Sentenza n. 103/1975
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/05/1975 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 225r.d. 148/1915
- art. 23legge 530/1947
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 255 del
decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 26 ottobre
1955, n. 6, recepito nella legge regionale 15 marzo 1963, n. 16
(Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana),
e dell'art. 225 del t.u. della legge comunale e provinciale approvato
con r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, richiamato in vigore con l'art. 23
della legge 9 giugno 1947, n. 530, promosso con ordinanza emessa il 7
giugno 1972 dalla Corte d'appello di Palermo nel procedimento civile
vertente tra Vella Mariano ed altri e Mantegna Di Gangi Benedetto e
Stefanina, iscritta al n. 394 del registro ordinanze 1972 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 del 31 gennaio 1973 e
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 20 gennaio
1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente della Regione siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 1975 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida;
udito l'avv. Antonino Sansone, per il Presidente della Regione
siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel dichiarato esercizio di un'azione popolare, ex art. 255
dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione
siciliana (d.l. 26 ottobre 1955, n. 6, poi recepito nella legge reg.
1963, n. 16), Mariano Vella ed altri convenivano in giudizio - innanzi
al tribunale di Palermo e, in sede di gravame, avanti la Corte
d'appello di quella città - Benedetto e Stefanina Mantegna Di Gangi,
per sentir, nei loro confronti, in via principale, dichiarare
appartenenti al Comune di S. Flavia e, conseguentemente, soggette al
regime legale dei beni demaniali, alcune strade incluse in un fondo
recintato di essi Mantegna; in via subordinata, riconoscere - "nel
proprio interesse ed in quello di una indeterminata categoria di
soggetti anche non appartenenti al Comune, quali ad esempio, i turisti
della zona" - che sulle strade predette si era, per usucapione,
costituita servitù di pubblico passaggio.
2. - Nel corso del giudizio di cui sopra, la Corte d'appello di
Palermo, con ordinanza 7 giugno 1972, ritenutane la rilevanza e la non
manifesta infondatezza, ha sollevato questione di legittimità - in
riferimento agli artt. 14,15, 17 dello Statuto speciale per la Regione
siciliana, 3, 116, 117 e 128 della Costituzione - dell'art. 255 della
legge regionale citata, sul presupposto della difformità della
disciplina dell'azione popolare contenuta nella norma regionale
rispetto a quella stabilita nella normativa statale di cui all'art. 225
del t.u. della legge comunale e provinciale, approvato con r.d. 4
febbraio 1915, n. 148, richiamato espressamente in vigore con l'art. 23
della legge 1947, n. 530.
3. - Subordinatamente all'esito del sollecitato riscontro di
costituzionalità della norma regionale, il giudice a quo ha
prospettato contemporaneamente il dubbio di legittimità della norma
statuale di cui al menzionato art. 225 del t.u. comunale e
provinciale, relativamente alle parti concernenti la limitazione
dell'azione ai soli contribuenti e la previsione dell'autorizzazione
dell'organo tutorio, per contrasto, rispettivamente, con gli artt. 24 e
130 della Costituzione.
4. - Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza
indicata ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, è in questo
intervenuto il Presidente della Regione siciliana, che ha concluso nel
senso di una declaratoria di infondatezza della questione di
legittimità costituzionale come sollevata sub art. 255 della legge
reg. 1955, n. 6, citata. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza di rimessione in narrativa indicata investe la
Corte del decidere se sia costituzionalmente legittimo l'art. 255 del
d.l. reg. sic. 1955, n. 6 (recepito nella legge reg. sic. 1963, n. 16:
Ordinamento amministrativo degli enti locali in Sicilia), secondo cui
"ogni cittadino" può, senza limitazioni, "far valere le azioni ed i
ricorsi che spettino al Comune".
La disposizione sopradetta - in quanto si discosta dalla norma
statuale (art. 225 t.u. comunale e provinciale approvato con r.d. 1915,
n. 148, espressamente richiamato in vigore con legge 1947, n. 530), che
limita, invece, l'esercizio dell'azione popolare suppletiva in materia
di interesse comunale ai soli contribuenti, subordinandola alla
condizione della previa autorizzazione dell'organo tutorio e
prescrivendo, inoltre, l'intervento in causa del Comune - sembrerebbe,
infatti, "per la sua stessa emanazione ed il suo differenziato
contenuto", eccedere dai limiti del potere legislativo concesso alla
Regione.
Ciò tanto più ove si ritenga - come il giudice a quo mostra, in
effetti, di ritenere - che la materia nella specie incisa, non sia
quella (di competenza esclusiva della Regione) del "regime degli enti
locali" e neppure altra che possa costituire oggetto di legislazione
regionale concorrente, sibbene materia inerente al processo (in quanto
investe gli istituti della legittimazione ad agire e del
contraddittorio con conseguenti riflessi sugli effetti della cosa
giudicata) e, perciò, riservata alla legislazione statuale.
Sotto tali profili la norma de qua sarebbe viziata per violazione
degli artt. 14, 15 e 17 dello Statuto siciliano, 116 e 117 della
Costituzione.
2. - Sotto altro profilo, la norma denunziata - sempre secondo
l'ordinanza di rimessione - sembrerebbe in contrasto con il precetto
costituzionale di eguaglianza (art. 3 Cost.), giacché verrebbe a
realizzare, per i comuni della Sicilia, una situazione giuridica
ingiustificatamente diversa da quella dei restanti Comuni del
territorio nazionale.
3. - Si porrebbe, infine, il dubbio di violazione dell'art. 128
della Costituzione, in quanto l'esercizio senza limiti della azione
popolare, consentita ai cittadini siciliani, sminuirebbe l'autonomia
dei Comuni della Regione.
4. - Le censure cosi formulate sono contrastate dalla difesa del
costituito Presidente della Regione siciliana, che, in particolare,
deduce:
a) quanto agli articoli 116 e 117 della Costituzione, 14, 15 e 17
dello Statuto speciale della Sicilia, che questi non sarebbero violati
dalla norma regionale impugnata, la quale disciplinerebbe materia
("regime degli enti locali") di competenza esclusiva regionale;
b) quanto all'art. 3 della Costituzione, che andrebbe in radice
esclusa la possibilità stessa di comparazione tra la situazione dei
Comuni siciliani e quella dei Comuni siti fuori della Sicilia, poiché
per questi ultimi la Regione non avrebbe potuto, evidentemente,
legiferare;
c) quanto, infine, all'art. 128 della Costituzione, che gli
interessi del Comune da tale precetto tutelati non potrebbero
considerarsi vulnerati dalla denunziata eliminazione dei limiti
all'esercizio dell'azione popolare, atteso che tale istituto
rappresenta appunto un peculiare strumento di tutela di quegli
interessi.
5. - La questione di legittimità dell'art. 255 della legge
regionale citata, come prospettata in riferimento agli artt. 116 e 117
della Costituzione ed alle norme statutarie siciliane, è fondata.
La norma dà, come si è detto, all'istituto della azione popolare
comunale suppletiva una configurazione, per vari profili, diversa da
quella che le è propria secondo la legge statuale, dettando una
diversa disciplina per quanto attiene alla titolarità dell'azione e
alle condizioni per il suo esercizio. In tal modo essa invade - come
anche il giudice a quo esattamente rileva - la materia del processo, in
cui l'azione in discorso confluisce e si svolge. Epperò - essendo tale
materia, come è pacifico, coperta da una riserva di competenza
statuale (cfr. anche sentenze Corte 1958, n. 49 e n. 35; 1956, n. 4) -
deve dichiararsi l'illegittimità della norma regionale esaminata: in
base allo stesso ordine di considerazioni, del resto, che già hanno
indotto questa Corte a rilevare, con sentenza n. 128 del 1968,
l'illegittimità dell'art. 97 del disegno di legge 7 novembre 1962
della Regione Trentino-Alto Adige, il quale aveva analogamente
interferito, innovandola, nella disciplina dell'azione popolare
comunale.
6. - Restano assorbiti gli altri dedotti profili di
incostituzionalità dell'art. 255 citato, in riferimento agli artt. 3 e
128 della Costituzione.
7. - Venendo quindi ad esaminare le censure di incostituzionalità
formulate, nella medesima ordinanza di rimessione della Corte di
Palermo, avverso la norma statuale dell'art. 225 t.u. comunale e
provinciale - che il giudice a quo dovrebbe, appunto, ora applicare,
una volta caduta la concorrente norma regionale - osserva la Corte che,
di tali censure, senz'altro priva di consistenza è la prima - che
investe la parte della norma relativa all'autorizzazione all'azione del
privato - in quanto prospettata con riferimento all'art. 130 della
Costituzione, che concerne la materia affatto diversa dei controlli
sugli atti del Comune.
8. - Fondata è, invece, l'altra censura con cui - relativamente
alla limitazione dell'azione popolare ai "contribuenti" fatta dall'art.
225 citato - si denunzia, nella sostanza (al di là del formale
richiamo dell'art. 24 della Costituzione), una "discriminazione" di
trattamento tra cittadini.
Per contrasto con l'art. 3 della Costituzione (che ha già condotto
questa Corte a dichiarare illegittimo, con sentenza n. 38 del 1969,
l'art. 35 del t.u. della legge comunale e provinciale nella parte in
cui limitava ai soli contribuenti la facoltà di opporsi alle
deliberazioni relative a variazioni delle circoscrizioni dei comuni) va
quindi, ora, dichiarato illegittimo anche l'art. 225 del t.u. citato,
nella parte, appunto, in cui attribuisce a qualsiasi contribuente
anziché a qualsiasi cittadino l'azione popolare suppletiva in materia
di interesse comunale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 255
dell'Ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana, approvato
con decreto legislativo regionale 26 ottobre 1955, n. 6, poi recepito
nella legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 225 del testo
unico della legge comunale e provinciale approvata con r.d. 4 febbraio
1915, n. 148, richiamato in vigore con l'art. 23 della legge 9 giugno
1947, n. 530, nella parte in cui attribuisce a qualsiasi contribuente,
anziché a qualsiasi cittadino, l'esercizio dell'azione popolare ivi
disciplinata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte