Sentenza n. 103/1972
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/06/1972 · relatore Giuseppe Verzì
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale
22 luglio 1971, riapprovata dal Consiglio regionale delle Marche il 24
novembre 1971, recante "Approvazione del conto generale
dell'Amministrazione regionale per l'esercizio 1970", promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l'11
dicembre 1971, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto
al n. 31 del registro ricorsi 1971.
Udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1972 il Giudice relatore
Giuseppe Verzì;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nella seduta del 22 luglio 1971, il Consiglio regionale della
Regione delle Marche approvava la legge di approvazione del conto
generale dell'amministrazione regionale per l'anno 1970.
Tale legge consta di sei articoli: con il primo viene "approvato il
rendiconto finanziario 1970 secondo le risultanze degli articoli
seguenti"; e questi si limitano ad indicare scheletricamente le entrate
e le spese di competenza con l'annotazione che non sussistono residui
attivi e che quelli passivi ascendono a lire 192.052.915.
Ai sensi dell'art. 47, secondo comma, dello Statuto regionale
(legge 22 maggio 1971, n. 345) il Governo rinviava la legge per nuovo
esame al Consiglio regionale e questo, nella seduta del 24 novembre
1971, la riapprovava nello stesso testo, a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, e ne dava comunicazione al Commissario del Governo il
26 novembre successivo.
Il Governo, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri in data
7 dicembre 1971, con ricorso del suo Presidente notificato al
Presidente della Giunta Regionale delle Marche l'11 dicembre 1971, ha
proposto ricorso avverso la ripetuta legge, eccependone la
illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 119, primo
comma, e 125 della Costituzione, in relazione agli artt. 40 e 41 della
legge 22 maggio 1971, n. 345 (Statuto regionale della Regione delle
Marche); 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62; 20 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e al d.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1171.
Nel presente giudizio, la Regione delle Marche non si è
costituita. Considerato in diritto :
La violazione degli artt. 125 e 119, primo comma, della
Costituzione è evidente. Il controllo di legittimità sugli atti
amministrativi della Regione prescritto dall'art. 125 della
Costituzione non può essere omesso, costituendo la base del
provvedimento legislativo regionale di approvazione del rendiconto.
Come questa Corte ha già deciso nella sentenza n. 36 del 1972, la
circostanza che la Commissione di controllo non fosse stata ancora
istituita poteva giustificare un ritardo nell'approvazione del
consuntivo, ma non la omissione di qualsiasi controllo.
Inoltre, il rendiconto approvato dalla legge impugnata, consistente
soltanto in un riepilogo delle entrate e delle spese, non si adegua
alle norme sulla amministrazione del patrimonio e della contabilità
dello Stato, così come disposto dall'art. 20 della legge 16 maggio
1970, n.281. Dal che deriva la manifesta violazione dell'art. 119,
primo comma, della Costituzione per cui le Regioni hanno autonomia
finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della
Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle
Provincie e dei Comuni. Né è a dirsi che l'istituzione di una
apposita contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale per i
versamenti delle entrate ed il pagamento delle spese di competenze
regionali, disposto dall'art. 15 della legge 16 maggio 1970, n. 281,
potesse esonerare dall'osservanza dei principi che disciplinano la
formazione dei bilanci regionali, attesoché il surrichiamato art. 20
della stessa legge tale osservanza espressamente conferma.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
delle Marche "Approvazione del conto generale dell'Amministrazione
regionale per l'esercizio 1970", approvata dal Consiglio regionale il
22 luglio 1971 e riapprovata il 24 novembre 1971.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte