Sentenza n. 103/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/04/1985 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 1078/1940
- art. 6legge 1078/1940
- art. 7legge 1078/1940
- art. 4legge 379/1967
- art. 10legge 379/1967
- art. 7legge 386/1976
usata come parametro
citata
- art. 3legge 379/1967
- art. 24legge 379/1967
- art. 42legge 379/1967
- art. 7legge 379/1967
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 5, 6
e 7 della legge 3 giugno 1940, n. 1078 (Norme per evitare il
frazionamento delle unità poderali assegnate a contadini diretti
coltivatori), in relazione agli artt. 3, 24 e 42, comma quarto, della
Costituzione; art. 7, commi terzo e quinto, legge 29 maggio 1967, n.
379 (Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria), in relazione
agli artt. 3 e 24 della Costituzione promossi con le seguenti
ordinanze:
1) due ordinanze emesse il 9 settembre 1977 e 1 marzo 1978 dal
Tribunale di Avezzano sui ricorsi proposti da Cervellini Antonio
c/Cervellini Maria e Silvagni Emilio c/Silvagni Mario ed altra,
iscritte al n. 512 del registro ordinanze 1977 e al n. 287 del registro
ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 11 e 250 dell'anno 1978;
2) due ordinanze emesse il 17 giugno 1980 e 22 gennaio 1982 dal
Tribunale di Civitavecchia nel procedimento civile vertente tra Coda
Benedetta Maddalena c/Coda Mario e Ciancarella Anna c/ Ciancarella
Francesco ed altri, iscritte al n. 565 del registro ordinanze 1980 e al
n. 207 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 277 dell'anno 1980 e n. 255 del 1982.
Visto l'atto di costituzione di Giallatini Ezio nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 1985 il Giudice relatore
Aldo Corasanniti;
udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento in camera di consiglio promosso da
Cervellini Antonio nei confronti della sorella Maria, al fine di
conseguire l'attribuzione del fondo assegnato dall'Ente Fucino alla
madre, Cervellini Teresa, deceduta dopo aver affrancato l'immobile dal
riservato dominio a favore dell'Ente, il Tribunale di Avezzano, con
ordinanza emessa il 9 settembre 1977, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 5, 6 e 7 della legge 3 giugno
1940, n. 1078, in relazione agli artt. 3, 24 e 42, ultimo comma, della
Costituzione.
Osserva il giudice a quo che la fattispecie sottoposta al suo esame
è disciplinata dall'art. 10, commi primo e secondo, della legge 30
aprile 1976, n. 386, in quanto, avendo l'assegnataria, prima del suo
decesso, pagato la quindicesima annualità del prezzo di assegnazione,
il terreno è stato affrancato dal riservato dominio a favore dell'Ente
di sviluppo, con conseguente acquisto ipso iure della proprietà del
fondo da parte dell'assegnataria, restando tuttavia soggetto, per
ulteriori quindici anni, ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di
cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, ed in
particolare, quindi, al vincolo di "indivisibilità" del fondo, come
disciplinato dagli artt. 5, 6 e 7 della legge 3 giugno 1940, n. 1078
(Norme per evitare il frazionamento delle unità poderali assegnate a
contadini diretti coltivatori), disposizioni queste ultime che l'art. 4
della legge n. 379/1967 richiama sul punto nella sua totalità, sia
negli aspetti sostanziali che in quelli processuali.
Secondo il giudice a quo la disciplina applicabile - e cioè quella
delineata dagli artt. 5, 6 e 7 della l. n. 1078/1940 per il
subingresso all'assegnatario dell'unità poderale che sia deceduto -
suscita dubbi di legittimità costituzionale in quanto: a) la prevista
adozione del rito camerale sembra violare l'art. 24, commi primo e
secondo, Cost., dato che il procedimento non assicura la difesa
dell'interessato nella stessa misura in cui ciò avviene nell'ordinario
giudizio di cognizione; b) la prevista attribuzione del fondo ad un
solo coerede, designato dal testatore o dai coeredi, o, in caso di
disaccordo, dall'autorità giudiziaria, con soddisfacimento delle quote
dei coeredi esclusi con altri beni o con equivalente monetario, sembra
in contrasto con l'art. 3 Cost., perché implica per i non assegnatari
l'esclusione dai diritti successori su un bene esistente nel patrimonio
del defunto, qual è il fondo in questione; c) la prevista attribuzione
ope judicis sembra in contrasto con l'art. 42, comma quarto, Cost., per
il quale non è possibile la devoluzione di un bene ereditario sulla
base di un apprezzamento del giudice che, dovendo tenere conto solo
delle condizioni e delle attitudini personali dei coeredi, è
ampiamente discrezionale.
Le questioni sono ritenute rilevanti poiché il procedimento non
può essere definito indipendentemente dalla loro decisione.
Nessuna parte privata si è costituita. È intervenuta la
Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha tempestivamente
depositato le proprie deduzioni.
Osserva l'Avvocatura che erroneamente il Tribunale ritiene
applicabili gli artt. 5, 6 e 7 della legge n. 1078/1940 nell'ipotesi di
decesso dell'assegnatario, che sia già divenuto proprietario, in
quanto l'art. 4, comma primo, della legge n. 379/1967 (richiamato
dall'art. 10, comma secondo, della legge n. 386/1976) non è formulato
in termini di rinvio a tutta la legge n. 1078/1940, bensì a quelle
disposizioni di essa che riguardano l'indivisibilità, tra le quali non
rientrano quelle che configurano la sorte della titolarità del fondo
dopo la morte dell'assegnatario (e cioè gli artt. 5, 6, 7 e 8),
poiché queste non riguardano l'unitarietà del fondo, ma il criterio
della attribuzione di esso.
Ne deriva che, esclusa l'operatività del regime speciale di cui
alla legge n. 1078/1940, la successione mortis causa dell'assegnatario
già divenuto proprietario deve essere regolata dalle norme del codice
civile (fermo il vincolo di indivisibilità, da risolvere ex art. 720
c.c.) e che le controversie tra coeredi debbono essere trattate in sede
contenziosa ordinaria.
Ciò importa - ad avviso dell'interveniente - che la questione
concernente la legittimità del rito camerale debba essere dichiarata
inammissibile per irrilevanza, essendo destinato il giudizio a quo a
concludersi con una declaratoria di inammissibilità della domanda
perché proposta nelle forme della giurisdizione volontaria, anziché
in quelle della giurisdizione contenziosa, proprie dei giudizi
divisionali; o, comunque, infondata, alla luce della giurisprudenza
della Corte costituzionale (sentt. n. 122/1966; n. 142/1970; n.
171/1972; n. 202/1975), poiché il procedimento in camera di consiglio
non è lesivo del diritto di difesa garantito dall'art. 24, comma
secondo, Cost., dal momento che le parti debbono essere sentite,
possono farsi assistere da un difensore e possono servirsi di tutti i
mezzi di prova ammessi nel rito camerale (informazioni, documenti,
perizie, audizioni di terzi informatori ecc.).
Eguali conclusioni formula l'Avvocatura circa la denunciata
violazione dell'art. 42, comma quarto, Cost., per essere affidata al
giudice, anziché alla legge, la designazione del subentrante
all'assegnatario defunto: la questione è infatti ritenuta irrilevante,
per l'inapplicabilità, in materia, dell'art. 5, della legge n.
1078/1940, dovendo farsi riferimento alle norme del codice civile; o,
in subordine, infondata, poiché l'art. 42, comma quarto, Cost. pone
una riserva relativa di legge, rinviando a quest'ultima perché siano
stabiliti norme e limiti della designazione dei successori, il che è
avvenuto con l'art. 5, comma terzo, della legge n. 1078/1940, con il
quale il legislatore demanda al giudice una scelta in base ad un
corretto e logico criterio direttivo.
Viene infine negata la sussistenza della dedotta discriminazione
(art. 3 Cost.) tra coerede subentrante e coeredi esclusi, in quanto gli
artt. 5 e 6 della legge n. 1078/1940 prevedono un'ipotesi di
successione straordinaria ed anomala (in quanto assume rilievo anche il
possesso di determinati requisiti professionali), nell'ambito della
quale l'attribuzione del fondo ad un solo coerede si giustifica con la
prevalenza degli interessi pubblici della riforma fondiaria, ed appare
conforme al dettato dell'art. 44 Cost., e non lesiva delle ragioni
degli esclusi, ai quali è riconosciuto il soddisfacimento delle
rispettive quote con altri beni o con il riconoscimento di un credito
corrispondente al valore del fondo.
2. - Il Tribunale di Civitavecchia - adito con rito camerale da
Ciancarella Anna al fine di ottenere l'attribuzione del fondo assegnato
dall'Ente Maremma al padre Ciancarella Rinaldo, deceduto dopo aver
riscattato l'immobile - con ordinanza emessa il 22 gennaio 1982 ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 7,
della legge 3 giugno 1940, n. 1078, in relazione all'art. 24 della
Costituzione, ritenendola rilevante, poiché incide sul rito del
procedimento pendente, e non manifestamente infondata.
Il giudice a quo, premesso che, trattandosi di attribuzione ad un
singolo coerede di fondo già riscattato, è applicabile la disciplina
dettata dagli artt. 5 e 7, della legge n. 1078/1940, osserva che le
norme in essi racchiuse, prevedendo l'adozione del rito camerale per la
designazione giudiziale del coerede subentrante, sembrano violare
l'art. 24, commi primo e secondo, Cost., in quanto tale procedimento
"non appare idoneo a garantire la pienezza del contraddittorio propria
del contenzioso e ad assicurare quindi adeguata tutela agli interessati
che vantano in materia diritti soggettivi".
Nessuna parte privata si è costituita.
È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri eccependo
l'infondatezza della questione, per essere adeguatamente garantito il
diritto di difesa, in ciascuno dei suoi aspetti essenziali (assistenza
tecnica, contraddittorio, facoltà di impugnazione), nell'ambito del
procedimento camerale, come specificamente ritenuto dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 122/1966.
3. - Con atto notificato l'11 luglio 1978 Coda Maddalena ed altri
hanno convenuto avanti al Tribunale di Civitavecchia, in sede di
cognizione ordinaria, Coda Mario ed altro, al fine di sentir dichiarare
inefficace, per lesione della legittima, la disposizione testamentaria
con la quale Coda Tommaso aveva lasciato al figlio Mario il terreno
assegnatogli dall'Ente Maremma ed anticipatamente riscattato.
I convenuti, costituitisi, hanno eccepito che i terreni assegnati
dagli enti di riforma, anche se riscattati, sono assoggettati a
successione speciale secondo la legge 29 maggio 1967, n. 379.
Il Tribunale, con ordinanza emessa il 17 giugno 1980, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 della legge
3 giugno 1940, n. 1078, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost..
L'ordinanza - premesso che, in virtù - del richiamo contenuto
nell'art. 4, comma primo, della legge 29 maggio 1967, n. 379, il
vincolo di indivisibilità dei fondi provenienti dalle assegnazioni
disposte dagli enti di riforma è disciplinato dalla legge n. 1078/1940
- prospetta due profili di incostituzionalità: a) l'art. 7 della legge
n. 1078/1940, prevedendo, per la soluzione tra i coeredi delle
questioni relative all'attribuzione del fondo a seguito della morte
dell'assegnatario (divenuto proprietario), l'adozione del rito
camerale, sembra contrastare con l'art. 24 Cost., in quanto detto
procedimento non consente pienezza di difesa e di contraddittorio; b)
l'art. 6 della stessa legge, prescrivendo che i coeredi esclusi
dall'assegnazione sono soddisfatti con l'attribuzione di altri beni o,
in difetto, con la liquidazione delle rispettive quote da parte
dell'assegnatario, e prevedendo la rateazione del relativo debito,
sembra costituire una ingiustificata disparità di trattamento (art. 3
Cost.) rispetto ad altre ipotesi di indivisibilità di beni ereditari
(art. 720 c.c.), per le quali non è prevista la rateazione nel
pagamento dei conguagli.
In punto di rilevanza si osserva che il requisito sussiste,
poiché, essendo stata proposta la domanda nelle forme ordinarie, il
Tribunale dovrebbe pervenire ad una pronuncia di improcedibilità.
Tra le parti private, si è costituito il solo Giallatini Ezio,
instando per la dichiarazione di illegittimità delle norme denunciate.
Ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri
eccependo l'infondatezza della questione sub a), perché il rito
camerale assicura il diritto di difesa in ciascuno dei suoi aspetti
essenziali.
Conseguentemente appare irrilevante la questione sub b), in quanto
il Tribunale, adito con ordinario procedimento di cognizione, dovrà
dichiarare la domanda improponibile, definendo in tal modo il giudizio
indipendentemente dalla questione di legittimità dell'art. 6 della
legge n. 1078/1940. Tale questione, comunque, è da ritenere
infondata, in quanto la rateazione (sino a dieci anni) del debito
corrispondente al credito dei coeredi esclusi è giustificata
dall'esigenza di non compromettere il buon andamento economico della
impresa agricola, che costituisce scopo fondamentale della riforma
fondiaria, evitando che l'assegnatario subentrante sia costretto a
ricorrere al credito per soddisfare le ragioni dei coeredi esclusi,
distraendo risorse finanziarie indispensabili alla valida gestione
dell'impresa.
4. - Nel corso di procedimento in camera di consiglio promosso da
Silvagni Emilio nei confronti di Silvagni Mario ed Onorina, al fine di
essere designato quale avente titolo al subentro nell'assegnazione del
fondo effettuata dall'Ente Fucino in favore del padre Silvagni
Pasquale, deceduto prima di aver riscattato l'immobile, il Tribunale di
Avezzano, con ordinanza emessa il 1 marzo 1978, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale: a) degli artt. 5, 6 e 7 della legge 3
giugno 1940, n. 1078, e 7, comma terzo, della legge 29 maggio 1967, n.
379, che implicitamente richiama le norme suddette, in relazione agli
artt. 3 e 24 Cost.; b) dell'art. 7, comma quinto, legge n. 379 del
1967, in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Osserva il giudice a quo, circa la questione sub a), che
nell'ipotesi, ricorrente nella fattispecie, di morte dell'assegnatario
prima del riscatto del fondo, la designazione del subentrante nel
rapporto, prevista dall'art. 7, comma terzo, della legge n. 379/1967,
deve avvenire nelle forme del rito camerale delineate dagli artt. 5, 6
e 7 della legge n. 1078/1940, che il suddetto art. 7, comma terzo,
della legge n. 379/1967 recepisce.
Ciò determina - ad avviso del Tribunale - la violazione degli
artt. 3 e 24 Cost. essendo esclusa qualsiasi iniziativa istruttoria o
di difesa, sia di diritti che di interessi, da parte dei coeredi
resistenti, poiché il procedimento camerale è dominato dai poteri di
direzione del giudice, residuando all'iniziativa delle parti la sola
introduzione della procedura e l'eventuale reclamo, con esclusione di
mezzi d'impugnazione avverso la decisione resa sul reclamo.
Quanto alla questione sub b), ritiene il Tribunale che l'art. 7,
comma quinto, della legge n. 379/1967 contrasti con l'art. 3 Cost., dal
momento che sembra determinare ingiustificata disparità di trattamento
tra il coerede che beneficia dell'assegnazione, e quindi dell'immediato
accredito in suo favore delle quote di prezzo pagate dall'assegnatario
defunto, e gli altri coeredi esclusi dall'assegnazione, il
soddisfacimento delle cui ragioni di credito può essere differito fino
a dieci anni.
Circa la rilevanza delle questioni, osserva che essa è ricollegata
alla loro influenza sulla definizione del procedimento e sul contenuto
dell'eventuale decisione.
Ha svolto intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri,
eccependo l'infondatezza di entrambe le questioni.
Quella sub a), per essere pienamente rispettati, nel procedimento
camerale, i principi fondamentali relativi al diritto di difesa, primo
fra tutti quello del contraddittorio.
Quella sub b), per i motivi già riassunti in riferimento
all'ordinanza n. 565/1980, e per l'ulteriore considerazione che la
disparità di trattamento fra coeredi, nel caso di subentro ad
assegnatario non ancora divenuto proprietario, è stata esclusa dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 66/1974, concernente la
legittimità dell'art. 7 della legge n. 379/1967 (sebbene non sotto lo
specifico aspetto della rateazione del debito del subentrante verso i
coeredi esclusi). Considerato in diritto :
1. - I giudizi promossi con le quattro ordinanze in epigrafe hanno
ad oggetto questioni identiche o connesse e possono pertanto essere
riuniti e definiti con unica sentenza.
2. - Oggetto delle questioni sollevate con tre delle ordinanze in
esame è la legittimità costituzionale della disciplina, sostanziale e
processuale, della successione mortis causa all'assegnatario defunto
relativamente al fondo assegnato in attuazione della riforma agraria,
che sia stato riscattato: disciplina stabilita, secondo i giudici a
quibus, dall'art. 4 della l. 29 maggio 1967, n. 379 mediante il
richiamo alla normativa, contenuta negli artt. 5, 6 e 7 della l. 3
giugno 1940, n. 1078, concernente i trasferimenti tra vivi e mortis
causa delle unità poderali costituite in comprensori di bonifica e
assegnate in proprietà ai contadini diretti coltivatori, nonché
dall'art. 10 della l. 30 aprile 1976, n. 386 mediante il richiamo
all'art. 4 della legge n. 379 del 1967, e, per tal via, alla stessa
normativa contenuta nella legge n. 1078 del 1940.
Oggetto della questione sollevata con la quarta ordinanza è la
legittimità costituzionale della disciplina sostanziale e processuale
del subingresso all'assegnatario defunto relativamente al fondo
assegnato in attuazione della riforma agraria, che non sia stato ancora
riscattato: disciplina stabilita dall'art 7 della l. 29 maggio 1967,
n. 379 in modo simile in parte a quella dettata dall'art. 19 della
legge 12 maggio 1950, n. 230 (cd. legge Sila) per l'ipotesi di morte
dell'assegnatario, e in parte a quella dettata dagli artt. 5, 6 e 7
della legge n. 1078 del 1940 per l'ipotesi del trasferimento mortis
causa del fondo già assegnato in proprietà.
Per chiarezza di motivazione è opportuno esaminare il contenuto
delle dette normative, considerate nella loro sequenza temporale.
La legge 3 giugno 1940, n. 1078, reca norme dirette ad assicurare
l'infrazionabilità delle unità poderali costituite in comprensori di
bonifica da enti di colonizzazione ed assegnate in proprietà a
contadini, diretti coltivatori, nel caso di trasferimento sia per atto
tra vivi che a causa di morte. Dopo avere sancito la nullità degli
atti tra vivi e dei testamenti, se aventi effetto di frazionamento, la
legge stabilisce agli artt. 5, 6 e 7, rispettivamente:
a) - art. 5 - l'attribuzione dell'unità poderale, in caso di morte
dell'assegnatario, al coerede designato dal testatore, o, in mancanza,
ad uno dei coeredi che sia disposto ad accettare l'attribuzione e sia
idoneo ad assumere l'esercizio dell'unità stessa. Qualora manchi un
coerede disposto ad accettare l'attribuzione o vi sia disaccordo tra
gli eredi sulla sua individuazione, è previsto l'intervento
dell'autorità giudiziaria; nel primo caso per stabilire le modalità
della vendita dell'unità poderale sulle quali gli eredi non
concordino, e nel secondo caso per individuare l'attributario con
riguardo alle "condizioni e attitudini personali";
b) - art. 6 - il soddisfacimento dei coeredi esclusi
dall'assegnazione del fondo mediante l'attribuzione di altri beni
ereditari, o, in mancanza, mediante l'attribuzione di un credito per il
valore del fondo, in corrispondenza alla loro quota, - credito
estinguibile ratealmente, in un tempo non superiore a dieci anni - a
carico dell'assegnatario, o dei più assegnatari, in solido;
c) - art. 7 - il procedimento per i detti interventi dell'autorità
giudiziaria, procedimento che può qualificarsi con riferimento alla
nozione di rito camerale.
Questa normativa presuppone l'immediata assegnazione in proprietà
del fondo, cioè dell'unità poderale, al contadino diretto coltivatore
e, sia pur dall'angolo visuale dell'infrazionalità obbiettiva del
fondo stesso, detta una speciale disciplina successoria.
A differenza dalla l. n. 1078 del 1940, le sopravvenute leggi sulla
riforma agraria (legge Sila n. 230 del 1950 e legge stralcio n. 841 del
1950) - nella cui area di applicazione si muovono i giudizi a quibus,
riguardanti contestazioni fra coeredi di terreni espropriati e
assegnati ai contadini in attuazione della detta riforma -
presuppongono la non immediata assegnazione in proprietà dei terreni
ai contadini, bensì la riserva del dominio sui terreni stessi a favore
dell'Ente di riforma fino all'integrale pagamento da parte
dell'assegnatario del prezzo di assegnazione, pagamento rateizzato in
trenta annualità, senza la possibilità del riscatto anticipato, che
anzi è espressamente escluso dall'art. 18 della legge Sila.
Con la legge 29 maggio 1967, n. 379 è previsto, all'art. 1, il
riscatto anticipato, dopo 6 anni dall'immissione in possesso del fondo,
delle annualità del prezzo di assegnazione, con conseguente acquisto
della proprietà del fondo da parte dell'assegnatario riscattante.
Contestualmente la legge regola:
1) all'art. 4, comma primo, l'ipotesi del "fondo riscattato",
disponendo che quest'ultimo è soggetto a vincolo di indisponibilità
ai sensi della l. n. 1078 del 1940;
2) all'art. 7 l'ipotesi del subingresso all'assegnatario defunto
relativamente al "fondo non ancora riscattato" disponendo il
subingresso a favore del discendente in linea retta avente i requisiti
previsti per l'assegnazione e, in mancanza, del coniuge non legalmente
separato per sua colpa, avente i detti requisiti, su designazione
dell'avente diritto, o, in mancanza, dei coeredi, ovvero, in caso di
disaccordo fra essi, dell'autorità giudiziaria (su istanza degli
interessati, o dell'ente, con riguardo alle condizioni e attitudini
personali), salva l'attribuzione ai coeredi esclusi, per il
soddisfacimento delle loro ragioni, di un credito verso l'assegnatario
- credito estinguibile ratealmente in dieci anni con l'interesse legale
- nei limiti della somma risultante dall'ammontare delle annualità
versate, aumentato dall'incremento di valore conseguito dal fondo per
effetto di miglioramenti.
Per completare il quadro occorre far riferimento alla legge n. 386
del 1976 che, all'art. 10, mentre abroga espressamente l'art. 17 della
legge Sila, stabilisce la durata del riservato dominio limitatamente
all'arco di 15 anni (occorrente per il pagamento di quindici
annualità) e dispone che i terreni affrancati dal riservato dominio
(dopo i 15 anni) sono soggetti alle limitazioni e ai divieti di cui
agli artt. 4 e 5 della legge n. 379 del 1967.
3. - Le tre prime ordinanze (Tribunale Avezzano 9 settembre 1977,
R.O. n. 512 del 1977; Tribunale Civitavecchia 17 giugno 1980, R.O. n.
565 del 1980 e 22 gennaio 1982, R.O. n. 207 del 1982) prospettano vari
profili di illegittimità costituzionale della normativa, sostanziale e
processuale, in materia di successione, relativamente a un terreno di
riforma, all'assegnatario che sia deceduto dopo aver riscattato il
fondo. Esse muovono dalla premessa che la normativa impugnata va
desunta dal richiamo fatto dall'art. 4, comma primo, della l. 29
maggio 1967, n. 379, e (secondo l'ordinanza n. 512 del 1977) dall'art.
10, comma secondo, della l. 20 aprile 1976, n. 386, al disposto degli
artt. 5, 6 e 7 della l. 3 giugno 1940, n. 1078.
La quarta ordinanza (Tribunale Avezzano 1 marzo 1978, R.O. n. 287
del 1978), pur investendo anch'essa le norme suindicate - ma solo in
quanto implicitamente richiamate dall'art. 7 della l. n. 379 del 1967 -
concerne la diversa fattispecie del subentro all'assegnatario morto
prima del riscatto del fondo, e va quindi esaminata separatamente.
Ora, la comune premessa da cui muovono le prime tre ordinanze è
contestata dall'Avvocatura dello Stato in base all'assunto che l'art.
4, comma primo, della l. n. 379 del 1967, nel disporre che "il fondo
riscattato è soggetto a vincolo di indivisibilità ai sensi della l. 3
giugno 1940, n. 1078", opera un rinvio alle sole disposizioni di
quest'ultima legge che riguardano l'indivisibilità (e cioè gli artt.
1, 4 e 10), e non anche a quelle concernenti la sorte della titolarità
del fondo dopo il decesso dell'assegnatario (e cioè gli artt. 5, 6, 7
ed 8). Tali ultime norme riguarderebbero infatti il criterio
dell'attribuzione del fondo e non l'infrazionabilità di esso, con la
conseguenza che, esclusa l'applicabilità del regime speciale
(sostanziale e processuale) delineato dagli artt. 5, 6 e 7 della l. n.
1078 del 1940, la sucessione mortis causa nella titolarità di un
terreno di riforma all'assegnatario, già divenuto proprietario per
aver riscattato il fondo, sarebbe regolata dalle norme del codice
civile, mentre le controversie tra gli eredi dovrebbero essere decise
in sede contenziosa ordinaria.
L'eccezione, che tende ad escludere la rilevanza delle questioni,
è infondata, non essendovi motivo - che risulti dal "diritto vivente"
- per escludere l'esattezza dell'interpretazione data dai giudici a
quibus nel senso dell'applicabilità, all'ipotesi di cui si tratta, in
forza dei richiami suindicati, del regime dettato con gli artt. 5, 6 e
7 della l. n. 1078 del 1940.
4. - È comune a tre delle ordinanze in esame (Tribunale Avezzano
R.O. n. 512 del 1977; Tribunale Civitavecchia R.O. n. 565 del 1980 e n.
207 del 1982) la questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 24, commi primo e secondo Cost., degli artt. 5,6 e
7 della l. n. 1078 del 1940, nella parte in cui prevedono, nel caso di
morte dell'assegnatario riscattante, che la designazione giudiziale del
subentrante, in difetto di indicazione da parte del testatore o di
accordo tra coeredi, avvenga con il rito camerale.
A sua volta, l'ordinanza del Tribunale di Avezzano R.O. n. 287 del
1978 dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 7, comma terzo, della l. n. 379 del 1967,
il quale stabilisce - per la diversa ipotesi del decesso
dell'assegnatario prima del riscatto del fondo - che l'assegnazione, in
difetto di designazione del testatore o di accordo tra i coeredi, è
disposta dall'autorità giudiziaria su "istanza" degli interessati (e,
quindi, secondo il giudice a quo, con il rito camerale).
Quest'ultima ordinanza denuncia anche, in riferimento agli stessi
parametri, e sempre in relazione al prescritto impiego del rito
camerale, l'illegittimità costituzionale del regime dettato con gli
artt. 5, 6 e 7 della l. n. 1078 del 1940, in quanto implicitamente
richiamato dall'art. 73 comma terzo, della l. n. 379 del 1967.
Viene in tal modo sollevata, in definitiva, con tutte le ordinanze
in esame, un'unica questione, concernente il rito camerale - adottato
sia per la designazione del successore all'assegnatario il quale ha
riscattato, sia per quella del subentrante all'assegnatario il quale
non ha riscattato - rito la cui adozione, in relazione alla materia
controversa, viene denunciata in sé, per la sua intrinseca lesività
Deducono i giudici a quibus che, siccome la decisione con la quale
viene designato il successore o il subentrante incide sui diritti
soggettivi dei più aspiranti (a succedere nella proprietà del terreno
o nel rapporto di assegnazione), l'impiego del rito camerale offende
l'art. 24, commi primo e secondo, Cost., in quanto non è idoneo ad
assicurare quella pienezza di difesa e di contraddittorio, che, anche
sotto il profilo delle impugnazioni, sarebbe garantita in materia dal
giudizio ordinario; nonché l'art. 3 Cost., in quanto il detto impiego
è preclusivo di qualsiasi iniziativa istruttoria da parte dei
resistenti all'istanza.
La questione non è fondata.
In riferimento alla denunciata violazione dell'art. 24, commi
primo e secondo, Cost., la giurisprudenza di questa Corte è costante
nell'affermare che la previsione del rito camerale per la composizione
di conflitti di interesse mediante provvedimenti decisori (ipotesi che,
ad avviso dei giudici a quibus, ricorre nella specie), non è per sé
suscettiva di frustrare il diritto di difesa, in quanto l'esercizio di
quest'ultimo può essere modulato dalla legge in relazione alle
peculiari esigenze dei vari procedimenti speciali, "purché ne vengano
assicurati lo scopo e la funzione" (cfr. le sentenze di questa Corte n.
122 del 1966; n. 119 del 1974; n. 202 del 1975).
Ora, il procedimento in camera di consiglio in oggetto - mediante
il quale viene designato (con la sollecitudine imposta dalle esigenze
di continuità della gestione dell'impresa agricola) il successore o il
subentrante all'assegnatario defunto che ha riscattato o no, in base ad
una valutazione incentrata sulle "condizioni e attitudini personali"
(oggetto limitato, che ben si concilia con un rito rapido e informale)
- consente un adeguato esercizio del cennato diritto fondamentale,
considerato nelle sue componenti essenziali.
Risulta anzitutto garantito il principio del contraddittorio, in
quanto le parti debbono essere sentite (art. 7 l. n. 1078 del 1940,
richiamato implicitamente, secondo "il diritto vivente", dall'art. 7,
comma terzo, della l. n. 379 del 1967): il che postula che il giudice
debba accertare l'avvenuta convocazione in giudizio di tutti gli
interessati e disporre eventuali integrazioni.
Quanto all'attività probatoria, questa non è totalmente preclusa
alle parti in ragione dei poteri di indagine spettanti al giudice,
bensì soltanto limitata a quei mezzi di prova che sono comunemente
ritenuti ammissibili nel rito camerale (produzione di documenti,
presentazione e audizione di terzi informatori, interrogatorio delle
parti, deposito di pareri tecnici e di memorie illustrative ed ogni
altro mezzo che possa esplicarsi nelle forme compatibili con la natura
del procedimento: cfr. le sentenze di questa Corte n. 22 del 1973; n.
202 del 1975). E non v'è dubbio che si tratti di strumenti congrui in
relazione alla modestia degli accertamenti da compiere per
l'individuazione del soggetto più idoneo alla successione o al
subingresso.
E del pari incontestabile che, nel silenzio della norma, le parti
possano avvalersi della difesa tecnica, ricorrendo all'assistenza di un
difensore, in quanto ciò risponde ad un principio generale, operante
anche per i procedimenti camerali (cfr. le sentenze di questa Corte n.
172 del 1976 e n. 202 del 1975).
Risulta, infine, assicurata la facoltà di impugnazione, dal
momento che avverso il provvedimento del tribunale è consentito il
reclamo alla Corte d'appello (art. 739 c.p.c.), la cui decisione, per
consolidato orientamento giurisprudenziale, è impugnabile con ricorso
per cassazione ex art. 111 Cost., in considerazione della natura
decisoria del provvedimento.
La determinazione del contenuto dell'attività istruttoria è
operata in egual misura per l'istante e per i resistenti, il che
esclude la lesione dell'art. 3 Cost., denunciata dall'ordinanza n. 287
del 1978.
5. - Il Tribunale di Avezzano, con l'ordinanza n. 512 del 1977, ed
il Tribunale di Civitavecchia, con l'ordinanza n. 565 del 1980,
censurano alcuni aspetti della successione all'assegnatario che abbia
già riscattato, previsti dall'art. 6 della l. n. 1078 del 1940.
Sospettano in particolare:
a) che la norma impugnata sia costituzionalmente illegittima in
riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui, prevedendo il subentro
di un solo coerede, esclude gli altri coeredi dell'assegnatario
riscattante dai diritti successori su un bene esistente nel patrimonio
del defunto, qual è il terreno di riforma già riscattato (ordinanza
n. 512 del 1977);
b) che la detta norma sia costituzionalmente illegittima in
riferimento allo stesso parametro, nella parte in cui (comma secondo)
prevede che il soddisfacimento del credito dei coeredi esclusi
dall'assegnazione, per la quota di valore del fondo riscattato ad essi
spettante, può essere differito dal subentrante con rateazioni fino a
dieci anni. La previsione determinerebbe disparità di trattamento
rispetto ad altre ipotesi di indivisibilità dei beni ereditari (art.
720 c.c.), per le quali non è prevista la rateazione nel pagamento del
conguaglio (ordinanza n. 565 del 1980).
Entrambe le questioni sono infondate.
Va anzitutto rilevato, quanto alla censura sub a), che la
denunciata esclusione dei coeredi dai diritti successori sul fondo
riscattato costituisce una necessaria conseguenza del divieto di
frazionamento del fondo previsto dalla l. n. 1078 del 1940, in forza
della quale la suddivisione dell'unità poderale non può derivare da
nessun atto di trasferimento, tra vivi o mortis causa, volontario o
coattivo (artt. 1 e 9, l. n. 1078 del 1940). In relazione a tale
indivisibilità, infatti, la successione mortis causa nella proprietà
dei terreni di riforma riscattati si svolge - in difetto di
designazione da parte del testatore o di accordo tra i coeredi -
secondo schemi peculiari, poiché il fondo viene attribuito, in base
alle qualità e condizioni personali, ad uno dei coeredi, riconosciuto
dall'autorità giudiziaria come il più idoneo a proseguire l'esercizio
dell'impresa agricola, con esclusione degli altri.
Ciò posto, va osservato che già anteriormente all'entrata in
vigore della Costituzione, nel quadro della previsione di una
disciplina differenziata della proprietà fondiaria per il
conseguimento di scopi di pubblico interesse (art. 845 c.c.), erano
state poste limitazioni alla frazionabilità dei fondi in vista
dell'interesse pubblico alla produttività dei medesimi (cfr. art. 846
c.c., diretto a delineare la figura, peraltro non attuata a norma del
successivo art. 847, della "minima unità culturale", come limite alla
parcellizzazione dei terreni nei trasferimenti di proprietà o diritti
reali, divisioni o assegnazioni; cfr. artt. 720 e 722 c.c., diretti a
sancire, in deroga all'art. 718 c.c., rispettivamente l'indivisibilità
dei beni ereditari il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle
ragioni della pubblica economia, e quella dei beni dichiarati
indivisibili per legge nell'interesse della produzione nazionale). E
nel detto quadro si inscrive la l. n. 1078 del 1940, dettata per
l'assegnazione in proprietà dei terreni bonificati.
Entrata in vigore la Costituzione, le leggi di riforma agraria (in
particolare, per quanto interessa questo giudizio, la l. n. 379 del
1967, all'art. 4, comma primo, e la l. n. 386 del 1976, all'art. 10,
comma secondo) hanno previsto analoghe limitazioni mediante rinvio alla
suindicata l. n. 1078 del 1940.
Orbene tali limitazioni appaiono funzionali ai fini della riforma
agraria e coerenti al sistema emergente degli artt. 41, 42, 44 e 47
Cost..
In particolare deve ritenersi che le dimensioni minime del fondo
oggetto di assegnazione siano strettamente correlate - in quanto ne
condizionano la produttività e con essa l'autosufficienza dell'impresa
diretta-coltivatrice e la stessa funzione della proprietà
diretta-coltivatrice - alla destinazione del fondo e quindi ai fini
della riforma.
E non è senza ragione che l'art. 44 Cost., coordinando il fine di
stabilire equi rapporti sociali e quello di conseguire il razionale
sfruttamento del suolo, nel prevedere che la legge imponga obblighi e
vincoli alla proprietà terriera privata, fissi limiti alla sua
estensione, e promuova e imponga la trasformazione del latifondo,
prevede altresì che la legge promuova e imponga la "ricostituzione
delle unità produttive".
Dimodoché appaiono pienamente giustificate sia la previsione delle
cennate limitazioni alla frazionabilità del fondo assegnato, sia la
creazione - che ne discende - di uno statuto proprietario
differenziato, statuto che si aggiunge con ben più forte
legittimazione - in relazione alla destinazione a fini sociali del bene
che ne è oggetto - a quelli presenti nell'ordinamento anteriormente
alla Costituzione.
Così come è giustificata la conservazione, pur voluta dalla
riforma agraria, dell'unità aziendale e della continuità
imprenditoriale attinenti alla gestione del fondo assegnato.
Il limite dell'infrazionabilità, poi, e così lo statuto
proprietario differenziato al medesimo connesso, ben possono
determinare un differenziato regime successorio - l'art. 42, comma
quarto, Cost. ammette d'altronde limiti ex lege alla successione
mortis causa - e in particolare escludere l'applicabilità della regola
del pari diritto degli eredi ad una porzione in natura dei beni
ereditari. Regola quest'ultima, sancita dall'art. 718 c.c.,
strettamente ancorata al principio del regime proprietario unico e
indifferenziato, alla pretesa osservanza della quale, a ben vedere, si
correla il dubbio circa la questione di legittimità costituzionale
della norma impugnata per disparità di trattamento fra coeredi.
D'altro canto, la posizione dei coeredi estromessi appare
adeguatamente tutelata dal riconoscimento del diritto a percepire, in
proporzione alla quota, la somma corrispondente al valore venale del
fondo ed a conseguire (se gli esclusi rappresentano la maggioranza
delle quote ereditarie) l'assegnazione del fondo in comunione.
Quanto alla questione sub b), concernente la rateazione dei
conguagli in denaro spettanti ai coeredi esclusi, non prevista in
relazione ad altri beni ereditari egualmente indivisibili (art. 720
c.c.), va anzitutto rilevato che all'indivisibilità può collegarsi
una disciplina diversa nell'ambito dei vari regimi successori, purché
ciò sia razionalmente giustificato.
Orbene, le osservazioni svolte in precedenza consentono di ritenere
giustificata anche la diversa disciplina di cui si tratta, in
considerazione delle esigenze di continuità dell'impresa agraria.
Invero l'immediato soddisfacimento dei crediti dei coeredi esclusi
imporrebbe al subentrante di procurarsi i capitali ricorrendo, di norma
(si tratta, è bene ricordarlo, di coltivatore diretto),
all'indebitamento, con conseguente pericolo di contrazione dei mezzi
finanziari necessari per la continuazione dell'impresa agricola,
laddove la dilazione (con l'interesse legale) agevola indubbiamente le
esigenze di continuità e di produttività dell'impresa stessa, alle
quali è legata la riforma agraria, in conformità con i precetti
costituzionali suindicati.
6. - Ulteriore questione è posta dal Tribunale di Avezzano, con
l'ordinanza n. 512 del 1977, nella quale si censura, in riferimento
all'art. 42, comma quarto, Cost., l'art. 5 della l. n. 1078 del 1940,
nella parte in cui consente la devoluzione di un bene ereditario, qual
è il fondo riscattato, in base a pronuncia discrezionale
dell'autorità giudiziaria, che deve tener conto soltanto delle
condizioni ed attitudini personali degli interessati.
La questione non è fondata.
Ed infatti non è certamente ravvisabile nella previsione della
norma impugnata una successione rimessa alla discrezionalità del
giudice in violazione della riserva di legge stabilita dall'art. 42,
comma quarto, Cost.: il giudice è chiamato ad applicare un criterio
legale di preferenza, collegato alle qualità e condizioni personali
del prescelto, e cioè ad attuare un precetto normativo teso ad
assicurare la successione nel fondo assegnato a favore del soggetto
più idoneo a garantire la continuazione dell'impresa agraria, sicché
la successione, sia pur attraverso il tramite di una pronuncia
giudiziaria, avviene pur sempre in forza di legge.
7. - Si muove in un ambito diverso da quello fino ad ora esaminato
l'ordinanza n. 287 del 1978 del Tribunale di Avezzano, la quale, in
tema di subentro all'assegnatario morto prima del riscatto del fondo,
censura, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 7, comma quinto, della
l. n. 379 del 1967, nella parte in cui consente (con disposizione
analoga a quella, già esaminata, dell'art. 6, comma secondo, della l.
n. 1078 del 1940) la dilazione decennale nel pagamento dei crediti dei
coeredi esclusi.
La questione non è fondata.
Con essa è riproposta solo sotto lo specifico aspetto ora
individuato la questione di legittimità della norma impugnata per
ingiustificata disparità di trattamento fra coeredi dell'assegnatario
di fondo non riscattato, questione risolta negativamente da questa
Corte con la sentenza n. 66 del 1974.
Ora, in proposito è sufficiente richiamare le osservazioni svolte
nel precedente n. 5 in relazione alla questione sub b), atteso che le
esigenze di continuazione dell'impresa agricola, il cui andamento
sarebbe pregiudicato dall'onere di un pagamento immediato, sono
ravvisabili sia nel caso di successione ad assegnatario il quale abbia
riscattato, che in quello di subentro ad assegnatario il quale non
abbia ancora riscattato il fondo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 512 R.O. del 1977; 287 R.O.
del 1978; 565 R.O. del 1980; 207 R.O. del 1982:
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 5, 6 e 7 della legge 3 giugno 1940, n. 1078, in quanto
richiamati dall'art. 4, comma primo, della legge 29 maggio 1967, n.
379, e dall'art. 10, comma secondo, della legge 30 aprile 1976, n. 386,
nonché dell'art. 7, comma terzo, della legge n. 379 del 1967, nella
parte in cui prevedono l'adozione del rito camerale per la designazione
giudiziale del successore o del subentrante all'assegnatario defunto:
questione sollevata dal Tribunale di Avezzano con le ordinanze n. 512
R.O. del 1977 e n. 287 R.O. del 1978, e dal Tribunale di Civitavecchia
con le ordinanze n. 565 R.O. del 1980 e n. 207 R.O. del 1982, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 della legge n. 1078 del 1940, in quanto richiamato
dall'art. 4 della legge n. 379 del 1967, al quale rinvia l'art. 10,
comma secondo, della legge n. 386 del 1976, nella parte in cui esclude
i coeredi diversi dal designato dai diritti successori sul fondo di
riforma riscattato: questione sollevata dal Tribunale di Avezzano con
l'ordinanza n. 512 R.O. del 1977, in riferimento all'art. 3 Cost.;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5 della legge n. 1078 del 1940, in quanto richiamato
dall'art. 4, comma primo, della legge n. 379 del 1967, nella parte in
cui prevede la successione per causa di morte all'assegnatario del
fondo riscattato mediante pronuncia dell'autorità giudiziaria:
questione sollevata dal Tribunale di Avezzano con l'ordinanza n. 512
R.O. del 1977, in riferimento all'art. 42, comma quarto, Cost.;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, comma secondo, della legge n. 1078 del 1940, in quanto
richiamato dall'art. 4, comma primo, della legge n. 379 del 1967, nella
parte in cui prevede che il soddisfacimento del credito dei coeredi
esclusi dalla successione, relativamente al fondo di riforma
riscattato, può essere differito con rateazione fino a dieci anni:
questione sollevata dal Tribunale di Civitavecchia con l'ordinanza n.
565 R.O. del 1980, in riferimento all'art. 3 Cost.;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, comma quinto, della legge n. 379 del 1967, nella parte in
cui prevede che il soddisfacimento dei coeredi esclusi dal subentro,
relativamente al fondo di riforma non riscattato, può essere differito
con rateazione fino a dieci anni: questione sollevata dal tribunale di
Avezzano con l'ordinanza n. 287 R.O. del 1978, in riferimento all'art.
3 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte