Sentenza n. 103/1976
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/05/1976 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 5legge 161/1953
- art. 5legge 283/1957
citata
- art. 5legge 87/1953
- art. 27legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo
comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161 (modificazioni al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 9
luglio 1973 dalla Corte dei conti - sezione IV giurisdizionale - sul
ricorso di Di Cocco Gabriele, iscritta al n. 327 del registro ordinanze
1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277 del
23 ottobre 1974.
Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1975 il Giudice
relatore Angelo De Marco.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 9 luglio 1973 (pervenuta a questa Corte il 5 agosto
1974) la IV sezione giurisdizionale della Corte dei conti, nel corso
del giudizio promosso da un soldato in congedo che chiedeva la
concessione di pensione privilegiata ordinaria per asserita infermità
derivante da causa di servizio, di fronte alla richiesta del pubblico
ministero di dichiarazione di improcedibilità perché il ricorrente
non aveva pagata la tassa fissa di cui all'art. 5 della legge 21 marzo
1953, n. 161, modificato dall'art. 5 della legge 25 aprile 1957, n.
283, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale di detta norma, in riferimento all'art.
3 della Costituzione.
Considerato che la rilevanza della prospettata questione risultava
evidente, in quanto dalla fondatezza sarebbe derivata la procedibilità
del ricorso, la Corte dei conti ravvisava la violazione del principio
di eguaglianza nel fatto che il pagamento della tassa fissa non è
richiesto per i giudizi in materia di pensioni di guerra, mentre,
secondo il giudice a quo, non vi è alcun razionale motivo che possa
giustificare questa differenza di trattamento con le pensioni
privilegiate ordinarie e giudizi in materia di trattamento normale di
quiescenza, la dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell'impugnato art. 5 della legge 21 marzo 1953, n. 161, dovrebbe
essere pronunciata con riferimento a tutti i giudizi in materia di
pensione.
Dopo gli adempimenti di legge, non essendovi stato intervento o
costituzione di parti, il giudizio, come sopra promosso, è stato
portato alla cognizione della Corte riunita in camera di consiglio, ai
sensi dell'art. 26 della legge n. 87 del 1953 e dell'art. 9 delle Norme
integrative adottate con deliberazione 16 marzo 1956. Considerato in diritto :
1. - Con l'art. 5 della legge 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni
al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) per le istanze, i
ricorsi, gli appelli, le domande di revocazione innanzi alla Corte dei
conti si è istituita una tassa fissa di lire 2.000 (elevato a lire
3.000 con l'art. 5 della legge 25 aprile 1957, n. 283),
indipendentemente da quella normale di bollo.
Il terzo comma di tale articolo, poi, dispone che non è richiesta
la tassa suddetta per i giudizi ad istanza del procuratore generale o
di persone ammesse al gratuito patrocinio, o per i giudizi in materia
di pensioni di guerra.
Con l'ordinanza di cui in epigrafe, pronunciata nel corso di un
giudizio promosso da un soldato in congedo che chiedeva la concessione
di pensione privilegiata per asserita infermità contratta in servizio
ed a causa di servizio, di fronte alla richiesta del Procuratore
generale diretta alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per
omesso pagamento della tassa fissa di cui sopra, la IV sezione della
Corte dei conti ha prospettato a questa Corte questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, del sopra
richiamato art. 5, comma terzo, della legge n. 161 del 1953 in quanto
non estende alle pensioni privilegiate militari la esenzione dal
pagamento della tassa fissa disposta per le pensioni di guerra, non
ravvisando alcuna razionale giustificazione di tale disparità di
trattamento.
Senza, poi, sollevare, al riguardo, specifica questione, nella
parte conclusiva di detta ordinanza, argomentando dalle sentenze di
questa Corte n. 170 del 1971 e n. 38 del 1972, si prospetta la tesi che
l'esenzione dal pagamento della tassa fissa di cui sopra, dovrebbe
essere estesa a tutti i giudizi in materia di pensioni.
2. - Esattamente la Corte dei conti ha formalmente limitata la
questione sollevata all'oggetto del giudizio a quo ossia ad una
pensione privilegiata militare non di guerra, dato che per una maggiore
estensione vi sarebbe stato l'ostacolo del difetto di rilevanza.
Ma, anche in relazione ai motivi dedotti a sostegno di tale
questione, non si può prescindere dall'esame del problema generale,
prospettato, come sopra si è posto in rilievo, nella parte conclusiva
dell'ordinanza di rinvio.
È vero, infatti, che nonostante l'intento manifestato dal
legislatore di unificare la disciplina processuale dei ricorsi in
materia di pensione davanti alla Corte dei conti, non si è pervenuti
ad una formale attuazione di tale intento, forse per difetto di
coordinamento tra le varie norme, al riguardo emanate in tempi diversi,
come viene rilevato nella richiamata ordinanza.
Ma è vero, altresì, che dall'esame separato delle "varie norme
emanate in tempi diversi" vigenti in materia, si possono desumere
elementi assai significativi ai fini della soluzione del problema in
esame.
Intanto, per effetto dell'art. 1 del r.d. 13 agosto 1933 n. 1038 e
dell'art. 79, comma secondo, t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, nei giudizi
davanti alla Corte dei conti, relativi a pensioni sia ordinarie (di
riposo o privilegiate, civili e militari) sia di guerra, tanto per la
proposizione dei gravami, quanto per l'ulteriore corso del
procedimento, l'interessato può agire personalmente senza che occorre
l'assistenza di patrocinio legale.
In forza dell'art. 32 della tabella All. b al d.P.R. 25 giugno
1953, n. 492, poi, sono esenti da tassa di bollo "gli atti e decisioni
del procedimento avanti la Corte dei conti, il Comitato di liquidazione
e gli altri organi che hanno competenza in materia di pensioni".
Tale esenzione è confermata anche dall'art. 12, comma secondo, n.
3, della tabella All. b del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Ne consegue che dalla legislazione vigente risulta in modo chiaro
la identità di trattamento sia agli effetti processuali sia agli
effetti fiscali nei giudizi davanti alla Corte dei conti in materia di
pensioni sia ordinarie sia di guerra.
Da questa identità di trattamento si discosta il contestato terzo
comma dell'art. 5 della legge 21 marzo 1953, n. 161, in quanto limita
l'esenzione dalla tassa fissa, istituita con il primo comma, ai soli
giudizi in materia di pensioni di guerra.
Occorre, pertanto, accertare se una siffatta evidente disparità di
trattamento trovi una razionale giustificazione, che secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte, valga a far ritenere che non
sia stato violato il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3
della Costituzione.
Per quanto attiene al rapporto pensioni privilegiate militari -
pensioni di guerra, questa Corte già con numerose sentenze (da ultimo
la n. 41 del 1973) ha escluso che tra le rispettive posizioni vi sia
una differenziazione tale da giustificare una disciplina differenziata,
cosicché, nei limiti nei quali è stata prospettata con l'ordinanza di
rinvio, la questione deve essere dichiarata fondata.
3. - Resta così da accertare se e come possa essere risolto il
più generale problema circa l'estensione a tutti i giudizi in materia
di pensioni, di qualsiasi specie essi siano, prospettato nella parte
conclusiva dell'ordinanza di rinvio.
Non solo le richiamate norme fiscali che sanzionano una assoluta
parità di trattamento per tutti i giudizi in materia di pensioni, ma
la stessa formulazione del primo comma dell'art. 5 che sembra porre
come presupposto l'assoggettamento a tassa normale, perché sia dovuta
quella fissa, conducono a ritenere che una disparità nella disciplina
relativa al solo obbligo della tassa fissa tra i giudizi per le
pensioni di guerra e quelli per le pensioni di altre specie non sia
razionalmente giustificata.
Di fronte a questa constatazione ben può applicarsi l'articolo 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87, per dichiarare che il terzo comma
dell'art. 5 della legge n. 161 del 1953 è illegittimo, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, anche in quanto non estende, oltre che
ai giudizi in materia di pensioni privilegiate militari, a tutti i
giudizi in materia sia di pensioni civili, di riposo e privilegiate,
sia di pensioni militari di riposo, la esenzione dal pagamento della
tassa fissa già disposta per i giudizi in materia di pensioni di
guerra.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art.
5 della legge 21 marzo 1953, n. 161: "Modificazioni al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti" (così come modificato con l'art. 5
della legge 25 aprile 1957, n. 283), nella parte in cui non estende ai
giudizi in materia di pensioni privilegiate militari l'esenzione dal
pagamento della tassa fissa, istituita con il primo comma dello stesso
art. 5 della legge n. 161;
dichiara altresì, in applicazione dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 5,
terzo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, nella parte in cui non
estende l'esenzione dal pagamento della tassa fissa a tutti i giudizi
in genere in materia di pensioni civili e militari.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
LUIGI BROSIO - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte