezionale o derogatorio
rispetto all'ordine normale delle competenze.
3.4. - Le considerazioni sin qui svolte conducono alla conclusione
che il grave ritardo nell'emanazione della legge-quadro sui parchi
nazionali, più volte deprecato da questa Corte anche con specifico
riferimento al Parco del Gran Paradiso (v. sentt. nn. 223 del 1984,
344 del 1987), non può impedire di verificare se i particolari
poteri esercitati dalla Regione Valle d'Aosta con la legge impugnata
rientrino o no nell'ambito delle competenze che l'art. 83 del d.P.R.
n. 616 del 1977 ha inteso devolvere alle regioni in relazione ai
parchi nazionali.
Del resto, in tal senso è il costante orientamento di questa
Corte, che in più occasioni si è pronunziata, alla luce del
predetto art. 83, sulla spettanza allo Stato o alle regioni di vari
poteri attinenti ai parchi o alle riserve nazionali, come quelli
relativi all'istituzione delle zone protette o all'individuazione
delle aree da disciplinare come parchi e alle relative misure di
salvaguardia delle medesime aree o, ancora, al ripristino dei confini
del parco stesso (cfr. sentt. nn. 123 del 1980, 223 del 1984, 344 e
617 del 1987). E ciò è avvenuto anche in riferimento a regioni a
statuto speciale, poiché, come già precisato da questa Corte (sent.
n. 223 del 1984), l'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977 trova
applicazione anche per le regioni ad autonomia differenziata, essendo
inaccettabile che tali regioni, allorché manchino apposite norme di
attuazione sui parchi naturali e, nel medesimo tempo, non vi ostino
precise norme o ragioni in senso contrario, com'è nel caso della
Valle d'Aosta, restino prive di attribuzioni riconosciute alle
regioni a statuto ordinario.
A smentire tale conclusione non vale sostenere, come fa il
ricorrente, né che l'art. 83 sarebbe inapplicabile, in quanto l'art.
4 del d.P.R. n. 11 del 1972 è stato esteso alla Valle d'Aosta con
una legge dello Stato successiva al d.P.R. n. 616 del 1977, vale a
dire con le norme di attuazione contenute nella legge 16 maggio 1978,
n. 196, né che il principio di unitarietà dei parchi nazionali,
sancito nello stesso art. 83, comma secondo, vieterebbe comunque alle
regioni di adottare qualsiasi legge incidente sulla disciplina dei
parchi medesimi, negando, quindi, in radice la possibilità di
esercizio di qualsiasi attribuzione da parte delle regioni nella
predetta materia prima che sia stata posta in essere la
normativa-quadro statale.
Per quanto riguarda il primo profilo, il generale e generico rinvio
al d.P.R. n. 11 del 1972 contenuto nelle norme di attuazione appena
ricordate deve ovviamente intendersi come diretto a estendere alla
Valle d'Aosta tutte le disposizioni previste nel citato decreto
allora in vigore, visto che lo scopo della legge è quello di
conferire anche a tale regione a statuto speciale le attribuzioni
più ampie allora effettivamente godute dalle regioni comuni in base
a quel decreto. Ma, poiché, come s'è detto, l'art. 4, lett. h ed s,
del d.P.R. n. 11 del 1972 doveva considerarsi già abrogato alla data
di adozione della legge n. 196 del 1978, il rinvio al d.P.R. n. 11
del 1972 contenuto in quest'ultima legge (art. 1) non può avere
minimamente il significato di far rivivere quelle disposizioni per la
sola Regione Valle d'Aosta.
Del pari inconferente appare il richiamo operato dal ricorrente al
principio di unitarietà dei parchi nazionali, al fine di desumere,
da quel principio e dalla comune esigenza che la disciplina dei
parchi medesimi non si basi su visioni particolaristiche locali, una
preclusione assoluta, per le regioni il cui territorio sia ricompreso
nell'area del parco (tanto più nei casi, come quello di specie, in
cui il parco insiste sul territorio di più regioni), di disciplinare
unilateralmente attività incidenti sulla struttura e/o sul
funzionamento del parco medesimo. Il principio di unitarietà,
infatti, lungi dal comportare un divieto così drastico, che, tra
l'altro, avrebbe l'effetto di paralizzare molteplici competenze
regionali (urbanistica, agricoltura, etc.) il cui esercizio
interferisce indubbiamente con il funzionamento del parco, non
esclude che le regioni possano adottare, beninteso nel rispetto dei
principi vigenti, proprie leggi relative a singole parti o a singoli
settori del parco, pur se indiscutibilmente vieta loro di porre una
disciplina coinvolgente interessi o istanze riguardanti il parco
nazionale nella sua unitarietà o, più semplicemente, una disciplina
che abbia l'effetto pratico di pregiudicare l'unitarietà di
struttura o di gestione del parco stessa.
4. - In definitiva, anche se la concreta attuazione del
bilanciamento di interessi posto dall'art. 83 del d.P.R. n. 616 del
1977 spetta essenzialmente al legislatore nazionale (al quale si deve
indubbiamente riconoscere un'ampia discrezionalità nel delineare,
nella futura legge-quadro sulle riserve e sui parchi nazionali, il
particolare riparto di competenze fra Stato e regioni), appare
evidente che tanto i principi espressi dal citato art. 83, quanto il
fatto che la giurisprudenza di questa Corte ha già sufficientemente
chiarito alcuni punti-chiave del riparto fra Stato e regioni delle
competenze relative ai parchi nazionali, rendono possibile
individuare fin da ora sia il nucleo minimo dei poteri spettanti allo
Stato, sia lo spazio incomprimibile delle competenze regionali.
Su tali basi, appare chiaro che nell'ordine di attribuzioni
delineato dall'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977 le competenze
afferenti alla protezione della natura mediante l'istituzione "parco
nazionale" si collocano su tre distinti livelli.
4.1. - Benché, come precedentemente dimostrato, l'art. 83 abbia
trasferito alle regioni la materia "protezione della natura", e con
essa anche i parchi nazionali, quali istituzioni finalizzate alla
difesa dell'ambiente naturale, l'importanza dell'interesse che la
comunità generale annette alla loro tutela è positivamente
considerato così rilevante da aver indotto il legislatore del 1977 a
prefigurare un riparto di competenze tale da assicurare allo Stato
poteri idonei a garantire l'unitarietà di struttura e di
funzionamento dei parchi nazionali.
Questa esigenza ha un duplice e puntuale riscontro nel medesimo
art. 83, sia là dove la futura legge-quadro, destinata a porre la
disciplina generale sui parchi e a specificare il relativo riparto di
competenze fra Stato, regioni e comunità montane, è vincolata a
mantener ferma l'unitarietà dei parchi e delle riserve nazionali
esistenti (comma secondo), sia là dove si riconosce allo Stato
stesso il potere di individuare le aree da destinare a parchi
localizzati sul territorio di più regioni (comma quarto) e, a
fortiori, a parchi d'interesse nazionale (essendo l'interesse che
sorregge i primi un minus rispetto a quello proprio dei secondi). Con
tale disciplina si mostra chiaramente di voler attribuire allo Stato
un ampio potere programmatorio, comprensivo tanto della posizione di
direttive in ordine alla struttura e al funzionamento dei parchi,
quanto della localizzazione e del dimensionamento dei parchi stessi
nel territorio nazionale.
4.2. - A un livello intermedio fra le attribuzioni dello Stato e
quelle delle regioni si collocano le competenze dell'ente-parco. Nel
richiamarsi espressamente a tale figura giuridica, l'art. 83 ha
chiaramente inteso inserire nel sistema dei poteri vòlto alla
protezione della natura il parco come istituzione tipica preordinata
alla difesa di uno o più eco-sistemi, avente già nel diritto
positivo preesistente una caratterizzazione sua propria sia sotto il
profilo organizzativo sia sotto quello delle funzioni.
In particolare, il parco è un'istituzione vo'lta ad assicurare un
regime speciale dei beni immobili e delle attività sociali
insistenti nell'area protetta, dotata, a tal fine, tanto di poteri
amministrativi (di divieto, di autorizzazione, etc.) diretti a
impedire o a prevenire che la cura di ogni altro interesse pubblico
(in materia di urbanistica, agricoltura, turismo, etc.) si svolga in
contrasto o comunque in modo incompatibile con le finalità di
conservazione e di valorizzazione dell'ambiente proprie del parco,
quanto di poteri pianificatori diretti a favorire lo sviluppo
dell'area protetta nella sua evoluzione storico-naturale e in
raccordo con il divenire del territorio circostante. Sotto
quest'ultimo profilo, il raccordo dovrà realizzarsi attraverso forme
di cooperazione adeguate, attinenti sia alla composizione degli
organi del parco, sia al coordinamento dell'esercizio delle
competenze di questi ultimi con quelle degli organi regionali.
Allorché il parco sia d'interesse nazionale, questo complesso di
poteri, beninteso nel suo contenuto minimo o nella sua
struttura-tipo, non può esser determinato che da una legge statale o
sulla base di essa.
4.3. - A un livello ulteriore si collocano, poi, le competenze nel
cui svolgimento consta l'effettiva disciplina delle attività e dei
beni che insistono nell'area protetta, quali le molteplici forme di
difesa ambientale, la determinazione di un certo assetto urbanistico,
la fissazione di un certo regime per le attività agricole, la
definizione di una certa politica per il turismo, e così via. Si
tratta di competenze che, per lo più, sono attribuite alle regioni e
che, nel caso della Valle d'Aosta, sono in gran parte assegnate alla
sua competenza legislativa primaria in base all'art. 2 dello Statuto
di autonomia. A questa, infatti, sono affidate sia l'urbanistica,
l'agricoltura e foreste, la caccia e la pesca, il turismo, i lavori
pubblici e l'artigianato, sia, soprattutto, la "tutela del
paesaggio", la quale appare contrassegnata da una strettissima
contiguità con la "protezione della natura", in quanto
caratterizzata da interessi estetico-culturali (v. sentt. nn. 239 del
1982, 359 del 1985, 151 del 1986) che, ancorché presenti nella
materia disciplinata dall'art. 83, sono in quest'ultimo caso trascesi
in una visione più ampia, basata primariamente sugli interessi
ecologici e, quindi, sulla difesa dell'ambiente come bene unitario,
pur se composto da molteplici aspetti rilevanti per la vita naturale
e umana (v. in tal senso sent. n. 617 del 1987).
In altre parole, al livello della gestione diretta delle attività
rilevanti per la protezione della natura e dell'ambiente attuata
mediante un parco nazionale, la regione vanta una competenza ad hoc
di tipo concorrente (v. spec. sentt. nn. 223 del 1984, 183 del
1987), che si affianca a numerose altre competenze su materie
confinanti (urbanistica, agricoltura, etc.), esercitate, nel caso
della Valle d'Aosta, sulla base di una potestà di tipo esclusivo.
Tuttavia, poiché tali competenze convivono e interferiscono con
interessi nazionali di cui è portatore lo Stato, e poiché lo stesso
art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977 prevede espressamente il
particolare vincolo dell'unitarietà di struttura e di funzionamento
dei parchi, giustificando così una particolare funzione
dell'ente-parco nell'assicurare la compatibilità delle competenze
regionali con le finalità istituzionali del parco, non si può
prescindere in materia dall'esigenza, più volte sottolineata da
questa Corte, (v. sentt. nn. 219 del 1984, 344 del 1987), secondo la
quale il riparto delle rispettive competenze e i rapporti fra Stato e
regioni nell'esercizio delle stesse devono essere ispirati a un
"modello di cooperazione e integrazione nel segno dei grandi
interessi unitari della Nazione".
Ciò non esclude, ovviamente, che questa Corte debba verificare di
volta in volta se i poteri attribuiti allo Stato siano giustificati
da reali esigenze connesse al soddisfacimento di interessi nazionali
(v. sentt. nn. 223 del 1984, 49 del 1987, 177 del 1988) e
all'unitarietà del parco, di modo che dalla disciplina statale e dai
poteri attribuiti all'ente-parco non derivino vincoli o
condizionamenti tali da produrre un pratico svuotamento delle varie
competenze che le regioni possiedono in materia. E, allo stesso modo,
questa Corte non può esimersi dal controllare se gli elastici
confini che caratterizzano la "protezione della natura" non
costituiscano un pretesto per dare a questa materia un significato
troppo estensivo, tale da stravolgere il significato degli interessi
sottesi alle altre competenze con quelle interferenti (urbanistica,
agricoltura, etc.) o - nel caso che queste ultime siano attribuite a
potestà regionali di tipo esclusivo, come nella specie - tale da
produrre un loro surrettizio appiattimento su standard propri delle
potestà concorrenti.
5. - Sulla distinzione e sulla dialettica dei tre menzionati
livelli di competenze - che, in ogni caso, come si è prima
ricordato, vanno esercitati sulla base dell'idea di cooperazione che
sorregge il sistema - poggia il delicato equilibrio di poteri che, in
attuazione della Costituzione, il legislatore del 1977 ha inteso
porre in materia di protezione della natura mediante parchi
nazionali. Ma proprio questo equilibrio è direttamente contraddetto
da due gruppi di norme contenuti nella legge impugnata: a) quello
relativo alla previsione, istituzione e composizione del "Consiglio
del territorio del Gran Paradiso", nonché alla dotazione dei
relativi poteri (artt. 5, 6 e 7); b) quello relativo alla
determinazione dei confini del Parco, se pure ai soli fini
dell'applicazione della legge stessa (art. 2).
La previsione da parte della Regione di un organo, come il
"Consiglio del territorio del Gran Paradiso", che ha come unico
potere espressamente attribuito dalla legge impugnata quello di
rilasciare il permesso speciale di edificazione spettante
all'autorità investita dei poteri di salvaguardia delle finalità
proprie del parco nazionale, si pone in contrasto con i principi
sopra menzionati sotto un duplice profilo.
Innanzitutto, in base all'ordine delle competenze stabilito
dall'art. 83 e al principio di unitarietà che deve presiedere alla
disciplina dei parchi nazionali, spetta unicamente alla legge statale
stabilire la struttura-tipo dell'organizzazione preposta alla tutela
del parco e i principali poteri spettanti agli organi previsti,
compresi i tipi di vincoli adottabili per la salvaguardia delle
finalità del parco e le eventuali ipotesi di indennizzo o di
contribuzione da corrispondere ai soggetti sottoposti ai vincoli
stessi. Ebbene, l'attuale legislazione nazionale operante nei
confronti del Parco del Gran Paradiso, anche se non è riconducibile
alla normativa-quadro prevista dall'art. 83, vincola, per i punti
appena detti, il legislatore regionale, il quale, nella specie, non
può dunque prevedere un organo regionale che si sovrappone, se pure
parzialmente, all'ente-parco previsto dalla legge nazionale.
In secondo luogo, l'attribuzione di un potere come quello di
rilasciare il ricordato permesso di edificazione (art. 5 della legge
impugnata) non può avvenire a favore di un'istituzione, qual'è il
"Consiglio del territorio del Gran Paradiso", che, comunque la si
voglia definire giuridicamente, è senz'alcun dubbio emanazione della
sola Regione Valle d'Aosta e della sua realtà politico-istituzionale
(v. spec. art. 6 della legge impugnata): per sua natura, infatti, un
potere del genere dev'essere espressivo di un'istanza dialetticamente
contrapposta a quelle che la regione vanta nelle materie di propria
competenza (urbanistica, tutela del paesaggio, etc.), in quanto
diretto alla tutela degli interessi unitari che devono esser curati
in concreto dall'istituzione "parco nazionale". Sotto tale aspetto,
dunque, l'articolo impugnato si pone in contrasto con il principio di
unitarietà dei parchi, poiché anche se non si può negare alla
Regione il potere di stabilire sulla parte del parco insistente sul
proprio territorio un organo di coordinamento delle istanze regionali
con quelle sub-regionali (comuni, comunità montane) in relazione
alla gestione (regionale) del parco stesso, va comunque escluso, come
si è prima precisato (v. punti 4.1 e 4.2 della parte in diritto),
che si possano conferire ad esso poteri espressivi degli interessi
unitari del parco.
Per ragioni analoghe va considerato illegittimo anche l'art. 2
della legge impugnata, che, nel definire l'ambito territoriale di
applicazione della stessa legge, rinvia, per la precisa definizione
del perimetro del parco che insiste nel territorio della regione, a
una cartina allegata alla deliberazione legislativa impugnata. A
parte che ci si troverebbe di fronte ad una questione già risolta da
questa Corte (sent. n. 344 del 1987), sta di fatto che, come
affermato nella decisione appena ricordata, il potere di definire i
confini del Parco del Gran Paradiso, essendo uno degli aspetti
essenziali attinenti all'istituzione di un parco nazionale, non può
non spettare allo Stato, se pure nell'ambito delle procedure
cooperative prima ricordate, dal momento che è nella determinazione
dei confini che assume definitivamente rilevanza l'interesse
nazionale che ha precedentemente portato lo stesso Stato a
individuare l'area protetta, a norma dell'art. 83 del d.P.R. n. 616
del 1977.
6. - Il ricorso va accolto anche in relazione all'art. 3, commi 2,
3 e 4 e all'art. 4 della legge impugnata, che riformulano il divieto
di caccia e di pesca contenuto nella legislazione statale,
manipolandone, nel caso della caccia, sia la configurazione del reato
che il regime delle sanzioni, e, nel caso della pesca, la consistenza
del divieto.
Più precisamente, l'art. 3, nel rendere inapplicabili alla parte
del Parco del Gran Paradiso compresa nel territorio della Regione
l'art. 8 e l'art. 12 del decreto-legge istitutivo del parco, per
quanto si riferiscono alla caccia (comma terzo), provvede nello
stesso tempo a riformulare il divieto di caccia (comma secondo) e a
modificarne le relative sanzioni, sostituendo al complesso di multe,
previsto nell'art. 12 del decreto istitutivo, la sola applicazione
degli artt. 624 e segg. c.p., relativi al reato di furto (comma
quarto). L'art. 4, poi, nel rendere inapplicabile alla porzione del
Parco del Gran Paradiso insistente nel territorio valdostano l'art. 8
del decreto istitutivo anche per quanto si riferisce alla pesca,
riformula il divieto di quest'ultima, espungendo dalla figura di
reato, quale prevista nello stesso art. 8, la semplice introduzione
nell'area protetta di armi o di ordigni utilizzabili a scopo di
pesca.
Stando così le cose, non si può negare fondamento alla censura
governativa relativa alla violazione del principio di unitarietà dei
parchi nazionali, posto dall'art. 83, comma secondo, del d.P.R. n.
616 del 1977. Tale principio comporta, fra l'altro, che la disciplina
di profili relativi alla vita di un parco nazionale, la quale rientri
nelle competenze regionali, non può spingersi fino al punto di
rendere difforme, da zona a zona del medesimo parco, la tutela di
beni la cui conservazione rappresenta un aspetto essenziale delle
finalità istituzionali del parco. E, poiché il divieto di caccia e
pesca all'interno delle riserve naturali e dei parchi d'interesse
nazionale costituisce un profilo essenziale delle finalità di
protezione della natura e dell'ambiente proprie di quelle
istituzioni, si deve dire che gli artt. 3, commi 2-4, e 4 della legge
impugnata costituiscono esercizio illegittimo di una competenza
(quella sulla caccia e pesca), che, anche se di tipo esclusivo (art.
2, lett. l, St. V.A.), non può svolgersi in modo da produrre una
lesione indiretta dei limiti posti a carico di un'altra competenza
regionale, quella relativa alla protezione della natura mediante
parchi nazionali (art. 83, comma secondo, d.P.R. n. 616 del 1977),
atteso che da tali limiti non deriva uno svuotamento sostanziale
della competenza regionale sulla caccia e pesca.
Del resto, ben più gravi perplessità sorgerebbero ove le
disposizioni della cui costituzionalità ora si discute fossero
esaminate sotto il profilo del divieto per le regioni di esercitare
competenze in materia penale. Come questa Corte ha precisato (v.
spec. sent. n. 179 del 1986), in base a tale divieto è impedito alle
regioni di: a) creare nuove figure di reato; b) richiamare sanzioni
penali già comminate da leggi dello Stato in relazione a violazioni
di leggi regionali; c) rendere lecite attività che le leggi statali
considerano illecite e passibili di sanzione penale. Ebbene, anche ad
un esame sommario delle norme in discussione, appare evidente che
esse contrastano direttamente con i principi appena enunciati e, in
particolare, con l'ultimo.
Gli artt. 8 e 12 del decreto-legge istitutivo del Parco del Gran
Paradiso - che, anche per quanto riguarda la caccia, hanno conservato
pieno vigore pur dopo l'adozione della legge 27 dicembre 1977, n.
968, in virtù della regola della lex specialis - prevedono una
triplice figura di divieto, ad ognuna delle quali connettono una
sanzione penale, costituita da una multa di varia entità. Più in
particolare, essi puniscono tanto l'esercizio in atto della caccia e
della pesca all'interno del Parco e il relativo tentativo, quanto la
mera introduzione nel perimetro del Parco stesso di animali, armi od
ordigni che servono a cacciare o a pescare. Pertanto, gli ultimi due
commi dell'art. 3 della legge impugnata, nel rendere inapplicabili
alla parte del parco compresa nel territorio valdostano i predetti
artt. 8 e 12, per quanto si riferiscono alla caccia, e nel
riformulare l'identico divieto contenuto nell'art. 8 applicandogli
tuttavia le norme del codice penale relative al furto (artt. 624 e
segg.), si pongono in contrasto con il divieto per le leggi regionali
di disciplinare materie penali sotto due distinti profili: per un
verso, perché producono la depenalizzazione del reato di semplice
accesso nel parco con cani, armi e ordigni per quanto non possa
rientrare nella configurazione del tentativo di furto; e, per altro
verso, perché, attraverso l'espressa previsione di una legge
regionale di determinate sanzioni penali (quelle relative al furto)
non espressamente collegate al divieto di caccia da alcuna norma
statale, ma applicate al predetto divieto soltanto in via
interpretativa (v. in proposito la sent. n. 97 del 1987 di questa
Corte), finiscono per violare il limite penale, rendendo obbligatoria
con legge regionale, almeno per il territorio valdostano compreso
nell'area del Parco del Gran Paradiso, un'interpretazione
giurisprudenziale che, per quanto condivisibile e autorevole, è pur
sempre tale (v. in tal senso le sentt. nn. 13 del 1961, 68 del 1963
di questa Corte).
Analogamente l'art. 4, nel rendere inapplicabile l'art. 8 del
decreto istitutivo del Parco del Gran Paradiso e nel riformulare il
divieto di pesca, lasciandovi fuori l'ipotesi del semplice accesso
con armi od ordigni (che, peraltro, a seguito di un coordinamento
imperfetto, è mantenuta ferma nelle norme sanzionatorie contenute
nell'art. 12 del suddetto decreto), finisce per depenalizzare e
rendere lecita un'attività che la legislazione statale punisce
penalmente.
7. - Un ultimo profilo riguarda l'art. 3, comma primo, della legge
impugnata, che attribuisce la fauna vivente nel territorio valdostano
ricompreso nel perimetro del Parco del Gran Paradiso al patrimonio
indisponibile dei comuni situati nella stessa area regionale. Anche
per questo aspetto va accolta la censura governativa, secondo la
quale si tratta di disciplina esorbitante dai limiti propri delle
competenze legislative della Regione Valle d'Aosta.
Infatti, pur a ritenere che non costituisca un vincolo l'art. 1
della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (legge-quadro sulla caccia), il
quale assegna la fauna selvatica al "patrimonio indisponibile dello
Stato", in quanto si potrebbe ipoteticamente sostenere che la norma
faccia riferimento allo Stato nel complesso delle sue articolazioni
pubbliche, sta di fatto che, come non sembra escludere la stessa
Regione, il regime di appartenenza dei beni e, in particolare, di
quelli d'interesse pubblico, deve essere stabilito, quantomeno nei
suoi principi generali, da una legge dello Stato. Tanto più ciò
vale se si considera che, nel caso di specie, la fauna rientra fra i
beni la cui tutela costituisce elemento essenziale di un sistema
istituzionale di protezione della natura, qual'è il Parco nazionale
del Gran Paradiso, che è stato istituito in seguito ad una
valutazione dello Stato ed alla rilevanza che questo ha riconosciuto
al complesso di risorse naturali presenti in quell'area, compresa la
fauna vivente.
Del resto, la qualificazione giuridica della fauna come bene
d'interesse pubblico e la conseguente attribuzione di appartenenza
non può farsi rientrare in nessuna delle competenze assegnate alla
potestà legislativa della Valle d'Aosta, tanto che persino la
materia più contigua, qual'è la "caccia e pesca", concerne
attività distinte e successive alla predetta qualificazione, anche
se indubbiamente condizionata da quest'ultima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
Valle d'Aosta, riapprovata il 17 ottobre 1980, dal titolo
"Application des compétences législatives primaires de la Région
Autonome Vallée d'Aoste, sur la partie de son territoire incluse
dans le Parc National du Grand Paradis".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1029 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte