Sentenza n. 103/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1974 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 225Codice di procedura penale
- art. 3legge 932/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 225, secondo
comma, del codice di procedura penale, nel testo modificato dalla legge
5 dicembre 1969, n. 932, e dal d.l. 23 gennaio 1971, n. 2, convertito,
con modificazioni, nella legge 18 marzo 1971, n. 62, promosso con
ordinanza emessa il 5 febbraio 1972 dal pretore di Gallarate nel
procedimento penale a carico di Dolce Anna, iscritta al n. 101 del
registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 122 del 10 maggio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1974 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di Anna Dolce, il
pretore di Gallarate, con ordinanza 5 febbraio 1972, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 225, secondo comma, del codice di procedura
penale, nel testo risultante anche dalla legge 5 dicembre 1969, n. 932,
e dal d.l. 23 gennaio 1971, n. 2, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 62 del 18 marzo dello stesso anno.
Ad avviso del pretore, sussisterebbe una non giustificata
disparità di trattamento tra l'indiziato arrestato o fermato e quello
a piede libero. Ciò in quanto soltanto nei confronti di quest'ultimo
la polizia giudiziaria, nell'urgenza di raccogliere le prove, può
effettuare, tra gli atti istruttori ritenuti necessari, il sommario
interrogatorio.
La norma denunziata non consentirebbe all'arrestato o fermato di
fornire, fin dal primo momento, prove a suo favore, specie quando vi
sia il pericolo della loro irrimediabile perdita; e, correlativamente,
impedirebbe al magistrato di procedere ad una valutazione ampia e
completa dei fatti, potendosi avvalere soltanto dell'esposizione che ne
è contenuta nel rapporto, in mancanza delle dichiarazioni
dell'imputato alla polizia giudiziaria.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di
parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale del
vigente testo dell'art. 225, secondo comma, del codice di procedura
penale quale risulta dalle modifiche apportate dall'art. 3, secondo
comma, della legge 5 dicembre 1969, n. 932 (non innovato dal
corrispondente art. 3 della legge 18 marzo 1971, n. 62, che ha
convertito con modificazioni il decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2) in
riferimento all'art. 3 della Costituzione - in quanto vieta alla
polizia giudiziaria di compiere determinati atti e, in particolare, di
procedere al sommario interrogatorio dell'arrestato e del fermato,
mentre lo consente quando l'indiziato di reato sia a piede libero.
2. - La questione non è fondata.
È da premettere che non è esatto ciò che si legge nell'ordinanza
di rimessione, cioè che, per il divieto dell'art. 225, secondo comma,
siano preclusi alla polizia giudiziaria gli atti istruttori in
generale, dappoiché detto divieto riguarda esclusivamente il sommario
interrogatorio, oltre le ricognizioni di persona ed i confronti, che
importano la presenza dell'arrestato o del fermato.
L'interrogatorio (sommario o formale che sia) è un delicatissimo
atto della vicenda processuale, perché partecipa della natura di mezzo
di prova e di esplicazione di attività difensiva (personale), sicché
la Corte (sentenza n. 190 del 1970) lo ha munito di rigorose garanzie
al fine di assicurarne la genuinità del contenuto e la fedeltà delle
risultanze: tra l'altro, ha ammesso la presenza del difensore tecnico
all'interrogatorio anche operato dalla polizia giudiziaria.
Ma poiché tale presenza non è obbligatoria (obbligatorio è porre
in grado il difensore di assistervi: art. 304 bis, modificato dal
citato decreto-legge n. 2 del 1971, convertito nella legge n. 62 dello
stesso anno, e art. 304 ter, anche in relazione all'art. 392 cod. proc.
pen.: sentenza n. 62 del 1971; si vedano anche le sentenze n. 52 del
1965 e n. 86 del 1968), il legislatore ha correttamente interpretato e
soddisfatto le esigenze difensive con lo statuire che, allorché
l'indiziato sia in istato di arresto o di fermo (artt. 235, 236, 238,
241 cod. proc. pen.), "all'interrogatorio deve provvedere soltanto il
Procuratore della Repubblica o il pretore, e ciò dopo la traduzione in
carcere prevista dall'art. 238".
Orbene, non viola il principio di eguaglianza (e risponde a un
criterio di piena ragionevolezza) l'avere differenziato il rapporto con
la polizia giudiziaria dell'inquisito in libertà (che, per lo più,
può previamente conferire con un consulente giuridico o col difensore)
e dell'inquisito in istato di arresto o di fermo. Situazioni diverse
postulano normative diverse.
3. - La normativa in esame trova la sua integrazione
giuridico-costituzionale e logico-giuridica nell'obbligo della polizia
giudiziaria di porre prontamente l'arrestato e il fermato a
disposizione dell'autorità giudiziaria (art. 13, terzo comma, Cost.;
art. 238, modificato dall'art. 6 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, e
art. 244 cod. proc. pen.) e nell'obbligo di questa di provvedere senza
indugio all'interrogatorio (articoli 238, modificato, e 245 cod. proc.
pen.): ciò nell'interesse dell'indiziato e della stessa giustizia
sostanziale.
4. - Il giudice a quo si preoccupa che la norma impugnata sia
suscettiva di ritorcersi in pregiudizio dell'indiziato, che sia già
dal primo momento in grado di fornire prove idonee a dimostrare la sua
innocenza o, quanto meno, capaci di attenuare la sua responsabilità:
prove che un ritardo potrebbe mandare perdute.
È risaputo, per altro, che all'arrestato e al fermato è
consentito di fornire alla polizia giudiziaria elementi a discarico di
propria iniziativa e di spontanea volontà e di fare richieste di
accertamenti e riscontri urgenti: e in tale senso è la giurisprudenza
della Cassazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 225, secondo comma, del codice di procedura penale, nel testo
risultante dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, e dall'art.
3 del decreto legge 23 gennaio 1971, n. 2, convertito con modificazioni
nella legge 18 marzo 1971, n. 62, proposta dal pretore di Gallarate con
l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte